REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA SALA MULTIMEDIALE
ART. 1 – Ambito di applicazione
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA SALA MULTIMEDIALE
ART. 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzati e Privati.
I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:
– Sala Multimediale “Rita Atria”, atrio esterno prospiciente la sala multimediale , area soppalcata della sala, reception, spazi attigui, apparecchiature tecniche a supporto dei locali.
I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell’ambito di un’unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all’assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S.
ART. 2 – Soggetti legittimati alla richiesta d’uso dei locali
1. Possono chiedere l’uso dei locali di cui all’art. 1 i seguenti soggetti:
a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 e seguenti.
c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell’art. 3 della L. 11.08.91, n. 266).
d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L.381/91).
e) Comitati di partecipazione.
f) Partiti e Movimenti politici.
g) Organizzazioni Sindacali.
h) Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse.
i) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
j) Gruppo volontari Protezione civile.
k) Privati, anche a scopo commerciale e promozionale ecc…
l) Enti pubblici.
Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, previa comunicazione scritta al beneficiario, se questo è possibile, anche tramite posta elettronica o sms.
ART. 3 – Esclusioni
E’ vietata la promozione, presentazione a scopo di vendita di materiale commerciale, salvo che vengano riconosciute dall’Amministrazione Comunale di pubblico interesse o collettivo e che comunque possono aver una ricaduta economica o sociale o per l’immagine del paese e comunque tale scopo deve essere esplicitato nella richiesta d’uso dei locali.
Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali, o quelle attività che l’amministrazione ritiene lesive per la sua immagina e per gli obiettivi propri dell’amministrazione (antisemitismo, attività a sfondo razziale, settario , xenofo….), o in particolari frangenti anche politico-elettorali
ART. 4 – Tipi di concessione
Per l’utilizzo dei locali di cui all’art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:
Concessione a titolo gratuito nei casi in cui:
Le iniziative siano direttamente organizzate dall’Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa.
I termini della collaborazione dovranno essere esplicitati in apposita delibera di Giunta Comunale, che fissi gli obblighi e le responsabilità a carico dell’Amministrazione e dei predetti organismi;
Ogni altra manifestazione per la quale l’Amministrazione ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare nell’apposito nulla-osta.
Ferma restando la competenza dell’Amministrazione in merito all’uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, nelle modalità previste dall’art. 5 del presente Regolamento.
La concessione a titolo oneroso è prevista in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.
Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dall’Amministrazione, che provvederà all’approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell’utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Brolo del soggetto richiedente;
L’importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.
E’ previsto eventualmente, ove il sistema lo supporti, pagamento on – line direttamente presso l’ufficio tributi del comune di Brolo
ART. 5 – Modalità di concessione dei locali
I locali di cui all’art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli scaricabili dal sito internet dell’amministrazione o ritirabile alla reception dell’Ufficio Turistico, che gestisce la struttura.
I locali possono sono concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell’atto di concessione.
L’accesso ai locali – se non c’è il personale dell’ufficio disponibile alla custodia, apertura e chiusura degli stessi, avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate all’art. 6, commi 8 e 9.
Costituisce titolo per l’accesso e l’utilizzo dei locali di cui all’art. 1 l’autorizzazione appositamente rilasciata dall’Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all’art. 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all’accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.
Presso l’Ufficio Turistico del Comune è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.
L’amministrazione comunale potrà richiedere, con opportuna motivazione, anche il rilascio di un deposito cauzionale da concordarsi tra le parti, che sarà immediatamente restituito al richiedente, al termine della motivazione, con le modalità dette nella stesa istanza di richiesta.
ART. 6 – Responsabilità ed oneri per l’utilizzo dei locali
Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale.
La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell’inosservanza di dette norme.
Eventuali danni alle attrezzature ed ai locali riscontrati dal concessionario prima dell’inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.
I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell’utilizzo, lo stesso provvederà in caso di interventi straordinari che non si ravvisino nell’ordinario uso della stessa alla sua pulizia e riordino, i danni arrecati durante l’uso dovranno essere comunicati – sempre dal concessionario – prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l’entità dei danni, alle necessarie riparazioni avviando l’eventuale procedure per il recupero delle spese se queste non dovessero essere onorate, contestualmente, dal Concessionario.
Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all’esclusione dell’inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto al comma 3 dell’articolo 8.
È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione. Gli impianti tecnici dovranno essere salvaguardati ed il loro uso deve essere sempre effettuato da personale idoneo e specializzato.
Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare – se non c’è la possibilità di utilizzare personale dell’ente – al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi e comunque dovranno essere forniti per l’apposita registrazione indirizzo mail e numero del telefono portatile per eventuali immediate e tempestive comunicazioni.
Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
I locali e la sala non potrà essere utilizzata se non agli scopi per la quale è stata richiesta.
L’utilizzatore sarà comunque responsabile di quanto lì allocato, quadri, computer, monitor, tavoli, arredi, oggetti e strumentazione tecnica, e ne risponderà per eventuali manomissioni e\o sottrazioni, rendendosi reo di omessa custodia.
È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all’art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l’esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in relazione a:
– furti o danni a cose di terzi che dovessero verificarsi all’interno della Sala prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività autorizzate;
– danni a persone connessi allo svolgimento delle attività per cui è utilizzata la struttura, o comunque dipendenti da comportamenti dolosi o colposi degli utenti o di terzi.
A tale proposito le Associazioni e i privati dovranno sottoscrivere l’atto liberatorio, già predisposto sul modulo di richiesta di utilizzo.
Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell’ambiente.
È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico-sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall’art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584. E’ fatto divieto di sporcare l’area esterna della struttura, di calpestare o sporcare le aiuole, usandole indebitamente come portarifiuti o cicche. La spazzatura accumulata o prodotta (cartoni, bottiglie.. altro) dovrà esser smaltita secondo il vigente regolamento comunale e non potrà mai essere lasciata nell’area della struttura subito dopo il termine d’utilizzo della stessa.
12. Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla struttura, tramite suoi funzionari, al fine della verifica dello stato della stessa. Nel caso venga riscontrata l’occupazione del locale da utilizzatori non autorizzati, il Gestore potrà essere sanzionato.
ART. 7 – Modalità della richiesta
L’istanza per l’utilizzo dei locali di cui all’art.1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso l’Ufficio Turistico o direttamente scaricabile dal sito internet del comune nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell’utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
A fronte dell’istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento; La tariffa d’utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento.
Per l’utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data della manifestazione. E dovrà anche contenere le indicazioni di eventuali esigenze tecniche, assolvibili in base alla strumentazione disponibile dalla struttura, a specifiche forniture ( luce, kilovattaggio, aria condizionata, schermo ….)
A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
Con l’atto di autorizzazione all’utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell’autorizzazione suddetta.
ART. 8 – Diniego, sospensione e revoca
L’istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all’immobile o agli arredi, quando l’Amministrazione non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un’inderogabile esigenza dell’Amministrazione Comunale.
Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato. Potrà essere sua prerogativa chiedere eventuale polizza assicurativa sull’immobile in ragione all’attività ed all’uso della richiesta.
L’inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l’esclusione dell’inadempiente dal godimento futuro dei locali.
ART. 9 – Uso della Sala – Area Reception, Aree annesse. Atrio esterno
La Sala Multimediale, gli spazi e l’Atrio esterno antistante possono essere utilizzati per riunioni associative o per attività e manifestazioni di carattere istituzionale culturale, scientifico ricreativo artistico e sociale. Il loro uso non dovrà interferire con la funzionalità della reception informativa (ufficio turistico) o quelle istituzionali che lì si svolgono.
Art. 10 – TARIFFE UTILIZZO LOCALI – Sala Rita Atria
Forfettariamente per mezza giornata (sei ore – dalle ore 9,00 alle ore 15,00 o dalle ore 15,00 alle ore 21,00) euro 50,00
Una giornata intera dalle ore 9,00 alle ore 19,00 euro 100,00, per ogni ora in più aggiungere € 10,00 alle tariffe base (fino a un max di 3 ore di utilizzo) .
Per Corsi di Formazione o similari
Euro 25,00 ad ora d’utilizzo, minimo quattro, (con obbligo di pulizia dei locali e dei servizi utilizzati e annessi)
Per periodi prolungati (mostre o esposizioni)
Euro 500,00 a settimana
Euro 1.000,00 per tre settimane
Non è possibile prolungare il tempo per più di 3 settimane, e compatibilmente con la tipologia dell’expo la sala potrà essere utilizzata anche per incontri e dibattiti o altre manifestazioni non conflittuali con quanto in corso.
Art.11. – NORME FINALI
L’adozione del presente regolamento annulla eventuali concessioni o autorizzazioni già concesse, con possibilità di adeguarsi al nuovo regolamento.
REGOLAMENTO CRITERI D’UTILIZZO DEL PALATENDA DI PIAZZA ANNUNZIATELLA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI E CITTADINI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) La concessione a terzi della tensostruttura di seguito denominata “Palatenda”, di proprietà del Comune di Brolo, sita in piazza Annunziatella
b) i criteri e le modalità di utilizzo del Palatenda, che dovrà essere utilizzato in modo appropriato, per quanto concesso, rispettando rigorosamente la normativa in materia di pubblici spettacoli, manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o a ingresso limitato, concerti e spettacoli, convention, emissioni suoni e diffusione sonore, obblighi siae, ecc… mantenendolo pulito, in buono stato di conservazione e di manutenzione, secondo quanto previsto dall’art. 180 4 del Codice Civile.
Art. 2
(Criteri e modalità per l’utilizzo)
L’utilizzo del Palatenda osserverà i seguenti criteri:
1. La tensostruttura è destinata allo svolgimento di manifestazioni / iniziative diverse, incontri, dibattiti, seminari, corsi di varia natura e durata, assemblee, mostre, concerti ecc. Sono escluse le iniziative che comportano la presenza, all’interno del Palatenda, di oltre …… persone contemporaneamente.
2. I locali oggetto del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.
3. Le attività consentite, di cui al comma 1, possono essere organizzate e/o promosse, oltre che dall’Amministrazione Comunale di Brolo o, dai seguenti soggetti, indicati per ordine di priorità:
a) Scuole pubbliche di Brolo
b) Enti, Associazioni, Gruppi anche non costituiti ma che hanno rilevanza sociale, e Movimenti aventi sede in Brolo, operanti nei seguenti settori: culturale, sportivo, socio-assistenziale ed altri d’interesse collettivo locale;
c) Partiti politici, Organizzazioni sindacali, Istituzioni, Associazioni e Movimenti non aventi sede in Brolo;
d) Privati cittadini ed altri soggetti non individuati nelle precedenti lettere a), b), c).
4. La richiesta di concessione avviene mediante un apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Turistico Comunale sito in via Marina e sul sito web, nel quale ci sono contenute tutte le informazioni necessarie a definire, con esattezza, il tipo d’iniziativa che s’intende attuare (data, orario, scopo, finalità, programma ecc.) e nel contempo tutte le assunzioni responsabilità – civili, amministrative, economiche – e di rischio di chi organizza, promuove o realizza l’attività per la quale è richiesta la struttura.
Detto modulo di richiesta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente/associazione, ovvero dal soggetto privato richiedente e contenere gli elementi che permettano di individuare e qualificare i soggetti richiedenti.
5. Gli uffici comunali competenti sovrintendono all’esatto adempimento del presente regolamento.
Art. 3
(Modalità di richiesta dell’utilizzo della tensostruttura)
1. Le Associazioni ed Enti che intendono richiedere l’uso del Palatenda devono presentare domanda – in maniera ordinaria – presso l’ufficio protocollo del comune dal 30° giorno al 15° giorno antecedente la data prevista per la manifestazione.
Solo in casi eccezionali – documentabile, inderogabili e su specifica approvazione dell’amministrazione – tali termini posso essere contratti
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare le richieste pervenute anzitempo rispetto ai termini indicati nel presente articolo, qualora inoltrate da Associazioni, Enti, Organismi ecc. che siano tenuti, per lo svolgimento di singoli eventi, al rispetto di termini perentori, fissati da Federazioni o comunque da Sovraorganismi Nazionali nell’ottica del coordinamento generale di determinate iniziative.
3. Nella richiesta dovranno essere indicati chiaramente:
il/i giorno/i e gli orari di svolgimento della manifestazione;
il/i giorno/i di effettivo utilizzo della tensostruttura, comprensivo/i del periodo necessario per l’eventuale installazione e smantellamento di impianti e/o attrezzature;
l’oggetto e il programma dell’iniziativa;
il numero presunto dei partecipanti;
il costo dell’ingresso ove previsto;
il responsabile dell’iniziativa (con relativo recapito) al quale l’Amministrazione Comunale possa fare riferimento e che dovrà essere presente nel corso della manifestazione.
Il soggetto richiedente, all’atto di presentazione dell’istanza, dovrà, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
L’Amministrazione, fatti salvi i casi di richiesta di regolarizzazione e/o integrazione, potrà opporre diniego alle istanze per inosservanza delle modalità di presentazione di cui al presente articolo.
Art. 4
Modalità di concessione
1. L’ufficio Patrimonio che si occupa della raccolta delle istanze giunte al protocollo, confrontandosi con il Dirigente dà una valutazione sulla concessione della tensostruttura e stila un planning di utilizzo. Il calendario così stilato viene inviato ai competenti uffici per una migliore gestione dell’evento – viabilità, comunicazione, pulizia, ecc… – L’Ufficio Patrimonio gestirà l’iter per la consegna/ritiro delle chiavi
2. L’autorizzazione all’utilizzo della tensostruttura è rilasciata dal Dirigente del Settore Patrimonio avendo preventivamente acquisito il parere Tecnico per gli aspetti di competenza.
3. L’Ufficio Patrimonio, entro 10 giorni dalla richiesta, è incaricato di informare i richiedenti per il ritiro dell’autorizzazione di cui sopra o di comunicare per iscritto l’eventuale diniego dell’istanza.
4. I richiedenti, opportunamente informati, ritireranno l’autorizzazione presso l’Ufficio Patrimonio, previo pagamento di tutti gli oneri previsti dal presente regolamento e comunque entro il giorno lavorativo antecedente l’utilizzo della tensostruttura.
5. In caso di due o più richieste per manifestazioni da effettuarsi nella medesima data, sarà considerato il numero di protocollo generale in arrivo e il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2.
6. L’uso del Palatenda non è concesso allorquando sussistano esigenze connesse allo svolgimento di attività di interesse dell’Amministrazione Comunale
7. In occasione di consultazioni elettorali, nel rispetto delle norme di par condicio tra i richiedenti, sarà consentito l’utilizzo della tensostruttura a partiti, gruppi e movimenti politici per manifestazioni e iniziative a carattere politico. La richiesta della struttura potrà essere avanzata anche con tempi in deroga al primo e secondo comma dell’art. 3. In questo caso l’autorizzazione è subordinata al parere della Polizia municipale o delle competenti Forze dell’Ordine
8. L’uso del Palatenda ha carattere temporaneo ed è limitato al periodo di tempo dichiarato nel modulo di richiesta.
9. Il Richiedente che utilizza il Palatenda al di fuori degli orari concessi, la concede a terzi, senza autorizzazione, ne fa uso diverso da quello segnalato, è escluso da ulteriori concessioni della struttura pubblica.
ART. 5
Orario delle manifestazioni
1. Le manifestazioni si dovranno obbligatoriamente concludere entro le ore 24,00 con conseguente cessazione di ogni emissione sonora, salvo deroghe particolari autorizzate di volta in volta dall’autorità di PS competente.
2. Gli utilizzatori dovranno lasciare libera e pulita la tensostruttura al termine delle iniziative.
3. Le modalità di effettuazione delle operazioni di smantellamento di impianti e/o attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l’Ente gestore.
ART. 6
Esposizione di materiale pubblicitario all’interno del Palatenda
1. I soggetti richiedenti, nel corso delle manifestazioni, potranno esporre limitato materiale pubblicitario all’interno del Palatenda, previo pagamento della relativa imposta sulla pubblicità.
2. L’esposizione di materiale pubblicitario avverrà congiuntamente a quella già eventualmente effettuata all’interno del Palatenda dall’Ente gestore.
ART. 7
Concorso spese per l’utilizzo del Palatenda
Per le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale e Scuole Pubbliche di Brolo non sono previsti oneri di utilizzo del Palatenda;
I soggetti che si vedranno concessi la struttura dovranno corrispondere un canone giornaliero di € 150,00 per gli enti residente nel comune il costo è di 100,00 euro giornalieri. L’amministrazione comunale, con ragioni motivati, per il carattere sociale, culturale o per quant’altro lo ritenga, potrà concedere gratuitamente l’uso della struttura de quo.
I soggetti che utilizzano la struttura, d’inverno, dovranno provvedere motu proprio – anche se l’hanno avuto a titolo gratuito – all’acquisto del gasolio necessario per il riscaldamento, della struttura.
I soggetti che a vario hanno affidata la struttura potranno utilizzare la fornitura elettrica di cui è servita la struttura. Collegandosi all’apposito quadro elettrico. Ma si renderanno responsabilità e dovranno utilizzare impianti a norma, per quanto utilizzato ( alla stessa stregua, se montato, potranno utilizzare la struttura modulare del palco, senza né spostarla né modificarla, ma dovranno curarne il collaudo statico e l’impianto elettrico di messa a terra. Se tale struttura non viene utilizzata ma smontata per allocarne altre, alla fine dell’utilizzo dovrà essere risistemata come precedentemente resa).
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiornare gli importi di cui sopra con cadenza annuale.
Gli oneri previsti nel presente articolo dovranno essere tassativamente corrisposti prima del ritiro dell’autorizzazione all’utilizzo della tensostruttura, pertanto, all’atto del ritiro, i richiedenti dovranno esibire all’Ufficio Patrimonio le opportune attestazioni di avvenuto pagamento e contestualmente copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge per quanto da fare. ( agibilità, collaudi, nulla-osta, polizze assicurative e previdenziali).
ART. 8
Manifestazioni e iniziative particolari
1. Nel caso particolare di iniziative (corsi, seminari ecc.)o di concerti\esibizioni che prevedono l’intervento di figure professionali e tecniche alle quali sono corrisposti compensi in denaro, sia per la prestazione che per rimborsi spese, in relazione alle prestazioni da essi forniti, il Richiedente si impegna affinché siano adempiuti tutti gli obblighi relativi agli aspetti fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti legislazioni esonerando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale.
2. Per manifestazioni e/o iniziative che prevedono spettacoli dal vivo e/o somministrazione di alimenti e bevande resta in capo al richiedente ogni adempimento inerente il rilascio delle dovute autorizzazioni da richiedere al Comando di Polizia Locale, all’Asl e ad altri Uffici competenti (comprese le autorizzazioni SIAE), e i relativi costi. L’Amministrazione Comunale si ritiene sin d’ora sollevata per ogni onere derivante dalle manifestazioni organizza te da terzi.
ART. 9
Responsabilità per l’utilizzo del palatenda
1. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze, restando obbligato personalmente alla vigilanza alla custodia delle cose e persone durante l’uso.
2. Il concessionario è pertanto responsabile del corretto uso, conservazione, igiene e custodia del locale utilizzato e delle attrezzature, impianti ed arredi ivi esistenti.
3. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi che assume con il rilascio dell’autorizzazione: a. ritirare le chiavi il giorno stesso dell’utilizzo, presso il palatenda, alla presenza di un tecnico comunale, previa presentazione della ricevuta di avvenuto versamento dell’importo, se dovuto.
b. Riconsegnare le chiavi il giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo presso il palatenda alla presenza di un tecnico comunale.
c. Osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare
d. Munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze previste per l’attività programmata, non assumendo l’ente alcuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanza alle disposizioni di legge
4. All’apertura, alla chiusura e al corretto uso de gli impianti presenti nel Palatenda provvede il richiedente che si assume ogni responsabilità in merito ad eventuali danni e/o malfunzionamenti e/o furto degli stessi.
5. Gli organizzatori delle varie iniziative dovranno far osservare tutte le necessarie norme e condizioni di sicurezza al fine di evitare qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere durante lo svolgimento delle manifestazioni, a tal fine il richiedente dovrà dotarsi di professionalità nella misura occorrente, con ogni onere a suo totale carico, dandone adeguata dimostrazione all’atto della richiesta.
Gli Uffici competenti potranno, secondo le circostanze, impartire puntuali prescrizioni.
Dell’accennata osservanza delle prescrizioni l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità.
Di norma è obbligatoria la nomina- se la manifestazione o l’attività prevista nella struttura lo richiede – :
a. un addetto, in possesso dei requisiti di cui alle norme: CEI 11.27/1, DM 37/2008 ed art. 37 D.Lgs. 81/2008, per il controllo e la funzionalità di apparecchiature ed impianti elettrici, circuiti elettronici ed interazioni tra gli stessi, fornito di appropriati utensili e strumenti di misura e controllo;
b. un addetto alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio, ai sensi dell’allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e dell’art. 37 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
6. Il responsabile dell’iniziativa sottoscriverà, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, una dichiarazione di accettazione del presente regolamento, oltre all’assunzione di responsabilità per il corretto utilizzo della tensostruttura e la buona conservazione di impianti ed arredi.
7. Ogni responsabilità per eventuali danni cagionati durante le manifestazioni sarà posta a carico del legale rappresentante dell’Ente/Associazione realizzatore dell’iniziativa che, dal momento della consegna delle chiavi, è da ritenersi custode del palatenda e, come tale, risponderà direttamente ed in solido del rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento con gli eventuali addebiti e i relativi oneri di risarcimento.
8. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare nelle varie fasi inerenti la manifestazione.
9. In caso di precipitazioni straordinarie a carattere temporalesco, o forti raffiche di vento, il Palatenda dovrà essere immediatamente evacuato e i teli di protezione laterali, riposizionati in posizione di chiusura e ben fissati.
ART. 10
Deroghe
1. La Giunta Comunale, qualora ravvisi motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di derogare, con provvedimento motivato, a quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 11
Conoscenza ed incondizionata accettazione del presente regolamento
1. La richiesta di uso del Palatenda presuppone implicitamente la completa conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute in codesti criteri di utilizzo. Il Richiedente risponde sull’osservanza di quanto prescritto nei presenti criteri.
Art. 12
Disposizioni di Legge
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti vigenti in materia.