AUTOBUS IN MOTO DALLE 6 A MEZZANOTTE, LASCIATI CON IL MOTORE ACCESO IN ATTESA DEI PASSEGGERI DELLE FERROVIE. LA PROTESTA DI CHI DA SETTIMANE VIVE IL DISAGIO.
La protesta diventa un post sui social. Così invade la rete e diventa fatto noto. E allora o il buonsenso trionfi o il rispetto della legge si faccia strada.
Il caso nasce in piazza stazione a Brolo, dove da settimane stazionano i bus che assicurano il servizio sostitutivo ai passeggeri delle FFSS che devono cambiar treno visto che la tratta da Brolo a Patti, è bloccata per i lavori di manutenzione sul tracciato ferroviario.
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l?impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432. (2) (4)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.