L’ordinanza per la prevenzione degli incendi
C’è tempo fino al 14 giugno per pulire i terreni e liberarli da qui rifiuti che possano essere veicolo di innesco o di propagazione di incendi.
Sulla scorta delle recenti disposizioni della Prefettura di Messina, il Sindaco di Franco Ingrillì ha firmato l’ordinanza con cui si dispone che nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre sarà vietato accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali ricadenti sul territorio comunale. Negli stessi luoghi, non è consentito fumare o usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville.
I proprietari o i conduttori di aree agricole non coltivate, oltre a tutti i proprietari di aree verdi urbane incolte o di edifici con annesse aree pertinenziali, dovranno “provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica”.
In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori. Inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili.
La stessa ordinanza dispone che è categoricamente vietato bruciare sterpaglie e residui della potatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi, e cioè dal 15 giugno al 15 settembre. Invece, nei periodi dall’1 al 14 giugno e tra il 16 settembre e il 15 ottobre è possibile bruciare in aree poste ad una distanza non inferiore a 200 metri dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, sembre nella fascia oraria tra le 5 e le 9 del mattino. Inoltre, dall’accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci. E’ comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).
Per quanto riguarda le sanzioni previste per la violazione dell’ordinanza, nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 51 a 258 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito.
Nel caso in cui la trasgressione al divieto dei fuochi abbia procurato incendio o anche solo potenzialmente l’innesco sarà applicata, oltre alla eventuale sanzione prevista dal codice penale, anche una sanzione amministrativa compresa tra 1.032 euro e 10.329 euro.
L’ordinanza integrale è consultabile sul sito internet del Comune di Capo d’Orlando.