5G – Il Tar Sicilia annulla l’ordinanza del Comune vietante l’installazione di antenne
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5G – Il Tar Sicilia annulla l’ordinanza del Comune vietante l’installazione di antenne

La nota del sindaco Rosari Lapunzina

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato il 15 giugno 2020 dalla società Fastweb

La nota:

Cari concittadini,

è doveroso informarvi che con Decreto del Presidente del Tar Sicilia, prot. n. 250/2020 del 16 giugno, notificato al Comune di Cefalù oggi, 2 luglio 2020, è stata annullata l’Ordinanza Sindacale n.21 del 16 aprile 2020, con la quale il sottoscritto vietava su tutto il territorio comunale l’installazione di Antenne e apparati di qualunque tipo per la diffusione del segnale 5G.

Il citato Decreto accoglie il ricorso presentato il 15 giugno 2020 dalla società Fastweb secondo la quale il divieto imposto con la mia ordinanza “ condiziona in uno scenario di breve e medio periodo l’intera strategia di investimento della Fastweb”, sostenendo che rispetto alle argomentazioni alla base dell’Ordinanza sindacale debbano prevalere le “ disposizioni della Gara 5G” con la quale lo Stato ha assegnato le concessioni governative per la diffusione di questa tecnologia.

Rispetto agli studi scientifici citati nel provvedimento annullato, i quali dimostrerebbero che non vi è l’assoluta certezza che questa nuova tecnologia non sia dannosa per la salute, il provvedimento di annullamento si limita a dire che le motivazioni dell’Ordinanza contengono “ numerosi elementi tecnici che necessitano di adeguato approfondimento “.

Deve, quindi, desumersi che il fatto che non sia ancora stata scientificamente accertata l’assenza di danni alla salute non sia , secondo il Giudice , di per sé, motivazione sufficiente a vietare l’installazione degli apparati “ dato il carattere sensibile degli interessi coinvolti: la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, la salute, l’ambiente”.

Personalmente, nella mia qualità di Autorità Sanitaria Locale, continuo a ritenere che la tutela della salute dei cittadini, diritto costituzionalmente sancito dall’art. 32 della Costituzione, venga al primo posto anche rispetto ai rilevanti interessi economici legati alla diffusione della nuova tecnologia 5G dei quali ero perfettamente conscio all’atto dell’emanazione dell’Ordinanza come lo sono tuttora.

Ritengo, pertanto, che la prova scientifica dell’assoluta assenza di danni alla salute debba precedere ogni autorizzazione alla collocazione dei predetti apparati e non essere un elemento “ di adeguato approfondimento “ successivo all’installazione degli stessi.

Come rappresentante delle istituzioni, tuttavia, ritengo mio dovere astenermi da ogni commento circa la decisione presa dal Giudice Amministrativo, affidandola alla libera opinione di ogni cittadino.

Come Amministrazione comunale, nel rispetto prioritario dell’interesse dell’Ente, valuteremo con l’assistenza dei legali la sussistenza di eventuali presupposti per proporre impugnativa.

2 Luglio 2020

Autore:

redazione


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