CORONAVIRUS – Proroga delle misure di contenimento
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CORONAVIRUS – Proroga delle misure di contenimento

Firmato il Dpcm del 7 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

ART. 1.

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.
  2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. L’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
  4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazi:

a) all’articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita dalla seguente “parimenti”;

b) all’articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.

c) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”;

d) all’articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “ d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”;

e) all’articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole “personale militare” sono inserite le seguenti “e personale della polizia di Stato”;

f) l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’ allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto;

g) l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B al presente decreto;

h) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al presente decreto;

i) dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D al presente decreto;

l) dopo l’allegato 21 è aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E al presente decreto.

ART. 2.

(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

8 Settembre 2020

Autore:

redazione


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