Con un comunicato stampa il collegio di liquidazione dell’Ato Me 1 chiarisce circa la legittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse dalla società d’ambito. Nota che giunge all’indomani della sentenza che ha annullato l’ingiunzione di pagamento emessa nel 2013 dall’ATO, posta a carico di un esercente orlandino.
Il comunicato della società d’ambito:
“Allo scopo di evitare il diffondersi di notizie che potrebbero, alla fine, determinare un’ulteriore ricaduta di costi sugli utenti, si rende necessario precisare quanto riportato da alcuni organi d’informazione.
E’ stato rappresentato, infatti, che l’Ato Me 1 spa in liquidazione non sarebbe legittimato ad emettere ingiunzioni di pagamento, per il recupero dei crediti vantati dagli utenti, poiché non rientrerebbe tra gli Enti Pubblici e che pertanto le ingiunzioni notificate ai morosi potrebbero essere illegittime.
Quanto sopra alla luce di un comunicato che riporta una sentenza che annulla l’ingiunzione di pagamento emessa nel 2013 a carico di un hotel di Capo d’Orlando; sentenza che, però, è stata emessa in contumacia dell’Ato che non si è potuta costituire in giudizio a causa della mancata conoscenza della citazione di controparte.
Un’opportuna difesa avrebbe permesso all’Ato di dimostrare, in sede giudiziaria, il legittimo esercizio dell’attività di riscossione in qualità di Ente Pubblico, unico motivo della sentenza di annullamento, considerato che in tal senso si è ormai uniformata la costante giurisprudenza a seguito delle pronunce di vari Tribunali, compreso quello di Patti, del TAR di Catania, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.
E lo stesso Giudice che a Marzo 2016 ha emesso la sentenza suddetta successivamente, in giudizi in cui l’Ato ha potuto sostenere le proprie ragioni, ha stabilito il proprio difetto di giurisdizione uniformandosi, così, anche alle Sezioni Unite della Cassazione.
Per quanto sopra, si ribadisce che l’Ato è considerato dal punto di vista della riscossione Ente Pubblico e pertanto legittimato ad emettere ingiunzioni di pagamento. Tali ingiunzioni sono recapitate agli utenti morosi a seguito dell’avvenuta notifica, negli anni precedenti, a mezzo raccomandata a/r, delle relative fatture che, avendo valenza di atti interruttivi, hanno impedito la prescrizione dei crediti TIA vantati.
In riferimento al caso di specie segnalato sulla stampa, è doveroso comunicare che la pubblicità data alla sentenza di cui sopra, non facendo passare sottotraccia la possibile perdita di un credito legittimo della società d’ambito, non solo ha consentito la presa d’atto e la valutazione degli atti di causa per il compimento dei rituali atti consequenziali, ma permetterà all’Ato di attivare gli strumenti consentiti dalle norme per recuperare la tariffa vantata nei confronti dell’utente”.
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