La notizia fa discutere, la sentenza farà testo.
Infatti la sentenza della seconda sezione della corte di cassazione civile del 19 ottobre 2010 n. 21447 ha stigmatizzato il comportamento delle Prefetture che hanno utilizzato, sino ad oggi, in maniera evidentemente illegittima, l’articolo 223 del codice della strada per la sospensione o la revoca della patente di guida, accogliendo il ricorso di un automoibilista.
Infatti chi era sopreso a guidare in stato di ebbrezza, con un riscontro di tasso alcoolemico inferiore a 1,5 grammi per litro, si poteva vedere sequestrare la patente, in via cautelativa.
Ora si scopre che ha subito un’ingiustizia.
L’articolo 223 del codice della strada, secondo quanto emesso dalla corte di cassazione civile, non può prescindere dal rispetto di un altro articolo sempre del codice della strada.il 186 che al comma 9 recita: “Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.”
Le sospensioni dei mesi scorsi, effettuate dalle forze dell’ordine, riportavano esclusivamente l’articolo 223 che specifica soltanto che nelle ipotesi di reato per le quali è previstala sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, alla prefettura che deve poi disporre sulla sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Un cavillo formale più che sostanziale, perchè se uno è ubriaca, questo è ed resta… un pericolo per lui stesso, e per tanti.