Cronaca Regionale
A SCUOLA – Quanto si deve sapere per la somministrazione di farmaci agli alunni
Quello che bisogna sapere.
Art. 3 – Soggetti coinvolti
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
– le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
– la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed Ata;
– i servizi sanitari: i medici di base e le Ausl competenti territorialmente;
– gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le Ausl competenti.
Art. 4 – Modalità di intervento
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
– effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
– verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed Ata che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94.
Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli uffici scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed Ata, anche in collaborazione con le Ausl e gli assessorati per la salute e per i servizi sociali e le associazioni.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti assessorati per la salute e per i servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad enti ed associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità mobili di strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al sindaco del comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Al punto 5 si tratta anche – per colpetezza della notizia – sulla Gestione delle emergenze
Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di
Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo
le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una
situazione di emergenza.