BROLO – In vigore il nuovo codice di comportamento dei dipendenti
Dal Palazzo

BROLO – In vigore il nuovo codice di comportamento dei dipendenti

E’ stato approvato con la delibera N.104 del 30 dicembre 2014.   

17 articoli tra anticorruzione, trasparenza, diritti, doveri, obblighi, privacy e conflitti d’interesse.

Il grande ruolo, nel controllo del Segretario Comunale. ruolo occupato a Brolo dalla dottoressa Carmela Stancampiano.

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Art. 1
Disposizioni di carattere Comunale

1. Il presente  codice  di  comportamento ( di seguito  denominato “Codice”) , integra , ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs.165/ 2001 le previsioni del Codice Comunale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, disciplinante  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealtà’, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti ad osservare.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli obblighi di condotta del  presente codice si  applica  a tutti i   dipendenti  del Comune di Brolo, di qualsiasi qualifica.

2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice sono estesi,   per   quanto compatibili, a tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorità’ politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in favore dell’amministrazione.

A tale fine, negli atti  di  incarico  o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze o dei servizi,  devono essere inserite apposite disposizioni o clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal presente codice .

3. Le disposizioni del presente codice possono costituire principi di comportamento anche per i soggetti controllati o partecipati dal Comune di Brolo.

Art. 3
Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di buon  andamento  e  imparzialità’  dell’azione   amministrativa.  

Il dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei poteri di cui e’ titolare.

2. Il  dipendente  rispetta  altresì i  principi  di  integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza,  equità’ e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni di  cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. 

Prerogative e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalità  di interesse Comunale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l’azione amministrativa alla massima economicità , efficienza ed efficacia.

La gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari  dell’azione  amministrativa,  il dipendente assicura la piena parità  di  trattamento  a  parità  di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie  che  abbiano effetti negativi sui destinatari  dell’azione  amministrativa  o  che comportino discriminazioni basate  su  sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche,  lingua,  religione o  credo, convinzioni personali o politiche,  appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità,  condizioni  sociali o di  salute, età  e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilità   e collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della normativa vigente.

Art. 4
Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé  o  per  altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali  o  altre utilità,  salvo   quelli   d’uso   di   modico   valore   effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e nell’ambito  delle  consuetudini  internazionali.  

In   ogni   caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato, il dipendente non chiede,  per  sé  o  per  altri,  regali  o  altre utilità, neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attività  inerenti all’ufficio, ne’ da soggetti nei cui confronti e’ o  sta  per  essere chiamato a svolgere o  a  esercitare  attività  o  potestà  proprie dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri,  da  un  proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilità , salvo quelli  d’uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a  un  proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti  fuori  dai  casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione
dell’Amministrazione per la restituzione al soggetto donante.

Qualora la restituzione sia impossibile o difficoltosa i regali e le altre utilità sono messi a disposizione dell’Amministrazione e potranno  essere devoluti a fini istituzionali e/o benefico- assistenziali.

La gestione della procedura per la restituzione e/o devoluzione è seguita dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile dell’anticorruzione.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilità  di modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore  a € 150,00, riferito all’anno solare e quale limite complessivo nel quale ricomprendere , cumulativamente, tutte le fattispecie di regali ed utilità accettate.  

6. Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico ed a qualsiasi titolo – da soggetti privati (persone fisiche  o giuridiche) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o  attività  inerenti all’amministrazione comunale.

7. Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l’imparzialità dell’amministrazione,  ciascun Responsabile di Area vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato.

Il  Segretario Comunale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei Responsabili di Area.

Art. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del diritto di associazione, il dipendente ed il Responsabile di Area comunicano tempestivamente (entro 15 gg dall’adesione),  rispettivamente al  responsabile dell’ufficio di appartenenza  ed al Segretario Comunale la propria adesione o appartenenza  ad associazioni od organizzazioni,  a prescindere  dal  loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. 

Il presente comma non  si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni,  né  esercita  pressioni  a  tale fine promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

3. In sede di prima applicazione, la comunicazione deve avvenire ai soggetti sopra individuati entro 15 gg dalla pubblicazione del presente codice.

Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o regolamenti, il dipendente, all’atto  dell’assegnazione  all’ufficio, informa per iscritto il proprio Responsabile di Area di tutti i rapporti, diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari con il soggetto con cui ha  avuto i  predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti  all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

I soggetti cui fare riferimento sono coloro che nei cui confronti l’attività del servizio di appartenenza del dipendente è destinata a produrre effetti. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate ogni qualvolta venga disposta una successiva assegnazione del personale dipendente ad altri servizi dell’ente.

In ogni caso rimane fermo l’obbligo in capo al personale dipendente di provvedere all’ aggiornamento delle comunicazioni in caso di variazioni successive.

2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere attività inerenti alle sue  mansioni in situazioni  di  conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3.Le comunicazioni di cui al presente articolo effettuate dai dirigenti afferenti la loro posizione sono indirizzate al Segretario Comunale

Art. 7
Obbligo di astensione

1.Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all’adozione  di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi, ovvero  di  soggetti  od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, ovvero di enti, associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, società o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o Responsabile di Area. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui esistano gravi ragioni  di  convenienza.   

2.Il dipendente ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1, deve preventivamente comunicare le motivazioni dell’astensione per iscritto al Responsabile  dell’Area di assegnazione il quale decide sull’astensione medesima.

3.Le comunicazioni di astensione dei Responsabili di Area devono essere inviate al Segretario Comunale, il quale  decide sull’astensione medesima tramite comunicazione scritta.

4.Tutte le comunicazioni relative alle astensioni devono essere inviate al Segretario Comunale che in qualità di responsabile dell’anticorruzione ne cura la raccolta.

Art. 8
Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione degli illeciti nell’amministrazione.  In  particolare,  il  dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano di prevenzione della Corruzione e dell’illegalità del Comune di Brolo.

2.  Il dipendente  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di  denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al  proprio  Responsabile di Area eventuali situazioni di  illecito   di  cui  sia venuto a conoscenza ed ogni altra situazione ritenuta rilevante ai fini del presente articolo.

Il Responsabile di Area valuta la segnalazione e, se del caso, riscontrandone i presupposti, provvede ai necessari adempimenti (di cui all’art. 13 comma 8 del presente codice) ed invia al Segretario Comunale, responsabile della prevenzione della corruzione, la relativa documentazione per la tenuta e l’archiviazione.

3. Le segnalazioni per le casistiche di cui al comma precedente rilevate da un Responsabile di Area vengono indirizzate direttamente al Segretario Comunale.

4. Se la segnalazione del dipendente riguarda un Responsabile di Area, la comunicazione deve essere inviata direttamente al Segretario Comunale.

5. I destinatari delle segnalazioni di cui ai commi precedenti, garantiscono e tutelano l’anonimato del segnalante così come previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.  

6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso, sempre che la contestazione d’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli art. 22 della l. 241/1990 s.m.i.

7. Il Comune di Brolo, garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del soggetto segnalante.

Art. 9
Trasparenza e tracciabilita’

1. In materia si applicano le misure e le disposizioni previste dal Piano triennale di prevenzione per la corruzione e l’illegalità approvato dall’amministrazione.

2. Il  dipendente  assicura  l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Ente  secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

3. La  tracciabilità  dei  processi  decisionali   adottati   dai dipendenti deve essere, in tutti  i    casi,  garantita  attraverso  un adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la replicabilità.

Art. 10
Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il  dipendente non   sfrutta,  ne’ menziona la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento  che  possa  nuocere  all’immagine dell’amministrazione.

Art. 11
Comportamento in servizio

1. Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il compimento  di  attività  o  l’adozione  di  decisioni  di   propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro, comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  e delle tempistiche previste  dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente deve rispettare le disposizioni dell’ente relative al rapporto di lavoro con particolare riguardo a quelle in materia di orario e deve far rilevare la propria presenza tramite utilizzo di apposito personale badge magnetico .

4. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. L’utilizzo delle dotazioni informatiche è quindi consentito per lo svolgimento dell’attività di servizio.

5. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione  a  sua disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

6. Il Responsabile di Area, nell’ambito  dei propri poteri datoriali, vigila e controlla sul rispetto da parte del personale dipendente assegnato di quanto stabilito ai commi precedenti.

Art. 12
Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del cartellino identificativo messo  a  disposizione  dall’amministrazione, fatte salve alcune esclusioni stabilite da diverse disposizioni dell’ente  in riferimento alla peculiarità delle attività afferenti ad alcuni servizi  ed  in considerazione della sicurezza dei dipendenti.

2. Il personale dipendente  opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella maniera  più  completa  e  accurata  possibile. 

Qualora   non   sia competente  per  posizione  rivestita  o   per   materia,   indirizza l’interessato al funzionario  o  ufficio  competente  della  medesima amministrazione. Il dipendente, fatte  salve  le  norme  sul  segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la  responsabilità  od  il  coordinamento. 

Nelle  operazioni  da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta, salvo diverse esigenze di servizio  o  diverso  ordine  di  priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico  e  non  rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

3.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.

4. Il  dipendente  che svolge la sua attività  lavorativa in uffici o servizi in contatto con il  pubblico cura il  rispetto degli standard di qualità e  di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte  dei  servizi. 

Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità  del  servizio, di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

5. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne’  anticipa  l’esito  di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti.

Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilità  di avvalersi anche  dell’Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico. Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua competenza, con le modalità stabilite  dalle  norme  in  materia  di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

6. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio  e  la  normativa  in materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o  dalle  disposizioni  in materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che ostano all’accoglimento della richiesta.

Qualora non sia competente a provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all’ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13
Disposizioni particolari per i Responsabili di Area

1. Ferma  restando  l’applicazione  delle  altre  disposizioni  del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai Responsabili di Area, ivi compresi i titolari di incarico dell’articolo  110  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta collaborazione  delle  autorità  politiche.

2. Il Responsabile di Area svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti in  base  all’atto  di  conferimento  dell’incarico,   persegue   gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

3. Il Responsabile di Area,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che  possano porlo in conflitto  di  interessi  con  la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro il secondo grado, coniuge o  convivente  che  esercitano  attività’ politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà  dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.

Il Responsabile di Area fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all’imposta  sui  redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il Responsabile di Area assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi, i collaboratori e i  destinatari  dell’azione  amministrativa. 

Il Responsabile di Area cura, altresì, che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio siano utilizzate per finalità  esclusivamente  istituzionali  e,  in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il Responsabile di Area cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili, il  benessere organizzativo  nella  struttura a cui e’ preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti  cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle informazioni, alla  formazione  e  all’aggiornamento  del  personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di età e di condizioni personali.

6. Il Responsabile di Area assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base  di un’equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale  a sua disposizione. Il Responsabile di Area affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in base alla professionalità e, per quanto possibile,  secondo  criteri di rotazione.

7. Nell’ambito della metodologia stabilita dall’ente, il Responsabile di Area valuta o partecipa alla valutazione del personale assegnato  alla struttura  cui  e’  preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni, ed i tempi prescritti dalle disposizioni dell’ente.

8.  Il  Responsabile di Area  intraprende  con  tempestività  le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude, se  competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta  la  propria collaborazione  e   provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze.

Nel  caso  in  cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta ogni cautela di legge affinché’ sia tutelato il segnalante e non  sia indebitamente   rilevata   la   sua   identità   nel    procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54-bis del  decreto  legislativo n. 165 del 2001.

9. Il Responsabile di Area, nei  limiti  delle  sue  possibilità,  evita  che notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

Art. 14
Contratti ed altri atti negoziali

1.Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di contratti per  conto  dell’amministrazione,  nonché  nella  fase  di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di terzi, ne’ corrisponde o promette ad  alcuno utilità  a  titolo  di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la  conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

2. Il personale dipendente non  conclude,  per  conto  dell’amministrazione, contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio  precedente,  ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342  del  codice civile.

Nel caso  in  cui  l’amministrazione  concluda  contratti  di appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,  questi  si astiene  dal  partecipare  all’adozione  delle  decisioni   ed   alle attività relative all’esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.

3. Il personale dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi dell’articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento ed assicurazione, per  conto  dell’amministrazione,  ne  informa  per iscritto il proprio Responsabile di Area.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile di Area, questi informa per iscritto il Responsabile di Area responsabile  della gestione del personale e il Segretario Comunale.

5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte l’amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull’operato dell’ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio  Responsabile di Area .

Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del presente Codice  i Responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di controllo interno e  di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista  dal presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell’articolo  55-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo  dall’ufficio procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 1,  comma  2,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190. 

L’ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti  del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni  di violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui all’articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell’articolo 54,  comma  7, del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,  la pubblicazione  sul  sito  istituzionale   e   della   comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della  legge  6  novembre  2012,  n. 190,  dei   risultati  del monitoraggio.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste  dal presente  articolo,  l’ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai  fini  dell’attivazione  del  procedimento  disciplinare  per violazione  dei  codici  di  comportamento,  l’ufficio   procedimenti disciplinari può  chiedere  all’Autorità  nazionale  anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte attività formative in  materia  di  trasparenza e integrità  che consentano ai dipendenti  di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del  codice  di  comportamento, nonché un  aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Dall’attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

L’ Amministrazione   provvede  agli  adempimenti  previsti nell’ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.

Ferme restando le ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel presente Codice, nonché dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal piano  di  prevenzione  della   corruzione,  da’ luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e’ fonte  di  responsabilità  disciplinare accertata all’esito del  procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell’entità  della sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e’ valutata – nel rispetto di quanto stabilito dai CCNL-  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravità  del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio  dell’amministrazione  di  appartenenza. 

Le sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsive che possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione  di  questi  ultimi con il compimento di un atto o di un’attività  tipici  dell’ufficio, art. 5 – comma 2, Art. 14 – comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo periodo.

La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4 – comma 6, Art. 6 – comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, Art.13 – comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento con o  senza  preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Comune di Brolo dà la più ampia  diffusione  al  presente codice, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e nella rete intranet.

Ogni Responsabile di Area – per gli ambiti di propria competenza- dovrà  trasmettere il presente codice tramite e-mail a tutti  i propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei vertici politici dell’amministrazione,  nonché  ai  collaboratori a qualsiasi titolo, anche  professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione.  

Il Responsabile di Area del servizio personale  contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro,  consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

Ogni Responsabile di Area dovrà analogamente provvedere al momento della sottoscrizione del contratto nei casi di conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori come sopra individuati.

8 Gennaio 2015

Autore:

admin


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