LIPARI – Ora c’è l’assoluzione per l’imprenditore Carlo Chiofalo per la presunta occupazione si suolo pubblico nell’area demaniale
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LIPARI – Ora c’è l’assoluzione per l’imprenditore Carlo Chiofalo per la presunta occupazione si suolo pubblico nell’area demaniale

Lo scorso 05 febbraio il Giudice del Dibattimento, in sede monocratica, presso il Tribunale di Barcellona P.G., Dott. Mariacristina Polimeni, ha assolto l’imprenditore, titolare della “Ditta Individuale”, Carlo Chiofalo, difeso dagli Avv.ti Nello Cassata e Francesco Rizzo. Lo stesso Pubblico Ministero,  Silvana Messina, evinta la tenuità dei fatti occorsi così come ricostruiti dai militari operanti in loco all’epoca della vicenda, ne aveva richiesto l’assoluzione.

 

dal comunicato stampa

Di seguito, per una più compiuta disamina dei fatti, si narra quanto segue.

In data 11.03.2022, il Sig. Carlo Chiofalo, con decreto di citazione diretta a giudizio, diviene imputato per i seguenti reati:

e p. ex artt. 54 e 1161 Cod. Nav. poiché, “agendo nella veste di titolare dell’attività commerciale “Ditta individuale” corrente in Lipari, località “Porto di Levante” Isola di Vulcano, occupava abusivamente e arbitrariamente, mediante collocazione di nr. 19 (diciannove) espositori in metallo su ruote e in legno fissi, e nr. 2 (due) strutture ombreggianti in tela e metallo con relativi plichi cementizi di supporto, zone del Demanio Marittimo, segnatamente, senza essere in possesso del relativo titolo concessorio, ex art. 36 Cod. Nav., relativa all’area Demaniale Marittima, allibrata al nuovo catasto urbano di foglio di mappa nr. 03 particella nr. 1232, per estensione pari a mq 57 circa.”

Accertato in Lipari- Isola di Vulcano in data 23.05.2019

e p. ex art. 181 del D. lgvo nr. 42 /2004 poiché “in qualità di titolare della “Ditta individuale” sita in Lipari- Isola di Vulcano […] in assenza del permesso di costruire, realizzava le opere meglio descritte al capo a), in assenza del necessario parere preventivo della soprintendenza BB.CC.AA di Messina in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico, nonché dell’autorizzazione paesistica a norma del D. lgvo 42/2004.”

Accertato in Lipari-Isola di Vulcano in data 23.05.2019

I fatti si sono svolti come segue:

In data23.05.2019 alle ore 10.00 circa, militari dipendenti del Comando – Ufficio Circondariale Marittimo, nell’ambito di una più ampia e articolata attività di Polizia Giudiziaria finalizzata all’accertamento di eventuali abusi demaniali marittimi, si recavano in località Levante dell’Isola di Vulcano del Comune di Lipari e nello specifico su aree pubbliche/demaniali prossime alla limitrofa zona portuale, ove constatavano la presenza di una serie di strutture di cui alcune fisse e altre amovibili, poste a servizio della retrostante attività commerciale di vendita di souvenir/oggettistica e abbigliamento, esercitata all’interno di nr. 1 (uno) box costruito con materiale ligneo misto a compensato, quest’ultimo realizzato/mantenuto sulla proprietà della Ditta Geoterme Vulcano S.r.l. e oggetto di discendente locazione a favore della Ditta Individuale “Chiofalo Carlo”;

Da un’attenta disamina dello stato dei luoghi, raffrontato con lo stralcio planimetrico estratto dal portale ad uso comune denominato S.I.D. emergeva che le opere/strutture in questione, insistevano su una porzione di area demaniale marittima, occupando la stessa per un’estensione pari a mq. 57;

Il materiale e le opere ubicati all’interno della siffatta area pubblica e serventi all’attività commerciale risultavano essere: 1)nr. 19 (diciannove) espositori in metallo su ruote e in legno fissi, e 2) nr. 2 (due) strutture ombreggianti in tela e metallo con relativi plichi cementizi di supporto, ove erano depositati vari materiali del tipo souvenir, oggettistica ecc.;

Durante l’espletamento del summenzionato accertamento, mentre si procedeva a cristallizzare lo stato dei luoghi mediante l’effettuazione di appositi rilievi fotografici, giungeva in loco il titolare dell’attività commerciale sub indicata, identificato successivamente nel Sig. Carlo Chiofalo, al quale si richiedeva l’esibizione della necessaria documentazione autorizzativa per l’occupazione e il mantenimento delle opere de quo, ex art. 36 Cod. Nav. nonché autorizzazione paesistica a norma del D. lgvo 42/2004;

In riscontro alla richiesta di esibizione avanzata dai militari operanti, il Sig. Chiofalo rappresentava di non avere ancora acquisito alcun titolo concessorio per il posizionamento/mantenimento delle strutture sopracitate, ma di aver avviato l’iter amministrativo presso il competente Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, senza che lo stesso, tuttavia, si fosse ancora definito/concluso;

Alla luce degli elementi penalmente rilevanti emersi durante l’espletamento delle attività di P.G., consistenti nello specifico nella mancanza di autorizzazione paesaggistica, del titolo concessorio rilasciato ovvero di qualsivoglia Nulla-Osta/provvedimento che autorizzasse la collocazione in forma stabile e continuativa dei beni in parola, si procedeva alla redazione del “Verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina difensore di fiducia” a carico del Sig. Carlo Chiofalo, nella qualità di titolare dell’attività commerciale e proprietario delle opere/strutture oggetto di accertamento, in violazione degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav. e dell’art. 181 comma 1 bis D. lvo nr. 42/2004.

Si precisa che non si è provveduto al sequestro probatorio ai sensi dell’art. 354 c.p.p. dei beni rinvenuti abusivamente sul Demanio Marittimo, nella considerazione che il Sig. Chiofalo provvedeva a rimuovere nell’immediatezza le opere/strutture di cui supra, ripristinando, di fatto, lo stato dei luoghi.

Con Udienza del 05.02.2024, gli Avv.ti Nello Cassata e Francesco Rizzo, difensori di fiducia dell’imputato Sig. Carlo Chiofalo per i fatti summenzionati, hanno esposto le rispettive discussioni richiedendo:

per il capo a) l’applicazione di quanto disposto ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste/l’imputato non lo ha commesso;

per il capo b) l’applicazione del dispositivo ex art. 131 bis c.p., evincendo la tenuità del fatto posto in essere dal Sig. Chiofalo in riferimento al danno cagionato al bene giuridicamente tutelato, poiché, e ciò si evidenzia in fatto da quanto riportato al termine della “Comunicazione notizia di reato nr. 10/2019 ai sensi dell’art. 347 c.p.p.” del 23.05.2019, provvedendo (il Chiofalo) alla immediata rimozione delle opere/strutture abusivamente apposte sul Demanio Marittimo ha ripristinato lo stato dei luoghi senza dunque recare alcun nocumento permanente agli stessi.

 

7 Febbraio 2024

Autore:

redazione


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