Il presidente della Claai – Casartigiani dei Nebrodi, invia una lettera inviata al Prefetto di Messina ed ai deputati e senatori eletti in provincia di Messina.
Nella lettera vengono comunicate le problematiche derivanti il fondo perduto da erogare attraverso l’agenzia delle entrate, così come previsto dai decreti leggi n. 137 del 28 ottobre 2020 e con il decreto legge n.149 del 09 novembre 2020.
La problematica riguarda le istanze presentate ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n.34 del 18 maggio 2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020. Vi sono istanze presentate nei termini di legge indicati nel decreto legge n.34/2020, che risultano ancora in lavorazione presso l’agenzia delle entrate. Le aziende che hanno presentato l’stanza non hanno ancora ricevuto il fondo perduto così come previsto dalla normativa.
Queste aziende oltre a non aver ancora beneficiato del contributo, rischiano di perdere anche i contributi a fondo perduto derivante dai decreti legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e con il decreto legge n.149 del 09 novembre 2020.
In quanto il d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 all’art. 1 comma 5 prevede che : “Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo”. In tale comma non si fa rifermento alle pratiche ancora in istruttoria presso l’agenzia delle entrate.
Ed altresì all’art. 1 comma 6 prevede che: “Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 e’ riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza”. Anche in tale comma non si fa rifermento alle pratiche ancora in istruttoria presso l’agenzia delle entrate.
Tale problematica non è stata sanata neanche con il decreto legge n.149 del 09 novembre 2020 in quanto all’art. 2 comma 2 e previsto che “Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo e’ calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al presente decreto”.
I due decreti legge emanati non consentano alle imprese che hanno ancora le pratiche in istruttoria all’agenzia delle entrate né di poter beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dai nuovi decreti legge ne di poter presentare una nuova istanza.
Si invita gli Onorevoli ed i Senatori, ad attivarsi per far velocizzare l’iter del pagamento delle istanze presentate all’agenzia delle entrate con il decreto legge n.34 del 18 maggio 2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020.
Si invitano altresì ad attivarsi far sanare tale problematica o attraverso un integrazione ai decreti legge oppure a fare un nuovo decreto legge che sani la problematiche delle istanze ancora in lavorazione in quanto le imprese rischiano sia di perdere il primo fondo perduto e di perdere anche il secondo fondo perduto in quanto la normativa non consente loro di poter accedere al secondo fondo perduto previsto dei decreti legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e con il decreto legge n.149 del 09 novembre 2020.