Categories: Dal Palazzo

BROLO – Conferenza Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza

 

“In occasione dell’assolvimento da parte del comune di Brolo di un adempimento stabilito ope legis ( L.190.2012) – si legge nell’invito diramato al personale da parte del Segretario Generale dell’Ente, la dottoressa Carmen Caliò – che invece,l a parere della scrivente, dovrebbe costituire per chi opera in una Pubblica Amministrazione, sia in funzione di un ruolo gestionale ricoperto, che per chi opera in funzione di un munus publicum ricevuto dal popolo, in primis una propensione dell’animo e quindi una condizione indefettibile di accesso al pubblico impiego per i primi e di corretto approccio con le istituzioni per i secondi, la scrivente intendere estendere l’invito rivolto al personale dipendente anche a tutte le altre cariche istituzionali destinatarie della presente, alla presentazione dei piani triennali anticorruzione e trasparenza, contenenti misure organizzative al riguardo.

La conferenza di presentazione si terra mercoledì 27 marzo 2013, alle ore 11,00 presso la sala consiliare.

Durante i lavori gli uffici comunali resteranno temporaneamente chiusi.

 

 

      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                    Promulga    la seguente legge:                                 Art. 1    Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione      1.   In    attuazione    dell'articolo    6    della    Convenzione dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   corruzione, adottata dalla Assemblea generale  dell'ONU  il  31  ottobre  2003  e ratificata ai sensi della legge  3  agosto  2009,  n.  116,  e  degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,  fatta  a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi  della  legge  28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere,  con  modalita'  tali  da  assicurare  azione   coordinata, attivita'  di  controllo,  di  prevenzione  e  di   contrasto   della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.    2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e  successive  modificazioni,  di seguito denominata «Commissione»,  opera  quale  Autorita'  nazionale anticorruzione, ai sensi  del  comma  1  del  presente  articolo.  In particolare, la Commissione:      a)  collabora  con  i  paritetici  organismi  stranieri,  con  le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;      b) approva il  Piano  nazionale  anticorruzione  predisposto  dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);      c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;      d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e  a  tutte le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di conformita' di  atti  e  comportamenti  dei  funzionari pubblici alla legge, ai  codici  di  comportamento  e  ai  contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;      e) esprime pareri facoltativi in materia  di  autorizzazioni,  di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e successive modificazioni, allo svolgimento di  incarichi  esterni  da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti  pubblici nazionali, con particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;      f)  esercita  la  vigilanza   e   il   controllo   sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate  dalle  pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e  sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente  articolo  e  dalle  altre disposizioni vigenti;      g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sull'attivita'   di   contrasto   della corruzione  e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione   e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.    3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie, informazioni, atti e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di  cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai  commi  da  15  a  36  del presente articolo e  dalle  altre  disposizioni  vigenti,  ovvero  la rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le  amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.    4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee  di indirizzo  adottate  dal  Comitato  interministeriale   istituito   e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:      a)  coordina  l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione   e contrasto  della  corruzione  e   dell'illegalita'   nella   pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;      b) promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;      c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui  alla  lettera a);      d) definisce modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati occorrenti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dalla presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione  ed analisi informatizzata;      e) definisce criteri per assicurare la  rotazione  dei  dirigenti nei settori particolarmente esposti  alla  corruzione  e  misure  per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi  nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.    5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e  trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:      a) un piano di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi  volti  a prevenire il medesimo rischio;      b)  procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in collaborazione   con   la    Scuola    superiore    della    pubblica amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   settori particolarmente esposti alla  corruzione,  prevedendo,  negli  stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.    6. Ai fini della predisposizione del  piano  di  prevenzione  della corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla Commissione.    7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua,  di  norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio, il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   e' individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione.    8. L'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,  curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  L'attivita' di elaborazione  del  piano  non  puo'  essere  affidata  a  soggetti estranei  all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo   stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui al comma 11. La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei dipendenti    costituiscono    elementi    di    valutazione    della responsabilita' dirigenziale.    9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:      a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al  comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche   raccogliendo   le   proposte   dei    dirigenti,    elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16,  comma  1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;      b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle  decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;      c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato  a  vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;      d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;      e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;      f)  individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.    10. Il responsabile individuato  ai  sensi  del  comma  7  provvede anche:      a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e  della  sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello  stesso  quando  sono accertate significative violazioni delle prescrizioni  ovvero  quando intervengono   mutamenti   nell'organizzazione    o    nell'attivita' dell'amministrazione;      b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente   competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici  preposti  allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;      c) ad individuare il  personale  da  inserire  nei  programmi  di formazione di cui al comma 11.    11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  utilizzando  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione  dei dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni   statali   sui   temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti  pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'  elevato,  sulla  base dei piani adottati dalle  singole  amministrazioni,  il  rischio  che siano commessi reati di corruzione.    12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in  giudicato,  il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del  presente  articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  30  marzo 2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,   nonche'   sul   piano disciplinare, oltre che per il danno erariale  e  all'immagine  della pubblica  amministrazione,  salvo  che  provi   tutte   le   seguenti circostanze:      a) di avere predisposto, prima della commissione  del  fatto,  il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;      b) di aver  vigilato  sul  funzionamento  e  sull'osservanza  del piano.    13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile  individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.    14. In caso di ripetute  violazioni  delle  misure  di  prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma  7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e  successive   modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione,  delle  misure   di prevenzione previste dal  piano  costituisce  illecito  disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi del  comma  7  del  presente   articolo   pubblica   nel   sito   web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta   e   la   trasmette   all'organo   di   indirizzo    politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo  politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.    15. Ai fini della presente  legge,  la  trasparenza  dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  secondo   quanto previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009, n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  Nei  siti  web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonche'  i  costi  unitari  di realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la  vigilanza  sui contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.    16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le  pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:      a) autorizzazione o concessione;      b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;      c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;      d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto legislativo n.150 del 2009.    17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato  rispetto  delle  clausole contenute nei protocolli di  legalita'  o  nei  patti  di  integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara.    18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e  militari, agli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e  ai  componenti  delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli  incarichi e la nullita'  degli  atti  compiuti,  la  partecipazione  a  collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.    19. Il comma 1 dell'articolo 241  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e' sostituito dal seguente:      «1.   Le   controversie   su   diritti   soggettivi,    derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi, forniture, concorsi di  progettazione  e  di  idee,  comprese  quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo  bonario  previsto dall'articolo  240,  possono  essere  deferite  ad  arbitri,   previa autorizzazione   motivata   da   parte   dell'organo    di    governo dell'amministrazione.  L'inclusione  della  clausola  compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con  cui  e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,  o il  ricorso  all'arbitrato,  senza  preventiva  autorizzazione,  sono nulli».    20.  Le  disposizioni  relative  al  ricorso  ad  arbitri,  di  cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito  dal  comma  19  del  presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata  o collegata  a  una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai   sensi dell'articolo 2359 del codice  civile,  o  che  comunque  abbiano  ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.   A   tal   fine,    l'organo    amministrativo    rilascia l'autorizzazione di cui al  citato  comma  1  dell'articolo  241  del codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come  sostituito dal comma 19 del presente articolo.    21. La nomina degli arbitri per la risoluzione  delle  controversie nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel rispetto dei principi di pubblicita' e  di  rotazione  e  secondo  le modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.    22.  Qualora  la  controversia  si   svolga   tra   due   pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.    23.  Qualora  la  controversia  abbia  luogo   tra   una   pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro  individuato  dalla  pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i  dirigenti  pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione  nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la  nomina  e'  disposta, con provvedimento  motivato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.    24. La pubblica amministrazione  stabilisce,  a  pena  di  nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente  pubblico  per l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il  dirigente e' acquisita  al  bilancio  della  pubblica  amministrazione  che  ha indetto la gara.    25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a  24  non  si  applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.    26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano  anche  ai procedimenti posti in essere in deroga alle  procedure  ordinarie.  I soggetti che operano in deroga e che non dispongono  di  propri  siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai  citati  commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle  quali sono nominati.    27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei  commi  15  e  16  sono trasmesse in via telematica alla Commissione.    28.  Le  amministrazioni  provvedono   altresi'   al   monitoraggio periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  attraverso   la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del  monitoraggio sono  consultabili   nel   sito   web   istituzionale   di   ciascuna amministrazione.    29. Ogni amministrazione pubblica rende noto,  tramite  il  proprio sito web istituzionale, almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle   disposizioni legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000,  n.445,  e  successive  modificazioni,   e   ricevere informazioni circa i provvedimenti e  i  procedimenti  amministrativi che lo riguardano.    30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina  del  diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto  1990,  n.241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di  rendere  accessibili in   ogni   momento   agli   interessati,   tramite   strumenti    di identificazione informatica di cui  all'articolo  65,  comma  1,  del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni,  le  informazioni  relative  ai  provvedimenti  e   ai procedimenti amministrativi che li riguardano,  ivi  comprese  quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai  relativi  tempi  e  allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.    31.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le  materie  di  competenza, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono individuate le informazioni  rilevanti  ai  fini dell'applicazione dei commi 15  e  16  del  presente  articolo  e  le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni  generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme  le  disposizioni in materia di pubblicita' previste  dal  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.    32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorita'  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita'  individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative modalita' di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.    33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al  comma  31  costituisce violazione  degli  standard  qualitativi  ed   economici   ai   sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre  2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei  contenuti  sugli  strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.    34. Le disposizioni  dei  commi  da  15  a  33  si  applicano  alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  agli enti pubblici nazionali,  nonche'  alle  societa'  partecipate  dalle amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro  controllate,   ai   sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  limitatamente  alla   loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o dell'Unione europea.    35. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  il riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  mediante  la  modifica   o   l'integrazione   delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:      a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che  prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;      b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;      c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o  comunque  di esercizio di  poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale, regionale  e  locale.  Le  dichiarazioni  oggetto  di   pubblicazione obbligatoria di cui alla  lettera  a)  devono  concernere  almeno  la situazione  patrimoniale  complessiva   del   titolare   al   momento dell'assunzione  della  carica,  la  titolarita'   di   imprese,   le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da'  diritto l'assunzione della carica;      d)   ampliamento   delle   ipotesi   di   pubblicita',   mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  sia  con  riferimento  a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;      e)   definizione   di   categorie   di   informazioni   che    le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita'  di  elaborazione dei relativi formati;      f) obbligo di  pubblicare  tutti  gli  atti,  i  documenti  e  le informazioni di cui al presente comma anche  in  formato  elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di  dati  aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il  piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la  ridistribuzione  senza ulteriori  restrizioni  d'uso,  di  riuso  o  di  diffusione  diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';      g) individuazione, anche mediante  integrazione  e  coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;      h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione  della disciplina vigente, delle responsabilita' e  delle  sanzioni  per  il mancato,  ritardato  o  inesatto  adempimento   degli   obblighi   di pubblicazione.    36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale  delle prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  a  fini   di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della  cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'  esercizio  della funzione di coordinamento informativo statistico  e  informatico  dei dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale,  di   cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.    37. All'articolo 1 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al  comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con  un  livello di garanzia non inferiore a  quello  cui  sono  tenute  le  pubbliche amministrazioni in forza delle  disposizioni  di  cui  alla  presente legge».    38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se  ravvisano  la  manifesta irricevibilita', inammissibilita',  improcedibilita'  o  infondatezza della   domanda,   le   pubbliche   amministrazioni   concludono   il procedimento  con  un  provvedimento  espresso   redatto   in   forma semplificata, la cui motivazione  puo'  consistere  in  un  sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».    39. Al fine di  garantire  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni amministrative  e  di  rafforzare  la  separazione  e  la   reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e  organi  amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le  aziende  e  le societa' partecipate dallo Stato e  dagli  altri  enti  pubblici,  in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo  36, comma 3,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della  funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite  a persone, anche esterne alle  pubbliche  amministrazioni,  individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono  nella  relazione annuale al Parlamento di cui al citato  articolo  36,  comma  3,  del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  e  vengono  trasmessi  alla Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14  del  presente articolo.    40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma  39 si intendono parte integrante dei  dati  comunicati  al  Dipartimento della funzione pubblica.    41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo  l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:      «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i pareri, le valutazioni tecniche, gli  atti  endoprocedimentali  e  il provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di interessi,   segnalando   ogni   situazione   di   conflitto,   anche potenziale».    42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:        «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi  regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;      b) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «o situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di   interessi,   che pregiudichino l'esercizio imparziale  delle  funzioni  attribuite  al dipendente»;      c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito  il seguente:        «Ai  fini   dell'autorizzazione,   l'amministrazione   verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi»;      d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:        «7-bis. L'omissione del versamento del compenso  da  parte  del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei conti»;      e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:        «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati ai dipendenti pubblici»;      f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o  autorizzano  incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri  dipendenti  comunicano  in  via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento  della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e  del  compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al  secondo  periodo,  le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono  sostituite  dalle  seguenti: «La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo  periodo,  le  parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30 giugno di ciascun anno»;      g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso  termine  di  cui  al comma 12» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro  il  30  giugno  di ciascun anno»;      h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:  «l'oggetto,  la durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono  aggiunte  le  seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza  di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;      i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi  comunicate  dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,  nonche'  le informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle  proprie  banche  dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi  del  presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese liberamente scaricabili in un formato digitale  standard  aperto  che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte,  le  informazioni  di  cui  al  terzo  periodo  del presente comma in formato digitale standard aperto»;      l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:        «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni  di  servizio, hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di pubblico impiego,  attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i soggetti   privati   destinatari   dell'attivita'   della    pubblica amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».    43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma  16-ter,  secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.    44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  e' sostituito dal seguente:      «Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo  definisce un  codice  di   comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la  qualita'  dei  servizi,  la prevenzione dei  fenomeni  di  corruzione,  il  rispetto  dei  doveri costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'  e   servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico  valore  e  nei  limiti delle normali relazioni di cortesia.      2.  Il  codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al  dipendente,  che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.      3.  La  violazione   dei   doveri   contenuti   nel   codice   di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del  Piano  di prevenzione   della   corruzione,   e'   fonte   di   responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai  fini della   responsabilita'   civile,    amministrativa    e    contabile ogniqualvolta  le  stesse  responsabilita'   siano   collegate   alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione  della  sanzione  di cui all'articolo 55-quater, comma 1.      4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato,  gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.      5. Ciascuna pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.      6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente  articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.      7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente  lo  stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione  del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».    45. I codici di cui all'articolo 54,  commi  1  e  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.    46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e' inserito il seguente:      «Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione  nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli  uffici)  -  1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non  passata  in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro secondo del codice penale:        a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria,  di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;        b) non possono essere assegnati, anche con funzioni  direttive, agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie, all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti pubblici e privati;        c) non possono fare parte delle commissioni per la  scelta  del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici di qualunque genere.      2. La disposizione  prevista  al  comma  l  integra  le  leggi  e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».    47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli  accordi  di  cui  al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».    48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la  disciplina  organica  degli   illeciti,   e   relative   sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti  principi  e  criteri direttivi:      a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,  superando  le logiche   specifiche   dei   differenti   settori   delle   pubbliche amministrazioni;      b) omogeneita' dei controlli da  parte  dei  dirigenti,  volti  a evitare ritardi;      c) omogeneita', certezza e cogenza nel  sistema  delle  sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.    49. Ai fini della prevenzione e  del  contrasto  della  corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il  Governo  e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti  a  modificare la  disciplina  vigente  in  materia  di  attribuzione  di  incarichi dirigenziali e di  incarichi  di  responsabilita'  amministrativa  di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l,  comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  o  di gestione di servizi pubblici,  da  conferire  a  soggetti  interni  o esterni alle pubbliche amministrazioni, che  comportano  funzioni  di amministrazione  e  gestione,  nonche'  a  modificare  la  disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i  detti  incarichi  e  lo svolgimento di  incarichi  pubblici  elettivi  o  la  titolarita'  di interessi privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.    50. I decreti legislativi di cui  al  comma  49  sono  emanati  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:      a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non conferibilita' per  coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  dal  capo  I del titolo II del libro secondo del codice penale;      b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo  di  tempo,  non inferiore ad un anno,  antecedente  al  conferimento  abbiano  svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione  che  conferisce l'incarico;      c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi  di  non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai  soggetti  estranei  alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo,  non  inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilita' devono essere  graduati  e  regolati  in rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche   di   carattere   politico ricoperte,  all'ente  di  riferimento  e   al   collegamento,   anche territoriale, con l'amministrazione  che  conferisce  l'incarico.  E' escluso  in  ogni  caso,  fatta  eccezione  per  gli   incarichi   di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli  organi  di indirizzo politico,  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a coloro  che  presso  le  medesime  amministrazioni   abbiano   svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive  nel  periodo,  comunque   non   inferiore   ad   un   anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;      d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:        1)  gli  incarichi  amministrativi  di  vertice   nonche'   gli incarichi dirigenziali, anche  conferiti  a  soggetti  estranei  alle pubbliche  amministrazioni,  che  comportano   l'esercizio   in   via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;        2)  gli  incarichi   di   direttore   generale,   sanitario   e amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle   aziende ospedaliere;        3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e  di  enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;      e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di cui alla lettera d) gia' conferiti e  lo  svolgimento  di  attivita', retribuite  o  no,  presso  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a regolazione, a controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di  attivita' professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti  a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;      f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di cui alla lettera d) gia' conferiti e  l'esercizio  di  cariche  negli organi di indirizzo politico.    51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e' inserito il seguente:      «Art. 54-bis. -  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala illeciti). - 1.  Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di calunnia o  diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso  titolo  ai  sensi dell'articolo 2043 del codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti,  ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte  illecite  di  cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non  puo' essere  sanzionato,   licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati  direttamente  o  indirettamente  alla denuncia.      2. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.      3.  L'adozione  di  misure  discriminatorie   e'   segnalata   al Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le stesse sono state poste in essere.      4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli  articoli 22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni».    52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle   attivita' imprenditoriali di  cui  al  comma  53,  presso  ogni  prefettura  e' istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  operanti nei medesimi settori. L'iscrizione  negli  elenchi  della  prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede  soddisfa  i  requisiti  per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La prefettura  effettua  verifiche  periodiche   circa   la   perdurante insussistenza dei suddetti rischi  e,  in  caso  di  esito  negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.    53.  Sono  definite  come  maggiormente  esposte   a   rischio   di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':      a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;      b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi;      c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;      d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume;      e) noli a freddo di macchinari;      f) fornitura di ferro lavorato;      g) noli a caldo;      h) autotrasporti per conto di terzi;      i) guardiania dei cantieri.    54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53  puo'  essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con  apposito  decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri  della giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema  alle  Camere.  Qualora  le  Commissioni  non  si pronuncino  entro  il  termine,  il  decreto  puo'  essere   comunque adottato.    55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario  e dei propri organi sociali,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della modifica. Le societa' di capitali quotate  in  mercati  regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal  testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.    56. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture e dei  trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.    57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata  in vigore del decreto di cui al  comma  56  continua  ad  applicarsi  la normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge.    58. All'articolo 135,  comma  l,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  dopo  le  parole:  «passata  in giudicato»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  delitti  previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,  del  codice  di  procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'».    59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del  principio di imparzialita' di cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni.    60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata  di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto  1997, n.  281,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  l'indicazione  dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti  alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:      a) alla definizione, da parte di  ciascuna  amministrazione,  del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da  quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua  trasmissione  alla  regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;      b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di  norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati  ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma  42,  lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;      c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento  di  cui  all'articolo  54,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma  44  del presente articolo.    61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi  delle  disposizioni  dei  decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti  locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto  privato sottoposti al loro controllo.    62. All'articolo l della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  dopo  il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:      «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'  del  danno all'immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla commissione di un reato contro  la  stessa  pubblica  amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume,  salva  prova contraria, pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente   percepita   dal dipendente.      1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto  atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro  conservativo  di  cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di  fondato  timore  di  attenuazione  della garanzia del credito erariale».    63. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un  testo unico della normativa in materia di incandidabilita' alla  carica  di membro del Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore  della Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le  cariche  di presidente e di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e  delle  giunte delle unioni di  comuni,  di  consigliere  di  amministrazione  e  di presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.267,  e successive modificazioni, di presidente e di componente degli  organi esecutivi delle comunita' montane.    64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al  riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:      a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere  che  non  siano temporaneamente candidabili  a  deputati  o  a  senatori  coloro  che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni  di reclusione per i delitti previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e 3-quater, del codice di procedura penale;      b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere  che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori  coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro  secondo,  titolo  II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti  per  i  quali  la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;      c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle  lettere a) e b);      d) prevedere  che  l'incandidabilita'  operi  anche  in  caso  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del codice di procedura penale;      e) coordinare le disposizioni relative  all'incandidabilita'  con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e  di riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del  diritto di elettorato attivo;      f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione  delle cariche di governo;      g) operare una completa ricognizione della normativa  vigente  in materia di incandidabilita' alle  elezioni  provinciali,  comunali  e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche  di  presidente della provincia,  sindaco,  assessore  e  consigliere  provinciale  e comunale, presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale, presidente  e  componente  del  consiglio  di   amministrazione   dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle  giunte  delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e  presidente  delle aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.  267  del  2000, presidente  e  componente  degli  organi  delle  comunita'   montane, determinata da sentenze definitive di condanna;      h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),  in  coerenza con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle  lettere  a)  e   i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di  incandidabilita'  determinate da sentenze definitive di  condanna  per  delitti  di  grave  allarme sociale;      i) individuare, fatta salva la competenza  legislativa  regionale sul  sistema  di  elezione  e  i  casi  di   ineleggibilita'   e   di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei  consiglieri   regionali,   le   ipotesi   di incandidabilita' alle elezioni regionali e di  divieto  di  ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;      l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;      m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di  diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di  sentenza  definitiva  di condanna per  delitti  non  colposi  successiva  alla  candidatura  o all'affidamento della carica.    65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'  trasmesso  alle  Camere  ai   fini dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi entro sessanta giorni dalla data  di  trasmissione  dello  schema  di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di  rispettiva  competenza,  il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.    66.  Tutti  gli  incarichi  presso  istituzioni,  organi  ed   enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o  semiapicali,  compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio   di gabinetto,  a  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili   e militari, avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori  ruolo,  che  deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi  in  corso alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di diritto se nei centottanta giorni successivi non  viene  adottato  il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.    67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quattro  mesi  dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche  negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano  l'obbligatorio  collocamento  in  posizione  di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:      a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle funzioni  connessi  alla  giurisdizione  ordinaria,   amministrativa, contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;      b) durata dell'incarico;      c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo  connesso allo svolgimento dell'incarico;      d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate  presso  l'amministrazione  di   appartenenza   e   quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.    68. Salvo quanto previsto dal  comma  69,  i  magistrati  ordinari, amministrativi, contabili e  militari,  gli  avvocati  e  procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori  ruolo per   un   tempo   che,   nell'arco   del   loro   servizio,   superi complessivamente  dieci  anni,  anche   continuativi.   Il   predetto collocamento non puo'  comunque  determinare  alcun  pregiudizio  con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.    69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni  di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla  data di entrata in vigore della presente legge.    70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano  ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi  di autogoverno, e ai  componenti  delle  Corti  internazionali  comunque denominate.    71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis  del decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,  anche  se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.    72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, hanno gia'  maturato  o  che, successivamente  a  tale  data,  maturino  il  periodo   massimo   di collocamento in posizione di fuori ruolo, di  cui  al  comma  68,  si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino  al  termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura  o  del  mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento  in  posizione  di fuori ruolo si  intende  confermato  per  i  dodici  mesi  successivi all'entrata in vigore della presente legge.    73. Lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  67  e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono  resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo'  essere comunque adottato.    74. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi  e  criteri direttivi ivi  stabiliti,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.    75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:      a)  all'articolo  32-quater,  dopo  le  parole:  «319-bis,»  sono inserite le seguenti: «319-quater,»;      b) all'articolo 32-quinquies,  dopo  le  parole:  «319-ter»  sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;      c)  al  primo  comma  dell'articolo  314,  la  parola:  «tre»  e' sostituita dalla seguente: «quattro»;      d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:        «Art. 317.  -  (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  che, abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;      e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»  sono  sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;      f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:        «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). -  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o  altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da  uno a cinque anni»;      g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;      h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:        1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono  sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;        2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla seguente: «cinque»;      i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:        «Art. 319-quater. - (Induzione indebita  a  dare  o  promettere utilita'). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni.        Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro  o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;      l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:        «Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano  anche all'incaricato di un pubblico servizio»;      m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:        1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la  qualita'  di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;        2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:          «La pena di  cui  al  primo  comma  si  applica  al  pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per  l'esercizio  delle sue funzioni o dei suoi poteri»;      n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:        1) nel secondo comma, dopo le parole:  «Le  disposizioni  degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;        2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono  inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;      o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:  «a  tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;      p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi  a  tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;      q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite  le seguenti: «319-quater,»;      r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:        «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -  Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui  agli  articoli  319  e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico  ufficiale  o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente  fa  dare  o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio  patrimoniale, come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  il  pubblico ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio   ovvero   per remunerarlo, in relazione al  compimento  di  un  atto  contrario  ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di  un  atto  del  suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.        La stessa pena si applica a chi indebitamente  da'  o  promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.        La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro  vantaggio  patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale  o  di  incaricato  di  un pubblico servizio.        Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono  commessi  in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.        Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».    76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:      «Art. 2635. - (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il  fatto costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione  o della promessa di denaro o altra  utilita',  per  se'  o  per  altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi  inerenti  al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento  alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.      Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi  se il fatto e' commesso da chi  e'  sottoposto  alla  direzione  o  alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.      Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone  indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.      Le pene stabilite nei commi precedenti  sono  raddoppiate  se  si tratta di  societa'  con  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati italiani o di altri  Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra  il pubblico in misura rilevante ai sensi  dell'articolo  116  del  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive modificazioni.      Si procede a querela della persona offesa, salvo  che  dal  fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».    77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) all'articolo 25:        1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»  sono  inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;        2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «319-ter,  comma  2,»  sono inserite le seguenti: «319-quater»;      b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'  aggiunta la seguente:        «s-bis) per il delitto di  corruzione  tra  privati,  nei  casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635  del  codice  civile,  la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».    78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il  comma 2 e' inserito il seguente:      «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei  delitti  previsti  dagli articoli  314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,   319-ter, 319-quater,  primo  comma,  e  320  del  codice  penale,  le   misure interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi  dall'inizio  della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte  per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la  rinnovazione  anche oltre  sei  mesi  dall'inizio  dell'esecuzione,  fermo  restando  che comunque la loro efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della  loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei  termini previsti dall'articolo 303».    79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».    80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  1992,  n.356,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono  inserite  le seguenti: «319-quater,»;      b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,»  sono  inserite  le seguenti: «319-quater,».    81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate le seguenti modificazioni:      a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:  «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti:  «(corruzione per  l'esercizio  della  funzione)»  e  dopo  le   parole:   «319-ter (corruzione  in  atti  giudiziari),»  sono  inserite   le   seguenti: «319-quater, primo comma (induzione  indebita  a  dare  o  promettere utilita'),»;      b)  all'articolo  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;      c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole:  «misure coercitive di cui  agli  articoli  284,  285  e  286  del  codice  di procedura  penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di   cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato elettorale».    82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo  100,  comma  1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che  si  esprime  entro  trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace,  salvo  che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita'  svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.    83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».  
          Avvertenza:                Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto           dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi           dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle           disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,           approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo           fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge           modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano           invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi           qui.              Note all'art. 1:                Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto           legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge           4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della           produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e           trasparenza delle pubbliche amministrazioni):                «Art.  13.   Commissione   per   la   valutazione,   la           trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.                1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),           della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la           Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e           l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito           denominata  «Commissione»,  che  opera  in   posizione   di           indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena           autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del           Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione           pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -           Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed           eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni           pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e           sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di           valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di           valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la           visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,           informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del           programma di Governo sull'attivita' svolta.                2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e           delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione           sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la           realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.                3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da           cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata           professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con           comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel           settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi           pubblici,  management,   misurazione   della   performance,           nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I           componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle           pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente           della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei           Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica           amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il           Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo           parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti           espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I           componenti della Commissione non possono essere scelti  tra           persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche           in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che           abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni           precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere           interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni           della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un           periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola           volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal           componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel           loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto           dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica           amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono           collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta,  e  il  posto           corrispondente       nella        dotazione        organica           dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile           per  tutta   la   durata   del   mandato;   se   professori           universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.                4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta           da un Segretario generale nominato con deliberazione  della           Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica           professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel           campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con           propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio           funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di           personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30           unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente           mediante personale di altre amministrazioni in posizione di           comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma           14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante           personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti           delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'           avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata           professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e           della valutazione della performance e della  prevenzione  e           della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto           privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo           accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'           avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'           inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni           all'Ispettorato per la funzione pubblica.                5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende           all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli           Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre           Agenzie di valutazione; a tale fine:                  a) promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati  al           miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni           pubbliche;                  b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;                  c) confronta le performance rispetto  a  standard  ed           esperienze, nazionali e internazionali;                  d)  favorisce,  nella  pubblica  amministrazione,  la           cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di           prevenzione e di lotta alla corruzione;                  e) favorisce la cultura delle pari  opportunita'  con           relativi criteri e prassi applicative.                6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle           responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni           amministrazione:                  a)   fornisce   supporto   tecnico   e   metodologico           all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della           performance;                  b) definisce la struttura e le modalita' di redazione           del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;                  c) verifica la corretta predisposizione del  Piano  e           della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni           centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti           territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;                  d) definisce i parametri e i modelli  di  riferimento           del Sistema di misurazione e valutazione della  performance           di  cui  all'articolo  7  in  termini   di   efficienza   e           produttivita';                  e) adotta le linee guida per la  predisposizione  dei           Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di           cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);                  f) adotta le linee guida  per  la  definizione  degli           Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;                  g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti           dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui           all'articolo 14;                  h) promuove analisi comparate della performance delle           amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di           andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la           pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed           iniziative ritenute utili;                  i)  redige  la  graduatoria  di   performance   delle           amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di           cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto           legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata           attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle           amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;                  l) promuove iniziative di confronto con i  cittadini,           le imprese e le relative associazioni  rappresentative;  le           organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;           le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni           pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo           14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle           amministrazioni pubbliche;                  m) definisce un  programma  di  sostegno  a  progetti           innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento           della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,           valutazione e controllo;                  n) predispone una relazione annuale sulla performance           delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la           diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito           istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute           utili;                  o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione           con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;                  p) realizza e  gestisce,  in  collaborazione  con  il           CNIPA il portale della trasparenza che contiene i  piani  e           le   relazioni   di   performance   delle   amministrazioni           pubbliche.                7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al           supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui           all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio           1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente           decreto.                8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per           l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la           funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni           pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della           trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura           dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e           l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine           predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per           l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne           verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli           obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna           amministrazione.                9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono           pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le           associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e           ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui           quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione           annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per           l'attuazione del programma di Governo.                10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la           Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi           dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della           sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di           gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di           integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito           della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono           trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e           l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della           Commissione.                11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica           amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il           Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le           modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici           dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e           fissati i compensi per i componenti.                12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio           dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica           amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri           competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra           le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti           Agenzie di valutazione.                13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a           due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a           decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti           dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma           3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.           All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede           nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui           all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4           marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare           alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3           dell'articolo 4.».                Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del           decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali           sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle           amministrazioni pubbliche):                «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.                (Art. 1 del D.Lgs. n.  29  del  1993,  come  modificato           dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)                1. (Omissis).                2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le           amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e           scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,           le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento           autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'           montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni           universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le           Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e           loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici           nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le           aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,           l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche           amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto           legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione           organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di           cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al           CONI.                3. (Omissis).».                Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto           legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente           legge:                «Art.  53.  Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e           incarichi.                (Art. 58 del D.Lgs n.  29  del  1993,  come  modificato           prima dall'art.  2  del  decreto-legge  n.  358  del  1993,           convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del           decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni           dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,  dall'art.  26  del           D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387           del 1998)                1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la           disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60           e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del           Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la           deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente  decreto,           nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,           dall'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  del           Consiglio  dei  ministri  17   marzo   1989,   n.   117   e           dall'articolo  1,  commi  57  e  seguenti  della  legge  23           dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le           disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,           508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.           297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre           1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30           dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva           modificazione ed integrazione della relativa disciplina.                1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di           direzione di strutture deputate alla gestione del personale           a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi           due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni           sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni           rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con           le predette organizzazioni.                2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire           ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri           di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o           disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non           siano espressamente autorizzati.                3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi           regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma           2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli           incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati           ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'           agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le           diverse magistrature, i rispettivi istituti.                3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi           regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la           pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto           con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,           comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive           modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri           differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli           professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle           amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non           siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita           nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre           fonti normative.                5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente           dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione           all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da           amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,           ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgono           attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai           rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e           predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica           professionalita',    tali    da    escludere    casi     di           incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,           nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica           amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche           potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio           imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.                6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano           ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui           all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui           all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto           di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non           superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,           dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre           categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da           disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'           libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di  cui  ai           commi   seguenti,   sono   tutti   gli   incarichi,   anche           occasionali, non compresi nei compiti e doveri di  ufficio,           per  i  quali  e'  previsto,  sotto  qualsiasi  forma,   un           compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:                  a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,           enciclopedie e simili;                  b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore           o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni           industriali;                  c) dalla partecipazione a convegni e seminari;                  d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il           rimborso delle spese documentate;                  e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il           dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando           o fuori ruolo;                  f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni           sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in           aspettativa non retribuita;                  f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai           dipendenti della pubblica amministrazione.                7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi           retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente           autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini           dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica           l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di           conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori           universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti           degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il           rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente           decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'           gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'           disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni           eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura           dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto           dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di           appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad           incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi           equivalenti.                7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte           del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce           ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla           giurisdizione della Corte dei conti.                8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire           incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni           pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione           dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.           Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti           incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in           ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario           responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'           nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come           corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in           disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'           trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del           dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di           fondi equivalenti.                9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non           possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti           pubblici      senza      la      previa      autorizzazione           dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.           Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica           l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di           conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica           la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge           28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla           legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed           integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e           all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle           finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le           disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e           successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse           sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.                10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve           essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del           dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono           conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal           dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza           deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro           trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.                Per il personale che presta  comunque  servizio  presso           amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di           appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa           tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per           provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45           giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione           presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si           pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta           di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.           Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se           richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni           pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si           intende definitivamente negata.                11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso           per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o           privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza           l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.                12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o           autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri           dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di           quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica           gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,           con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso           lordo, ove previsto. La comunicazione  e'  accompagnata  da           una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le  norme  in           applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti           o   autorizzati,   le   ragioni    del    conferimento    o           dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui           gli incarichi sono  stati  conferiti  o  autorizzati  e  la           rispondenza dei medesimi  ai  principi  di  buon  andamento           dell'amministrazione, nonche' le misure  che  si  intendono           adottare per il  contenimento  della  spesa.  Entro  il  30           giugno di  ciascun  anno  e  con  le  stesse  modalita'  le           amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno           conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,           anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver           conferito o autorizzato incarichi.                13.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno   le           amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al           Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o           su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri           dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o           autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da           esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto           comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.                14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle           norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge           23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e           integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a           comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via           telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di           ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti           anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;           sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco           dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati           affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della           ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi           corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante           inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al           pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri           consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso           dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica           dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di           conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a           consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al           Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le           informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche           dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi           del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in           tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un           formato digitale standard aperto che consenta di analizzare           e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.           Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della           funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco           delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e           pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al           terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale           standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il           Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte           dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso           di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco           dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati           affidati incarichi di consulenza.                15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di           cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi           incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al           comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11           incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.                16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il           31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui           dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e           trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della           spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei           criteri di attribuzione degli incarichi stessi.                16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -           Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre           verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente           articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della           legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite           dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine           quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di           finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale           dello Stato.                16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di           servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali           per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui           all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni           successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico           impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i           soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica           amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I           contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione           di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'           fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o           conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni           per i successivi tre anni ed e'  prevista  la  restituzione           dei compensi eventualmente percepiti e  accertati  ad  essi           riferiti.".                Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16,   comma   1,           lett.a-bis), del citato  decreto  legislativo  n.  165  del           2001:                «Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali           generali.                (Art. 16 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito           prima dall'art.  9  del  D.Lgs.  n.  546  del  1993  e  poi           dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente           modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)                1.  I  dirigenti  di  uffici   dirigenziali   generali,           comunque  denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito           dall'articolo 4  esercitano,  fra  gli  altri,  i  seguenti           compiti e poteri:                (Omissis).                  a-bis)   propongono   le   risorse   e   i    profili           professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti           dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine           dell'elaborazione del documento di programmazione triennale           del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;                (Omissis).».                Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto           legislativo n. 165 del 2001:                «Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.                (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs.  n.  29  del  1993,           come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs.  n.  546  del           1993 e poi dall'art.  14  del  D.Lgs.  n.  80  del  1998  e           successivamente modificati dall'art. 7 del  D.Lgs.  n.  387           del 1998)                1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato           attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui           al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della           legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione           della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e           trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero           l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente           comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando           l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la           disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,           l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico           dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,           l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel           rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare           l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli           di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di           lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.                1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al           dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,           previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del           contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e           dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione           del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del           personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard           quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,           conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione           di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di           attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di           ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di           efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,           la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il           Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della           violazione di una quota fino all'ottanta per cento.                2.                3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il           personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di           polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle           Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del           fuoco.».                L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che           la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle           Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei           vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli           obblighi internazionali.                Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto           legislativo n. 150 del 2009:                «Art. 11. Trasparenza                1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,           anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti           istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle           informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,           degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e           all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle           funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di           misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,           allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del           rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.           Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni           erogate   dalle   amministrazioni   pubbliche   ai    sensi           dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della           Costituzione.                2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni           rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e           degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la           trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che           indica le iniziative previste per garantire:                  a) un adeguato livello di  trasparenza,  anche  sulla           base delle linee guida elaborate dalla Commissione  di  cui           all'articolo 13;                  b)  la  legalita'  e  lo   sviluppo   della   cultura           dell'integrita'.                3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima           trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della           performance.                4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,           dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della           comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo           del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono           annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti           sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma           5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le           amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione           dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di           quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,           nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,           pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.                5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di           trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare           attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica           certificata di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto           legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,           comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre           2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28           gennaio 2009, n. 2, e di  cui  all'articolo  34,  comma  1,           della legge 18 giugno 2009, n. 69.                6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la           Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma           1, lettere a) e b),  alle  associazioni  di  consumatori  o           utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni  altro  osservatore           qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della           trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza           pubblica.                7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la           trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i           tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di           verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.                8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul           proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile           accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,           valutazione e merito»:                  a)  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e           l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;                  b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;                  c) l'ammontare complessivo dei premi  collegati  alla           performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi           effettivamente distribuiti;                  d)  l'analisi  dei  dati   relativi   al   grado   di           differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i           dirigenti sia per i dipendenti;                  e) i nominativi ed i curricula dei  componenti  degli           Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile           delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui           all'articolo 14;                  f) i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari  di           posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente           modello europeo;                  g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,  con  specifica           evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e           delle componenti legate alla valutazione di risultato;                  h) i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro  che           rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;                  i)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non   retribuiti,           conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.                9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del           Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di           mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui           ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della           retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici           coinvolti.».                Si  riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  decreto           legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice           dell'amministrazione digitale.):                «Art.   54.Contenuto   dei   siti    delle    pubbliche           amministrazioni.                1. I siti delle  pubbliche  amministrazioni  contengono           necessariamente i seguenti dati pubblici:                  a) l'organigramma, l'articolazione degli  uffici,  le           attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di           livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti           responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore           dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi           svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di           riferimento;                  b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da           ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il           termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni           altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e           l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di           ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'           dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai           sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.           241;                  c) le scadenze e  le  modalita'  di  adempimento  dei           procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4           della legge 7 agosto 1990, n. 241;                  d)  l'elenco  completo   delle   caselle   di   posta           elettronica istituzionali attive, specificando anche se  si           tratta di una casella di posta elettronica  certificata  di           cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio           2005, n. 68;                  e) le pubblicazioni  di  cui  all'articolo  26  della           legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonche'  i  messaggi  di           informazione e di  comunicazione  previsti  dalla  legge  7           giugno 2000, n. 150;                  f) l'elenco di tutti i bandi di gara;                  g)  l'elenco  dei  servizi  forniti  in   rete   gia'           disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando           i tempi previsti per l'attivazione medesima;                  g-bis) i bandi di concorso.                1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano           in  via  telematica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei           Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i  dati  di           cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i           criteri e le  modalita'  di  trasmissione  e  aggiornamento           individuati con circolare  del  Ministro  per  la  pubblica           amministrazione e l'innovazione. I dati di cui  al  periodo           precedente  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del           Dipartimento   della   funzione   pubblica.   La    mancata           comunicazione  o  aggiornamento  dei   dati   e'   comunque           rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione  della           performance individuale dei dirigenti.                2.                2-bis.                2-ter. Le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di           servizi pubblici pubblicano nei propri  siti  un  indirizzo           istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il           cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi           del presente codice.  Le  amministrazioni  devono  altresi'           assicurare un servizio che renda noti al pubblico  i  tempi           di risposta.                2-quater.  Le  amministrazioni   pubbliche   che   gia'           dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei           processi automatizzati rivolti al pubblico.  Tali  processi           devono essere dotati di appositi strumenti per la  verifica           a distanza da parte del  cittadino  dell'avanzamento  delle           pratiche che lo riguardano.                3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche           amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza           necessita' di identificazione informatica.                4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le           informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi           e   corrispondenti   alle   informazioni   contenute    nei           provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si           fornisce comunicazione tramite il sito.                4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di           pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente           previsti dall'ordinamento.».                Si riporta il testo dell'articolo  21  della  legge  18           giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,           la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di           processo civile.):                «Art. 21. Trasparenza sulle retribuzioni dei  dirigenti           e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale                1. Ciascuna  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui           all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo           2001, n. 165, e successive modificazioni, ha  l'obbligo  di           pubblicare  nel  proprio  sito  internet  le   retribuzioni           annuali,  i  curricula  vitae,  gli  indirizzi   di   posta           elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale  dei           dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di           rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e           di maggiore presenza del personale distinti per  uffici  di           livello dirigenziale.                1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via           telematica e secondo i criteri e le  modalita'  individuati           con circolare del Ministro per la pubblica  amministrazione           e l'innovazione, i dati di cui al comma 1  alla  Presidenza           del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione           pubblica, che li pubblica nel proprio  sito  istituzionale.           La  mancata  comunicazione  o  aggiornamento  dei  dati  e'           comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione           della performance individuale dei dirigenti.                2. Al comma  52-bis  dell'articolo  3  della  legge  24           dicembre 2007, n. 244, la lettera c)  e'  sostituita  dalla           seguente: «c) obbligo, per  la  singola  amministrazione  o           societa' che  conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso           soggetto incarichi  che  superino  il  limite  massimo,  di           assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito           e  della  trasparenza,  dando  adeguatamente  conto,  nella           motivazione dell'atto di  conferimento,  dei  requisiti  di           professionalita' e di esperienza del soggetto in  relazione           alla tipologia di prestazione richiesta e alla  misura  del           compenso attribuito».                3. Il  termine  di  cui  all'alinea  del  comma  52-bis           dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'           differito fino al sessantesimo giorno successivo alla  data           di entrata in vigore della presente legge.».                Il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  reca:           «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e           forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e           2004/18/CE».                Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto           legislativo n. 150 del 2009:                «Art. 24. Progressioni di carriera                1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del  decreto           legislativo n. 165 del 2001, come introdotto  dall'articolo           62 del presente decreto, le  amministrazioni  pubbliche,  a           decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti  disponibili           nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,  con           riserva non superiore al cinquanta per cento a  favore  del           personale interno, nel rispetto delle disposizioni  vigenti           in materia di assunzioni.                2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale           interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le           competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in           relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.                3. La collocazione nella fascia di merito alta, di  cui           all'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per  tre   anni           consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualita'   anche   non           consecutive, costituisce titolo  rilevante  ai  fini  della           progressione di carriera.».                Si riporta il testo dell'articolo  241,  comma  1,  del           citato decreto legislativo n. 163 del 2006:                «Art. 241. Arbitrato.                (art. 81,  direttiva  2004/18/CE;  art.  72,  direttiva           2004/17/CE; art. 32, L.  n.  109/1994;  artt.  150  -  151,           D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M.  n.           398/2000; art.  12,  D.Lgs.  n.  190/2002;  art.  5,  commi           16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, conv. nella L.  n.           80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L.  n.  266/2005;  articolo           44, comma 2, lettera m), n.  2,  3),  4)  e  5),  legge  n.           88/2009)                1. Le controversie  su  diritti  soggettivi,  derivanti           dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,           servizi, forniture, concorsi di progettazione  e  di  idee,           comprese  quelle  conseguenti  al  mancato   raggiungimento           dell'accordo bonario previsto  dall'articolo  240,  possono           essere deferite ad arbitri.                (Omissis).».                Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  Codice           civile:                «Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.                Sono considerate societa' controllate:                  1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della           maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;                  2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di           voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante           nell'assemblea ordinaria;                  3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di           un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli           contrattuali con essa.                Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo           comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'           controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:           non si computano i voti spettanti per conto di terzi.                Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali           un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.           L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'           essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un           decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati           regolamentati.».                Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre           2000, n. 445 reca: «Proroga di termini in materia di  acque           di balneazione».                Il Capo V della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove           norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di           diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  reca:           «Accesso ai documenti amministrativi».                Si riporta il testo  dell'articolo  65,  comma  1,  del           citato decreto legislativo n. 82 del 2005:                «Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle           pubbliche amministrazioni per via telematica.                1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via           telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei           servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi  1  e  3,           del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre           2000, n. 445, sono valide:                  a) se sottoscritte mediante la firma  digitale  o  la           firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'           rilasciato da un certificatore accreditato;                  b)  ovvero,  quando  l'autore  e'  identificato   dal           sistema  informatico  con  l'uso  della  carta  d'identita'           elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti           di quanto stabilito da ciascuna  amministrazione  ai  sensi           della normativa vigente;                  c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema           informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,           comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna           amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'           quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le           modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del           Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;                  c-bis) ovvero se trasmesse  dall'autore  mediante  la           propria casella di posta elettronica certificata purche' le           relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate           previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via           telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche           adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato           dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.           In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione           vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo           periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che           prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione           telematica nel settore tributario.                1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica           amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la           semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri           competenti per materia, possono essere individuati  i  casi           in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma           digitale.                1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del           titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o           dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al           comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'           dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.                (Omissis).».                Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto           legislativo  28  agosto  1997.  n.  281   (Definizione   ed           ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente           per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province           autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le           materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,           delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'           ed autonomie locali):                «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e           Conferenza unificata.                1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'           unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune           delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'           montane, con la Conferenza Stato-regioni.                2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'           presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per           sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per           gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva           competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro           e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il           Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il           Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione           nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente           dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente           dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -           UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati           dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.           Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque           rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della           legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere           invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti           di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.                3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'           convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi           il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia           richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.                4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'           convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le           sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei           Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari           regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal           Ministro dell'interno.».                Si riporta l'articolo 6, comma 11, del  citato  decreto           legislativo n. 163 del 2006:                «Art. 6.  Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti           pubblici di lavori, servizi e forniture.                (art. 81.2, direttiva 2004/18/CE; art. 72.2,  direttiva           2004/17/CE; art. 4, legge n.  109/1994;  art.  25,  co.  1,           lett. c), legge n. 62/2005)                (Omissis).                11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai           quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma           9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria           fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza           giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di           esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa           pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od           esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si           applicano agli operatori economici che non ottemperano alla           richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente           aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di           partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli           operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non           veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di           qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti           aggiudicatori a agli organismi di attestazione.                (Omissis).».                Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del           decreto legislativo 20 dicembre 2009,  n.  198  (Attuazione           dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia           di ricorso per l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei           concessionari di servizi pubblici.):                «Art. 1. Presupposti dell'azione  e  legittimazione  ad           agire.                1. Al fine  di  ripristinare  il  corretto  svolgimento           della funzione o la corretta erogazione di un  servizio,  i           titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed  omogenei           per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in           giudizio, con le modalita' stabilite nel presente  decreto,           nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche   e   dei           concessionari di servizi pubblici, se  derivi  una  lesione           diretta, concreta ed attuale dei  propri  interessi,  dalla           violazione di termini o dalla mancata  emanazione  di  atti           amministrativi generali obbligatori e non aventi  contenuto           normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e  non  oltre           un termine fissato da una legge o da un regolamento,  dalla           violazione degli obblighi contenuti nelle carte di  servizi           ovvero  dalla  violazione  di   standard   qualitativi   ed           economici  stabiliti,  per  i  concessionari   di   servizi           pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione  ed  al           controllo del settore e, per le pubbliche  amministrazioni,           definiti dalle stesse in conformita' alle  disposizioni  in           materia di performance contenute nel decreto legislativo 27           ottobre 2009, n. 150,  coerentemente  con  le  linee  guida           definite  dalla  Commissione   per   la   valutazione,   la           trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche           di cui all'articolo 13 del medesimo decreto  e  secondo  le           scadenze temporali  definite  dal  decreto  legislativo  27           ottobre 2009, n. 150.                (Omissis).».                Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  della  citata           legge n. 241  del  1990,  come  modificati  dalla  presente           legge:                «Art.    1.    Principi     generali     dell'attivita'           amministrativa.                1.   L'attivita'   amministrativa   persegue   i   fini           determinati  dalla  legge  ed  e'  retta  da   criteri   di           economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita'           e  di  trasparenza  secondo  le  modalita'  previste  dalla           presente legge e dalle altre disposizioni che  disciplinano           singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento           comunitario.                1-bis. La pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di           atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di           diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.                1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di           attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri           e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di           garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le           pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di           cui alla presente legge.                2. La pubblica amministrazione non  puo'  aggravare  il           procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze           imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»                «Art. 2. Conclusione del procedimento.                1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad           un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le           pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo           mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se           ravvisano la manifestata irricevibilita',  inammissibilita'           ,  improcedibilita'  o  infondatezza  della   domanda,   le           pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un           provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la           cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento           al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.                (Omissis).».                Si riporta il testo  dell'articolo  36,  comma  3,  del           citato decreto legislativo n. 165 del 2001:                «Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.                (Omissis).                3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del           lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla           base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del           Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,           le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri           per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo           sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da           trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei           di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al           decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla           Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della           funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al           Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'           nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata           la retribuzione di risultato.                (Omissis).».                Il capo II della citata legge n. 241 del 1990, reca:                «Capo II - Responsabile del procedimento».                Si riporta il  testo  dell'articolo  11,  della  citata           legge n. 241  del  1990,  come  modificato  dalla  presente           legge:                «Art.  11.  Accordi  integrativi  o   sostitutivi   del           provvedimento.                1.  In  accoglimento   di   osservazioni   e   proposte           presentate  a  norma  dell'articolo  10,  l'amministrazione           procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti           dei terzi, e in ogni caso nel  perseguimento  del  pubblico           interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di           determinare il contenuto  discrezionale  del  provvedimento           finale ovvero in sostituzione di questo.                1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi           di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'           predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,           separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del           provvedimento ed eventuali controinteressati.                2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono           essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,           salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si           applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del           codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in           quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo           devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.                3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono           soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.                4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse           l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,           salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un           indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi           verificatisi in danno del privato.                4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon           andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in           cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle           ipotesi previste al comma l, la  stipulazione  dell'accordo           e' preceduta da una determinazione dell'organo che  sarebbe           competente per l'adozione del provvedimento.                5.».                Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  reca:           «Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di           intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21           della legge 6 febbraio 1996, n. 52».                Si riporta il testo dell'articolo  135,  comma  1,  del           citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato           dalla presente legge:                «Art.  135.  Risoluzione  del   contratto   per   reati           accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di           qualificazione.                (art. 118, D.P.R. n. 554/1999)                1. Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di           legge,   qualora   nei   confronti   dell'appaltatore   sia           intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che           dispone l'applicazione di una o piu' misure di  prevenzione           di cui all'articolo 3, della legge  27  dicembre  1956,  n.           1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge  31  maggio           1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza  di  condanna           passata in giudicato per i delitti  previsti  dall'articolo           51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,           dagli articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,           319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice  penale,  nonche'           per reati di  usura,  riciclaggio  nonche'  per  frodi  nei           riguardi della stazione appaltante, di  subappaltatori,  di           fornitori, di  lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque           interessati  ai  lavori,  nonche'  per   violazione   degli           obblighi  attinenti   alla   sicurezza   sul   lavoro,   il           responsabile  del  procedimento   propone   alla   stazione           appaltante, in relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle           eventuali  conseguenze   nei   riguardi   delle   finalita'           dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del           contratto.                1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia           intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di           qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o           dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario           informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla           risoluzione del contratto.                2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto           soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,           decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo           scioglimento del contratto.».                Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  14           gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di           giurisdizione e controllo della Corte dei  conti.)  ,  come           modificato dalla presente legge:                «Art. 1. Azione di responsabilita'.                1. La  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla           giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di           contabilita' pubblica e' personale e limitata ai  fatti  ed           alle omissioni commessi con dolo o con colpa  grave,  ferma           restando  l'insindacabilita'  nel   merito   delle   scelte           discrezionali. In ogni caso e' esclusa  la  gravita'  della           colpa   quando   il   fatto    dannoso    tragga    origine           dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di           controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai           profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del           controllo. Il  relativo  debito  si  trasmette  agli  eredi           secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento           del dante causa e  di  conseguente  indebito  arricchimento           degli eredi stessi.                1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando           il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi           comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o           da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in           relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei           dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di           responsabilita'.                1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali           la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che           hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che           rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o           amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai           titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano           approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito           l'esecuzione.                1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'           persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole           responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha           preso.                1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli           concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito           arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili           solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si           applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in           giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di           entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.           In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si           estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede           di ricorso per revocazione.                1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'           del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione           derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa           pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in           giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio           della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra           utilita' illecitamente percepita dal dipendente.                1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad           oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro           conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del           decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con           modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e'           concesso in tutti i casi di fondato timore di  attenuazione           della garanzia del credito erariale.                2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in           ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si           e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di           occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua           scoperta.                2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di           applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27           agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla           legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie           entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima           del 31 dicembre 1996.                2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data           del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un           termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si           compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve           termine dato dal compiersi del decennio.                3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento           sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia           del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che           hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,           l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui           la prescrizione e' maturata.                4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'           amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici           anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad           amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di           appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla           data di entrata in vigore della presente legge.».                Si riporta  il  testo  dell'articolo  114  del  decreto           legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi           sull'ordinamento degli enti locali.):                «Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni.                1. L'azienda speciale  e'  ente  strumentale  dell'ente           locale  dotato  di  personalita'  giuridica,  di  autonomia           imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal           consiglio comunale o provinciale.                2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente           locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di           autonomia gestionale.                3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il           consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,           al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le           modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono           stabilite dallo statuto dell'ente locale.                4.  L'azienda  e  l'istituzione   informano   la   loro           attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed           economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da           perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei  ricavi,           compresi i trasferimenti.                5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il           funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal           proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni           sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente           locale da cui dipendono.                5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali           e le istituzioni sono assoggettate al patto  di  stabilita'           interno secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del           Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i           Ministri  dell'interno  e  per  gli  affari  regionali,  il           turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed           autonomie locali, da emanare entro il 30  ottobre  2012.  A           tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono           e depositano i propri bilanci al registro delle  imprese  o           nel repertorio delle notizie economico-amministrative della           camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura           del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun  anno.           L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e  delle           finanze,  entro  il  30  giugno,  l'elenco  delle  predette           aziende speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di           bilancio. Alle aziende  speciali  ed  alle  istituzioni  si           applicano le disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto           legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni           che stabiliscono, a carico degli  enti  locali:  divieto  o           limitazioni  alle  assunzioni  di  personale;  contenimento           degli oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura           retributiva o indennitaria e  per  consulenza  anche  degli           amministratori;  obblighi  e  limiti  alla   partecipazione           societaria degli enti  locali.  Gli  enti  locali  vigilano           sull'osservanza del presente comma da  parte  dei  soggetti           indicati    ai    periodi    precedenti.    Sono    escluse           dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma           aziende  speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi           socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.                6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;           determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti           fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati           della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali           costi sociali.                7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale           esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle           istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un           apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di           verifica della gestione.                8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i           seguenti atti da sottoporre all'approvazione del  consiglio           comunale:                  a) il piano-programma, comprendente un  contratto  di           servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed           azienda speciale;                  b) i bilanci economici di previsione  pluriennale  ed           annuale;                  c) il conto consuntivo;                  d) il bilancio di esercizio.».                Si riporta il testo degli  articoli  444  e  51,  commi           3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale:                «Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.                1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere           al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura           indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena           pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena           detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e           diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o           congiunti a pena pecuniaria.                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i           procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi           3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli           articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e           quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,           relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di           materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,           609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'           quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti           abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi           dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora           la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.                2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha           formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata           sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il           giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la           qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la           comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,           nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza           l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata           la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte           civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;           l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese           sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti           motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si           applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.                3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'           subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della           sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il           giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non           puo' essere concessa, rigetta la richiesta.»                «Art. 51. Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni           del procuratore della Repubblica distrettuale                (Omissis).                3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,           consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e           settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere           delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,           416-bis e 630 del codice penale,  per  i  delitti  commessi           avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo           416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle           associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i           delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato           con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,           n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico  approvato           con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio           1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo  3           aprile 2006, n. 152,  le  funzioni  indicate  nel  comma  1           lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio   del   pubblico           ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto           nel cui ambito ha sede il giudice competente.                (Omissis)                3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i           delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le           funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite           all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del           capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice           competente.                (Omissis).».                Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 31  dicembre           2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):                «Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi                (Omissis).                3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i           disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli           emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino           conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una           relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni           competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle           finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri           recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative           coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e           per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla           completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto           capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel           bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione           agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'           allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti           finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto           da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa           delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto           del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.           Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati           per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile           per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le           norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il           raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello           Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico           delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed           eventuali successivi aggiornamenti.                (Omissis).».                Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-bis   del           decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti           in materia di funzionalita' del sistema giudiziario):                «Art. 1-bis. Rideterminazione del ruolo organico  della           magistratura ordinaria                1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo           2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,  n.           244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B  prevista           dall'articolo 5, comma 9, della legge 30  luglio  2007,  n.           111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1  del           presente decreto.                2. Il Ministro della giustizia,  sentito  il  Consiglio           superiore della magistratura, provvede con  propri  decreti           alla rideterminazione delle piante organiche del  personale           di magistratura.                3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13  del           decreto-legge 12  giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con           modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  e           successive modificazioni, la destinazione alle funzioni  di           cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1  del           presente decreto non puo' superare  gli  anni  dieci  anche           continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito  per           gli incarichi la  cui  durata  e'  prevista  da  specifiche           disposizioni di legge.                4. I limiti di cui al comma 3 e alla  lettera  M  della           tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto  non  si           applicano  ai   magistrati   destinati   a   funzioni   non           giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte           costituzionale, il Consiglio superiore  della  magistratura           ed agli incarichi elettivi.                5. All'articolo 1, comma 1,  della  legge  13  febbraio           2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare»           sono sostituite dalle seguenti:  «assicurando  la  adeguata           destinazione di magistrati».».                Si  riporta  il   testo   degli   articoli   32-quater,           32-quinquies e 314 del Codice penale, come modificati dalla           presente legge:                «Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna  consegue           l'incapacita'    di    contrattare    con    la    pubblica           amministrazione.                Ogni condanna per i  delitti  previsti  dagli  articoli           316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater,  320,           321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis,  437,  501,           501-bis, 640, numero 1) del secondo  comma,  640-bis,  644,           commessi  in  danno  o   in   vantaggio   di   un'attivita'           imprenditoriale o comunque in relazione  ad  essa,  importa           l'incapacita'    di    contrattare    con    la    pubblica           amministrazione.»                «Art.  32-quinquies.  Casi  nei  quali  alla   condanna           consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.                Salvo quanto  previsto  dagli  articoli  29  e  31,  la           condanna alla reclusione per un tempo non inferiore  a  tre           anni per i delitti di cui agli articoli 314,  primo  comma,           317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1 comma, e 320  importa           altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o  di  impiego           nei confronti del dipendente  di  amministrazioni  od  enti           pubblici  ovvero  di  enti  a   prevalente   partecipazione           pubblica.»                «Art. 314. Peculato.                Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico           servizio,  che,  avendo  per  ragione  del  suo  ufficio  o           servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro           o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, e'  punito           con la reclusione da tre a dieci anni.                Si applica la pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a           quattro anni quando il colpevole ha agito al solo scopo  di           fare uso  momentaneo  della  cosa,  e  questa,  dopo  l'uso           momentaneo, e' stata immediatamente restituita.».                Si riporta il  testo  degli  articoli  317-bis,  319  e           319-ter del Codice penale, come modificati  dalla  presente           legge:                «Art. 317-bis. Pene accessorie.                La condanna per i reati di cui agli articoli 314,  317,           319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai  pubblici           uffici. Nondimeno,  se  per  circostanze  attenuanti  viene           inflitta la reclusione per un tempo inferiore a  tre  anni,           la condanna importa l'interdizione temporanea.»                «Art. 319. Corruzione per un atto contrario  ai  doveri           d'ufficio.                Il pubblico ufficiale che, per omettere o  ritardare  o           per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero           per compiere o per  aver  compiuto  un  atto  contrario  ai           doveri di ufficio, riceve, per se' o per un  terzo,  denaro           od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito  con           la reclusione da quattro a otto anni.»                «Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.                Se i fatti indicati  negli  articoli  318  e  319  sono           commessi  per  favorire  o  danneggiare  una  parte  in  un           processo civile, penale o  amministrativo,  si  applica  la           pena della reclusione da quattro a dieci anni.                Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla           reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della           reclusione da cinque a dodici anni;  se  deriva  l'ingiusta           condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o           all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei  a  venti           anni.».                Si riporta il testo dell'articolo  320,  1  comma,  del           Codice penale, come modificato dalla presente legge:                «Art. 320.  Corruzione  di  persona  incaricata  di  un           pubblico servizio.                Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano           anche all'incaricato di un pubblico servizio                In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non           superiore a un terzo.».                Si  riporta  il  testo  degli  articoli  322,  322-bis,           322-ter, 323, e 323-bis del Codice penale, come  modificato           dalla presente legge:                «Art. 322. Istigazione alla corruzione.                Chiunque offre o promette denaro od altra utilita'  non           dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un  incaricato  di  un           pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei           suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la  promessa  non           sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma           dell'articolo 318, ridotta di un terzo.                Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un           pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio           ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a           fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole           soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia           accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta           di un terzo.                La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico           ufficiale o all'incari-cato di  un  pubblico  servizio  che           sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'           per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.                La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico           ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che           sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra           utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate           dall'articolo 319.»                «Art.   322-bis.   Peculato,   concussione,   induzione           indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e           istigazione alla corruzione di membri  degli  organi  delle           Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e           di Stati esteri.                Le disposizioni degli articoli 319-quater 2 comma, 314,           316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano           anche:                  1)  ai  membri  della  Commissione  delle   Comunita'           europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e           della Corte dei conti delle Comunita' europee;                  2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto           a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'           europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle           Comunita' europee;                  3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da           qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'           europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle           dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;                  4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla           base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;                  5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri           dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'           corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli           incaricati di un pubblico servizio.                Le disposizioni degli  articoli  321  e  322,  primo  e           secondo comma, si applicano anche  se  il  denaro  o  altra           utilita' e' dato, offerto o promesso:                  1) alle persone indicate nel primo comma del presente           articolo;                  2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'           corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli           incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri           Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,           qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad           altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche           internazionali ovvero al fine di ottenere  o  di  mantenere           un'attivita' economica o finanziaria.                Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai           pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni           corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio           negli altri casi.»                «Art. 322-ter. Confisca.                Nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  su           richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice           di procedura penale, per uno  dei  delitti  previsti  dagli           articoli da 314 a  320,  anche  se  commessi  dai  soggetti           indicati nell'articolo  322-bis,  primo  comma,  e'  sempre           ordinata la confisca  dei  beni  che  ne  costituiscono  il           profitto o il prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona           estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la           confisca di beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per           un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.                Nel caso di condanna, o di applicazione  della  pena  a           norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per           il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai           sensi  dell'articolo  322-bis,  secondo  comma,  e'  sempre           ordinata la confisca  dei  beni  che  ne  costituiscono  il           profitto salvo  che  appartengano  a  persona  estranea  al           reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di           beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per  un  valore           corrispondente a quello di detto profitto e, comunque,  non           inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o           promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico           servizio  o  agli  altri  soggetti  indicati  nell'articolo           322-bis, secondo comma.                Nei casi di cui ai commi primo e secondo,  il  giudice,           con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o           individua  i  beni  assoggettati  a  confisca   in   quanto           costituenti il profitto o il prezzo  del  reato  ovvero  in           quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del           reato.»                «Art. 323. Abuso d'ufficio.                Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,           il pubblico ufficiale o l'incaricato di  pubblico  servizio           che, nello svolgimento delle funzioni o  del  servizio,  in           violazione di norme  di  legge  o  di  regolamento,  ovvero           omettendo di astenersi in presenza di un interesse  proprio           o di un prossimo congiunto o negli altri  casi  prescritti,           intenzionalmente procura a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto           vantaggio patrimoniale ovvero  arreca  ad  altri  un  danno           ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.                La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o  il           danno hanno un carattere di rilevante gravita'.»                «Art. 323-bis. Circostanza attenuante.                Se i fatti previsti dagli articoli 314,  316,  316-bis,           316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323           sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.».                Si riporta  il  testo  dell'articolo  2635  del  Codice           civile, come modificato dalla presente legge:                «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che  il           fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i           direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei           documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,           che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o           altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono           atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio           o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla           societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.                Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e           sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla           direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al           primo comma.                Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone           indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le           pene ivi previste.                Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate           se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati           regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea           o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi           dell'articolo 116 del testo  unico  delle  disposizioni  in           materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto           legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive           modificazioni.                Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che           dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella           acquisizione di beni o servizi.».                Si riporta il testo degli  articoli  25  e  25-ter  del           decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della           responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,           delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di           personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della           legge 29 settembre 2000, n. 300),  pubblicato  nella  Gazz.           Uff. 19 giugno 2001, n. 140, come modificati dalla presente           legge:                «Art. 25. Concussione,  induzione  indebita  a  dare  o           promettere utilita' e corruzione.                1. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui           agli articoli 318, 321 e 322,  commi  1  e  3,  del  codice           penale, si applica la sanzione pecuniaria fino  a  duecento           quote.                2. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui           agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,           del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione           pecuniaria da duecento a seicento quote.                3. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui           agli articoli 317, 319, aggravato  ai  sensi  dell'articolo           319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito  un  profitto           di rilevante entita', 319-ter, comma 2,  319-quater  e  321           del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione           pecuniaria da trecento a ottocento quote.                4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui           ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando  tali           delitti sono stati commessi dalle  persone  indicate  negli           articoli 320 e 322-bis.                5. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati           nei commi 2 e 3,  si  applicano  le  sanzioni  interdittive           previste dall'articolo 9,  comma  2,  per  una  durata  non           inferiore ad un anno.»                «Art. 25-ter.Reati societari.                1. In relazione ai reati in materia societaria previsti           dal  codice  civile,  se  commessi   nell'interesse   della           societa',   da   amministratori,   direttori   generali   o           liquidatori o da persone sottoposte  alla  loro  vigilanza,           qualora il fatto non si fosse realizzato se  essi  avessero           vigilato in conformita' degli obblighi inerenti  alla  loro           carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:                  a) per  la  contravvenzione  di  false  comunicazioni           sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile,  la           sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;                  b) per il delitto di false comunicazioni  sociali  in           danno dei soci  o  dei  creditori,  previsto  dall'articolo           2622,  primo  comma,  del  codice   civile,   la   sanzione           pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;                  c) per il delitto di false comunicazioni  sociali  in           danno dei soci  o  dei  creditori,  previsto  dall'articolo           2622,  terzo  comma,  del  codice   civile,   la   sanzione           pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;                  d) per la  contravvenzione  di  falso  in  prospetto,           prevista  dall'articolo  2623,  primo  comma,  del   codice           civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    duecento    a           duecentosessanta quote;                  e) per il delitto di  falso  in  prospetto,  previsto           dall'articolo 2623, secondo comma, del  codice  civile,  la           sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  seicentosessanta           quote;                  f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni           o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista           dall'articolo 2624, primo  comma,  del  codice  civile,  la           sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;                  g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle           comunicazioni  delle  societa'   di   revisione,   previsto           dall'articolo 2624, secondo comma, del  codice  civile,  la           sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;                  h) per il delitto  di  impedito  controllo,  previsto           dall'articolo 2625, secondo comma, del  codice  civile,  la           sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;                  i)  per  il  delitto  di  formazione   fittizia   del           capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la           sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;                  l)  per  il  delitto  di  indebita  restituzione  dei           conferimenti,  previsto  dall'articolo  2626   del   codice           civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    duecento    a           trecentosessanta quote;                  m) per la contravvenzione  di  illegale  ripartizione           degli utili e delle riserve,  prevista  dall'articolo  2627           del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da  duecento  a           duecentosessanta quote;                  n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni           o quote sociali o  della  societa'  controllante,  previsto           dall'articolo  2628  del   codice   civile,   la   sanzione           pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;                  o) per il delitto di operazioni  in  pregiudizio  dei           creditori, previsto dall'articolo 2629 del  codice  civile,           la  sanzione  pecuniaria  da  trecento  a  seicentosessanta           quote;                  p) per il delitto di indebita ripartizione  dei  beni           sociali da parte dei  liquidatori,  previsto  dall'articolo           2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da  trecento           a seicentosessanta quote;                  q)   per   il   delitto   di    illecita    influenza           sull'assemblea,  previsto  dall'articolo  2636  del  codice           civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    trecento    a           seicentosessanta quote;                  r)  per   il   delitto   di   aggiotaggio,   previsto           dall'articolo 2637 del codice civile e per  il  delitto  di           omessa comunicazione  del  conflitto  d'interessi  previsto           dall'articolo  2629-bis  del  codice  civile,  la  sanzione           pecuniaria da quattrocento a mille quote;                  s) per i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio  delle           funzioni delle autorita' pubbliche di  vigilanza,  previsti           dall'articolo 2638,  primo  e  secondo  comma,  del  codice           civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a  ottocento           quote;                s-bis) per il delitto di corruzione  tra  privati,  nei           casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice           civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento           quote;                (Omissis).».                Si riporta il testo dell'articolo  308  del  Codice  di           procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui           pubblicata:                «Art. 308.  Termini  di  durata  massima  delle  misure           diverse dalla custodia cautelare.                1.  Le  misure  coercitive   diverse   dalla   custodia           cautelare perdono efficacia quando dall'inizio  della  loro           esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  doppio           dei termini previsti dall'articolo 303.                2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono           decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni           caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze           probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche           al  di  la'  di  due  mesi   dall'inizio   dell'esecuzione,           osservati i limiti previsti dal comma 1.                2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti           dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318,  319,           319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice  penale,           le misure interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi           dall'inizio della loro esecuzione. In  ogni  caso,  qualora           esse siano  state  disposte  per  esigenze  probatorie,  il           giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei  mesi           dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la           loro  efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della   loro           esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  triplo           dei termini previsti dall'articolo 303.                3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio           dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o  ad           altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie  o  di           altre misure interdittive.».                Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1-bis, del           decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di           attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di           procedura penale.), come modificato dalla presente legge:                «Art. 133. Notificazione del  decreto  che  dispone  il           giudizio.                1. (Omissis).                1-bis.  Il  decreto   e'   altresi'   comunicato   alle           amministrazioni o enti di appartenenza  quando  e'  ammesso           nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche  o           di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione           pubblica, per alcuno dei delitti  previsti  dagli  articoli           314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  320           del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9  dicembre           1941, n. 1383.».                Si  riporta  il  testo  dell'articolo   12-sexies   del           decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito   con           modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.   356   e           successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente           legge:                «Art. 12-sexies.Ipotesi particolari di confisca.                1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su           richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura           penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,           316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,           320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato           allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli           473, 474, 517-ter  e  517-quater,  416-bis,  600,  600-bis,           primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,           relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di           materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,           644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo           comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'           dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.           306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,           n. 356,  ovvero  per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli           articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74           del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli           stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e           riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,           approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  e'  sempre           disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre           utilita' di cui il  condannato  non  puo'  giustificare  la           provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o           giuridica,   risulta   essere   titolare   o    avere    la           disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato           al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul           reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le           disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano           anche in caso di condanna e di applicazione della  pena  su           richiesta, a norma dell'art. 444 del  codice  di  procedura           penale, per taluno dei delitti commessi  per  finalita'  di           terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.                2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei           casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta           a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per           un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste           dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di           agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo           stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un           delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui           all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato           con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.                2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti           previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,           318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del           codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli           2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,           n. 575, e successive modificazioni.                2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'           possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e           delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina           la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre           utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha           la disponibilita', anche per interposta persona.                2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano           anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su           richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura           penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,           630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,           648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo           12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,           esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo           unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli           stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e           riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di           cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre           1990, n. 309.                3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del           testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli           stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e           riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,           approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la           gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei           commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le           disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,           convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.           282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella           prevista dall'art. 444, comma 2, del  codice  di  procedura           penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di           provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e           all'amministrazione dei beni confiscati.                Non possono essere nominate amministratori  le  persone           nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il           coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi           conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che           importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici           uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di           prevenzione.                4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'           giudiziaria, in applicazione dell'art. 321,  comma  2,  del           codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo           delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi           1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina           dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3           si applicano anche al custode delle cose predette.                4-bis Le disposizioni in materia di  amministrazione  e           destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  previste           dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a  2-duodecies  della           legge 31 maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,           si applicano ai casi di sequestro e confisca  previsti  dai           commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'  agli  altri           casi  di  sequestro  e  confisca  di  beni,  adottati   nei           procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'articolo  51,           comma 3-bis, del codice di procedura penale. In  tali  casi           l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria           nell'amministrazione e nella custodia dei beni  sequestrati           sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare           e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni           medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in  quanto           compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca  di  cui           ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi           da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice           di procedura penale. In tali casi il  tribunale  nomina  un           amministratore. Restano  comunque  salvi  i  diritti  della           persona  offesa  dal   reato   alle   restituzioni   e   al           risarcimento del danno.                4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,           di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli           altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei           beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto           da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di           protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.           8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo           1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le           elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,           recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della           criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro           stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere           costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui           la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in           parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni           conseguenti al reato.                4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio           parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter           entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il           regolamento puo' comunque essere adottato.».                Si riporta il testo degli articoli 58, comma 1,  e  59,           comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267           (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti           locali.):                «Art. 58. Cause ostative alla candidatura.                1.  Non  possono   essere   candidati   alle   elezioni           provinciali, comunali  e  circoscrizionali  e  non  possono           comunque  ricoprire  le   cariche   di   presidente   della           provincia, sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e           comunale,   presidente   e   componente    del    consiglio           circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di           amministrazione dei consorzi, presidente e  componente  dei           consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere           di amministrazione e presidente delle  aziende  speciali  e           delle istituzioni di cui  all'articolo  114,  presidente  e           componente degli organi delle comunita' montane:                  a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per           il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale           o per il delitto di associazione  finalizzata  al  traffico           illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui           all'articolo 74 del testo  unico  approvato  con  D.P.R.  9           ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo           73 del citato testo unico, concernente la produzione  o  il           traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la           fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o           cessione, nonche', nei casi in cui  sia  inflitta  la  pena           della reclusione non inferiore ad un  anno,  il  porto,  il           trasporto e la detenzione  di  armi,  munizioni  o  materie           esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o           reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;                  b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per           i  delitti  previsti  dagli  articoli  314,   primo   comma           (peculato), 316  (peculato  mediante  profitto  dell'errore           altrui), 316-bis (malversazione a danno dello  Stato),  317           (concussione),  318  (corruzione  per   l'esercizio   della           funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai  doveri           d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in   atti   giudiziari),           319-quater,  primo  comma  (induzione  indebita  a  dare  o           promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata           di un pubblico servizio) del codice penale;                  c) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza           definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente           superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con           abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad           una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da           quelli indicati nella lettera b);                  d) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza           definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di           reclusione per delitto non colposo;                  e)  coloro  nei  cui  confronti   il   tribunale   ha           applicato, con  provvedimento  definitivo,  una  misura  di           prevenzione, in quanto  indiziati  di  appartenere  ad  una           delle associazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31           maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della           legge 13 settembre 1982, n. 646.                (Omissis).»                «Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto.                1. Sono sospesi di diritto dalle  cariche  indicate  al           comma 1 dell'articolo 58:                  a)  coloro  che  hanno  riportato  una  condanna  non           definitiva per uno dei delitti  indicati  all'articolo  58,           comma 1, lettera a), o per uno dei delitti  previsti  dagli           articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,  319,           319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;                  b)  coloro  che,  con  sentenza   di   primo   grado,           confermata in appello  per  la  stessa  imputazione,  hanno           riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una           pena non inferiore a due anni di reclusione per un  delitto           non colposo;                  c) coloro nei cui confronti  l'autorita'  giudiziaria           ha applicato, con provvedimento non definitivo, una  misura           di prevenzione in quanto indiziati di  appartenere  ad  una           delle associazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31           maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della           legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di  diritto           consegue, altresi', quando e'  disposta  l'applicazione  di           una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e           286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'   di   cui           all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura  penale,           quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge           il mandato elettorale.                (Omissis).».                Si riporta il testo dell'articolo  100,  comma  1,  del           citato decreto legislativo n. 267 del 2000:                «Art. 100. Revoca.                1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento           motivato del sindaco  o  del  presidente  della  provincia,           previa  deliberazione  della  Giunta,  per  violazione  dei           doveri d'ufficio.».                Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  della           citata legge n. 97 del 2001, come modificato dalla presente           legge:                «Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.                1. Salva l'applicazione della sospensione dal  servizio           in   conformita'   a   quanto   previsto   dai   rispettivi           ordinamenti, quando  nei  confronti  di  un  dipendente  di           amministrazioni  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a           prevalente partecipazione pubblica e' disposto il  giudizio           per alcuni dei delitti previsti dagli articoli  314,  primo           comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del  codice           penale e dall'articolo 3 della legge 9  dicembre  1941,  n.           1383, l'amministrazione di appartenenza lo  trasferisce  ad           un ufficio diverso da quello in cui  prestava  servizio  al           momento   del   fatto,   con   attribuzione   di   funzioni           corrispondenti, per inquadramento, mansioni  e  prospettive           di   carriera,   a    quelle    svolte    in    precedenza.           L'amministrazione  di  appartenenza,  in   relazione   alla           propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento  di           sede, o alla attribuzione  di  un  incarico  differente  da           quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di  evidenti           motivi di opportunita' circa la permanenza  del  dipendente           nell'ufficio   in   considerazione   del   discredito   che           l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza.                (Omissis).». 
admin

Recent Posts

MODA SOTTO L’ALBERO – Grande successo, domenica scorsa, al Salone Borsa della Camera di Commercio di Messina

Grande successo domenica 15 dicembre al Salone Borsa della Camera di Commercio di Messina  per…

37 minuti ago

A ZIG ZAG SULL’AUTOSTRADA – Camionista ubriaco fermato sulla A20

Il fermo tra Sant’Agata e Buonfornello. il camion trasportava metano (altro…)

44 minuti ago

BROLO – Finto Carabiniere tenta di truffare una 70enne: raggiro sventato grazie alla prevenzione

A Brolo, un nuovo tentativo di truffa è stato sventato grazie alla prontezza e alla…

55 minuti ago

SERENA CONTI – I suoi presepi sanno di arte, di tradizione e solidarietà

Ritorna, a Barcellona PG, il presepe di Serena Lo Conti: un’opera d’arte tra tradizione e…

1 ora ago

PARALLELO SUD – Il testo di Mariangela Gallo e Dominga Rando inserito nel progetto di lettura dell’Antonello di Messina

“IIS Antonello”: progetto lettura con il testo Parallelo Sud (altro…)

23 ore ago

KOJI CRISA’ – A Patti la sua mostra di ceramiche visitabile sino a venerdì

Sarà visitabile fino a venerdì 20 dicembre la mostra di ceramiche dell’arch Koji Crisá, giovane…

24 ore ago