Sentenze diffamazione sui Social e Immigrazione –  Quelle dell’avvocato Carmela Caranna, che al Tribunale di Palermo svolge le funzioni di Magistrato giudicante, fanno scuola
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Sentenze diffamazione sui Social e Immigrazione – Quelle dell’avvocato Carmela Caranna, che al Tribunale di Palermo svolge le funzioni di Magistrato giudicante, fanno scuola

carmela caranna

Carmela Caranna, avvocato brolese, da molti intesa come “Melina”, oltre alla professionalità Forense, ricopre presso il Tribunale di Palermo le funzioni di Magistrato giudicante con la qualifica di Giudice Onorario insediata alla Prima Sezione Civile. In  tale veste si è distinta per le sentenze, dalla stessa emesse, che hanno trovato lustro presso i giornali nazionali ed internazionali Melting Pot, indicando tali sentenze come esempio: «Una delle prime di questo genere che vengono emesse dal Tribunale di Palermo», dice l’avvocato Pollina. “E c’è da credere che farà scuola”, aggiunge il giornale La Republica. Infatti tutte le sentenze nazionali ricalcano lo stesso indirizzo sino all’ultima sentenza della Cassazione emessa in questi giorni.carmela caranna 2

L’avvocato Caranna , cassazionista dal 2011, è iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1999. Vive ed esercita la sua professione a Brolo. E senza aggiungere altro pubblichiamo i due articoli dei giornali citati in premessa.

simbolo facebook logo 

Scrivono: “Figlia di Fantozzi”, due condannati per l’offesa su Facebook

Questo è quanto scrive Salvo Palazzolo su “La Repubblica” . La vittima otterrà 10 mila euro di risarcimento da ex compagni che sbeffeggiavano sul social

Può costare caro prendere in giro su Facebook un’ex compagna di scuola.

tribunale palermo 2016

Due giovani palermitani sono stati condannati a pagare 10 mila euro di risarcimento per aver creato nel 2009 un gruppo di discussione dai toni parecchio pesanti. «Tutti pazzi per… », l’avevano chiamato. Sottotitolo: «Gruppo di riflessione e analisi introspettiva sulle delicate fattezze di… e studio delle affinità con celebri volti delle mondanità».

Primo post, una foto scattata durante una gita. Secondo, un’immagine del personaggio che interpretava la figlia di Fantozzi. Con relativa considerazione: «Legemelle».

Nel giro di poche ore, il gruppo si era animato di commenti e altre foto risalenti ai tempi di scuola, neanche troppo lontani, appena tre anni prima. Dopo gli ex compagni, erano arrivati altri ospiti invitati dagli amministratori. Qualche giorno dopo, poi, il fidanzato della ragazza presa di mira aveva protestato on line. Senza però ottenere un granché.

Da qui, la decisione di presentare una denuncia per diffamazione, attraverso l’avvocato Massimo Pollina.

Qualche giorno fa, il giudice del Tribunale di Palermo Carmela Caranna non ha avuto dubbi sulla decisione da prendere. Anche se il gruppo è ormai chiuso da tempo. Così ha scritto il magistrato nella sentenza di condanna per i due giovani amministratori del sito, oggi ventiseienni: «Gli utenti di Facebook sono pienamente consapevoli dell’amplissima diffusione delle notizie e delle immagini impostate, inserite o taggate sul sito e come, una volta inserite, vi sia concreta possibilità che le stesse rimangano su Internet, indipendentemente dall’oscuramento di un profilo».

Il giudice cita una decisione della Cassazione sui social network: «Ciò che rileva è solo l’uso di frasi offensive».

A prescindere dal fatto che siano state o meno lette. Il gruppo sull’ex compagna di scuola aveva solo 28 iscritti, ma era un gruppo aperto. Dunque, tutti potevano leggere quelle frasi pesanti.

«Siamo di fronte a un episodio gravissimo – dice oggi l’avvocato Pollina, legale della parte offesa – purtroppo, il cyberbullismo è un fenomeno ancora molto diffuso.

Altro che goliardia, come cercavano di dire gli amministratori del gruppo. La mia cliente si era chiusa in casa, terrorizzata».

Il giudice ha condannato non solo al risarcimento dei danni, ma anche al pagamento delle spese legali, che ammontano a 4.835 euro. Una condanna esemplare. «Una delle prime di questo genere che vengono emesse dal tribunale di Palermo», dice l’avvocato Pollina.

E c’è da credere che farà scuola.«Siete dei vigliacchi – aveva commentato il ragazzo della giovane- ma questo siete benissimo padroni di poterlo essere, ognuno è ciò che vuole essere. Seconda cosa, io non mi sognerei mai di creare un gruppo diffamatorio verso una persona umile e civile».

Anche queste parole sono finite in tribunale. I due amministratori si sono difesi.

Uno si è giustificato dicendo che era stato soltanto uno scherzo: «Non ho neanche visto i commenti successivi, preso com’ero dagli esami universitari». L’altro ha giocato la carta del «sono un bravo ragazzo, sono anche arrivato fra i primi ai test per la facoltà di Ingegneria ».

E ha provato a lanciare un pò di veleno sull’ex compagna.

«Dietro la sua denuncia – ha detto al magistrato – ci sono vecchie invidie e frustrazioni che risalgono al periodo scolastico».

Ma non ha convinto il giudice.


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MELTING POT EUROPA

Per la promozione dei diritti di cittadinanza – Giurisprudenza italiana

Riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino gambiano per il contesto socio-politico del Paese connotato da un vero e proprio conflitto armato

Tribunale di Palermo ordinanza del 17 settembre 2015 Giudice Dott.ssa Carmela Caranna

di Giuseppe Caradonna.

Pubblichiamo un’interessante ordinanza del Tribunale di Palermo inerente al riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino gambiano.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, indicando come insussistenti le condizioni per la protezione umanitaria.
Il richiedente aveva riferito “…di avere abbandonato il proprio paese di origine temendo di essere ucciso a causa di un’intervista che egli aveva rilasciato ad un giornalista, durante la quale aveva parlato male del governo gambiano e del presidente. A seguito di ciò, il suo patrigno lo aveva avvertito che era intenzione della polizia arrestarlo e, quindi, lo aveva fatto espatriare insieme al fratello…”.

Il Giudice ha dichiarato il diritto alla protezione sussidiaria riconosciuta dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 251/07 potendosi nella specie ravvisare un pericolo di “danno grave” nell’accezione delineata dall’art. 14 del testo normativo quale “a) condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Da segnalare che il Giudice ha considerato attendibili le fonti “… precipua validità fonti provenienti da Amnesty International, ai fini della ricostruzione del contesto socio-politico di una nazione.

status rifugiati

Nella fattispecie il contesto socio politico del Gambia “… non può infatti certamente disconoscersi che, a tenore dei più recenti reports elaborati da organizzazioni umanitarie internazionali (cfr., in particolare, i Rapporti elaborati da Amnesty International), con riferimento alla situazione socio-politica del Gambia, l’intera regione è interessata da un aspro conflitto armato in corso tra forze governative e gruppi di opposizione, foriero di episodi di violenza sanguinosa e di atti terroristici non di rado rivolti contro la popolazione civile, cui si giustappone un rigoroso uso della forza, non di rado sconfinante nell’arbitrio, da parte delle autorità nella repressione dei fenomeni di dissenso; tale situazione è sostanzialmente confermata dai più recenti rapporti, episodi di sanguinosa repressione delle fazioni ribelli con vittime civili.

Così, un report tratto dal sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri” pubblicato il 24 luglio 2015, ma valido a tutt’oggi: “Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In particolare, tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell’area del Sahel ed in considerazione dell’attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell’accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese.

staus rifugiati

In linea generale, le condizioni di sicurezza del Paese presentano minori criticità rispetto ad altri Paesi del continente, soprattutto nelle vicinanze delle strutture turistiche nei pressi della capitale, situate lungo la costa atlantica.”

Il contesto socio-politico dianzi sinteticamente delineato, in definitiva, appare connotato da un vero e proprio conflitto armato interno in atto tra forze governative e gruppi riconducibili all’opposizione: detto conflitto ha, per estensione territoriale e pervasività, un carattere endemico ed appare contrassegnato da un livello di violenza, talora indiscriminata, suscettibile di determinare un elevato rischio per l’incolumità personale del ricorrente, anche a prescindere dalla prova dell’esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest’ultimo”.

 

 

 

6 Marzo 2016

Autore:

redazione


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