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Carmelo Galipò – Meno Tasse, più senso civico, verso il “reato” morale anche per chi sporca la città

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Un’interrogazione diventa proposta di delibera per il Consiglio comunale. E’ quella elaboratadal consigliere Galipò che ha incontrato il sostegno anche dell’amministrazione, su un tema molto importante, quello del “senso civico”. Con l’approvazione da parte del Consiglio di questo testo, i cittadini, singoli o in associazione potranno collaborare attivamente col Comune ed avere in cambio detrazioni o esenzioni delle imposte comunali. Per esempio, se un gruppo di cittadini che vuole manutenere o rigenerare la villetta pubblica sotto casa, può in accordo col comune occuparsi di fare ciò in cambio di una minore imposizione fiscale o altre agevolazioni. Si chiamano “patti di collaborazione” quelli siglati e condivisi da Cittadini attivi e Amministrazione comunale e possono prevedere diversi tipi di interventi su aree e/o strutture pubbliche.

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La bozza di regolamento, definisce impegni e obblighi delle parti e struttura il quadro di riferimento all’interno del quale poter operare. Un’iniziativa innovativa che consente, in un momento difficile, di risolvere le esigenze di un territorio che ha sempre bisogno di manutenzione e fa si che i cittadini si impegnino per una giusta causa ricevendo in cambio il giusto riconoscimento.

Fantasticando penso – dice il consigliere comunale – già adesso a forme di competizione tra le contrade per chi mantiene meglio la “propria” villetta o più pulito il proprio quartiere. Spero che nel tempo per Capo d’Orlando, gettare anche una cartaccia a terra diventi un reato, quantomeno morale.

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI (approvato con deliberazione consiliare n….del ……………………………………… )

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CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Principi generali)
Art. 4 (I cittadini attivi)
Art. 5 (Patto di collaborazione)
Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
Art. 7 (Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
Art. 8 (Promozione della creatività urbana)
Art. 9 (Innovazione digitale)
CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale Art. 10 (Disposizioni generali)
Art. 11 (Proposte di collaborazione)
CAPO III – Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici
Art. 12 (Interventi di cura occasionale)
Art. 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)
Art. 14 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico) art. 15 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)
CAPO IV – Interventi di cura e rigenerazione di edifici Art. 16 (Individuazione degli edifici)
Art. 17 (Gestione condivisa di edifici)
CAPO V – Formazione
Art. 18 (Finalità della formazione)
Art. 19 (Il ruolo delle scuole)
CAPO VI – Forme di sostegno
Art. 20 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)
Art. 21 (Accesso agli spazi comunali)
Art. 22 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
Art. 23 (Affiancamento nella progettazione)
Art. 24 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
Art. 25 (Autofinanziamento)
Art. 26 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
Art. 27 (Agevolazioni amministrative)
CAPO VII – Comunicazione, trasparenza e valutazione Art. 28 (Comunicazione collaborativa)
Art. 29 (Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione)
Art. 30 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)
CAPO VIII – Responsabilità e vigilanza
Art. 31 (Prevenzione dei rischi)
Art. 32 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)
Art. 33 (Tentativo di conciliazione)
CAPO IX – Disposizioni finali e transitorie Art. 34 (Clausole interpretative)
Art. 35 (Sperimentazione)
Art. 36 (Disposizioni transitorie)

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CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale,
disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione, nonché all’art. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in legge 11 novembre 2014, n. 16.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell’amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di
natura non autoritativa.

Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche
attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Capo d’Orlando nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
e) patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l’ambito degli
interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani;
f) interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
g) gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e
dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
h) interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni,
tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale;
i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di
proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
l) rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 (Principi generali)
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e
verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse g enerale;
b) pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di
collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento
centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento, essendoci i presupposti, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
e) sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica
che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
f) proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici
coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
g) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
h) informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
i) autonomia civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le
misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
Art. 4 (I cittadini attivi)
1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione
della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. Con apposita delibera della Giunta comunale si definiscono i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.
3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o
attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento è condizionata alla
volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni  comuni.
6. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
7. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni
comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5
(Patto di collaborazione)
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è
necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di
intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o
difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la
collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio
periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
i) l’affiancamento di eventuale personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausol e del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
k) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo
mediante forme di pubblicità e comunicazione dell’intervento realizzato, l’uso dei diritti di imma gine,
l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6
(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento
condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di
gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L’intervento è finalizzato a:
a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di
manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7
(Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella
società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme in edite di collaborazione civica. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
2. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al
raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8
(Promozione della creatività urbana)
1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli
strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al
presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e
immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9 (Innovazione digitale)
1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10 (Disposizioni generali)
1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell’ambito dello schema
organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico – amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale
struttura provvede direttamente all’attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all’art. 29 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato exante. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l’assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
6. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che
potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro
non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 11
(Proposte di collaborazione)
1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell’amministrazione;
b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all’art. 29 comma 1;
c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’atto dirigenziale che identifica
ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità (albo pretorio per 15 gg) della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. Il servizio competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell’ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell’istruttoria.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta e del Consiglio comunale.
10. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile dell’area competente.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici
Art. 12
(Interventi di cura occasionale)
1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all’interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo articolo 29, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza
sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 13
(Gestione condivisa di spazi pubblici)
1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli
interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Non viene esclusa la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.
5. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

Art. 14
(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)
1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso
pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizza rvi tutti gli
interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l’uso pubblico o con la
proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini  attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle
proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 15
(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)
1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso
pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono
pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi. Il p atto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l’esecuzione degli interventi di rigenerazione.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che l’amministrazione assuma l’esecuzione degli interventi di
rigenerazione. In tal caso l’amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV – Interventi di cura e rigenerazione di edifici Art. 16
(Individuazione degli edifici)
1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all’esito di procedure
partecipative e deliberative, individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e
rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e
rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 Codice Civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 17
(Gestione condivisa di edifici)
1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono
eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l’amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V – Formazione
Art. 18 (Finalità della formazione)
1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e
fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti
competenze:
a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente,
all’acquisizione delle seguenti competenze:
a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e
sviluppare comunità;
c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 19 (Il ruolo delle scuole)
1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici,
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI – Forme di sostegno

Art. 20
(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)
1. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti di riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente alle formazioni sociali che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento si
considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 21
(Accesso agli spazi comunali)
1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per
riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L’uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 22
(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
1. Il Comune non fornisce dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, nei beni strumentali ed i materiali di consumo.

Art. 23
(Affiancamento nella progettazione)
1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 24
(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
1. Il patto di collaborazione individua l’ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di
erogazione. (ad es. riduzione/esenzione tributi)
2. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall’art. 30 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all’atto della sottoscrizione del patto.

Art. 25 (Autofinanziamento)
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l’utilizzo delle
piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di
collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 26
(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 27
(Agevolazioni amministrative)
1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli
adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VII – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 28 (Comunicazione collaborativa)
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di
collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a
disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di
esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini
interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 29
(Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione)
1. I responsabili delle posizioni organizzative, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d’uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 30
(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)
1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un
importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono
essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con
caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione,
parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.
4. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione.
5. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant’altro possa
corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
6. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
7. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle
esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell’amministrazione.

CAPO VIII – Responsabilità e vigilanza

Art. 31 (Prevenzione dei rischi)
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni
Quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 32
(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni Comuni urbani concordati tra l’amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 33
(Tentativo di conciliazione)
• Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
• Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX – Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 (Clausole interpretative)
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente
regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L’applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini
attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 35 (Sperimentazione)
• Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
• Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi,
l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 36 (Disposizioni transitorie)
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

13 Giugno 2015

Autore:

redazione


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