PATTI – Mauro Aquino paga i conti del passato.
Cronaca Regionale

PATTI – Mauro Aquino paga i conti del passato.

L’Amministrazione pattese costretta a pagare i ricorsi dell’era Venuto.

Di seguito la nota dell’Associazione Consumatori

La Commissione Tributaria di Messina sezione 1 ha annullato gli atti relativi alla richiesta di eccedenza, canone depurazione e acque reflue emesse dal Comune di Patti per gli anni 1999,2000,2001 e condannato il Comune al pagamento di €. 100,00 per ogni utente. La Commissione ha accolto uno dei motivi del ricorso ovvero la commistione tra tributo e tariffa di diritto privato.

Mentre la sezione 11 ha annullato gli atti dal 1999 al 3 ottobre 2000 periodo in cui la pretesa aveva natura tributaria e rinviato al Giudice di Pace il periodo dal 3 ottobre al 2001 perché di natura tariffaria.

Le Commissioni non stanno facendo altro che ribadire quanto detto nel 2007 sempre per la stessa questione di Patti. La sezione 5 allora stabilì la nullità degli atti 1999,2000,2001 perché: “il Regolamento comunale che regola la materia stabilisce che l’eccedenza dei consumi deve essere accertata con due letture l’anno, una per il periodo che va da Novembre a Giugno e l’altra per quello da Luglio a Ottobre, e liquidata ogni anno a seguito dei conguagli nei consumi. Si tratta di modalità essenziali, perché consentono all’utente la pronta verifica del consumo e la legittimità delle somme richieste”. Inoltre si legge nella sentenza: “così operando ha reso impossibile all’utente il controllo del proprio consumo e della legittimità dell’operato della Pubblica amministrazione. Ha inoltre violato i principi contenuti nello statuto del contribuente che salvaguardano in ogni caso il rispetto del diritto del contribuente al controllo ed alla verifica dell’operato dell’ufficio” e che: “la fattura per il consumo e per il canone di depurazione e di scarico delle acque reflue va pertanto considerata atto di accertamento viziato per illegittimità nelle modalità di quantificazione e determinazione dell’importo e quindi atto inidoneo a determinare l’obbligazione tributaria”.

La commissione 1, come dicevamo, con la sentenza n. 727/2011 tra i tanti motivi del ricorso si è soffermata sulla commistione tra tributo e tariffa di diritto privato stabilendo quanto segue: Fra i motivi di ricorso va esaminato preliminarmente quello relativo alla commistione tra tributo e tariffa di diritto privato ed alla carenza delle indicazioni previste dallo statuto dei contribuenti. Con l’avviso di pagamento il Comune di Patti ha, indistintamente chiesto per gli anni 1999,2000,2001, sia l’eccedenza del consumo dell’acqua sia quanto dovuto per la depurazione e lo smaltimento delle acque reflue. In buona sostanza il Comune di Patti ha ritenuto che anche per gli anni 1999 e 2000 il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va considerato canone e non tributo. Il servizio è divenuto canone solo a far tempo dal 3.10.2000 per proroga del D. Lgs. N. 258 del 2000 per cui solo da tale data viene sottratto alla normativa dei tributi.

Ora il Comune non ha effettuato alcuna distinzione in merito per cui l’atto impugnato è illegittimo. Una volta che l’ente in un unico atto amministrativo pone in essere procedure incompatibili per una parte degli importi e innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale viene impugnato l’atto amministrativo per vizi di nullità, il giudice tributario è tenuto a conoscere dell’intero atto amministrativo incidentalmente per disapplicarlo nella sua interezza e senza necessità di entrare nel merito della natura del credito perché gli atti dell’Ente, sotto questo aspetto, continuano ad essere regolati dal combinato disposto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 con gli articoli n. 241 del 1990.

La legge di portata generale, la n. 241 del 1990, non trova limitazioni nella natura di norma particolare al settore tributario della norma di cui all’art. 7 della legge 212/2000, proprio per il richiamo espresso che lo stesso articolo, al primo comma, fa alla detta legge e per la disposizione esplicita del quarto comma, che lascia impregiudicata la possibilità di ricorrere agli organi di giustizia amministrativa contro l’atto di natura tributaria quando ne ricorrono i presupposti. Il che significa che il giudice tributario conosce delle questioni amministrative incidentalmente ricorrendo quindi ai principi sanciti dalla legge 241 del 1990 sul procedimento degli atti amministrativi.

Ora l’art. 21 octies della citata legge afferma che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nell’atto amministrativo della richiesta indiscriminata di tributi e canone, il riferimento a crediti che non sono di natura tributaria rendono l’atto assolutamente nullo, in quanto viziato da espressa violazione di legge, e come motivo di nullità influiscono sul contenuto dispositivo dell’atto in concreto adottato. La violazione di legge riscontrata nel fatto che l’Ente utilizza crediti di natura non tributaria, e quindi soggetti alla disciplina generale codicistica o ad altra legge speciale, una normativa che per la sua peculiarità, acclarata dalla stessa legge e dalla giurisprudenza di legittimità, può essere applicata solo e soltanto ai tributi. Il giudice tributario, che diventa anche il giudice dell’atto anche se in via incidentale, una volta investito della questione deve controllare non solo se sono stati rispettati i termini e le formalità previsti per gli atti tributari, ma anche che tali formalità non sono applicabili a crediti di natura non tributaria e quindi disapplicare l’atto amministrativo nella sua interezza per espressa violazione di legge. Il ricorso va pertanto accolto con l’annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e condanna il Comune di Patti alla rifusione a favore del ricorrente delle spese vive liquidate in euro 100,00”.

La proposta dell’Associazione Consumatori Siciliani prima dell’inizio delle udienze, per chiudere il contenzioso, era quella che l’utente pagasse l’importo dal 3 ottobre del 2000 fino ai mesi del 2001, sgravando tutto il 1999 e il 2000 fino al 3 ottobre, concordando con l’amministrazione il tutto e stabilendo di far rinviare le udienze. Il giorno 4 novembre del 2011 in Commissione Tributaria il legale del comune non si presentò come anche a tutte le udienze fatte negli altri giorni del mese di novembre e a dicembre e la Commissione non ha accolto il rinvio del legale dell’Associazione.

L’Associazione presenterà alla stampa un dossier acqua del Comune di Patti dal 1999 al 2006 di circa trenta pagine, la prossima settimana e che verrà consegnato a tutti i consiglieri comunali, anche perché se tutte queste somme sono inesigibili il bilancio del comune di Patti risulterebbe “drogato”, in quanto vengono riportati come residui attivi somme che difficilmente si potranno recuperare a maggior ragione alla luce di tutte le novità normative sulla riscossione da parte degli enti locali.

Una città con un bilancio “drogato” come Patti non potrà in alcun modo pensare ad alcun rilancio e a un progetto di sviluppo serio, basti solo pensare agli interessi che il Comune paga sulle anticipazioni per cassa.

24 Gennaio 2012

Autore:

admin


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