Da luglio 2016 debutta il nuovo canone Rai, ridotto da 113,50 a 100 euro, e che arriverà con la bolletta della luce in funzione anti evasori. Vediamo tutte le novità e i casi particolari, cercando di chiarire i dubbi in merito. Abbonamento e bolletta con intestatari diversi
Se moglie e marito vivono nello stesso immobile e l’uomo è l’intestatario del contratto di fornitura elettrica, mentre la moglie è da sempre intestataria dell’abbonamento Rai, il canone della tv pubblica 2016 verrà addebitato nella bolletta dell’energia elettrica in automatico, al di là di chi era il precedente intestatario dell’abbonamento Rai.
In soldoni, come si legge su Il Sole 24 Ore, l’Agenzia delle entrate d’ufficio eseguirà la voltura del canone al titolare del contratto di fornitura elettrica. Nell’esempio fatto l’imposta verrà addebitata nella bolletta del marito, con la moglie che sarà esente da ogni tipo di pagamento relativo al canone
Senza televisione
Chi non ha la tv invece deve inviare entro il 16 maggio 2016 all’Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone Rai nella bolletta della luce.
Più utenze elettriche intestate
Un contribuente che vive in un appartamento di sua proprietà e ha altri due immobili con utenze elettriche intestate non deve versare alcun canone oltre a quello relativo alla casa di residenza, senza altre dichiarazioni da fare per la seconda casa.
Seconda abitazione e utenze intestate a persone diverse
Per chi vive con la moglie in una casa in città ma ha anche un appartamento in montagna o al mare dotati di tv, ed è intestatario del contratto di fornitura elettrica dell’immobile di residenza, con la moglie che è l’intestataria dell’utenza nella seconda casa, deve inviare la dichiarazione sostitutiva per la seconda casa.
I coniugi, se registrati all’anagrafe nella stessa abitazione devono pagare un unico canone Rai. Il titolare dell’utenza della casa di residenza paga direttamente il canone in bolletta; l’altro coniuge, intestatario della seconda utenza, deve spedire in via telematica o con raccomandata alle Entrate un’autocertificazione compilata nella parte relativa alla presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (quadro B).
Coniugi con residenze diverse
I coniugi dovranno corrispondere un unico canone solo se abitano nello stesso immobile dove hanno la residenza, come risulta all’anagrafe comunale. Se marito e moglie hanno due residenze diverse, devono invece versare due imposte distinte, ovviamente se nelle case in questione ci sono apparecchi televisivi.
Il televisore suggellato
Chi ha già optato negli anni scorsi del suggellamento del televisore deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva per autocertificare che in nessuna delle proprie case c’è un televisore oltre a quello per cui è stata presentata in passato la dichiarazione cessazione dell’abbonamento per suggellamento. La dichiarazione va fatta per via telematica o per posta.
L’erede di un abbonato deceduto
Se il titolare dell’abbonamento tv e dell’utenza elettrica è deceduto, l’erede è tenuto al pagamento del canone Rai in quanto intestatario di una propria utenza nell’abitazione in cui risiede. Quindi l’erede deve compilare la dichiarazione sostitutiva indicando se stesso e il suo codice fiscale nel quadro B dell’autocertificazione, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica.
La casa affittata
Se una famiglia ha una casa di residenza con tv e bolletta dell’energia intestata al marito e ha anche una seconda casa in affitto, con tv e bolletta intestata alla moglie, deve compilare la dichiarazione sostitutiva per il secondo immobile. Agli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica si può addebitare un unico canone, a prescindere dal numero di immobili posseduti.
Per la seconda casa, la moglie deve inviare la dichiarazione sostitutiva dicendo di non essere soggetta a imposizione in quanto il canone è stato già versato dal marito con lei residente. La dichiarazione non esonera gli affittuari dal pagamento dell’imposta, se hanno spostato la residenza nell’abitazione affittata.
Non essendo, titolari di un’utenza elettrica, quest’ultimi dovranno versare quanto dovuto con il modello F24. Gli affittuari sono esonerati dal pagamento del canone solo se hanno mantenuto la residenza in un’altra abitazione, quella dei genitori per esempio, casa per la quale il canone è stato già versato.
Primo televisore
Chi ha fin qui inviato l’autocertificazione di esenzione dal pagamento del canone Rai ma poi acquista per la prima volta un televisore, deve mettersi a posto scaricando dal sito dell’agenzia delle Entrate e della Rai la “Dichiarazione di variazione dei presupposti” con conseguente addebito del canone Rai dal mese in cui questa dichiarazione è stata presentata.
Residente all’estero con casa in Italia
Chi vive all’estero ma possiede un immobile in Italia, con un contratto della luce intestato a suo nome, deve versare il canone a meno che nell’immobile non ci sia la tv, in tal caso va compilata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo e inviarla all’Amministrazione finanziaria entro il 16 maggio 2016.
Anziani esenti
Sono dispensati dal pagamento del canone Rai gli anziani intestatari di un’utenza elettrica e possessori di una tv che hanno un’età di 75 anni o superiore e rientrano nella soglia reddituale, sua e del coniuge, di 6.713,98 euro.
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