CANONE RAI – Esonero al compimento dei 75 anni
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CANONE RAI – Esonero al compimento dei 75 anni

RaiA partire dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 6.713,98 (euro 516,46 per tredici mensilita’), senza conviventi che percepiscono altro reddito, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Per avere diritto all’esenzione occorre:
– aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
– non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
– possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).

Per reddito si intende la somma:

• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 deve essere presentata entro il 30/11/2010. Il modulo (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.

La domanda di esenzione per l’anno 2011 dovra’ essere presentata entro il 30/04/11. Per avere diritto all’esenzione annuale e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31/07/11) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31/07/11.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Per chi avesse gia’ inviato la domanda di esenzione/rimborso entro il 19/09/2010, la stessa sara’ ritenuta valida, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare l’utente.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

Da ultimo si fa presente che l’aticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualita’ evasa’. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.

30 Settembre 2010

Autore:

admin


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