BROLO – LI VEDREMO SULLA SCHEDA
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BROLO – LI VEDREMO SULLA SCHEDA

“Brolo in Movimento, Salvo Messina Sindaco” e “Uniti per Brolo – Bruno Sindaco” sono i due simboli delle liste oggi accreditate per competere nella prossima tornata elettorale.

Iniziata la raccolta delle firme ed il disbrigo delle pratiche amministrative per la consegna, nei tempi, previsti, delle liste nelle mani del segretario comunale di Brolo.

Incerta ancora la presenza della  terza lista, mentre iniziano a circolare i nomi dei candidati al consiglio comunale, con diverse nuove entrate nell’agone politico brolese.

Di seguito la normativa legislativa.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICAZIONE N. 3 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

ISTRUZIONI Anno 2012

INDICE
CAPITOLO I
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO
§ 1 – Norme legislative …………………………………………………………. Pag. 9
§ 2 – Elenco dei documenti necessari …………………………………….. » 9
§ 3 – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla
carica di consigliere comunale………………………………………..
» 10
§ 4 – Dichiarazione di presentazione della lista ……………………….. » 12
§ 5 – Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti
di lista ………………………………………………………………….
16
§ 6 – Certificati attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista
nelle liste elettorali del comune ……………………………………. » 16
§ 7 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale
e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell’art.
7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall’art. 1, l.r.
n. 35/97………………………………………………………………………. » 17
§ 8 – Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica………………………… » 19
§ 9 – Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n.
197 (Cittadinanza europea) ……………………………………………. » 20
§ 10

Esenzione dalle tasse di bollo ………………………………………. Pag. 21
§ 11

Modalità per la materiale presentazione della lista ……….. » 21
§ 12

Termini per la presentazione delle candidature ……………. » 21
§ 13

Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione
delle candidature………………………………………………………….
»
22
§ 14

Sanzioni penali …………………………………………………………… » 23
3
CAPITOLO II
ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
§ 15 – Adempimenti della commissione elettorale circondariale. » 23
§ 16 – Deliberazione della commissione e nuova riunione …………. » 28
§ 17 – Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate
liste dei candidati alla carica di consigliere comunale ….. .
» 29
§ 18 – Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco
ed al prefetto
» 29
§ 19 – Comunicazione al sindaco dell’elenco dei delegati » 30
CAPITOLO III
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
§ 20 – Carattere facoltativo della designazione ………………………. » 30
§ 21 – Modalità della designazione …………………………………………. » 30
§ 22 – Organo al quale vanno presentate le designazioni dei
rappresentanti di
……………………………………………………………..
» 32
§ 23 – Requisiti dei rappresentanti di lista ……………………………… » 32
CAPITOLO IV
COMPITI DEL SINDACO E DELL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
§ 24 – Adempimenti di competenza del sindaco ………………………… » 32
§ 25 – Vigilanza dell’Ufficio Territoriale del Governo………………… » 33
CAPITOLO V
TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
§ 26 – Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco – Norme di
4
disciplina ……………………………………………………………………. » 33
§ 27 – Adempimenti della commissione elettorale circondariale . » 35
§ 28 – Compiti del sindaco e del prefetto ………………………………… » 36
§ 29 – Vigilanza dell’Ufficio Territoriale del Governo ……………….. » 36
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO NELLA REGIONE SICILIANA
– Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3.
Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella
Regione siciliana (artt. 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 63,
64, 65, 66, 70) » 38
– Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo
definitivo del codice penale (artt. 416 bis e 416 ter) » 48
– Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana. Pag. 49
– Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29. Norme modificative ed
integrative del procedimento elettorale (art. 1). » 50
– Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali
e di quartiere (artt. dal 9 al 14). » 51
– Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire efficienza
al procedimento elettorale » 58
– Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36. Norme modificative
ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e delle leggi
regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5
marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e
di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative
dellíart. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attivit‡
di utilità collettiva in favore dei giovani (art. 18) ……………….. » 60
– Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Norme per l’elezione con suffragio
popolare del sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comu5
ni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica (artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) .. » 61
– Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in
materia di elezioni comunali e provinciali (artt. 3 e 4). » 66
– Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Nuove norme per l’elezione
con suffragio popolare del presidente della provincia regionale.
Norme per l’elezione dei consigli delle province regionali,
per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione
di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U.
approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale
26 agosto 1992, n. 7 (art. 49). » 67
– Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Provvedimenti per la
prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle
costruzioni edilizie abusive esistenti (art. 4 commi 3 e 4) ……. Pag. 68
– D. Leg.vo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva
94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza …………………………………………………………………. » 69
– Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Nuove norme per la
elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale (artt. 1, 2, 3, 4,
8, 12, 15, 16 e 18) » 72
– Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali ……………………………………………….» …84
Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6 Modifiche di norme in
materia di elezione, composizione e decadenza degli organi
comunali e provinciali………………………………. ……….. ..»… 86
Legge regionale 12 gennaio 2012 n° 7 ….. ……. ..» …92
ALLEGATI
N. 1 Modello di dichiarazione di presentazione di
candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati
alla carica di consigliere comunale per i comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti.
6
N. 1 bis Modello di dichiarazione di presentazione di
candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati
alla carica di consigliere comunale per i comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti.
N. 1 ter Modello di atto separato di una dichiarazione di
presentazione di candidato alla carica di sindaco e di
lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
N. 2 Verbale di adesione alla dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati per l’elettore
che non sappia o che non possa sottoscrivere.
N. 3 Dichiarazione di presentazione di lista di candidati
senza obbligo di sottoscrizioni.
N. 3 bis – Delega per la presentazione della lista dei candidati a
consigliere comunale e della collegata candidatura a
Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è
richiesta sottoscrizione.
N. 4 Certificato collettivo attestante la iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali
N. 5 Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione
sino a 10.000 abitanti.
N. 5 bis Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
N. 5 ter Dichiarazione di collegamento della lista di candidati a
consigliere comunale alla candidatura a Sindaco.
N. 5 quater Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
a consigliere comunale.
N. 6 Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa
davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n.
7/1992, come sostituito dall’art. 1 l.r. n. 35/97.
N. 6 bis Dichiarazione del candidato a consigliere comunale, resa
davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n.
7/1992, come sostituito dall’art. 1 l.r. n. 35/97.
N. 7 Certificato collettivo attestante la iscrizione dei
candidati nelle liste elettorali.
N. 8 Mod. n. 9 CS – Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.
N. 9 Mod. n. 9 CS/1 bis – Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.
N. 10 Mod. n. 11 CS – Comunicazione al sindaco delle candidature ammesse.
N. 11 Mod. n. 12 CS – Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l’Ufficio centrale.
N. 12 Mod. n. 15 CS – Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candida- ti per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
N. 12 bis – Mod. n. 15 CS/1 – Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
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ISTRUZIONI
CAPITOLO I
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO
§ 1 – Norme legislative.
Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati
a consigliere comunale e delle candidature a sindaco sono contenute
negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del T.U. delle leggi per la
elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con
D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nell’art. 1 della legge regionale 7 maggio
1977, n. 29, nell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, richiamato
espressamente dall’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26,
negli artt. 6, 7 e 9 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7.
Da ultimo tale disciplina ha subito notevoli innovazioni, specie per
l’introduzione del principio di collegamento delle candidature a sindaco alle
liste dei candidati a consigliere comunale, per effetto degli artt. 1 , 2 , 3 , 4 ,
12 e 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35; le citate disposizioni
di cui alla legge regionale n. 35/97 hanno inciso sul contenuto di alcune
delle norme su richiamate.
Da ultimo, il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ha introdotto,
per le elezioni amministrative degli enti locali, il contenzioso
endoprocedimentale finalizzato alla immediata impugnativa degli atti di
esclusione dal procedimento preparatorio.
§ 2 – Elenco dei documenti necessari (1).
In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è
necessaria la produzione di documenti alcuni dei quali vengono
schematizzati, in via esemplificativa, nella sezione degli allegati di
questo volume, e che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi
successivi. Detti documenti possono così riassumersi:
(1) l ’ art. 2, commi 3 e 4, e l ’ ar t . 3, comma 11, della legge 5. 0 5 .199 7,
n. 127, concernente lo snellimento dell’attività amministrativa, non sono applicabili
nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della
presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza
per la specialità e specificità delle norme che sono “poste a garanzia dell’interesse
pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un
maggior rigore” (C.d.S., Sez. V, n. 522 del 22/5/1993 e C.d.S. n.1232 del 13/12/2000).
10
1) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e collegata
candidatura a sindaco; è opportuno ricordare che l’articolo 1 bis della
legge regionale 15 settembre 1997 n° 35, come introdotto dall’articolo 3
della legge regionale 04 aprile 2011 n° 6, in seno alla lista dei candidati
per l’elezione del consiglio comunale nessun genere può essere
rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei componenti della
stessa lista.
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista nelle
liste elettorali del comune;
4) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di
sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e
dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l.r. n.
7/92, come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 35/97;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista;
7) per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: certificati
attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in
mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali
liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).
§ 3 – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla
carica di consigliere comunale.
Con la lista dei candidati deve anche essere presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo.
Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
A) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista
che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35) e cioè:
– almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione sino a
3.000 abitanti;
– almeno 11 e non più di 15 nei comuni con popolazione da
3.001 a 10.000 abitanti.
11
B) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 15.000
abitanti:
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto
dell’accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale ( c. 2 dell’art. 2 bis della l.r.
n. 35/97 come introdotto c. 1 dell’art. 8 della l.r. 05.04.2011 n. 6).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4,
comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).
Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei
consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, dovrà
procedersi, in conformità al criterio fissato dall’art. 4, primo comma, della
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il
numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo
anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato
all’unità superiore.
Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:
– da 13 a 20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000
abitanti.
C) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto
dell’accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale ( comma 2 dell’art. 3 della
l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell’articolo 8 della l.r.
05.04.2011 n. 6).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4,
comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).
Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei
consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, dovrà
procedersi, in conformità al criterio fissato dall’art. 4, primo comma, della
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il
numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo
anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato
all’unità superiore. Quindi il numero dei candidati da comprendere in
ciascuna lista sarà:
– da 13 a 20 nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.
– da 20 a 30 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000
abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano 12 capoluoghi di provincia;
– da 27 a 40 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000
abitanti;
– da 30 a 45 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000
abitanti;
– da 33 a 50 nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti.
La composizione dei consigli comunali è stabilita dall’art. 43
dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 52 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 26.

§ 4 – Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche indicato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Si allegano schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello nella sezione degli allegati di questo volume.

I requisiti sostanziali di cui sopra sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35:
– da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
– da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
– da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
– da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
– da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
– da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
– da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
– da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 7, comma 2, l.r. 7/92, come sostituito dall’art. 1 l.r. 35/97).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due
anni e multa fino a € 2.065,00 art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che riproduce l’art. 93 del Testo Unico 16 maggio 1960,
n. 570).
b) Dichiarazione esplicita da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste, presentate per l’elezione del consiglio comunale (2).

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (vedi allegati).

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell’art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l’art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.
Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e
data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto
1960, n. 3).
Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli
successivi al primo, del simbolo di lista.
Tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia
presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei nomi dei
14
candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei
candidati.
(2) – Il collegamento si effettua con una lista nei comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
15.000, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto
documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione
degli atti pubblici notarili, in particolare
– il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle
firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni dei
presentatori;
– sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del
simbolo della lista mediante adesivo;
– i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere
numerati progressivamente;
– l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più
ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve
essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di
un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l’apposizione del timbro e
della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di
congiunzione.
Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per
fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione
della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un
notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco
(vedi all. n. 2).
Si tenga, inoltre, presente che nessuna sottoscrizione è richiesta per i
partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in
gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto
almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno
tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati
saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o
del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 7,
comma 3, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1,
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35). Si allega, a titolo
esemplificativo, uno schema di dichiarazione di presentazione di liste senza
obbligo di sottoscrizione (allegato n. 3) e uno schema di delega (allegato n.
3 bis).
L’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto
15
che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti
elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificato ed
integrato dalla legge n. 130/98 e dalla legge n. 120/99.
Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i
seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e
collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali,
segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia,
sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio
comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio
circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario
comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco,
funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale
che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al
sindaco del comune.
L’autenticazione deve essere redatta come le modalità di cui al
secondo comma dell’art. 21 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione
delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).
d) Contrassegno della lista.
Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di
contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato
con D.P. Reg. n. 3/60).
I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei
candidati e sulle schede di votazione.
I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non
ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o
possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o
con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a
meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti
del partito o del gruppo, mediante firma autentica.
Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei
contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori
delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad eccezione
della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o
tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un
16
cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste
dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la
riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori
avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come
risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del
contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni
dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle
schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente
identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella
inferiore dei modelli medesimi.
§ 5 – Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti
di lista.
Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto
separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati ad assistere alle
operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista
presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale ed a compiere gli altri atti
previsti dalla legge.
Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono
effettuate per iscritto e le firme sono autenticate secondo le modalità
prescritte per l’autentica delle firme dei sottoscrittori di lista.
In caso di contemporaneità di elezioni, è opportuno che le stesse
persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che
hanno luogo.
La legge, mentre, specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla
prevede circa i requisiti dei delegati stessi.
Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro affidate, si
ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale
attiva. Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da
ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e
non fra i candidati.
Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano
presentatori. L’indicazione dei delegati, incaricati di designare i
rappresentanti di lista, non è un elemento essenziale ai fini dell’ammissione
della lista, in quanto essa avviene nell’interesse della lista rappresentata e
del sindaco cui tale lista si collega.
Un’eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola
conseguenza l’impossibilità da parte dei presentatori della lista di nominare
propri rappresentanti presso gli uffici di sezione e presso l’ufficio centrale.
17
§ 6 – Certificati attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista
nelle liste elettorali del comune.
Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione
delle liste dei candidati abbiano il requisito di elettore del comune e per
rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale
condizione, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati
comprovanti il possesso del requisito richiesto. Tali certificati potranno
essere anche collettivi (allegato n. 4) e dovranno essere rilasciati dai
sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta. Ogni ritardo, doloso o colposo,
da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo
pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto,
ciò deve essere assolutamente impedito con l’uso tempestivo dei mezzi che
la legge pone a disposizione dell’autorità governativa. I prefetti dovranno,
quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune
inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i
certificati possano essere immediatamente rilasciati.
§ 7 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e
dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dello art. 7, comma 8, della
l.r. n. 7/92, come sostituito dall’art. 1, l.r. n. 35/97.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dallo
stesso ed autenticata. Per le autenticazioni si veda il § 4.
Per i candidati che si trovino, eventualmente, all’estero,
l’autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura deve
essere effettuata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.
Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della
candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione,
pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà
opportuno.
La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere
singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in
contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare
sic et simpliciter la candidatura.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato
che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così
come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento rispettando
la medesima procedura. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal
18
Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V – dec. n. 1384/1998)
che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle
candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla
composizione della lista, ma soltanto sul diritto all’elezione del
rinunciatario.
Si allegano, a titolo esemplificativo, schemi di dichiarazione di
accettazione (allegati nn. 5, 5 bis e 5 quater).
Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve
essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r.
26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1 della l.r. 15 settembre 1997,
n. 35 (allegati nn. 6 e 6 bis).
La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l’esclusione del
candidato.
Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di sindaco ed a quella di
consigliere comunale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di
accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione,
l’esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dal comma 1, dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modifiche (3).
Quanto sopra nella considerazione della vigenza della normativa in
questione e della permanenza in capo alla Commissione elettorale
circondariale (art. 18, comma 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto
1960, n. 3) dei compiti di verifica circa la sussistenza nei candidati delle
condizioni previste dalla citata disposizione legislativa; qualora sia
accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, di cui alla predetta
norma, ciò comporterà la eliminazione della candidatura. Si riportano, qui
di seguito, i principi contenuti nell’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1, della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35.
All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di
sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro
comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura
dovrà presentare il programma amministrativo, comprensivo dell’elenco di
almeno la metà degli assessori che intende nominare, da affiggere all’albo
pretorio. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in
altri comuni.
E’ consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed
alla carica di consigliere nello stesso comune. In caso di elezione ad
entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di
19
consigliere comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco, all’atto della dichiarazione di
accettazione della candidatura, deve dichiarare:
a) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:
– il collegamento con una lista di candidati presentata per l’elezione
del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata (art. 2,
comma 2, l.r. n. 35/97).
b) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a
15.000 abitanti: (art. 8 della l.r. 6/11)
– il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del
consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate
(art. 2 bis, comma 2, l.r. n. 35/97 – comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 8
della l.r. 6/11).
c) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
– il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del
consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate
(art. 3, comma 2, l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 della
l.r. 6/11)).
§ 8 – Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica.
Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di
elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune.
Questi certificati potranno essere anche collettivi, e cioè redatti in
unico atto.
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e
le garanzie richiamate al precedente § 6 per il rilascio dei certificati per i
presentatori delle liste.
Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di certificato collettivo
(allegato n. 7).
20
(3) – Il contenuto di tale disposizione è stato trafuso nell’articolo 58 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
§ 9 – Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996,
n. 197 (Cittadinanza europea).
Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19
dicembre 1994, ha previsto l’elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli
organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell’Unione europea,
residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
A tal fine è stata prevista l’iscrizione di tali soggetti nelle liste
elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui
al predetto D.L.vo n. 197/96.
Riguardo all’elettorato passivo, i cittadini dell’Unione che intendono
presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre,
all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione
richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza,
dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità
amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti
che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
comune di residenza, i cittadini dell’Unione devono produrre un attestato
del comune stesso circa l’avvenuta presentazione, nel termine di cui all’art.
3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo
all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della
domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le
decisioni relative all’ammissione della candidatura, con espressa
avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle
forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
Quanto sopra vale anche per la presentazione della candidatura a
consigliere circoscrizionale.
Si precisa, tuttavia, che l’eleggibilità in questione afferisce alla
21
candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale ed all’eventuale
nomina a componente della Giunta; rimane, invece, riservata ai cittadini
italiani la carica di sindaco e quella di vice sindaco, come evidenziato con
circolare del Ministero dell’Interno del 16.4.1996.
In detta circolare, peraltro, si specifica: “Tale limitazione,
espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di
recepimento della direttiva, trova giustificazione nell’esigenza di assicurare
che funzioni e competenze statali, attribuite dall’ordinamento nazionale agli
anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai
cittadini italiani”.
§ 10 – Esenzione dalle tasse di bollo.
Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della
dichiarazione di presentazione delle candidature, sono esenti da bollo.
(Cfr. Tabella di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e
successive modifiche ed integrazioni).
§ 11 – Modalità per la materiale presentazione della lista.
La presentazione delle candidature intesa come loro “materiale”
consegna alla autorità competente deve essere fatta alla segreteria del
comune per il quale le candidature vengono proposte.
Poiché come sarà in seguito illustrato, la commissione elettorale
circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede
all’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa
mediante sorteggio, i contrassegni delle liste verranno riportati sul
manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l’ordine
risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di
presentazione o di ammissione.
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale
delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti
o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori
della lista stessa, o dai delegati di lista.
§ 12 – Termini per la presentazione delle candidature.
Le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate
candidature a sindaco, con i relativi allegati, vanno presentate alla
segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno
antecedente quello della votazione; la presentazione può avvenire
solamente durante il normale orario d’ufficio e nell’ultimo giorno, anche se
22
festivo, fino alle ore 12,00 (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma,
del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1, lettera a), della legge regionale 7
maggio 1977, n. 29).
Peraltro, al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di
elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la
segreteria degli Uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore
8,00 alle ore 20,00.
§ 13 – Compiti della segreteria del comune relativi alla
ricezione delle candidature.
Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di
legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente
effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre
al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti
gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di
documentazioni incomplete.
Al riguardo, si suggerisce l’adozione degli schemi di ricevuta allegati
alle presenti istruzioni (vedi allegati nn. 8 e 9).
E opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di
ricevere le liste dei candidati, con relativi allegati e contrassegni di lista
anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché
indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi,
l’ora della ricezione.
E’, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di
far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere (ad esempio, se
le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se
non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste
del comune, etc.).
E’, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale,
in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti,
che il segretario ricevente prenda nota dell’identità e del recapito dei
presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere
rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di
controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle
documentazioni ad esse inerenti.
23
§ 14 – Sanzioni penali.
La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione
delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e
punita con sanzioni particolarmente gravi.
CAPITOLO II
ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
§ 15 – Adempimenti della commissione elettorale circondariale.
A ciascuna competente commissione elettorale circondariale (o alle
sottocommissioni elettorali, ove previste ed istituite) spetta il controllo
della regolarità formale e sostanziale delle liste e delle documentazioni
ad esse inerenti.
L’esame delle liste da parte della commissione deve essere effettuato
entro il giorno successivo alla presentazione delle stesse; in ogni caso tali
operazioni devono essere ultimate improrogabilmente non oltre il giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Per consentire l’esecuzione degli adempimenti della commissione e
per assicurare ai delegati di lista la possibilità di prendere cognizione di
quanto loro interessa, nei giorni di riunione per l’esame delle liste, è
necessario che la sede della commissione rimanga aperta con orario
continuato fino alle ore 19,00.
Gli adempimenti della commissione elettorale circondariale per la
verifica delle liste, disciplinati dall’art. 18 del T. U. approvato con D.P.Reg.
20 agosto 1960, n. 3, sono:
A) Verifica del termine di presentazione e del numero dei
sottoscrittori delle liste.
L’adempimento consiste:
1) nel verificare che le liste e le candidature a sindaco siano state
presentate nel termine stabilito dalla legge;
2) nel contare le firme dei presentatori delle liste contenute sia nella
dichiarazione di presentazione, sia negli altri atti ad essa eventualmente
allegati (numerando le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente
impediti);
3) nell’accertare la regolarità delle autenticazioni ed il possesso da
parte dei sottoscrittori del requisito di elettori iscritti nelle liste elettorali del
24
comune, requisito che deve risultare dai certificati (anche collettivi)
rilasciati dal sindaco.
E’ opportuno ricordare che sulla problematica relativa alla
ricusazione o meno di una lista, per effetto di mancata tempestiva
produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori, l’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99 si è
cosi pronunciata: “Poiché la Commissione (elettorale) può ammettere la
lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di
elettore dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 32, terzo comma, è onere del
presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.
Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico n. 570/1960 non hanno però
disposto il dovere della Commissione di ricusare senz’altro la lista, qualora
non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la
decisione n. 1091 del 1994 della quinta sezione). La Commissione può
valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del
comune, vadano svolti d’ufficio sulla base dell’esemplare delle liste
elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il
presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell’art. 33,
ultimo comma, per il quale la Commissione può “ammettere nuovi
documenti” e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data
della votazione. Ciò comporta che:
1) Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad
acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata
ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore
12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché
ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione
alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 32, ultimo
comma, del Testo Unico n. 570 del 1960 ;
2) Il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di
consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale,
può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che
non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario
comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia
stata sottoscritta dal prescritto numero di “elettori iscritti nelle liste del
comune”.
3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da
25
parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere
conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di
non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché
particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può
disporre l’ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell’ art. 33, ultimo
comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della
lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione).
4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della
statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione
elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto
dall’art. 32, terzo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960. La decisione
dell’Adunanza Plenaria fa riferimento agli articoli 32 e 33 del Testo Unico
del 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle elezioni degli organi delle
Amministrazioni comunali nel resto dell’Italia. Pur tuttavia si ritiene
applicabile anche in Sicilia, in considerazione del fatto che le
corrispondenti norme del Testo Unico approvato con D.P.Reg. il 20 agosto
1960 n. 3, agli articoli 17 e 18 riproducono il dettato normativo statale.
Se la lista non risulta presentata nel termine o se, effettuate le
anzidette verifiche, il numero dei presentatori contrasta con quello
prescritto dalla legge, essa dovrà essere eliminata.
Le operazioni di verifica di cui ai punti 2) e 3) non devono essere
effettuate nei confronti di quelle liste presentate da partiti o gruppi politici
per i quali è previsto l’esonero dall’obbligo della sottoscrizione.
In tal caso, tuttavia, la commissione elettorale circondariale
provvederà a controllare se la dichiarazione di presentazione della lista sia
stata sottoscritta dalle persone autorizzate e cioè dal presidente o segretario
regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti a tal fine
dallo stesso delegati (all. n. 3 bis).
B) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e
dei certificati attestanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.
L’operazione consiste, anzitutto, nel verificare se, per ciascuno dei
candidati iscritti nella lista e dei candidati a sindaco, vi sia la prescritta
dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall’interessato e
debitamente autenticata. Per l’autenticazione delle firme si veda il § 4.
Non dovrà essere ammessa la candidatura ove manchi ovvero è
26
incompleta la dichiarazione di accettazione.
Analogamente dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di
collegamento tra candidato alla carica di sindaco e la lista collegata, nei
comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, e la lista o le liste collegate,
nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Dovrà, altresì, essere controllata, per ciascun candidato, la sussistenza
delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modifiche.
Ove ricorra anche una di tali condizioni, la candidatura non dovrà
essere ammessa (art. 18, comma 1, lett. b), del T. U. approvato con D. P.
Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
C) Controllo della presentazione della dichiarazione prevista dallo
art, 7, comma 8, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall’art. 1
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
La commissione verificherà, per ciascuna dichiarazione di
accettazione della candidatura, se sia stata presentata la dichiarazione
prescritta dall’art. 7, comma 8, della 1. r. n. 7/92, come sostituito dall’art.1
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (5).
D) Cancellazione dei candidati compresi in altre liste.
L’operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati
compresi in altre liste presentate in precedenza e che, ovviamente, siano
state già ammesse e riconosciute regolari (artt. 18, comma 1, lett. d) e 21,
comma 1, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
E) Verifica del numero dei candidati compresi nella lista.
L’operazione consiste nell’accertare se la lista, oltre alla espressa
previsione del candidato alla carica di sindaco, alla stessa collegato, ha un
numero di candidati inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, per i
comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, o, per i comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non inferiore ai due terzi con
(5) La norma su citata così recita: “1 candidati alle cariche di sindaco o consigliere
comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da
rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell’art. 369
del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per
delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati
fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono
27
coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato
per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano
parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza
anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La
mancata dichiarazione produce l’esclusione del candidato.”
arrotondamento all’unità superiore, qualora il numero dei candidati da
comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a
tale limite prescritto, la lista dovrà essere ricusata (artt. 18, lett. e) e 21,
comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
Resta salva, tuttavia, la possibilità di integrazione della lista o
sostituzione con un’altra, sino a quando non sia scaduto il termine per la
presentazione.
Qualora, poi, la lista dovesse contenere un numero di candidati
superiore al massimo consentito (numero eccedente i consiglieri da
eleggere nel comune), la commissione provvederà a ridurlo a tale limite,
cancellando gli ultimi nominativi (art. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U.
approvato con D. R Reg. 20 agosto 1960, n, 3).
Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle
liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo
prescritto, non saranno, necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al
limite stesso, per effetto delle cancellazioni effettuate in base alle lettere B),
C) e D).
Se per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere B), C) e D), la lista
venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa
dovrà essere ricusata, rimanendo salva, in tal caso, la possibilità di
integrazione o sostituzione sino alla scadenza del termine per la
presentazione.
Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati
contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura
corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di
presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni
accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati ed errori nella
stampa dei manifesti (Cons. Stato Sez. V dec, n. 581/1990).
F) Esame del contrassegno di lista
L’operazione consiste nel controllo del contrassegno di lista. Esso
dovrà essere ricusato qualora risulti identico o facilmente confondibile con
28
quello di altre liste presentate in precedenza, o con quelli notoriamente usati
da altri partiti o raggruppamenti politici.
Vanno, inoltre, ricusati i contrassegni di lista notoriamente usati da
partiti o raggruppamenti politici che non siano presentati da persona munita
di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo
politico stesso, mediante firma autenticata.
Verificandosi tali ipotesi, gli artt. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U.
approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, non dispongono l’immediata
eliminazione della lista, ma soltanto la ricusazione del contrassegno della
lista prescelta.
In conseguenza, la commissione assegna ai delegati della lista un
termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno o
della autorizzazione di cui si è detto sopra; della ricusazione deve essere
dato immediato avviso (anche telegrafico, se occorra) ai delegati stessi. Se
il nuovo contrassegno o l’autorizzazione non verranno presentati o se essi
non soddisfino alle condizioni prescritte, la lista non sarà ammessa.
G) Regolarizzazione di documentazione
Qualora all’atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni
relative alla presentazione delle liste dovessero riscontrarsi vizi formali
ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti,
la commissione elettorale circondariale assegna ai presenta- tori un termine
di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale
termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione
elettorale.
Quanto precede, secondo il comma 2 dell’art. 18, T. U. approvato con
D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, aggiunto con l’articolo 2 della l.r. 20.8.1994,
n. 32. Si precisa che la regolarizzazione introdotta supplisce la carenza dei
requisiti meramente formali, non di sostanza, degli atti presentati, nonché la
mancata produzione tipologica dei documenti (mancanza di documenti o di
dichiarazioni così come prescritti) e non la mancanza della
documentazione (Cfr. T.A.R. – Sezione Catania – Sez. I – sent. n.
1278/1994).
§16 – Deliberazione della commissione e nuova riunione.
Della deliberazione della commissione viene redatto apposito
verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria
del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione
29
delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da
questa apportate alla lista.
La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati
delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e
deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite.
§ 17 – Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle
collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.
L’art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall’art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone
che la commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed,
eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a
ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi
alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero
progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, distinto sorteggio.
Ciò in quanto in materia di sorteggio afferente le liste di cui ai
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la regola applicabile si
ricava dalle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, riguardante il regolamento di
attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali
e provinciali. Le disposizioni di detto D. P. R. si applicano al procedimento
elettorale regionale siciliano ove compatibili, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Il sorteggio va effettuato
indistintamente per tutte le liste e non per gruppi di liste collegate a singoli
candidati a sindaco.
Sulle schede di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati
alla carica di sindaco sono riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio,
con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l’ordine risultato
dal relativo sorteggio.
§ 18 – Comunicazione delle decisioni della commissione al
sindaco ed al prefetto.
Le decisioni della commissione elettorale circondariale devono
essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del
manifesto recante le liste dei candidati da affiggere all’albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno che precede l’elezione
(art. 19, c. 1, del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
30
Ai fini, poi, dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale,
la commissione deve comunicare al sindaco le candidature ammesse (art. 4
della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile
1975, n. 130).
La comunicazione potrà essere fatta seguendo lo schema di cui
all’allegato 10.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la
stampa delle schede di votazione.
§ 19 – Comunicazione al sindaco dell’elenco dei delegati.
E da tenere presente, infine, che, ai sensi dell’art. 23, T. U.
approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, la commissione elettorale
circondariale, entro il giovedì antecedente il giorno della elezione, dovrà
comunicare al sindaco l’elenco dei delegati autorizzati a designare i due
rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale,
perché il detto elenco venga trasmesso, unitamente al materiale
occorrente per la votazione, al presidente di ogni sezione elettorale e al
presidente dell’ufficio centrale.
Qualora qualche dichiarazione di presentazione di lista non
contenga l’indicazione dei delegati, la commissione deve farne espressa
menzione nella comunicazione di cui sopra.
CAPITOLO III
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
§20 – Carattere facoltativo della designazione.
Si è già precisato che i delegati di lista designano i rappresentanti di
lista per ogni sezione e per l’ufficio centrale e che la firma dei delegati
deve essere autenticata. Per l’autenticazione delle firme si veda il § 4.
Le designazioni dei rappresentanti di lista, peraltro, non sono
obbligatorie poiché avvengono nell’interesse della lista rappresentata e
del candidato a sindaco ad essa collegato. I rappresentanti, infatti, non
fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la
tutela degli interessi delle rispettive liste contro irregolarità delle
operazioni elettorali.
§ 21 – Modalità della designazione.
Le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni
31
elettorali, successivamente consegnate dal segretario comunale ai
rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, vanno fatte con
apposita dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve
essere autenticata dalle persone abilitate e nei modi di rito.
Le designazioni possono essere fatte in unico atto per due
rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente; ciò al fine di assicurare la
continuità nell’esercizio della funzione ad essi demandata.
Esse vanno, tuttavia, redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici
presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.
Non è previsto il caso che i delegati non sappiano firmare: in tale
eventualità dovrà farsi riferimento alla procedura di cui all’art. 17, comma
4, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto1960, n. 3, così come sostituito
dall’art. 27, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26
(dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da
uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla autenticazione delle
sottoscrizioni elettorali).
Il segretario rilascerà a colui che presenta l’atto di designazione una
ricevuta attestante l’effettuata presentazione nei termini, che potrà essere
compilata seguendo la formulazione di cui allo allegato n. 11.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, possono essere designati
quali delegati le medesime persone, è ovvio che in tal caso alla
designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che
hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.
Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi,
autorizzati dai delegati.
Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito della disciplina relativa
al turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per
l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata
anche in relazione a detto secondo turno di votazione.
(6) – Qualora per lo stesso giorno vengono indette consultazioni elettorali disciplinate
da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga che siano
diversamente disciplinate, si applicano quelle all’uopo stabilite dallo Stato (art. 1, l.r. 4 maggio
1979, n. 74). Ciò incide anche sul termine per la designazione dei rappresentanti di lista.
Pertanto, di volta in volta, si vedano le scadenze riportate nel calendario delle operazioni
elettorali.
32
§ 22 – Organo al quale vanno presentate le designazioni dei
rappresentanti di lista.
Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del
sabato (6) precedente l’elezione, al segretario del comune, che ne curerà la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai
singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché
prima dell’inizio della votazione stessa (art. 23, comma 2, T.U. approvato
con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso
l’ufficio centrale potranno essere presentate al presidente prima dell’inizio
delle operazioni di competenza dell’ufficio stesso.
§ 23 – Requisiti dei rappresentanti di lista.
Sebbene la legislazione regionale non contenga alcun cenno circa il
possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, si ritiene che essi
debbano essere elettori del comune, come peraltro previsto dal secondo
comma dell’art. 16, legge 53/90, e che non possano essere candidati.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.
Nel caso di contemporaneità di elezioni è opportuno che lo stesso
elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni.
Pertanto, per evitare eccessivi affollamenti nei seggi, è conveniente
che i delegati di lista prendano opportuni accordi per designare la stessa
persona come rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono
contemporaneamente.
CAPITOLO IV
COMPITI DEL SINDACO E DELL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
§ 24 – Adempimenti di competenza del sindaco.
A norma degli artt. 19 e 22 del T. U. approvato con D. R Reg. 20
agosto 1960, n. 3, il sindaco deve provvedere alla preparazione del
manifesto recante le liste dei candidati per l’affissione, entro il 15
giorno precedente l’elezione, all’albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici.
Le liste approvate dalla commissione elettorale devono essere
riportate nel manifesto, corredate dal rispettivo contrassegno.
Il manifesto (allegati nn. 12 e 12 bis) dovrà essere stampato in
33
numero di copie sufficiente per un’adeguata diffusione.
§ 25 – Vigilanza dell’Ufficio Territoriale del Governo.
L’Ufficio Territoriale del Governo vigilerà affinché i comuni
provvedano tempestivamente all’approntamento del manifesto.
Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale
assicurazione dell’avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò
nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato
pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei
comuni per provvedere, d’ufficio, all’adempimento di che trattasi, a
spese degli inadempienti.
CAPITOLO V
TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
§ 26 – Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco –
Norme di disciplina.
L’art. 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
dispone che, nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, in caso di
parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva alla data stabilita per
l’elezione del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è
proclamato eletto il più anziano di età.
L’art. 2 bis comma 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
introdotto dall’articolo 8 della l.r. 5 aprile 2011 n. 6, dispone che in caso di
parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva alla data stabilita per
l’elezione del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è
proclamato eletto il più anziano di età.
Il successivo articolo 3, comma 5, per i comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti (7), prevede un secondo turno elettorale, da
(7) così modificato dal comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 6/11
34
effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun
candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti
validi.
Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che, al primo
turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per i candidati ammessi al ballottaggio, nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, rimangono fermi i collegamenti con le liste per
l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
ballottaggio hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o
quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con
analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art. 3, comma
6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).
Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, se, a
seguito di ballottaggio, vi sia ulteriore parità, viene eletto sindaco il
candidato collegato, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l.r. n. 35/97, con la lista, o
il gruppo di liste, per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è
proclamato eletto sindaco il candidati più anziano di età (art. 3, comma 8,
l.r. n. 35/97).
L’art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dispone, al
comma 1, che le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione
sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo
svolgimento del primo turno ed aggiunge, al comma 2, che gli uffici
costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
Inoltre, si fa presente che qualora uno o ambedue i candidati ammessi
al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che
abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali
rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati elettorali (art. 9, comma 3, 1.r.
26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 39 della l.r. 1 settembre 1993,
n. 26). Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al
precedente periodo non determina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 40 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 (8).
(8) L’art. 40 dei T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è riportato
nella parte relativa alle disposizioni legislative.
35
Si precisa, infine, che, se a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per
qualsiasi altra causa, permanga una sola valida candidatura, si procede
comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla
consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il
candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste
elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione
è indetta alla prima tornata elettorale utile. Le funzioni del sindaco e della
giunta sono assunte da un commissario, nominato secondo l’art. 55
dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge
regionale 15 marzo1963, n. 16 (9). I candidati ammessi al secondo turno
hanno facoltà di modificare il programma amministrativo presentato al
primo turno entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati
elettorali, anche nella parte relativa alla indicazione dei criteri per la
formazione della giunta. E fatto obbligo, inoltre, ai candidati ammessi al
secondo turno di che i candidati ammessi al ballottaggio dovranno indicare
l’elenco completo degli assessori che intendono nominare a pena di
esclusione (art. 9 comma 4 bis, l.r. n. 7/92). La documentazione che i
candidati ammessi al ballottaggio dovranno produrre sarà presentata alla
segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno
festivo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (art. 9, comma 5 bis, l.r. n. 7/92, come
modificato dall’art. 39, comma 2, l.r. n. 26/93).
§ 27 Adempimenti della Commissione Elettorale Circondariale.
Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di
ballottaggio, l’ufficio centrale (o l’adunanza dei presidenti di seggio)
comunicherà alla commissione elettorale circondariale il mancato
raggiungimento del quorum elettorale richiesto al primo turno.
La commissione, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali
ulteriori collegamenti previsti per i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità
delle candidature. Le operazioni di verifica devono completarsi entro lo
stesso giorno di inizio del loro esame e, comunque, entro ventiquattro ore
dal loro inizio.
(9) A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 35/97, la gestione commissariale
del comune riguarda tutti gli organi del medesimo.
36
§ 28 – Compiti del sindaco e del prefetto.
La commissione elettorale circondariale, accerta la regolarità delle
candidature ammesse al secondo turno ed effettuato il sorteggio per stabilire
l’ordine dei candidati (art. 7, u. c, l.r. n. 7/92), entro il giorno successivo alla
ricezione degli atti, ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del
manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede (art. 9,
comma 6, l.r. n. 7/92).
Il manifesto deve essere affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione (art. 9, comma 7, l.r.
n. 7/92).
§ 29 – Vigilanza dell’Ufficio Territoriale del Governo.
L’Ufficio Territoriale del Governo vigilerà affinché i comuni
provvedano tempestivamente all’approntamento del manifesto.
Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione
dell’avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia
serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà
inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere,
d’ufficio, all’adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.
37
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO NELLA REGIONE SICILIANA
38
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 agosto 1960, n. 3.
Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana.
Capo II
Elettorato attivo
Art. 3
(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 13; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)
Sono elettori i cittadini (1) iscritti nelle liste elettorali compi- late
ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche (2).
Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione
delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le
disposizioni legislative predette.
Capo III
Eleggibilità
Art. 4
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1;
1. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)
Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali
di qualsiasi comune (3).
Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell’Unione Europea che ne
abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 12
aprile 1996, n. 197 (4).
(1) La parola “italiani” successiva a “cittadini”, contenuta nell’originaria formulazione
del comma, è stata soppressa con l’art. 15, primo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.
(2) La materia è ora disciplinata dal T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modifiche ed integrazioni.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 26, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, che
ha soppresso la prova d’alfabetismo.
39
Capo V
Procedimento elettorale preparatorio
SEZIONE II – La presentazione delle candidature nei comuni con
popolazione sino a diecimila abitanti (5).
Art. 17
(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1)
(Omissis) (6)
La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali
dell’ultimo censimento. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle
liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il
contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di
nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori, che non sappiano o non
siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro
dichiarazione informa verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da
uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all’autenticazione delle
sottoscrizioni elettorali (7).
L’attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle
liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto.
Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l’autenticazione
delle firme prescritte dal comma precedente. Ciascun elettore non può
sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo
di nascita. Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello
stesso comune (8).
(4) Comma aggiunto con l’art. 15, primo comma, lettera b, l.r. 15 settembre
1997, n. 35.
(5) In forza dell’art. 2, primo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35, il sistema
maggioritario, prima previsto per i comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, Ë
ora limitato ai comuni con popolazione sino a diecimila abitanti.
(6) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l’art. 15, primo comma, lett. d,
l.r. n. 35/97. Per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste e per la determinazione del
numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, cfr. art. 7, l.r. n. 7/92,
come sostituito con art. 1 l.r. n. 35/97 ed art. 2, secondo comma, medesima l.r. n. 35/97.
(7) Comma così sostituito con l’art. 27, c. 1, l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
(8) Così modificato dall’art. 16 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31.
40
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
2) (Omissis) (9)
3) l’indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare
i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti
previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la
firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto
comma del presente articolo.
La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del
comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della
votazione nelle normali ore d’ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo,
fino alle ore dodici (10). Il segretario comunale, o chi lo sostituisce
legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il
giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli entro lo stesso
giorno alla commissione elettorale circondariale competente.
Art. 18
(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)
La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a
quello della presentazione di ciascuna lista (11) e non oltre a quello
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:
a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino
sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo
siano;
b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la
sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali
[manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono
comma dell’art. 17, o] manca la dichiarazione prevista dall’art. 7, comma 9,
della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato
d’iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l’elezione alla carica di
(9) Punto abrogato con art. 15, c. 1, lett. d, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per la
dichiarazione di cui al c. 1 dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modifiche, confronta successivo art. 18, c.1, lett. b.
(10) Così sostituito con l’art. 27, c. 2, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Il nuovo
sistema elettorale previsto dalla l.r. n. 35/97 disciplina la contestuale presentazione delle
collegate candidature a sindaco.
(11) Cfr. precedente nota n. 10.
41
sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al
contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina
anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la
dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione
di cui all’art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (12).
c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano
facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o
notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli
notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano
depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più
rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata,
assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo
contrassegno o della detta autorizzazione;
d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate
in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al
minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati
superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
Qualora all’atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni
relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali
ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti,
la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine
di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente
tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione
elettorale (13). Della deliberazione della commissione viene redatto
apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la
segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle
modificazioni da questa apportate alla lista.
(12) Lettera così sostituita con l’art. 28 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
La dichiarazione di cui all’art. 7, comma nono, l.r. n. 7/92 è ora prevista dall’art. 1, c.
8, l.r. n. 35/97. Per la documentazione relativa all’elezione del sindaco vedasi il c. 5 dell’art.
1 medesima l.r. n. 35/97 (programma amministrativo ed elenco di almeno la metà degli
assessori che intende nominare). Per le coalizioni nei comuni superiori a 10.000 abitanti
confronta il disposto dell’art. 3 c. 2, l.r. n. 35/97. L’inciso “manca ovvero è incompleta la
dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell’art. 17, o” appare superato in
quanto riferentesi a norma abrogata (cfr. precedente nota n. 9).
(13) Comma aggiunto con l’art. 2 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.
42
La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati
delle liste contestate o modificate che ne facciano istanza anche verbale, e
deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite (14).
Art. 19
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt, 1 e 23)
Le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere
immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto
con le liste dei candidati di cui all’art. 16, n. 3 (15), e per l’affissione
all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il
quindicesimo giorno precedente la elezione.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la
stampa delle schede (16).
Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione
di liste (17) si provvede a norma dell’art. 56, secondo comma, ripetendo gli
adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.
SEZIONE III – La presentazione delle candidature nei comuni con
popolazione superiore a diecimila abitanti (18).
Art. 20
(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4;
L.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)
(Omissis) (19)
La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali
dell’ultimo censimento.
(14) Non è riportato l’ultimo comma in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 154 del 5-8 maggio 1995. Trova applicazione l’art. 83/11
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n.
1147, cfr. decisione C.G.A. n. 16 del 14 dicembre 1993.
(15) il manifesto riguarda anche la candidatura del sindaco.
(16) Le parole “nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l’ordine di
presentazione delle relative liste”, già contenute nel comma, sono state soppresse con l’art.
15, c.1, lett. e, l.r. 15 settembre 1997, n 35.
(17) A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 35/97, dopo la parola “liste” devono
ritenersi inserite le seguenti parole: “e collegate candidature a sindaco”.
(18) Confronta nota n. 5.
(19) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l’art. 15, primocomma, lett. f,
l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per le sottoscrizioni vedi art. 7, comma primo, l.r. n. 7/92,
come sostituito dall’art. 1, l.r. 35/97
43
I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune
e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal
pretore, o dal giudice conciliatore (20).
Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 17.
Le liste per reiezione del consiglio comunale devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il
numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 (21).
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo
di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l’ordine di presentazione.
Per quant’altro riguarda la presentazione delle candidature e delle
liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17 (22).
Art. 21
(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)
La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a
quello della presentazione di ciascuna lista (23) e non oltre quello
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste,
provvede agli adempimenti previsti dall’art. 18.
Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell’art.
18.
Art. 22
(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)
Le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere
immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto,
di cui all’art. 19, recante le liste dei candidati, per l’affissione all’albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo
giorno precedente alle elezioni.
(20) Per le autentiche, si confronti la disposizione generale dell’art. 49, l.r. 1
settembre 1993, n. 26.
(21) Comma da ritenersi così sostituito in forza dell’art. 4, comma primo,
l.r. n. 35/97.
(22) Comma così sostituito con l’art. 29 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
(23) Cfr. precedente nota n. 10.
44
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la
stampa (24).
Art. 23
(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)
La commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente
la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni
sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell’art.
16, l’elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista
presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale.
Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato
precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai
singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell’inizio
della votazione.
Art. 24
(L.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3)
(Omissis) (25)
Capo VI
Scrutinio e proclamazione
SEZIONE I – Disposizioni generali
Art. 40
(T.U. 5 aprile 1952, n. 1 1 , art. 40)
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i
candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti
validi non interiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non
sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune (26).
(24) La frase “nelle quali le liste saranno riportate secondo l’ordine ne di
presentazione”, originariamente presente nel comma, è da ritenersi soppressa (cfr.
precedente nota n. 16
(25) I commi 2, 3, 4 e 5 che consentivano, disciplinandone le modalità, la
candidatura in non più di due comuni, sono da ri temersi abrogati in quanto in contrasto con
la l.r. 24-6-1986, n. 31. La materia è ora disciplinata dall’art. 14 della stessa legge.
(26) Con la riforma introdotta dalla l.r. n. 35/97, in tale ipotesi risultano eletti sia il
candidato a sindaco che tutti i consiglieri della lista ad esso collegata.
45
Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.
La elezione è nulla:
1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui
al comma precedente;
2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi
prescritto dal comma precedente;
3) se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante (27).
Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del
secondo comma dell’art. 56 (28) ripetendosi però tutti gli adempimenti
prescritti dagli artt. 8 e seguenti.
Capo XI
Disposizioni penali (29)
Art. 63
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art .l)
Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una
dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o
l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o,
per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00 (29) anche
quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità
pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di
pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o
servizi elettorali.
La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma o
il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.
Art. 64
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia,
per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura
o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o
(27) la fattispecie non è più configurabile per l’intervenuta modifica del numero
minimo dei candidati al consiglio comunale che deve essere non inferiore ai tre quarti nei
comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e non inferiore ai due terzi negli altri
comuni.
(28) Vedasi l’art. 56, come sostituito dall’art. 7, l.r. 12 agosto 1989, n. 18.
46
dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi,
ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli
elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate
candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro
2.065,00.
La pena è aumentata e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni se la
violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata,
o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a
nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite,
mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più
di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a
quindici anni e della multa fino a Euro 5.164,00 (29) (30).
Art. 65
(T.U.5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)
Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di
un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque
investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle
proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adoperi a costringere gli
elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a
vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate
liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309 fino a Euro
2,065,00 (29).
(29) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dallí86 al 102 del T.U. 16 maggio
1960, n. 570. Si veda anche l’art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, (le cui disposizioni
sono state estese alle elezioni comunali e provinciali dall’art. 3 della legge 10 agosto 1964,
n. 663), nonchè gli artt. 32, 34 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416
bis e 416 ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11 bis e 11 ter della legge 7
agosto 1992, n. 356. Si fa presente, inoltre, che gli originari importi delle pene pecuniarie
sono stati aumentati di duecento volte, giusta quanto disposto dall’art. 3 della legge 12
luglio 1961, n. 603 e dall’art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro
a norma dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
(30) Con l’art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l’art. 87 del
T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87 bis:
“1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti
non conformi al vero Ë punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
47
Art. 66
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)
Salve le maggiori pene stabilite nell’art. 73 per i casi ivi previsti,
coloro i quali, essendo designati all’ufficio di presidente, di scrutatore o di
segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino
presenti all’atto dell’insediamento del seggio incorrono nella multa da Euro
206,00 a Euro 516,00. Nella stessa sanzione incorrono i membri
dell’Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che
abbiano termine le operazioni elettorali.
Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio
direttissimo.
Art. 70
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)
Chiunque, pur essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto
elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di
presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.
Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro
(31).
(31) Articolo cosÏ come modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61 art. 1 comma 2.
48
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Approvazione del testo definitivo del codice penale.
(Omissis)
Art. 416 bis (32)
Associazione di tipo mafioso
1. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o
più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per s é o per
altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (33).
Art. 416 ter (34)
Scambio elettorale politico-mafioso
1. La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a
chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo
articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.
(32) Introdotto con l’art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(33) Così modificato con l’art. 11 bis della legge 7 agosto 1992, n. 356.
(34) Introdotto con l’art. 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356
49
Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Sicilia.
Art. 43 (35)
Composizione dei consigli comunali
1. Il consiglio comunale è composto di:
a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti;
c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia;
e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
g) dodici membri negli altri comuni.
(35) Articolo così sostituito dall’art. 52, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n.
26.
50
Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.
Norme modificative ed integrative del procedimento
elettorale.
Art. 1
Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei consigli delle
amministrazioni straordinarie delle province (36) e dei consigli comunali
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la presentazione delle liste deve essere effettuata dal trentesimo al
venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali
ore di ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici;
b) la costituzione dell’ufficio elettorale circoscrizionale di cui all’art. 9
della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, viene effettuata dal
trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;
c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con
contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione
abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all’Assemblea regionale,
anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale
affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione
delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale
del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale
risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da
rappresentanti all’uopo da loro indicati con mandato autenticato da notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di pretura (37).
d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le
modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del
comune;
e) le modalità indicate dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, si
applicano anche per l’ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di
cura.
(Omissis)
(36) Le amministrazioni straordinarie delle province vanno intese come province regionali (cfr.
disposizioni l.r. 6 marzo 1986, n. 9, 12 agosto 1989, n. 17, e 1 settembre 1993, n. 26).
(37) Per effetto del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze
devono intendersi demandate al Tribunale o sezione distaccata del Tribunale.
51
Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i
consiglieri comunali, provinciali e di quartiere (38).
Titolo II
Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità
Art. 9
Ineleggibilità (39)
Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali
di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il ministero dell’interno,
i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i
dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o
equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali,
gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed
i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne
fanno ordinariamente le veci;
5) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di
organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano
poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della provincia o del
comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei Conti nella
Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture,
(38) Per effetto dell’art. 51, comma 2, della l.r. n. 26/1993 la parola “quartiere” contenuta nella
denominazione e nell’articolato della legge si deve intendere sostituita con la parola “circoscrizione”.
(39) Vedasi anche art. 18, c. 2, della l.r. 21 settembre 1990, n. 36, come per ultimo sostituito dall’art. 2,
comma 4, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 nonché l’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come introdotto con l’art. 1 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30. Le disposizioni sono successivamente
riportate.
52
al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i
vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
8) i componenti dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale ed i
coordinatori dell’ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio
coincide in tutto o in parte con il territorio dell’unità sanitaria locale da cui
dipendono; (40)
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate
per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il
territorio dell’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei
comuni che concorrono a costituire l’unità sanitaria locale con cui sono
convenzionate (41);
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con
capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza
o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto,
consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal
comune;
12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica,
rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8, 9,
10 e 11 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente
primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente
dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non
si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi del- l’articolo 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del
mandato, con altro farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti, nella
conduzione professionale ed economica della farmacia (42).
(40) Disposizione parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 463 del 5/19-11-1992 nella
parte in cui non dispone l’ineleggibilità dei dipendenti dell’USL facenti parte dell’ufficio di direzione ed i
coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l’USL, da cui dipendono.
(41) L’esclusione dell’applicazione della disposizione ai titolari di farmacia e quindi di abrogazione del
successivo quarto comma dell’articolo erano già state sancite dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-
16 maggio 1995, n. 162.
(42) Si veda la precedente nota (41)
53
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di
cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque
giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di
dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle
funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
La cessazione delle funzioni importa l’effettiva astensione da ogni
atto inerente all’ufficio rivestito.
L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per
tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l’applicazione delle
norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n.
300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a
tempo determinato.
Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente
articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale (43).
Art. 10
Incompatibilità
Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di
quartiere:
1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza
rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi
riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa,
quando la parte facoltativa superi nel- l’anno il dieci per cento del totale
delle entrate dell’ente;
2) colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
rispettivamente, nell’interesse della provincia o del comune, ovvero in
società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti
in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di
una legge dello Stato o della Regione;
3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in
modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del
presente comma;
(43) Confronta anche art. 7, comma sesto, l.r. n. 7/1992 come modificato dall’art. 1 l.r. n. 35/97 ed art. 3,
comma quinto, l.r. n. 26/1993, i quali prescrivono il divieto per l’eletto in un comune di presentarsi come
candidato in altri comuni ed il divieto per il candidato alla carica di presidente della provincia regionale di
candidarsi in più province
54
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento
civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune.
La pendenza di una lite in materia tributaria non determina
incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere
comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del
comune capoluogo del circondario (44) sede di pretura. Qualora il ricorso
sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione
del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la
commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia
proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la
commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.
La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna
determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di
responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte
civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La
presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. (45)
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o
impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto
o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha
ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile rispettivamente
verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi
dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito
liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,
abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di
una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il
quartiere;
8) colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione
di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.
L’ipotesi di cui al n. 2, del primo comma, del presente articolo non si
applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.
(44) Così stabilito dall’art. 2 della legge 30/6/89, n. 244.
(45) Periodi così aggiunti dall’art. 17, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22
55
Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7, del primo comma, del presente
articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con
l’esercizio del mandato.
Art. 11
Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di
quartiere(46)
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono
incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di
quartiere di altro quartiere.
La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di
consigliere comunale.
Art. 12
Deroghe
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli
incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del
comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o
regolamento in connessione con il mandato elettivo.
Art. 13
Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente
legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale,
comunale o di quartiere.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione
sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
cariche di cui al comma precedente.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle
elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
comma dell’art. 9.
(46) Per effetto dell’art. 51, comma 2, della lr. 26/1993 la parola “quartiere” contenuta nella
denominazione e nell’articolato della legge si deve intendere sostituita con la parola
“circoscrizione”.
56
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla
data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità.
Art. 14
Termini e procedure
Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in
più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano
nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in
carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in
altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle
cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel
caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del
comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in
percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro
consiglio.
Quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità
ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi
successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste
dalla presente legge il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o
per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre
dalla data di notificazione del ricorso. (47)
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga
sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il
consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la
carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni
il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal
consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per
territorio.
(47) Comma aggiunto dall’art. 17 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.
57
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del consiglio e notificata entro i cinque giorni successivi, a
colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o
su istanza di qualsiasi elettore.
58
Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale.
(Omissis)
Art. 14 (48)
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal
decreto legge 3 maggio 1967, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i
collaboratori delle cancellerie delle corti di appello (49) dei tribunali e
delle [preture (50)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti
delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presi- denti
dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presi- denti dei
consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che
comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della
provincia e al sindaco (51).
(48) L’art. 14 è stato così sostituito dall’art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, ed ulteriormente
modificato dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120. Lo stesso è stato introdotto nella
legislazione elettorale della Regione, con valenza generale, dall’art. 49 della l.r. n. 26/93 che si
riporta successivamente.
(49) Le parole “delle corti d’appello” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 120.
(50) Ora, “tribunali, ovvero sezioni distaccate dei tribunali”, in applicazione del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni.
(51) Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.
59
2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al
secondo e al terzo comma dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968,n. 15
(52).
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione
delle candidature.
(52) Legge abrogata. Per le modalità dell’autenticazione vedasi ora l’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
60
Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.
Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987,n. 56, e delle leggi
regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in
materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro.
Norme integrative dell’art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente
attività di utilità collettiva in favore dei giovani.
(Omissis)
Art. 18
Disposizioni sul personale
(Omissis)
2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle
sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le
elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia, né essere
candidato alla carica di sindaco, o di presidente della provincia né ricoprire
la carica di assessore comunale o provinciale (53).
(53) Comma così sostituito con l’art. 2, comma 9, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Detta causa
ostativa deve adesso essere valutata alla stregua delle nuove e diverse disposizioni legislative che
regolano la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro.
61
Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Norme per rielezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il
funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica (54).
(Omissis)
Art. 3
Condizioni di eleggibilità (55)
1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali
di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per
l’elezione a consigliere comunale.
2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la
carica di sindaco.
3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. E’
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti
ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa
dalle dimissioni volontarie. (56).
4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato
revocato dalla carica secondo l’articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n.
142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (57).
(54) Con la riforma elettorale introdotta dalla l.r. n. 35/97, l’elezione del sindaco avviene
contestualmente all’elezione del consiglio comunale (unica scheda). In tal modo è cessata
l’elezione separata del sindaco e la relativa disciplina.
(55) Il comma 5 dell’articolo relativo a modifica dell’articolo 15 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31,
è abrogato dal comma 2 dell’art. 1 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.
(56) La disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è stata modificata dall’articolo 10
della l.r. 12 gennaio 2012 n° 7.
(57) Comma così sostituito dall’art. 15, quarto comma, lett. b, l.r. n. 35/97. Cfr, altresì, l’art. 1,
commi 3 e 4, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, più avanti riportata.
62
Art. 4 (58)
Incandidabilità ed incompatibilità di personale direttivo negli organi
ed uffici di collocamento
Art. 5 (59)
Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati
regionali alle elezioni alla carica di sindaco
Art. 6
1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16 (60).
Art. 7
Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale
(Omissis) (61)
Art. 8
Operazioni dell’ufficio centrale o dell’adunanza dei presidenti di
seggio
1. Il presidente dell’ufficio centrale o il presidente della prima
sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più
tardi il secondo giorno successivo, riunisce l’ufficio e riassume i voti delle
varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato
all’elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.
2. Successivamente determina il quorum necessario per l’e- lezione,
rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama
eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al
numero così determinato (62).
(58) Disposizione abrogata. L’originaria norma relativa all’incandidabilità e ineleggibilità del
personale direttivo degli organi e uffici di collocamento è stata sostituita con l’art. 2, comma 9,
della l.r. 1 settembre 1993, n.. 26.
(59) Disposizione abrogata dall’art. 1, comma 6 – lett. b), della l.r. 5 dicembre 2007, n. 22.
(60) Articolo così sostituito dall’art. 36 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
(61) Vedasi per la nuova formulazione l’art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35
successivamente riportata.
(62) Disposizione da ritenersi superata. Confronta ora per i comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti, art. 2, comma quarto, l.r. n. 35/97 e per i comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti, art. 3, commi quarto e quinto, medesima legge. Si evidenzia che con il sistema
introdotto con la l.r. n. 35/97 la presentazione delle candidature a sindaco avviene
contemporaneamente a quelle delle liste collegate ed in modo analogo avviene lo scrutinio
dell’unica scheda.
63
2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto
qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 40 del testo unico
approvato con D. P, Reg. 20 agosto I960, n. 3.
2 ter. Le operazioni dell’ufficio centrale o dell’adunanza dei presidenti
di seggio relative all’elezione del sindaco vanno espletate con precedenza
rispetto a quelle relative all’elezione del consiglio comunale e vanno
completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione (63).
3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente
o il commissario straordinario pubblica i risultati della elezione e li notifica
all’eletto.
Art. 9 (64)
Secondo turno di votazione
1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova
votazione per l’elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità,
nella seconda domenica successiva.
2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo
turno, hanno ottenuto il maggior numero dei voti, salve eventuali
dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale
circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del
primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per
età.
3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno
dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in
graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla
prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla
proclamazione dei risultati elettorali.
4. II venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui
al comma precedente non determina l’applicazione delle disposizioni di cui
air art. 40 del testo unico approvato con D. P. Reg. 20 agosto I960, n. 3
(65).
(63) Commi aggiunti con l’art. 38 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
(64) le modifiche e le integrazioni all’articolo sono state apposte con l’art. 39 della l.r. 1
settembre 1993, n. 26 e con l’art. 50, comma 2, della medesima legge.
(65) Il riferimento di non applicazione della normativa va inteso al successivo comma 9, non
abrogato ma soltanto parzialmente sostituito (art. 39, comma 2, della l.r. n. 26/93). Trattasi di
errore di coordinamento legislativo (Cfr. anche successivo art. 10, comma 4, non modificato).
64
4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati
elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare
il documento programmatico (66) formulato all’atto di presentazione della
candidatura anche nella parte relativa all’indicazione dei criteri per la
formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione,
l’elenco completo degli assessori che intendono nominare. (67)
5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia
espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una
coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al
primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai
commi 5 e 6 dell’articolo 7 (68).
5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla
segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno
festivo, dalle ore 8 alle ore 14.
6. La commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità
delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno
successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la
preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle
schede.
7. Il manifesto deve essere affisso all’albo pretorio e in altri luoghi
pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. [Si applicano le
disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 7] (69).
8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato
il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età
(70).
(66) A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, il “documento
programmatico” deve ritenersi sostituito dal “programma amministrativo”.
(67) Relativamente alla composizione delle giunte comunali vedasi gli artt. 1 e 2 della l.r. 16
dicembre 2008, n. 22.
(68) Disposizione non compatibile con la l.r. n. 35/97.
(69) Il secondo periodo del comma non trova più applicazione in quanto riferito a norma
abrogata.
(70) Nei comuni con sistema proporzionale, cfr. il diverso criterio di cui all’art. 3, comma
ottavo, l.r. n. 35/97.
65
9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra
causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla
votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la
maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato
risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.
Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta
alla prima tornata elettorale utile. Le funzioni del sindaco e della giunta
sono assunte da un commissario nominato secondo l’art. 55
dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 (71).
Art. 10
Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di
votazione
1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono
regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo
svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti
per il secondo.
3.
(Omissis) (72)
4. Il presidente dell’ufficio centrale proclama eletto il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di
cui al comma 9 dell’articolo 9, il numero di voti ivi previsti.
(71) A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 35/97, la gestione commissariale del comune
riguarda tutti gli organi del medesimo.
(72) Comma omesso in quanto incompatibile con le disposizioni dettate dal D.P.R. 8 settembre
2000, n. 299 in materia di tessera elettorale
66
Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni
comunali e provinciali.
(Omissis)
Art. 3
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all’art. 5
della legge, ai fini della stampa sulle schede di votazione e sul manifesto
dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle
liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un
numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati.
2. Nei comuni di cui al comma 1, l’arrotondamento all’unità superiore,
previsto dal comma 7 dell’art. 5 della legge, si effettua quando il numero
dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi.
Art. 4
1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei
consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
l’ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale
circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di
eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi di candidati alla carica
di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza
dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.
2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi
dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di
sindaco sono riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio, con a fianco
i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l’ordine risultato
dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.
(Omissis)
67
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Nuove norme per l’elezione con suffragio popolare del presidente della provincia
regionale. Norme per l’elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed
il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed
integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ed alla legge regionale 26
agosto 1992, n. 7.
(Omissis)
Art. 49
Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali
1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti
elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni
dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono,
inoltre, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il
giudice di pace ed i segretari giudiziari (73).
(Omissis)
(73) L’espressione “segretari giudiziari” va interpretata con riguardo all’incardinamento dei
funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso
abilitare all’autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle
procure della Repubblica (C.S. sez. V decisione n. 1061 del 29 settembre 1994),
68
Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle
costruzioni edilizie abusive esistenti.
Art. 1
(Omissis)
3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di
repressione dell’abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative
disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni
dalla trasmissione della pro- posta di provvedimento da parte dei funzionari
od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di
legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell’art. 40 della legge 8 giugno
1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.
4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono
essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso
comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.
(Omissis)
69
Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e
di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno
Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Art. 1
1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea di seguito
indicati “cittadini dell’Unione” che intendono partecipare alle elezioni per
il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono
residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista
elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
e) la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente
nel comune, sempre ché non siano già iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere collegata la dichiarazione sostitutiva di
un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
4. Il personale diplomatico o consolare di uno Stato membro
dell’Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere
direttamente l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha
sede l’ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non
essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini
dell’Unione l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del sindaco, del
consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti,
l’eleggibilità a consigliere e l’eventuale nomina a componente della giunta
del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di
vice sindaco.
6. Per i cittadini dell’Unione che chiedono l’iscrizione nelle liste
elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1]
febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.
70
Art. 2
1. La domanda di cui all’art. 1 è presentata all’ufficio comunale
competente che provvede all’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la
prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad
acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso
l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i
documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla
richiesta.
3. Il comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di
cause ostative, provvede a:
a) iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta, che è
sottoposta al controllo ed all’approvazione della competente commissione
elettorale circondariale;
b) comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nella li- sta ovvero
la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto
ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica
l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.
Art. 3
1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e
del consiglio comunale, la domanda di cui all’art. 1 deve essere presentata
non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste elettorali
aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’art. 32,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede all’immediata
iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione.
3. Ai fini dell’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2.
Art. 4
1. I cittadini dell’Unione, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi
restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che
71
non siano cancellati d’ufficio.
2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella
cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati,
previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in
caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per
una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
Art. 5
1. I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria
candidatura a consigliere comunale devono produrre, all’atto del deposito
della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini
italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza,
dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità
amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti
che l’interessato non Ë decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
comune di residenza, i cittadini dell’Unione devono produrre un attestato
del comune stesso circa l’avvenuta presentazione, nel termine di cui all’art.
3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati
le decisioni relative all’ammissione della candidatura, con espressa
avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle
forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la
presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
72
Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale.
Art. 1
Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale
1. L’articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è
sostituito dal seguente:
Art. 7 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al
consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per
ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione Ë richiesta per la dichiarazione di
presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici
costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o
che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio,
anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale
affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno
sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del
73
gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma
autenticata.
4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della
legge per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato
con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista
di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il
candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere
all’albo pretorio.
5. All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla
carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in
altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della
candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà
presentare l’elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
(74)
6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in
altri comuni.
7. E’ consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco
ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di
elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da
quella di consigliere comunale.
8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono
aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da
rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati
raggiunti, ai sensi dell’articolo 369 del codice di procedura penale, da
informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere
di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se
sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell’articolo 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona
condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione
per delinquere di stampo mafioso, se gli stessi, i coniugi o i conviventi,
siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con
soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il
reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata
dichiarazione produce l’esclusione del candidato.
(74) Relativamente alla composizione delle giunte comunali vedasi gli artt. 1 e 2 della l.r.
16 dicembre 2008, n. 22.
74
9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima
votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero
progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio,
da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
Art. 1-bis
1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale
nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei
componenti della stessa. (Articolo aggiunto dal c 1 dell’art. 3 della l.r.
6/2011)
Art. 2
Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni
con popolazione sino a 10.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l’elezione dei
consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente
alla elezione del sindaco.
2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento
con una lista presentata per l’elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati della lista interessata.
3. La scheda per l’elezione del sindaco e’ quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco e’ riportato il contrassegno della lista cui il candidato e’ collegato.
Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e
per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di
candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il
voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista
collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo. (Comma così sostituito dal c.1 dell’art. 1 della l.r. 5
aprile 2011 n° 6)
4. E’ proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior
75
numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi
la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In
caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei
seggi. All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti e’ attribuito
il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto
abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa e’ attribuito
il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è
attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al
sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla
ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l’eventuale seggio
dispari è attribuito per sorteggio. (Comma così sostituito dal c. 1 dell’art. 5
della l.r. 5 aprile 2011 n° 6)
5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista
collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che
è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti
immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il
restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le
disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5. (Comma
così aggiunto dal c. 2 dell’art. 5 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6)
6. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti
consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine
di lista.
Art. 2-bis.
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra
10.000 e 15.000 abitanti.
(Articolo aggiunto dal c. 1 dell’art. 8 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6)
1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti
il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico
contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto
della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
76
3. La scheda per l’elezione del sindaco e’ quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e’
collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato
sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per
una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende
alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E’ proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi
la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In
caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 2-ter.
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione
compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti
(Articolo aggiunto dal c. 1 dell’art. 8 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6)
1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere
un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere
e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora
il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 2-bis,
tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore
può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da
lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
3. L’attribuzione dei seggi alle liste e’ effettuata successivamente alla
proclamazione dell’elezione del sindaco.
4. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste che non
hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi.
Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si
tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei
77
seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i
voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono
ammesse all’assegnazione dei seggi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l’assegnazione del numero
dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 …,
sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e’ attribuito alla lista o
gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti
sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
secondo l’ordine dei quozienti.
6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale
di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4
…, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si
determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni lista.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato
eletto che non abbia gia’ conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, semprechè
nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per
cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o
gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza
previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo
nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento
dei voti validi.
8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna
lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di
cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell’ordine di lista.
78
Art. 3
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco
è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del
consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto
della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco e’ quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e’
collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato
sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per
una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende
alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. (Comma così
sostituito dal c.2 dell’art. 1 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6)
4. E proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si
procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due
candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso
al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per
l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio
il candidato più anziano di età.
6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i
collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo
turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette
79
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel
primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste
interessate.
7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il
quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del
candidato prescelto.
8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è
proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con
la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Art. 4
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere
un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere
e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora
il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dello articolo
3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della
lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco
del contrassegno.
3. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla
proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo
turno.
3 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli
comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste
che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi
espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale
circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse
80
all’assegnazione dei seggi.
4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l’assegnazione del numero
dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per
1,2,3,4………., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale
a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio E’ attribuito alla lista o
gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti
sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
secondo l’ordine dei quozienti.
5. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale
di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno è divisa
per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
seggi spettanti ad ogni lista.
5. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato
eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempre chè
nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per
cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o
gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza
previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene attribuito solo
nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento
dei voti validi.
7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna
lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di
cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell’ordine di lista.
(Omissis)
81
Art. 8
Nomina delle giunte
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n.
7, è sostituito dal seguente:
1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli
assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura, a
condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la
elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della
giunta E’ fissata in quattro anni. (75) La composizione della giunta viene
comunicata, entro dieci giorni dall’insediamento, al consiglio comunale che
può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
(Omissis)
Art. 12
Predisposizione dei modelli di schede di votazione
1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge
l’Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i
modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative,
conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i
contrassegni di lista siano riprodotti a colore.
(Omissis)
Art. 15
Modifiche ed integrazioni di norme
1. Al Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione
20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al primo comma dell’articolo 3 la parola “italiani” è soppressa.
b) all’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
“Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell’Unione europea che ne
abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall’articolo 5 del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197″;
(75) Per effetto dell’art. 1 della l.r. in cinque anni 25/2000, che stabilisce la durata in carica del
sindaco e del consiglio comunale, modificando in tal senso l’art. 1, comma 2, della l.r. 7/92, la
durata delle giunte viene elevata, di conseguenza, a cinque anni.
82
c) all’articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole “le urne”, le
parole “o le cassette o scatole”;
d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 17. » altresì abrogato il
punto 2) del comma 10, come sostituito dall’articolo 27, comma 2, della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
e) al comma 2 dell’articolo 19 le parole: “nelle quali i contrassegni
saranno elencati secondo l’ordine di presentazione delle relative liste”, sono
soppresse;
f) i commi 1 e 2 dell’articolo 20 sono abrogati;
g) all’articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole “urna” le
parole “o cassetta”;
h) all’articolo 38, come modificato dall’articolo 29 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati.
2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono
abrogati.
3. Al comma 12 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9, come sostituito dall’articolo 22 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26, l’inciso: “rilevanti ai fini della consultazione del corpo
elettorale sulla rimozione del presidente” è soppresso.
4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l’articolo 2 è abrogato;
b) il comma 4 dell’articolo 3 è così sostituito: “Non è
immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica
secondo l’articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48″;
c) al comma 9 dell’articolo 12 l’inciso: “rilevanti ai fini di quanto
previsto dal successivo articolo 18″ è soppresso;
d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.
5. Alla legge regionale 1] settembre 1993, n. 26, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
b) al comma 6 dell’articolo 2 le parole: “rimosso dalla carica secondo
l’articolo 9″ sono soppresse;
e) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati.
6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con
83
la presente legge.
Art. 16.
Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali
(Omissis) (76)
2. Alla fine dell’articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n.
29, è aggiunto il seguente comma:
“Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo
familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di
parentela o affinità sino al terzo grado”.
3. Alla fine dell’articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l’elezione
dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del
Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente
comma:
“Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo
familiare del presidente del seggio ne può essere legato da rapporto di
parentela o affinità sino al terzo grado”.
(Omissis)
(76) Il primo comma è stato abrogato dall’art. 56 della l.r. 23 maggio 2001, n. 6
84
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(Omissis)
Art. 58
Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di
cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità
montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo
unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione),
318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella
lettera b);
85
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo
59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è
equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro
incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o
del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla
nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle
condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei
confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di
chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
86
Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali.
Art. 1
Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del
presidente della provincia
1. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«3. La scheda per l’elezione del sindaco e’ quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco e’ riportato il contrassegno della lista cui il candidato e’ collegato.
Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e
per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di
candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il
voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista
collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo.».
2. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive
modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«3. La scheda per l’elezione del sindaco e’ quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e’
collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato
sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per
una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende
alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».
3. Il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive
modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«2. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella
87
stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i
cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro
un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista
o delle liste cui il candidato e’ collegato. Ciascun elettore esprime
separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una
delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di
candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della
provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun
elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della
provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo.».
Art. 2
Omissis
Art. 3
Rappresentanza di genere
1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’art. 1 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio
comunale nessun genere puo’ essere rappresentato in misura superiore a tre
quarti dei componenti della stessa.»;
b) dopo l’art. 6 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. – 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio
provinciale nessun genere puo’ essere rappresentato in misura superiore a
tre quarti dei componenti della stessa.».
Art. 4
Composizione della giunta comunale e provinciale
1. Il comma 4 dell’art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«4. La giunta e’ composta in modo da garantire la rappresentanza di
entrambi i generi. La carica di componente della giunta e’ compatibile con
quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da
consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».
2. Il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
88
«6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i
discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro
componente della giunta e dei consiglieri comunali.».
3. Il comma 3 dell’art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«3. La giunta e’ composta in modo da garantire la rappresentanza di
entrambi i generi. La carica di componente della giunta e’ compatibile con
quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da
consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».
4. Il comma 5 dell’art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i
discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della
provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».
5. All’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto
dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall’art. 1 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole «che non deve essere
superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di
riferimento» sono aggiunte le seguenti parole «e, limitatamente alle giunte
comunali, che non deve essere inferiore a 4.».
Art. 5
Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza
1. Il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei
seggi. All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti e’ attribuito
il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto
abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa e’ attribuito
il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è
attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al
sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla
ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l’eventuale seggio
dispari e’ attribuito per sorteggio.».
2. Dopo il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente:
89
«5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista
collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che
e’ collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti
immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, e’ attribuito il
restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le
disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».
Omissis
Art. 8
Elezione del sindaco e dei consigli
nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti
1. Dopo l’art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 2-bis. – Elezione del sindaco nei comuni con popolazione
compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. – 1. Nei comuni con popolazione
compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio
universale e diretto a turno unico contestualmente all’elezione del consiglio
comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto
della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco e’ quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è
collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato
sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per
una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende
alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare
per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E’ proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi
90
la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In
caso di ulteriore parità e’ proclamato eletto il più anziano di età.»;
b) «Art. 2-ter. – Elezione del consiglio comunale nei comuni con
popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti – 1. Le liste per
l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il
numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 2-bis,
tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore
puo’ esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da
lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
3. L’attribuzione dei seggi alle liste e’ effettuata successivamente alla
proclamazione dell’elezione del sindaco.
4. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste che non
hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi.
Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si
tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei
seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i
voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono
ammesse all’assegnazione dei seggi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l’assegnazione del numero
dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 …,
sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o
gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti
sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
secondo l’ordine dei quozienti.
6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale
91
di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4
…, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si
determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni lista.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato
eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, semprechè
nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il50 per
cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o
gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza
previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo
nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento
dei voti validi.
8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna
lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di
cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell’ordine di lista.».
2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
successive modifiche ed integrazioni, le parole «10.000 abitanti», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle parole «15.000 abitanti.».
Omissis
Art. 10
Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio
comunale
1. Dopo l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – Revoca del presidente del consiglio provinciale e del
consiglio comunale. – 1. Nei confronti del presidente del consiglio
provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata,
secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di
revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i
due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica
di presidente.».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle
disposizioni di cui all’art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, introdotto dal comma 1.
92
Legge regionale 12 gennaio 2012 n° 7
Omissis
Art. 10
Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco.
1.Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n.
7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “una sola volta.”
Sono aggiunte le seguenti:
“E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie”.
ALLEGATI
Contrassegno
ALLEGATO N.1
Modello di dichiarazione di presentazione
di candidato alla carica di Sindaco e di lista
di candidati alla carica di consigliere
comunale per i comuni con popolazione
sino a 10.000 abitanti (1)
I sottoscritti elettori (2) compresi nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………… nel numero di
……………………………………………… risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero
……………………………… atti separati, nonché da numero ……………………………………. dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto
comma dell’art. 17 del TU. Reg. 20 agosto 1960, n.3, dichiarano di presentare per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di
………………………………………………………………………………, che avrà luogo in data …………………………………………, candidato alla carica
di Sindaco il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… nato a
………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………………………………………………………
Per le predette elezioni, i sottoscrittori elettori dichiarano, altresì di presentare una lista di numero (3) …………………………. candidati
alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti:
COGNOME E NOME (4) LUOGO E DATA DI NASCITA
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La lista si contraddistingue con il contrassegno ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Delegano il Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a………………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………………………………..
e domiciliato in ………………………………………………..ed il Sig. …………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………………………………………………………, il …………………………………………………………………
e domiciliato in ………………………………………………………………………………………….. i quali assistono, su convocazione della Commissione
elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale
e presso l’Adunanza dei Presidenti di seggio.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono:
a) numero ……………………. certificati, dei quali numero ………………………. collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste
elettorali del Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;
c) numero…………………….. dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;
d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati;
e) numero ……………………. certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale
sono elettori in un Comune della Repubblica;
f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
g) numero ……………………. dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito
dall’art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
i) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dimorante in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………. addì ……………………………………….
(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
(2) Per il numero dei sottoscrittori vedasi p.16.
(3) Per il numero dei candidati vedasi pp. 14 e 15.
(4) Per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.
Contrassegno
FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
COGNOME NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali
Firma
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento di identificazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra
indicati
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati (n. …………………………………………………………………………………………. ), da me identificati con il documento segnato a
margine di ciascuno. (indicare il numero in cifre ed in lettere)
……………………………………………………………., addì………………………………………………….
Timbro
………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (5)
AVVERTENZA:
Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei
nomi dei candidati in modo che ogni sottoscr ittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di
formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
– il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni
dei presentatori;
– sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
– i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
– l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico
documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali,
ad esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.
(5) L’autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall’art. 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
Contrassegno
ALLEGATO N.1bis
Modello di dichiarazione di presentazione di
candidato alla carica di Sindaco e di lista di
candidati alla carica di consigliere comunale
per i comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti (1)
I sottoscritti elettori (2) compresi nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………. nel numero di
…………………………….. risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero ………………………………….
atti separati, nonché da numero ………………………………………………. dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma
dell’art. 17 del T.U. Reg. 20 agosto 1960, n.3, dichiarano di presentare per l’elezione del Consiglio comunale del Comune
di ………………………………………………………………………………………………, che avrà luogo in data ………………………………………………………,
candidato alla carica di Sindaco il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il …………………………………………………
Per le predette elezioni, i sottoscrittori elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero
…………………………………………… candidati (3) alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti:
COGNOME E NOME (4) LUOGO E DATA DI NASCITA
1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La lista si contraddistingue con il contrassegno ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..
Delegano il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………… il …………………………………. e domiciliato in ……………………………………………………
ed il Sig. …………………………………………………………………………………………………… nato a ……………………………………………………………
il ……………………………………………………. e domiciliato in …………………………………………………………………………..i quali assistono, su convocazione
della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale. I suindicati delegati rendono altresì, le dichiarazioni di cui all’art.3,
comma 6, ultimo periodo, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono:
a) numero ……………………………….. certificati, dei quali numero …………………………………………… collettivi, comprovanti la iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali dei Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;
c) numero ……………………………. dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed
autenticate;
d) la dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste
contraddistinte dai seguenti contrassegni:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) numero…………………………….. certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di
consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
g) numero ……………………… dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. r, 26 agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall’art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
i) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
dimorante in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
………………………………………………………….. , addì …………………………………………..
(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
(2) Per il numero dei sottoscrittori vedasi pp. 16 e 17.
(3) Per il numero dei candidati vedasi p. 15.
(4) Per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito
Contrassegno
FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
COGNOME NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali
Firma
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento di identificazione …………………………………………………………………………………………………………………………………….
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai soli fini
sopra indicati
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dall’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza,
degli elettori sopra indicati (n. …………………………………………………………………………………. ), da me identificati con il documento
segnato a .margine di ciascuno. (indicare il numero in cifre ed in lettere)
…………………………………………………………., addì ………………………………………………….
Timbro
………………………………………………….
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (5)
AVVERTENZA:
Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei
nomi dei candidati in modo che ogni sottoscr ittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di
formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
– il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni
dei presentatori;
– sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
– i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
– l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico
documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali,
ad esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.
(5) L’autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall’art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
Contrassegno
ALLEGATO N. 1 ter
Modello di atto separato di una dichiarazione
di presentazione di candidato alla
carica di Sindaco e di lista di candidati alla
carica di consigliere comunale (1)
ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
ELENCO n……………………… dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
…………………………………………………………………………………. di n. …………………………… candidati, che si svolgerà in data ………………………..
La lista dei candidati di seguito riportata, dalla quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla candidatura alla
carica di Sindaco del Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………………………………….
LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
N. Cognome e Nome Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono …………………………………………, con sede in
………………………………………………… (2).
Sono, altresì , informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dalla l.r. 26 agosto 1992, n.7, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla
Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
(2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
Contrassegno
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
Cognome NOME Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dall’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati (n. …………………………………………………………………………………. ), da me identificati con il documento segnato a
.margine di ciascuno. (indicare il numero in cifre ed in lettere)
……………………………………………………………., addÏ ………………………………………………….
_…………………………………………………..
Timbro Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (3)
AVVERTENZA:
Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei
nomi dei candidati in modo che ogni sottoscr ittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di
formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
– il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni dei
presentator i;
– sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
– i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
– l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico
documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad
esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.
———–
(3) L’autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall’art. 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
ALLEGATO N. 2
Verbale di adesione alla dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati per
l’elettore che non sappia o che non possa
sottoscrivere
COMUNE DI …………………………………………………
L’anno………………………………………………………………………., addì …………………………………………………………………………………………..
del mese di ………………………………………………….. innanzi a me ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nell’Ufficio Comunale di …………………………………………………………………………………………………………………………… e alla presenza dei
Signori (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
è comparso il Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) il quale ha
dichiarato di non sapere, ovvero di non potere, sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 del
T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell’art. 27 della l.r. n. 26/93, alla dichiarazione di presentazione della
candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale del Comune di.
……………………………………………………………………………. che avrà luogo in data ………………………………………………………………………….. ,
e recante il contrassegno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………
I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il Sig. ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nome, cognome, luogo e data di nascita)
In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di
presentazione della lista dei candidati.
(Firma dei Testimoni)
1. …………………………………….
2. …………………………………….
Timbro
………………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.
ALLEGATO N. 3
Dichiarazione di presentazione di lista di
candidati senza obbligo di sottoscrizioni
Il sottoscritto (1) …………………………………………………………………………. nella qualità di (2) …………………………………………………………….
dichiara di presentare per le elezioni del consiglio comunale del Comune di …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. che avranno in data ……………………………………………………………………………………,
una lista che ha il seguente contrassegno ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ed è composta da …………………………………………………………….. candidati nelle persone e nell’ordine seguenti:
1.(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di candidare alla carica di sindaco il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………
nato a…………………………………………………………………………………………………………………il……………………………………………………………..
Delega il Sig. …………………………………………………… domiciliato in ………………………………………………………………………………..
ed il Sig. …………………………………………………………………….. domiciliato in ……………………………………………………………………………. ,
i quali hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.
A corredo della presente unisce:
– mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del
partito o gruppo politico autenticato (3);
– numero …………………. dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;
– dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata;
– numero …………………… dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall’art. 1 delle l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
– numero …………………… certificati dei quali n. ……………………………………………… collettivi attestanti che i candidati sono elettori
in un comune della Repubblica;
– numero…………………… esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto;
– dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte
dai seguenti contrassegni …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
– copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
domiciliato in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………, addì ………………………………………
…………………………………………………
(Firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa
dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dal Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………..,
nato a………………………………………………………………..il……………………………., domiciliato in ……………………………………………………………………..,
della cui identità sono certo.
…………………, addì ……………………………………..
Timbro
…………………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (4)
(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.
(2) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta: qualità di Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico;
qualità di rappresentante incaricato.
(3) Il documento è da allegare solo se ricorra il caso.
(4) L’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti
elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. .53 (nel testo modificato dalla
legge 28 aprite 1998, n.130 e della legge 30 aprile 1999, n. l20).
ALLEGATO N. 3 bis
Delega per la presentazione della lista dei
candidati a consigliere comunale e della
collegata candidatura a Sindaco per i par
titi o gruppi politici per i quali non è
richiesta sottoscrizione
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nella qualità di (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D E L E G A
Il Sig. (2) ……………………………………………………………………nato a …………………………………………………………………………………..
il ………………………………………… domiciliato in ……………………………………………………………………………………………. a sottoscrivere e a
presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
per la elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di …………………………………………………………………………………………….
che avrà luogo il …………………………………………………
………………………………………………………… , addì …………………………………..
……………………………….
(Firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’art. 21, comma 2>, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza
dal Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………………………………………………………………………………….. il ……………………………………………………………..,
domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………….. della cui identità sono certo.
……………………………………………………, addì ………………………………………
Timbro
………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (3)
(1) Segretario o rappresentante regionale del partito o del gruppo politico.
(2) Possono essere delegate una o più persone.
(3) L’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali
disciplinati con legge ragionale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile
1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).
ALLEGATO N. 4
Certificato collettivo attestante la
iscrizione dei presentatori nelle
liste elettorali
COMUNE DI ………………………………………
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO
Il Sindaco, visto l’art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sottospecificati signori presentatori della lista avente
il contrassegno ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e della candidatura alla carica di sindaco del Sig. ……………………………………………………………………………………………… …………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………….
sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune:
1. (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si rilascia in carta libera per uso elettorale.
………………………………………………………………… , addì ……………………………………….
IL SINDACO
…………………………………
Timbro
del
Comune
(1) Indicare per ciascun presentatore il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali generali (M)
o (F) del comune; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.
ALLEGATO N. 5
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di Sindaco per i
comuni con popolazione sino a 10.000 abi
tanti
Il sottoscritto (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………….il……………………………………………………………………………………………
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………. per le elezioni che si svolgeranno il ……………………………………………………………………..
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
– che la presente candidatura è collegata alla lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;
– di non essere candidato nè alla carica di Sindaco né alla carica di consigliere comunale in altro comune;
– di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;
– di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai
sensi dell’art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge
sanzionate dall’art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall’art. 3, comma 3, della
l.r. 26 agosto 1992, n. 7;
– di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude:
– apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1 della 1.r.15 settembre
1997, n.35; (vedi all. n> 6)
– programma amministrativo comprensivo dell’elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.
……………………………………………………………….. , addì …………………………………………….
—————————————————-
(Firma del candidato alla carica di sindaco)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
A norma dell’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. …………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………………………………,
domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………………………, della cui identità sono certo.
………………………………………………….., addì…………………………………………………….
Timbro ……………………………………….
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (2)
(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato
anche il cognome del marito.
(2) L’autenticazione della firma dei candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall’art. 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
ALLEGATO N. 5 bis
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di Sindaco per i
comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti
Il sottoscritto (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………………………………….
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….. per le elezioni che si svolgeranno il ……………………………………………………………..
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
– che la presente candidatura è collegata con le seguenti liste di candidati al consiglio comunale recanti il contrassegno;
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;
– di non essere candidato nè alla carica di Sindaco nè alla carica di consigliere comunale in altro comune;
– di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;
– di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai
sensi dell’art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge
sanzionate dall’art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall’art. 3, comma 3, della
l.r. 26 agosto 1992, n. 7;
– di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude:
– apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1 della 1.r.15
settembre1997, n 35; (vedi all. n>6)
– programma amministrativo comprensivo dell’elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.
………………………………………………., addì ………………………………………..
………………………………….
(Firma del candidato alla carica di sindaco)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
A norma dell’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. …………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………………………..,
domiciliato in………………………………………………………………………………………………………………………………, della cui identità sono certo.
………………………………………………….., addì………………………………………….
Timbro
……………………………………….
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (2)
(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato
anche il cognome del marito.
(2) L’autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall’art. 14 della legge 21marzo
1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).
ALLEGATO N. 5 ter
Dichiarazione di collegamento della lista
dei candidati a consigliere comunale alla
candidatura di Sindaco
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere comunale, recante il contrassegno: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per la elezione del consiglio comunale di ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
indetta per il giorno ………………………………………………………. , dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla candidatura
a sindaco del Comune di …………………………………………………… del Sig. ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………… addì ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Timbro
………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (1)
(1) Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).
ALLEGATO N. 5 quater
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a consigliere comunale
Il sottoscritto (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… dichiara di
accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno……………………………………………………………………………………………………
per la elezione di n. ………………………… consiglieri comunali di …………………………… indetta per il giorno …………………………………..
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
– di non avere accettato la candidatura per altre liste del Comune;
– di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche nel Comune di ……………………………………..);
– di non essere consigliere in altro Comune;
– di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude all’apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito
dall’art. 1, L.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n> 6 bis).
………………………………………………., addì ……………………………………..
………………………………………
(Firma del candidato alla carica di consigliere comunale)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
A norma dell’art. 21, comma 2>, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla
sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. …………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………….. il …………………………………………….., domiciliato in ………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
…………………………………….., addì …………………………………
……………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all’autenticazione della
firma del candidato (2)
Timbro
(1) Indicare il cognome. il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; per le donne coniugate
o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.
(2) L’autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall’art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
ALLEGATO N. 6
Dichiarazione del candidato alla carica di
sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale.
Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come
sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 35/97
In data ……………………………………………., davanti a me: (1) …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
è comparso il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………….., il ………………………………. e residente in …………………………………………………………………….,
via ………………………………………………………………………………………………………………….., n. …………… della cui identità personale
sono certo per . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l’elezione del sindaco di
………………………………………………………………………………………. che avrà luogo in data …………………………………………………………..,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni
amministrative: (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………., addì …………………………….
(Firma del comparente) ………………………………………………………………………….
Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso
candidatura alle elezioni amministrative.
……………………………………………., addì …………………………….
Firma ………………………………………………………………………….
(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all’autenticazione)
(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.
(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell’art. 369 del c.p.p., da
informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato
oggetto di avviso orale ai sensi dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche
non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o
legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l’esclusione del candidato.
ALLEGATO N. 6 bis
Dichiarazione del candidato alla carica di consigliere
comunale, resa davanti a pubblico ufficiale.
Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito
dall’art. 1 della l.r. n. 35/97
In data ………………………………………, davanti a me: (1) ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
è comparso il Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………….., il ………………………….. e residente in …………………………………………………………………………,
via ………………………………………………………………………………………………….., n. ……………. della cui identità personale sono certo
per ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l’elezione del consiglio comunale di
………………………………………………………………………………… che avrà luogo in data ………………………………………………, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha
chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………., addì …………………………….
(Firma del comparente) ………………………………………………………………………….
Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso
candidatura alle elezioni amministrative.
……………………………………………., addì ……………………………
Firma ………………………………………………………………………….
(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all’autenticazione)
(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.
(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell’art. 369 del c.p.p., da
informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato
oggetto di avviso orale ai sensi dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; se È coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche
non passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o
legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l’esclusione del candidato.
ALLEGATO N. 7
Certificato collettivo
attestante la iscrizione dei
candidati nelle liste elettorali
COMUNE DI ………………………………………
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO
Il Sindaco, visto l’art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i Sigg.:
1.(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
candidati della lista avente il contrassegno ………………………………………………………………………………………………………………….
……………….. ………………….. …………………………………………………………… sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune.
Si rilascia in carta libera per uso elettorale.
…………………………………………, addì ………………………………………
IL SINDACO
………………………………………..
(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi
anche il cognome del marito.
Timbro
del
Comune
ALLEGATO N. 8
MOD. n. 9 CS
Ricevuta di una lista di candidati per i comuni
con popolazione sino a 10000 abitanti, da
rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo
sostituisce legalmente
COMUNE DI
Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore ……………………………………………………
dal Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
una lista recante il contrassegno …………………………………………………………………………………………………………………………………….
di candidati per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di …………………………………………………………………….
nonché la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.
Allegati alla lista sono stati presentati:
a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti
l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, corredata dalla
dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la
presente lista di candidati al consiglio comunale;
c) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di
Sindaco;
d) numero dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale
firmate ed autenticate, corredate dalla dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;
e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
f) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da
rappresentanti dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le
candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);
g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio comprensivo dell’elenco di almeno
metà degli assessori che il candidato a Sindaco intende nominare;
i) dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Adunanza dei presidenti di seggio.
……………………………………………….., addì …………………………………………………
Il Segretario Comunale
………………………………………………..
——————
(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione abbiano ottenuto
almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli.
ALLEGATO N. 9
MOD. n. 9 CS/1 bis
Ricevuta di una lista di candidati per i comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da
rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo
sostituisce legalmente.
COMUNE DI
Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore ……………………………………………………
dal Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
una lista recante il contrassegno ……………………………………………………………………………………………………………………………………
di candidati per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di …………………………………………………………………..
nonché la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.
Allegati alla lista sono stati presentati:
a) numero ………………………………. certificati, dei quali numero ………………………………………………. collettivi, comprovanti
l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, corredata dalla
dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la
presente lista di candidati al consiglio comunale e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) numero ……………………………. dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale
firmate ed autenticate, corredate dalla dichiarazione di cui allíart. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;
d) numero …………………………… certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
e) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica
di Sindaco;
f) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti
dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono
presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);
g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio comprensivo dell’elenco di almeno
la metà degli assessori che il candidato sindaco intende nominare;
i) dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale;
………………………………………., addì …………………………………….
Il Segretario Comunale
——————
(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione abbiano ottenuto
almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli.
ALLEGATO N. 10
MOD. n. 11 CS
Comunicazione al Sindaco delle
candidature ammesse
COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI
……………………………………, addì ……………………………….
Al Sig. Sindaco del Comune di
……………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio di codesto Comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le
sottoelencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato, e le collegate liste di candidati
a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni
(cm. 10 di diametro):
Candidato alla carica di Sindaco ……………………………………………………………………………….. N. ……………………………….
Lista collegata (1) avente il contrassegno ………………………………………………………………….. N. ……………………………….
Candidati:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta
municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all’art. 3 della legge 24
aprile 1975, n. l30.
Bollo
dello
Ufficio
Il Presidente
della Commissione elettorale circondariale
————
(1) Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco può essere collegato a più liste.
ALLEGATO N. 11
MOD. n. 12 CS
Ricevuta di designazione dei rappresentanti
effettivi e supplenti di lista presso la
sezione o presso l’Ufficio Centrale
COMUNE DI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno ……………………………………….., il giorno …………………………………………. del mese di …………………………………………………….
alle ore ……………………………………………. è stata presentata a questa segreteria la dichiarazione scritta, debitamente
autenticata secondo l’art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 49 della l.r. 1/9/1993, n. 26 a firma
dei Signori:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
quali delegati della lista dei candidati a consigliere comunale contraddistinta col n. ……………………………………
recante il contrassegno …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e collegata alla candidatura a sindaco del Sig. …………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………… il …………………………………………… con la quale si designano rispettivamente
quali rappresentanti effettivo e supplente della predetta lista, presso la sezione n. …………………………………………..
oppure presso l’Ufficio centrale, i Signori:
1. …………………………………………………………………………………. nato a …………………………………………… il ………………………………………….
e domiciliato a …………………………………………… in via …………………………………………………………………………….. n. …………………
2. …………………………………………………………………………………. nato a …………………………………………… il ………………………………………….
e domiciliato a …………………………………………… in via …………………………………………………………………………….. n. …………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLEGATO N. 12
MOD. n. 15 CS
Modello di manifesto per la pubblicazione
dei candidati alla carica di sindaco e delle
liste dei candidati per i comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti
COMUNE DI
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. …………………………………………………………..
consiglieri comunali che avrà luogo in data …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….., addì ……………………………………………
IL SINDACO
………………………….
ALLEGATO N. 12 bis
MOD. n. 15 CS/1
Modello di manifesto per la pubblicazione dei
candidati alla carica di sindaco e delle liste dei
candidati per i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti
COMUNE DI ………………………………………………………..
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. ……………………………………………………………..
consiglieri comunali che avrà luogo in data ……………………………………….. ………………………………………………………………………
……………………………………………….., addì ……………………………………………
IL SINDACO
……………………

4 Aprile 2012

Autore:

admin


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