Forse è stato l’ultimo atto amministrativo siglato dall’ormai ex assessore Pietro Marino, quello proposto dal sindaco, Irene Ricciardello, teso ad individuare i legali contro il procedimento promosso innanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania , da parte di Salvo Messina, l’ex primo cittadino di Brolo, che qui ha impugnato la delibera consiliare n.6 del 23.2.2015 con la quale è stato dichiarato il dissesto del Comune di Brolo.
Per l’Amministrazione Comunale, è ovvio, quanto sia opportuno e necessario resistere “nel giudizio de quo al fine di evitare che siano arrecati danni,certi e gravi, per I’Ente” – si legge nell’atto deliberato adottato la scorsa settimana – e considerato che il giudizio per la propria complessità necessita di particolare specializzazione nel settore dell’ordinamento Amministrativo e Contabile degli Enti Locali ha nominato gli avvocati Massimiliano Fabio del Foro di Patti e Fulvio Cintioli del Foro di Messina, aventi le competenze specialistiche necessarie per la particolare materia del contendere, e che interpellati in proposito, hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare I’incarico legale di che trattasi – di “assumerli” per preparare gli atti di difesa del procedimento che avvi l’iter – concretamente – del dissesto finanziario dlel’ente.
Nell’atto definito anche il compenso ai legali, €. 5.000,00, compresa IVA, Cassa Avvocati e spese generali, ad entrambi oltre al riconoscimento in loro favore di eventuali spese legali poste a carico della parte soccombente.
Il ricorso prodotto da Salvo Messina al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – rappresentato e difeso in questo contesto dall’avvocato Carlo Comandè del Foro di Palermo
Un ricorso – si legge – contro il Comune di Brolo e nei confronti del Ministero dell’Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana, per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari e istruttorie, della deliberazione n. 6 del 23 febbraio 2015, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Brolo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i..di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, specificato nella detta deliberazione e nel corpo del presente atto.
Per l’autore del ricorso
“Con la deliberazione oggi impugnata, il Civico Consesso del Comune di Brolo ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 246 del Dl.vo n. 267/2000 e s.m.i. ritenendo di non poter dare corso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del citato T.U. Enti Locali. La testè citata deliberazione è illegittima con la conseguenza che dovrà essere annullata previa l’adozione delle misure cautelari e/o istruttorie interinali per i seguenti motivi [….]
Messina prima di entrare nel dettaglio del ricorso osserva i motivi che “in diritto” lo legittimamo ad produrlo, tra questi si legge anche: “L’odierno ricorrente è stato pure Sindaco dell’Ente Locale resistente sino al dicembre 2013, sicchè ha anche interesse a ristabilire la verità dei fatti e alla declaratoria di nullità degli atti impugnati che sanciranno l’impraticabilità del dissesto finanziario, che il medesimo ricorrente potrà far valere in tutte le sedi competenti al fine di manlevare la relativa responsabilità che è insussistente”.
poi sempre sotto la voce “diritto” scrive:
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 243 bis, 243, 244 e 246 del Dlgs. N. 267/2006 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti ed illogicità. Difetto di motivazione.
Il Civico Consesso del Comune di Brolo ha adottato la deliberazione di dichiarazione di dissesto sul presupposto che non vi fossero le condizioni per l’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del citato T.U. Enti Locali che è stata così motivata come si legge dalla proposta:
“Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 246 del TUEL a firma del Revisore dei Conti…..Rilevato altresì che da detta relazione si evidenzia che nemmeno l’attivazione dell’art. 243 bis e segg. del TUEL è riconducibile ad evitare la dichiarazione di dissesto dell’Ente atteso che lo squilibrio strutturale del bilancio dell’Ente è acclarato dalla mancata possibilità di garantire i servizi essenziali, tenuto conto delle limitate entrate proprie, dei contributi statali e regionali e, fare fronte sia al costo dei servizi indispensabili, sia alla rata annuale dei mutui e prestiti, che all’enorme situazione debitoria dell’Ente; evidenziato che quanto sopra si deduce, altresì, dai numerosi rilievi e gravi irregolarità riscontrati nelle relazioni – parere depositate agli atti dell’Ente, dal revisore dei Conti dott.ssa Vinci Tiziana, in ordine all’approvazione del rendiconto 2012 e schema di bilancio 2013; alla data odierna non risulta ancora depositato il conto del tesoriere relativo all’esercizio 2013, nonostante i solleciti…”.
La sopra estesa motivazione è illegittima perché ha aderito alla relazione del revisore dei conti del 16 febbraio 2015, che è stata redatta precipuamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 246 del T.U.E.L., ovvero al (precostituito) fine di dichiarare il dissesto.
Infatti, l’illustrata motivazione, posta dal Civico Consesso dell’Ente resistente a supporto dell’impossibilità di dar corso alla procedura di riequilibrio pluriennale, è viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà perché, per un verso, ha formalmente affermato che l’intenzione principale dell’Ente sarebbe stata quella di evitare il dissesto ricorrendo alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243 bis del TUEL, e, poi, però, in contraddizione con la premessa, ha violato la lettera e la ratio della disciplina relativa alla procedura di riequilibrio di cui al medesimo art. 243 bis, che è stato violato, allorquando ha ritenuto che non si potesse fare ricorso alla medesima procedura di riequilibrio e che era necessaria la dichiarazione di dissesto senza specificarne le reali ragioni dirimenti poiché:
non ha dato atto, e tenuto conto, del fatto che i presupposti dell’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario sono identici a quelli del dissesto, tanto è vero che il primo comma dell’art. 243 bis del TUEL dispone che “1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo…..”
non ha dato atto, e tenuto conto, del fatto che i presupposti dell’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario sono identici a quelli del dissesto, tanto è vero che il primo comma dell’art. 243 bis del TUEL dispone che, con la procedura di riequilibrio, l’Ente Locale resistente avrebbe paralizzato le procedure esecutive identicamente alla procedura di dissesto, sin dalla data della deliberazione del ricorso alla detta procedura, tanto è vero che il quarto comma dell’art. 243 bis del TUEL dispone che “4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”; e l’art. 243 quater, comma 5, del TUEL, proroga la detta sospensione delle procedure esecutive sino al giorno in cui il piano di riequilibrio è stato definitivamente approvato o rigettato all’esito della possibile impugnativa dinnanzi alla Corte dei Conti.
non ha dato atto, e tenuto conto, del fatto che il Revisore dei Conti aveva dato un parere, reso ai sensi dell’art. 246 del TUEL, espressamente e normativamente finalizzato alla deliberazione del dissesto, sicchè, non ha tenuto conto dell’effettiva disciplina da seguire per il caso in cui avesse voluto perseguire veramente la strada della procedura di riequilibrio finanziario disegnata dall’art. 243 bis del TUEL, violato sia dal Civico Consesso e, ancor prima, dalla detta relazione del Revisore dei Conti e dai pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi a supporto della proposta di deliberazione per cui è causa dal responsabile dell’Area Economica Finanziaria dell’Ente locale resistente, che, pertanto, dovranno essere annullati dall’adito TAR unitamente alla deliberazione consiliare per cui è causa.
In particolare, la disciplina del testè citato art. 243 bis, che è stata violata, dispone, al quinto comma, che “Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita’ della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario” che, diversamente da quanto ha fatto in patente violazione del citato art. 243 bis, avrebbe dovuto rendere, senza sostituirsi agli Uffici, su piano di riequilibrio che gli Uffici dell’Ente avrebbero dovuto predisporre con le modalità di cui ai successivi sesto comma e settimo comma – peraltro, non seguite nemmeno dal revisore dei conti con il parere reso per il solo dissesto — i quali dispongono:
Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita’ interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
Ai fini della predisposizione del piano, l’ente e’ tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente puo’ provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”, quindi, dieci anni.
non ha tenuto conto del fatto che, con la procedura di riequilibrio finanziario, avrebbe potuto garantire i servizi essenziali, sia in ragione delle misure che avrebbe dovuto adottare ai sensi dei precedenti commi dell’art. 243 bis, sopra trascritti, sia ai sensi dei successivi commi 8, 9 e 9 bis, pure violati, i quali dispongono che:
Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:
a) puo’ deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e’ soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed e’ tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2.
c) e’ tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) e’ soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1;
e) e’ tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita’ da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche’ una sistematica attivita’ di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
f) e’ tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche’ una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa’ partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;
g) puo’ procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche’ accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita’ finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta’ di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo’ essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (5).
In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi (6).
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente>>.
come può apprezzarsi dalla motivazione della deliberazione del Consiglio Comunale, e dal parere del revisore dei conti, oggi impugnati unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’area economico finanziaria, il giudizio sull’impossibilità di dar corso alla procedura di riequilibrio finanziario ha obliterato le sopra esposte procedure, valutazioni ed adempimenti, gli unici che dovevano essere ossequiati, secondo la rigida disciplina recata dall’art. 243 bis del DLgs. N. 267/2000, per perseguire legalmente la volontà di realizzare la procedura di riequilibrio; sicchè, il revisore, il responsabile dell’area economico finanziaria, ed il Civico Consesso, sono pervenuti ad una conclusione erronea e viziata, come sopra detto, sotto i profili della violazione del ridetto art. 243 bis, e dell’eccesso di potere per irrazionalità e/o contraddittorietà, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione sui punti fondamentali individuati dal più volte citato e sopra trascritto art. 243 bis.
Ed infatti, a conclusione delle dette omissioni, o meglio, violazioni, non è stato chiarito perché, anche facendo riferimento ai dati contabili presi a riferimento — che sono del tutto erronei per la sopravalutazione delle poste passive e per la sottovalutazione delle poste attive come si chiarirà in avanti — non si sarebbero potuti assicurare le funzioni ed i servizi essenziali con la doverosa applicazione della rigida disciplina sopra trascritta, incluse le misure di riduzione della spesa, le misure volte alle maggiori entrate, e con la dilazione di tutti i debiti, quelli veri, in dieci anni, che avrebbe avuto l’effetto di risanare definitivamente l’Ente, diversamente dalla procedura di dissesto rispetto alla quale è noto che i creditori che non aderiscono alle proposte transattive, dopo la chiusura del dissesto, possono nuovamente aggredire esecutivamente l’Ente per l’intera sorte capitale e con la maggiorazione degli interessi maturati.
Nel suddetto quadro, i sopra citati vizi dei provvedimenti impugnati, da soli idonei determinarne l’annullamento, sono amplificati dagli altri grossolani errori e/o illegittimità, che saranno trattati nei successivi paragrafi, in cui è incorso l’Ente resistente in relazione ai parametri presi a riferimento, e segnatamente:
-ai costi dei servizi e funzioni essenziali, ed alla relativa individuazione.
-ai debiti effettivi dell’Ente ed ai criteri di individuazione degli stessi.
-alle entrate effettive dell’Ente ed ai criteri di individuazione delle stesse.
-alle uscite effettive dell’Ente ed ai criteri di individuazione delle stesse.
– ai residui attivi dell’Ente, che non sono stati affatto presi in considerazione.
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 243, 243 bis, 244 e 246 del TUEL.- Eccesso di potere per contraddittorietà e non veridicità dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento dalla causa.
Sia l’art. 243 bis del TUEL, che regola la procedura di riequilibrio, sia il successivo art. 244, che regola la procedura di dissesto, prescrivono, quale presupposto, l’individuazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
La proposta di deliberazione approvata dal Civico Consesso con la dichiarazione di dissesto, oggi impugnata, ha fatto riferimento specifico, con relativa allegazione, al parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria dell’Ente, ed al parere reso a tal fine dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 246 del TUEL, i quali hanno attestato, per ben due volte, l’esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili pari a Euro 17.501.708,44 con l’allegata relazione dell’11.2.2015, a firma di entrambi, e con l’allegato parere del 16.2.2015, a firma del solo revisore.
Ma, la deliberazione consiliare oggi impugnata non avrebbe dovuto approvare la suddetta proposta e, pertanto, è illegittima e dovrà essere annullata perché i citati pareri del revisore dei conti e del responsabile dell’area economico finanziaria non erano veritieri e, quindi, sono illegittimi e dovranno pure essere annullati, in quanto il montante del debito esposto a supporto non era affatto riferibile a debiti certi, liquidi ed esigibili per stessa ammissione fattane dal responsabile dell’area economico finanziaria, rag. Grazia Curasì, a pagina 6 del verbale della seduta consiliare, allegato alla deliberazione oggi impugnata, ove ha dichiarato e attestato quanto segue: “Qui nessuno sta pagando nessuna ditta, nessuno sta riconoscendo debiti o crediti, sta soltanto portando all’attenzione della collettività una grave situazione economica e finanziaria dettata da documenti che sono presenti nell’ente e che sono visibili e consultabili da chiunque, che contengono dei valori, per beni o servizi che sono stati resi all’Ente. Sarà un altro organo terzo, che non è il responsabile della ragioneria, né il revisore dei conti, ad andare a verificare partita per partita l’ammissibilità dei crediti dei fornitori”.
L’esposto vizio è davvero troncante perché travolge i pareri di regolarità tecnica e contabile e la relazione del revisore dei conti ai quali è stata ancorata la medesima deliberazione, tutti, atti che sono illegittimi per la violazione degli artt. 243, 243 bis, 244 e 246 del TUEL secondo i quali la deliberazione sulla praticabilità del procedimento di riequilibrio o di dissesto sarebbe dovuta essere ancorata alla rilevazione dei debiti veramente certi, liquidi ed esigibili.
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 243, 243 bis, 244 e 246 del TUEL. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di calcolo e difetto di istruttoria. Violazione del D.M. 28.5.1993.
La deliberazione oggi impugnata, unitamente ai sopra citati pareri, di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile dell’area economico finanziaria dell’Ente, e del revisore dei conti, sono illegittimi per la palese violazione delle epigrafate norme perché, ai fini della praticabilità del procedura di riequilibrio e del dissesto, non hanno individuato in concreto i costi necessari per l’assolvimento delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici essenziali (anche ai sensi dell’art. 243 bis e 243, era necessario alla luce della disciplina degli entri strutturalmente deficitari richiamata da quella del riequilibrio pluriennale), ma si sono affidati ad un insignificante ed inconferente criterio della media aritmetica dei costi, per il triennio 2011, 2012 e 2013, che sono stati dichiarati in un prospetto del Dirigente del Servizio Finanziario, che lo ha dichiarato non completamente attendibile, la cui risultante, di Euro 5.190.744,33, è stata ricavata, per l’appunto, dalla media dei seguenti valori di spesa per le stesse funzioni e servizi:
Anno 2011: Euro 4.230.826,00.
Anno 2012: Euro 4.368.337,00.
Anno 2013: Euro 6.852.655,00, inspiegabilmente, o, meglio erroneamente, duemilioni e mezzo in più degli anni precedenti, posto che è il frutto di:
– un’erronea individuazione delle spese di amministrazione generale, riportate in Euro 4.139.914,00 per l’anno 2013, a fronte di un valore di Euro 2.002.509,00 dato dalla sommatoria delle voci contabili che compongono la spesa.
– un erroneo calcolo della media della spesa della voce polizia municipale, prendendo in considerazione gli stessi valori utilizzati, determina la diversa risultante di Euro 225.638,67 in luogo di Euro 265.777,00.
– un erroneo computo dei costi individuati per la voce “Servizi scuola primaria e secondaria”, poiché, dal prospetto a corredo della proposta di deliberazione approvata, è emerso che, per tutti i tre anni considerati, è stata riportata tutta la spesa della “Funzione 4” e non la spesa relativa ai soli “servizi di istruzione primaria e secondaria”. L’errore scaturisce dal fatto che, all’interno della “Funzione 4”, sono inclusi anche l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione che, a norma del D.M. 28.05.1993, pure violato, non costituiscono servizi indispensabili, trattandosi viceversa di servizi a domanda individuale.
Pertanto, la spesa che, per l’anzidetta voce, poteva essere considerata ai fini della formazione del prospetto dei costi per lo svolgimento dei servizi indispensabili per gli anni 2011, 2012 e 2013 era rispettivamente pari ad Euro 38.860,00, Euro 30.600,00 ed Euro 23.907,00 determinando per il triennio considerato una spesa media di Euro 31.142,33.
-Un erroneo computo della spesa media della voce “Protezione civile”, rispetto alla quale è emerso che, nella colonna anno 2012, è stato indicato l’erroneo importo di Euro 28.000,00, laddove dalle evidenze contabili dell’anno 2012 è emerso che la spesa per tale voce ammonta ad Euro 18.043,00.
– Un erroneo computo della voce di costo relativa ai “servizi rifiuti solidi urbani” poiché è emerso che nella colonna relativa all’anno 2013 è stato indicato l’importo di Euro 943.000,00 laddove dalle evidenze contabili dell’anno 2013 è emerso che la spesa per tale voce ammonta ad Euro 462.861,00, con una media del triennio di Euro 580.096,33; sicchè la media effettiva dei costi delle funzioni e dei servizi essenziali del triennio preso in considerazione è pari a Euro 3.902.418,00, in luogo dell’erronea risultante di 5.190.744,33 alla quale è stato ancorato l’erroneo assunto dell’insostenibilità dei costi per le funzioni ed i servizi essenziali in quanto la media delle entrate del triennio 2011, 2012 e 2013, alle quali si è fatto riferimento, pari a Euro 5.953.639,63 (5.086.213,30 al netto del carico annuale dei mutui) non sarebbe stata idonea a farvi fronte.
Può allora concludersi che la deliberazione oggi impugnata, ed i prospetti e pareri sopra citati, sono doppiamente illegittimi per la palese violazione della disciplina recata dalle epigrafate norme:
in primo luogo, sotto l’assorbente profilo del metodo, poiché non avrebbero potuto prendere a riferimento medie ricavate da prospetti di costi e delle entrate dichiarati pure non attendibili in relazione alle annate 2011, 2012 e 2013, dovendo invece effettuare una stima seria ed effettiva dei costi necessari per l’esercizio in corso.
Infatti, ad esempio, ai sensi della sopra citata disciplina violata, che regola il riequilibrio finanziario, il Comune non avrebbe dovuto tenere conto della prognosi dei costi del servizio di raccolta rifiuti ed acquedotto, che devono essere integralmente sostenuti con l’introito della tariffa; e non avrebbe nemmeno dovuto tenere conto dell’ordinario costo degli altri servizi essenziali perché, anch’esso, sarebbe dovuto essere rimodulato come le altre spese ed entrate.
In secondo luogo, sotto il subordinato profilo dell’effettiva e concreta individuazione dei costi utili ai fini del calcolo dell’insignificante ed inconferente media che, se effettuata correttamente, avrebbe portato il Civico Consesso a conclusione opposta poiché la media delle entrate, individuata in Euro 5.953.639,63 (5.086.213,30 al netto dei carico dei mutui), avrebbe coperto la media dei costi, pari a Euro 3.902.418,00, dando aggio per la copertura di eventuali debiti sino a circa venti milioni di Euro, con risorse del bilancio, anche senza fare ricorso al fondo di rotazione o mutui, attraverso l’adozione di un piano di riequilibrio finanziario decennale ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL. Ma, in avanti, si dimostrerà anche l’insussistenza dei debiti ai quali sono stati ancorati i provvedimenti oggi impugnati, cosa che in verità è stata confermata dal ragioniere del Comune resistente nei termini sopra trascritti (cfr. pagina 6 del verbale della seduta consiliare).
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 243, 243 bis, 244 e 246 del TUEL. Eccesso di potere per omesso apprezzamento dei fatti ed errore di calcolo ed irrazionalità in relazione ai c.d. “residui attivi”.
I provvedimenti oggi impugnati, inclusi i pareri resi dal responsabile del servizio economico finanziario dell’Ente resistente e dal revisore dei conti, sono illegittimi sotto gli epigrafati profili perché, ai fini della valutazione della percorribilità del procedimento di riequilibrio pluriennale e/o del dissesto, non hanno affatto individuato e quantificato i c.d. “residui attivi”, vale a dire i crediti non riscossi, e la prognosi di riscossione, con riferimento agli ultimi cinque anni in relazione ad imposte e tasse, e con riferimento agli ultimi dieci anni, per crediti diversi, fatta salva l’interruzione della prescrizione, che sarebbe dovuta essere accertata rispetto ai crediti più risalenti rispetto agli anzidetti periodi.
L’entità e gravità della detta omissione è stata evidenziata a pagina 10 dell’allegato 4 alla delibera consiliare oggi impugnata, (atto di intervento del Consigliere Condipodero): l’entità dei residui attivi relativi a tributi locali (TARSU, TIA, TARI, Pubblicità e Pubbliche affissioni, Acquedotto, ICI – IMU TASI, TOSAP – Cosap) da riscuotere era pari a Euro 6.926.759,34, come risultante dalle relazioni degli ispettori allegate a corredo della stessa proposta di deliberazione oggi impugnata, ma, ancora prima, da ruoli dell’Ente.
La giustificazione resa a supporto della mancata considerazione, circa la non attendibilità, è viziata da eccesso di potere per contraddittorietà poiché la medesima considerazione, di non attendibilità, ha comunque determinato l’Ente Locale resistente ad esporre i pretesi costi delle funzioni e dei servizi essenziali nonché i debiti certi, liquidi ed esigibili, invero, insussistenti, ai quali ha ancorato la dichiarazione di dissesto.
Sicchè, simmetricamente, è illegittima, per contraddittorietà rispetto alla motivazione della omessa considerazione dei residui attivi, anche l’esposizione dei costi e dei debiti ritenuti non attendibili per stessa ammissione del ragioniere del Comune resistente che l’ha confessata nel prospetto dalla stessa elaborato, allegato alla delibera e a pagina 6 del verbale della seduta consiliare.
Diversamente dagli illegittimi provvedimenti impugnati, adottati in modo ingiustificatamente frettoloso, in spregio agli adempimenti imposti dalle epigrafate norme, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto effettuare la concreta ricostruzione delle suddette poste attive e passive, adottando i parametri utili ai fini della sperimentabilità del piano pluriennale e del dissesto, la qualcosa era ineludibile rispetto alla gravissima decisione di scartare l’ipotesi della procedura di riequilibrio pluriennale e di dichiarare il dissesto che, così, è stata adottata al “buio” anche per le ragioni che saranno in avanti esposte.
Determinazione della massa passiva: insussistenza della certezza, liquidità ed esigibilità dei debiti.- Violazione ed erronea applicazione dell’artt. 17 del R.D. n. 2440 del 1923, dell’art. 11 del Dlgs. N. 163/2006 e s.m.i. recante il codice dei contratti pubblici, dell’art. 13 della L.R. Sicilia n. 44/91 e s.m.i., degli art. 182, 183, 184, 185, 191, 243 bis, 244 e 246 del TUEL.- Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, irrazionalità e difetto di istruttoria.
Con la deliberazione impugnata, il Civico Consesso del Comune di Brolo, e prim’ancora, il responsabile dell’area economica finanziaria ed il revisore dei conti, con i suddetti pareri, nonché i responsabili dei vari servizi, con le note in avanti specificate, in palese violazione delle epigrafate norme alla luce delle quali dovranno essere annullati, hanno individuato crediti, in tesi, certi, liquidi ed esigibili, anche se, contraddittoriamente, nel relativo prospetto, e a pagina 6 del verbale della seduta consiliare, il ragioniere ha premesso che non erano attendibili, e, poi, hanno sostenuto che non si potesse fare ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale; e che, invece, si sarebbe dovuto fare necessario ricorso alla dichiarazione di dissesto, perché i detti crediti non erano estinguibili con la modalità di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL.
In particolare, l’anzidetto teorema è stato ancorato all’esposizione della seguente massa debitoria per crediti, in tesi, certi, liquidi ed esigibili:
Area Amministrativa – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Euro 214.058,18
Debiti Verso Istituti Contributivi-Assicurativi ed Erario Euro 2.241.531,02
Area Tecnica Euro 3.078.088,65
Area Amministrativa – Servizio Turistico Euro 500.693,97
Debiti da Contenzioso – certi Euro 3.206.814,25
Debiti Vari Euro 5.158.469,49
Rata annuale da indebitamento Mutui e Finanziamenti Euro 936.510,74;
Rata annuale rimborso anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 Euro 180.043,54.
Il Suesposto teorema è erroneo perché l’accertamento è viziato, oltrechè per l’assorbente contraddittorietà con la premessa attestazione di non attendibilità, sotto gli epigrafati ed esposti profili in quanto:
Sui Debiti Area Amministrativa – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Euro 214.058,18.
Gli atti impugnati sono stati ancorati alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio di Ragioneria che è pervenuto alla determinazione del debito di Euro 214.058,18 sulla scorta della nota prot. n. 8766 del 01.07.2014 proveniente dal responsabile dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, detraendovi le somme riportate per decreti ingiuntivi indicati nella sezione debiti per contenzioso.
La nota del responsabile dei servizi sociali ha individuato quattro tipologie di debiti per un totale complessivo di Euro 549.993,70, così suddivisi, secondo la denominazione attribuita:
In realtà, il totale rassegnato dall’Ufficio Servizi Sociali, è errato, oltrechè sotto il profilo aritmetico, poiché somma dei debiti come sopra ripartiti ammonta ad Euro 552.926,87, per i seguenti sostanziali motivi:
– L’Ufficio Ragioneria, esaminando criticamente detta nota, ha separato i debiti da contenzioso dedicandovi apposita sezione nella citata relazione allegata alla proposta di deliberazione di dissesto per cui è causa; ha rilevato che tra i debiti indicati dall’Ufficio Servizi Sociali era stata annotata la duplicazione di ulteriori due debiti già compresi nei debiti da contenzioso (Coop. Casa Mia Obiettivo Salute per Euro 23.797,48 e Rupel srl per Euro 12.642,26); e, quindi, ha determinato il debito della suddetta area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione nella misura definitiva di Euro 214.058,18.
La determinazione del predetto debito, così come effettuata dall’Ufficio Ragioneria è illegittima e dovrà essere annullata unitamente ai pareri sopra citati, di regolarità contabile e tecnica e del revisore dei conti, ed alla deliberazione di dissesto:
– In primo luogo perchè la differenza tra l’ammontare complessivo del debito di Euro 552.926,87 rassegnato dall’Ufficio Servizi Sociali, depurato dai debiti indicati nella sezione debiti in contenzioso è di Euro 207.423,56 (Euro 552.926,87 – 309.063,57 – 23.797,48 – 12.642,26 = 207.423,56).
– In secondo luogo perchè ha ritenuto debiti certi, liquidi ed esigibili anche i debiti la cui spesa è stata assunta in violazione dell’art. 191 D.lgs. 267/2000 e 13 della L.R. Sic. n. 44/91, secondo cui sono nulli gli impegni di spesa assunti senza copertura finanziaria, e la titolarità del rapporto è imputabile al funzionario che ha ordinato la spesa; e ciò anche in ragione del fatto che non è stata dimostrata affatto l’utilità della spesa nell’unico modo possibile, attraverso la previa deliberazione di riconoscimento del debito che rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale che avrebbe dovuto effettuare la detta valutazione, la qualcosa sarebbe potuta avvenire nei limiti dell’entità dell’importo corrispondente all’utilità (la minor somma tra lo speso ed il migliorato), cosa non dimostrata; sicchè le dette attestazioni sono pure viziate da incompetenza.
– In terzo luogo perché ha ritenuto debiti certi, liquidi ed esigibili anche i debiti non riferibili all’Ente perché carenti di contratto in forma scritta contestuale, in violazione degli artt. 23 del R.D. n. 2440/1923 e 11 del Dl.vo n. 163/2006 e s.m.i., i quali impongono detta forma a pena di inesistenza/nullità del rapporto con la P.A.. La Corte di Cassazione, sezione prima, 17 marzo 2015, n. 5263, in modo uniforme e costante, con giurisprudenza granitica, ha chiarito testualmente che: “Secondo quanto prevede il R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa corte, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, “accompagnata dalla unicità del testo documentale” (Cass., sez. 3^, 3 agosto 2004, n. 14808, m. 577230, Cass., sez. 1^, 26 ottobre 2007, n. 22537, m. 599722), salvo quando si tratti di contratti stipulati per corrispondenza con imprese commerciali, nei quali la volontà contrattuale può risultare anche da distinti atti scritti (Cass., sez. L, 21 luglio 2005, n. 15293, Cass., sez. L, 16 aprile 2008, n. 9977, m. 602990, Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6827, Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, dunque, i contratti della pubblica amministrazione esigono la forma scritta quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che “le fatture prodotte in giudizio dall’Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall’atto negoziale non esibito” (Cass., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1614, m. 606443), essendo impossibile una contrattazione “per facta concludentia” (Cass., sez. 1^, 19 settembre 2013, n. 21477, m. 627561)>>. L’art. 11 del Dl.vo n. 163/2006 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici di appalti, servizi e forniture, al comma 13, dispone che: <<13. Il contratto e’ stipulato, a pena di nullita’, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata>>: si evidenzia che anche le precedenti versioni della norma hanno sempre prescritto la forma scritta a pena di nullità.
Per le due ragioni sopra esposte, sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, i debiti che l’Ufficio Servizi Sociali ha indicato come debiti fuori bilancio per l’importo di Euro 103.975,96 (al netto di Euro 23.727,48 già indicato tra i debiti in contenzioso); con la conseguenza che il debito effettivo è di Euro 103.447,60.
Sui debiti verso Istituti Contributivi-Assicurativi ed Erario: Euro 2.241.531,02
Il debito per contributi e ritenute fiscali e previdenziali di Euro 2.241.531,02, era stato oggetto di pregressa rateazione accettata dall’esattore anche se successivamente non onorata puntualmente.
L’Ente Locale resistente è incorso in macroscopico errore allorquando ha ritenuto l’intero debito certo, liquido ed esigibile da determinarne l’obbligo di pagamento immediato con refluenze sull’esercizio finanziario in corso ai fini della impraticabilità della procedura di riequilibrio pluriennale e della necessità di dichiarare il dissesto.
E ciò, per due ragioni, ciascuna delle quali idonea a determinare l’annullamento degli atti impugnati.
La prima, risiede nella violazione dell’art. 243 bis del TUEL che consente di approvare un piano di riequilibrio spalmato in dieci anni, sicchè l’Ente Locale resistente avrebbe dovuto tenere conto dell’impatto di un decimo, e non già, dell’intero debito in questione.
La seconda, subordinata, risiede nella violazione Decreto Legge n. 192/2014, c.d. “milleproroghe”, convertito in L. n. 11/2015, che consentiva di dilazionare in 72 ratei il debito, per imposte e tasse, anche ai debitori decaduti da una precedente rateazione, purchè la richiesta sia presentata entro il 31.07.2015.
Sui debiti dell’area Tecnica: Euro 3.078.088,65.
Gli atti impugnati sono stati ancorati alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio di Ragioneria che è pervenuto alla determinazione del debito certo, liquido ed esigibile, di Euro 3.078.088,65 sulla scorta della nota prot. n. 12.751 del 29.09.2014 e della nota senza protocollo del 08.10.2014 indirizzata al vicesindaco, entrambe a firma del responsabile dell’area tecnica.
In particolare, il responsabile dell’area economico finanziaria è pervenuto alla determinazione del debito di Euro 3.078.088,65 previa rettifica della duplicazione dei debiti riportati nei decreti ingiuntivi, indicati nella sezione debiti per contenzioso, e per istanze rilevate nella voce Istanze certificazione crediti MEF.
La determinazione del predetto debito, così come effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di Ragioneria è errata sotto i seguenti profili:
In primo luogo non hanno tenuto conto della duplicazione dei seguenti debiti:
Geom. Sanfilippo Gaetano di Euro 25.890,27 indicato sia nella tabella 1 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 che nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 91 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
Archimed studio progettazione di Euro 21.297,04 indicato per Euro 19.635,59 nella tabella 1 e per Euro 1.661,45 nella tabella 2 entrambe allegate alla nota prot. 12751 del 29.09.2014, nonché indicato per l’intero importo di Euro 21.297,04 nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 97 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015, allegata alla proposta di deliberazione di dissesto);
Virlinzi spa per il residuo debito di Euro 1.713,75 di originari Euro 6.713,75 che risulta indicato nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 che nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 84 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
La Prospettiva Costruzioni snc per il debito di Euro 9.219,74 che risulta indicato sia nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 e compreso anche nella maggior somma indicata nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 72 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
Società Nazionale di Salvamento per il debito di Euro 31.500,00 che risulta indicato sia nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 sia nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 96 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
Diritto Italia srl per il debito di Euro 2.125,00 che risulta indicato sia nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 e compreso anche nella maggior somma indicata nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 37 e 59 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
Edilsicula soc. coop. a r.l. per il debito di Euro 68.954,42 che risulta indicato sia nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 e compreso anche nella maggior somma indicata nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 105 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
Costruzioni Bruno Teodoro spa, già Euroasfalti srl per il debito di Euro 14.250,00 che risulta indicato sia nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 che nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 104 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015);
Acca Software per il debito di Euro 488,88 che risulta indicato sia nella tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 che nella sezione debiti per contenzioso (vds. voce n. 8 della tabella allegata alla relazione prot. 2052 del 12.02.2015).
In secondo luogo non hanno tenuto conto:
dell’errore di calcolo pari ad Euro 15.117,70 recato dalla tabella 2 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 (Euro 278.750,34 – 263.632,64 = Euro 15.117,70), dovuto alla differenza tra quanto indicato nella parte descrittiva della nota e quanto effettivamente risultante dalla sommatoria delle singole poste debitorie indicate nella tabella 2 citata;
dell’errore di calcolo pari ad Euro 4.189,76 recato dalla tabella 9 allegata alla nota prot. 12751 del 29.09.2014 (Euro 974.315,96 – 970.126,20 = Euro 4.189,76), dovuto alla differenza tra quanto indicato nella parte descrittiva della nota e quanto risultante dalla sommatoria riportata in calce alla tabella 9 citata.
In terzo luogo hanno errato nella determinazione dei debiti dell’area tecnica perchè hanno ritenuto debiti certi, liquidi ed esigibili anche i debiti la cui spesa è stata assunta in violazione dell’art. 191 D.lgs. 267/2000 e 11 della L.R. Sic. N. 44/91, nonché, in mancanza di contratto in forma scritta contestuale, in violazione dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 11 del DLgs. N. 163/2006 e s.m.i. per le identiche ragioni sopra esposte a proposito dell’insussistenza dei debiti dell’area amministrativa – servizi sociali e pubblica amministrazione che devono ritenersi integralmente riportate.
In quarto luogo hanno errato nella determinazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili perché li hanno qualificati tali, in violazione degli artt. 182, 183, 184, 185 e 186 del TUEL, ossia in mancanza delle necessarie “Fasi della spesa”, dell’impegno, della liquidazione e dell’ordinativo di pagamento, individuate dall’art. 182 e disciplinate dai successivi artt. 183, 184, 185 e 186, del TUEL.
Per le cinque ragioni sopra esposte, sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, tutti i suddetti debiti, inclusi, ovviamente, quelli indicati come fuori bilancio, rispetto ai quali, anche in sede di intervento ispettivo, effettuato ai sensi dell’art. 25 L.R. 44/91, di cui al D.A. 157/S.3 del 30.07.2014, ed allegato alla delibera consiliare impugnata, gli ispettori incaricati li hanno classificati tra le “passività potenziali cioè somme per le quali è stata avanzata una richiesta di pagamento senza l’esistenza di un regolare impegno di spesa o disposizione dell’amministrazione comunale circa l’autorizzazione alla fornitura del bene o servizio prestato e/o fornito.” (cfr. pag. 9 e 11 relazione ispettiva).
A conferma dell’insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei detti debiti, e delle sopra esposte violazioni, si segnala quanto segue:
In relazione al preteso credito dell’Ing. Daniele Andronico di Euro 210.008,43, si osserva che detto debito è insussistente per tre ordini di motivi:
– il primo, in ragione del fatto che nella delibera di incarico sottoscritta per accettazione dal professionista è precisato che “in caso di mancato finanziamento dell’opera il progettista non pretenderà nulla dal comune” e che si sarebbe fatto “fronte alla spesa per tutte le competenze professionali e spese tecniche con le somme a disposizione che saranno previste in progetto” (cfr. note a margine tabella 2)
– il secondo, in ragione del fatto che il credito dell’Ing. Daniele Andronico è prescritto, essendo decorsi 23 anni dall’assunzione dell’incarico (26.04.1991) fino all’atto interruttivo (23.06.2014) senza che sia mai stata avanzata alcuna richiesta di pagamento: è noto che l’Ente pubblico non può rinunziare alla prescrizione.
– il terzo, in ragione del fatto che non è stato nemmeno stipulato un contratto, laddove la delibera dell’Ente è atto interno, e manca comunque l’impegno di spesa.
In relazione alla Tabella 5 allegata alla nota prot. 12.751 “Lavori Pubblici – Residui Passivi relativi a lavori di costruzione n. 8 alloggi case popolari” ove è rilevato il debito verso l’Ing. Giacinto Garofalo di Euro 19.723,32, si evidenzia che l’importo complessivo dell’affidamento era di Euro 23.667,80 e che Euro 19.728,32 sono stati pagati al co-progettista Arch. Anfuso.
Ciò posto, si rileva che il debito residuo dovrebbe ammontare ad Euro 3.944,48 (Euro 23.667,80 – 19.728,32 = Euro 3.944,48), sicchè la differenza di Euro 15.783,84 rappresenterebbe pertanto un’insussistenza.
In relazione alla Tabella 9 allegata alla nota prot. 12.751 “Manutenzioni – Residui Passivi” si evidenzia che la gran parte dei debiti sono stati già pagati in toto o in parte (come ad esempio, per quel che è dato ricordare a memoria, Magistro snc di Magistro Contenta Tindaro & C. Euro 19.237,98, Masi Calogero Euro 1.200,00; Silvy Euro 31.400) e, comunque, non sono certi, liquidi ed esigibili, i debiti ivi elencati, pari ad Euro 432.369,23, perché carenti sotto il profilo del perfezionamento dell’obbligazione contrattuale, per carenza di contratto in forma scritta, per carenza di copertura finanziaria e perché sono privi delle suddette fasi di impegno della spesa, di cui agli artt. 182, 183, 184, 185 e 186 del TUEL.
Sui debiti dell’Area Amministrativa – Servizio Turistico: Euro 500.693,97.
Gli atti impugnati sono stati ancorati alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio di Ragioneria e dal Responsabile dell’Ufficio Turistico, che sono pervenuti alla determinazione del debito certo, liquido ed esigibile, di Euro 500.693,97, sulla scorta della nota dell’Ufficio Turistico prot. 261UT/11522 del 08.09.2014, integrata con nota prot. 328UT/14105 del 28.10.2014.
La determinazione del predetto debito, così come effettuata dai suddetti uffici è errata, e dovrà essere annullata, per i seguenti motivi:
In primo luogo hanno errato nella determinazione dei debiti perché hanno ritenuto debiti certi, liquidi ed esigibili anche i debiti la cui spesa è stata assunta in violazione dell’art. 191 D.lgs. 267/2000 e 11 della L.R. Sic. N. 44/91, nonché, in mancanza di contratto in forma scritta contestuale, in violazione dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 11 del DLgs. N. 163/2006 e s.m.i. per le identiche ragioni sopra esposte a proposito dell’insussistenza dei debiti dell’area amministrativa – servizi sociali e pubblica amministrazione che devono ritenersi integralmente riportate.
In secondo luogo hanno errato nella determinazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili perché li hanno qualificati tali, in violazione degli artt. 182, 183, 184, 185 e 186 del TUEL, ossia in mancanza delle necessarie “Fasi della spesa”, dell’impegno, della liquidazione e dell’ordinativo di pagamento, individuate dall’art. 182 e disciplinate dai successivi artt. 183, 184, 185 e 186, del TUEL.
Per le ragioni sopra esposte, sono privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, tutti i suddetti debiti, inclusi, ovviamente, quelli indicati come fuori bilancio, rispetto ai quali, anche in sede di intervento ispettivo, effettuato ai sensi dell’art. 25 L.R. 44/91, di cui al D.A. 157/S.3 del 30.07.2014, ed allegato alla delibera consiliare impugnata, gli ispettori incaricati li hanno classificati tra le “passività potenziali cioè somme per le quali è stata avanzata una richiesta di pagamento senza l’esistenza di un regolare impegno di spesa o disposizione dell’amministrazione comunale circa l’autorizzazione alla fornitura del bene o servizio prestato e/o fornito.” (cfr. pag. 9 e 11 relazione ispettiva).
Sui debiti da Contenzioso: Euro 3.206.814,25.
Omessa appostazione:
– del credito del Comune di Brolo, di Euro 1.632.000,00 relativo alla seconda tranche erogata da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. n. 35/2013.
– dei residui attivi relativi ai tributi locali non riscossi per Euro 6.926.759,34.
Gli atti impugnati sono stati ancorati alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio di Ragioneria che è pervenuto alla determinazione del debito certo, liquido ed esigibile, di Euro 3.206.814,25.
La determinazione del predetto debito, così come effettuata dai suddetti uffici è errata, e dovrà essere annullata, per i seguenti motivi:
In relazione alla posizione di Zito Vincenzo Antonino: è stato omesso il conteggio dell’acconto di Euro 20.000,00, giusta mandato di pagamento n. 1975 del 23.11.2005 come risulta dalla nota prot. 14.004 del 27.10.2014 dell’Ufficio Affari Generali;
In relazione alla posizione di Germanà Rosanna: è stato omesso il conteggio dell’acconto di Euro 20.000,00, giusta mandato di pagamento n. 1976 del 23.11.2005 come risulta dalla nota prot. 14.004 del 27.10.2014 dell’Ufficio Affari Generali;
In relazione alla posizione del Consorzio Echo 3: è stato omesso il conteggio dell’acconto di Euro 50.000,00, giusta mandato di pagamento n. 494 del 16.05.2014 come risulta dalla nota prot. 14.004 del 27.10.2014 dell’Ufficio Affari Generali;
In relazione alla posizione di La Galia Basilio: il credito derivante da D.I. n. 262/2014 risulta inserito tra i debiti certi in misura pari ad Euro 70.000,00 nonostante questo sia stato opposto, come risulta dalla nota prot. 14.004 del 27.10.2014 dell’Ufficio Affari Generali, e sia pendente giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Patti.
Il suddetto debito da contenzioso, pertanto, è pari a Euro 3.046.814,25 (Euro 3.206.814,25 – 20.000,00 – 20.000,00 – 50.000,00 – 70.000,00 = Euro 3.046.814,25), e si evidenzia sin da ora che l’Ente Locale resistente ha omesso di evidenziare che sarebbero potuti essere pagati:
Con la riscossione dei crediti appostati nei residui attivi relativi a tributi locali (TARSU, TIA, TARI, Pubblicità e Pubbliche affissioni, Acquedotto, ICI – IMU TASI, TOSAP – Cosap), pari a Euro 6.926.759,34, come risultante dalle relazioni degli ispettori allegate a corredo della stessa proposta di deliberazione oggi impugnata.
Comunque, anche, con la seconda tranche delle somme erogate da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. n. 35/2013, pari a Euro 1.632.101,63 da rimborsare in trent’anni, posta attiva non evidenziata e non considerata ancorchè il Comune abbia inserito nei costi determinanti il dissesto il pagamento del rateo annuale.
Sui debiti Vari: Euro 5.158.469,49.
Gli atti impugnati sono stati ancorati alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio di Ragioneria che ha redatto apposito prospetto ove sono stati compendiati debiti di varia natura, riconducibili a diverse aree dell’Ente, da quella amministrativa a quella tecnica, determinando l’ammontare dei debiti così ricostruito in Euro 5.158.469,49.
La determinazione del predetto debito, così come effettuata dai suddetti uffici, è errata, e dovrà essere annullata, per i seguenti motivi:
Con riferimento al debito verso la società “ATO ME 2 spa” pari ad Euro 738.544,02 — a suo tempo, determinato d’imperio dall’Assessorato all’Energia per effetto di un preteso obbligo di partecipazione, in capo al Comune di Brolo, alla ripartizione dei debiti ATO nella qualità di socio della S.p.A. d’ambito — la determinazione del ragioniere del Comune è viziata da eccesso di potere per contraddittorietà due volte:
– la prima con la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 26.01.2012, esecutiva e non impugnata, e, quindi, con le relative motivazioni posto che l’Ente Locale resistente ha deliberato di recedere dalla rapporto di servizio con la società d’ambito ATO ME 2 spa per le inadempienze e gravissime violazioni di Legge ivi riscontrate ed inviate alla Procura della Repubblica dall’odierno ricorrente quando ricopriva la carica di Sindaco dell’Ente locale resistente.
– la seconda, con la deliberazione di G.M. n. 95/2012, con la quale il Comune di Brolo, proprio sul presupposto dell’insussistenza del suddetto debito, ha dato mandato di proporre ricorso al TAR di Catania che è stato proposto ed è pendente con il N. 3143/2012 R.G., tanto è vero che l’impugnativa della nomina del Commissario ad acta, effettuata dall’Assessorato regionale dell’Energia con D.A. n. 1805 del 25.09.2012, ne ha determinato la desistenza.
Del pari risulta privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità il preteso debito verso “Eni spa” di Euro 1.622.172,55 posto che la ricognizione debitoria è priva di fatture, e prim’ancora, di impegno di spesa in violazione dell’art. 191 D.lgs. 267/2000 e 11 della L.R. Sic. N. 44/91, nonché, di contratto in forma scritta contestuale, in violazione dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 11 del DLgs. N. 163/2006 e s.m.i. per le identiche ragioni sopra esposte a proposito dell’insussistenza dei debiti dell’area amministrativa – servizi sociali e pubblica amministrazione che devono ritenersi integralmente riportate; e, delle fasi di impegno della spesa, in violazione degli artt. 182, 183, 184, 185 e 186 del TUEL.
Il suddetto credito, inesistente, non è esigibile nemmeno dai pretesi cessionari “SACE FCT spa” e “Officine CST spa”, sia per le ragioni sopra esposte, sia perché le cessioni non sono state notificate e neanche accettate.
Anche il preteso debito verso dipendenti per salario accessorio determinato in misura pari ad Euro 410.570,10, è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l’entità del debito è stata stabilita non attraverso l’esame della documentazione a supporto, ma operando solo una proiezione per gli anni 2012, 2013 e 2014 del salario accessorio contrattato per l’anno 2011 pari ad Euro 136.856,70 (Euro 136.856,70 x 3 = Euro 410.570,10), sicchè è evidente l’errore di istruttoria in cui è incorso l’Ente Comunale resistente, oltrecchè la violazione degli artt. 182, 183, 184, 185 e 186 in relazione alla carenza delle fasi di impegno della spesa.
Per le medesime ragioni appena esposte, sono prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e, quindi, sono illegittime, le stime per spese legali determinate in Euro 200.000,00 e le stime per commissari ad acta determinate in Euro 20.000,00. Detti importi, in assenza di atti amministrativi a supporto nonché di qualsivoglia criterio di determinazione, sono del tutto insussistenti.
Per le medesime ragioni appena esposte ai precedenti punti 3 e 4, sono prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e, quindi, è illegittimo, il preteso accertamento, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, dei pretesi ed invero insussistenti debiti rinvenuti nelle Istanze di certificazione MEF indicati in Euro 556.640,59: infatti, detto debito, quanto ad Euro 366.450,46 è riferibile alla ditta Ricciardi Giuseppe, già compendiato nella ricognizione dell’Ufficio Tecnico con la nota prot. 12751 del 29.09.2014, ove è inserito tra le passività potenziali e tra i debiti fuori bilancio, sicchè non ha i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per le ragioni sopra esposte; mentre l’altra parte, non è assistita da impegno di spesa, contratto e, comunque, dall’osservanza delle fasi di impegno della spesa di cui agli artt. 182, 183, 184, 185 e 186, 191 del TUEL che sono stati violati unitamente all’art. 11 della L.R. Sic. n. 44/91, all’art. 17 del R.D. n. 2240/1923 ed all’art. 11 del Dlgs. N. 163/2006 e s.m.i..
Anche l’accertamento del debito per indennità di esproprio indicato in Euro 500.000,00, è pure illegittimo e dovrà essere annullato per i profili di illegittimità evidenziati al precedente punto 5. Non essendo stati evidenziati idonei elementi per valutarne l’insorgenza, né per una eventuale corretta determinazione.
Quanto al debito verso la Tirreno Ambiente spa, determinato in Euro 647.144,99, la relativa qualificazione, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, è illegittima sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà sia con la deliberazione di G.M. n. 108 del 17 giugno 2010, con la quale il Comune di Brolo ha dato mandato per proporre appello dinnanzi alla Corte di Appello di Messina per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Patti n. 390/2009 che riconosceva il detto diritto a Tirreno Ambiente; sia con la transazione, con la quale Tirreno Ambiente ed il Comune resistente hanno dato atto della pendenza dell’appello, ancora in atto non essendovi notizie diverse, e, quindi, hanno fatto salvo il diritto alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado per il caso di relativa riforma.
Peraltro, l’Ente Locale resistente non ha nemmeno evidenziato l’esistenza di una decadenza dal pagamento delle rate che la transazione ha fissato in 10 anni, sicchè il debito non sarebbe potuto essere considerato come certo, liquido ed esigibile in via definitiva e, comunque, sarebbe dovuto essere considerata l’incidenza della rata annuale.
Infine, è pure illegittimo l’accertamento del debito, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, di Euro 153.954,00 vantato dal creditore J.G. Angel’s srl, poiché esso è già stato contemplato nella ricognizione dell’Ufficio Turistico di cui alla nota prot. 261UT/11522 del 08.09.2014, la quale è illegittima per le ragioni sopra esposte.
Sulla rata annuale da indebitamento Mutui e Finanziamenti: Euro 936.510,74.
Il responsabile dell’area economico finanziaria ha determinato l’importo annuale delle rate di mutuo in Euro 936.510,74.
L’importo della rata annuale è stato determinato facendovi concorrere anche le rate dei mutui irregolarmente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, oggetto di indagini penali e meglio noti come “Mutui fantasma”.
In particolare, sono state conteggiate le rate relative ai seguenti mutui:
mutuo posizione n. 4499066 – costruzione n. 8 alloggi popolari – rata Euro 48.146,20;
mutuo posizione n. 4511713 – tribune palestra comunale – rata Euro 22.887,48;
mutuo posizione n. 4523283 – completamento metanodotto – rata Euro 25.221,44;
mutuo posizione n. 4545992 – opere urb. Prim. Ins. Prod. Loc. Sirò – rata Euro 46.947,56;
mutuo posizione n. 4551305 – man. Straord. Scuola elem. Centro – rata Euro 72.928,14;
mutuo posizione n. 4553885 – realizzazione palazzetto dello sport – rata Euro 153.519,54, per un peso complessivo annuale pari ad Euro 369.650,36.
L’irregolarità di detti mutui risiede nella circostanza che non sono mai stati deliberati dal consiglio comunale dell’Ente e, secondo la Procura della Repubblica ed il GUP del Tribunale di Patti, sono stati ottenuti con artifici, atti falsi, etc..
Per tali motivi, con deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 19 gennaio 2015, il Comune di Brolo ha autorizzato il Sindaco a conferire incarico ad un legale per avviare azione giudiziaria nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti al fine di far dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei predetti mutui, sul presupposto che i medesimi mutui e, quindi, il rimborso degli stessi non è riferibile all’Ente comunale.
Ne deriva l’illegittimità, per eccesso di potere per contraddittorietà con la detta deliberazione giuntale, dell’atto di accertamento, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del montante annuale del rimborso dei c.d. mutui fantasma, pari a Euro 369.650,36, sicchè l’importo annuale della rata di mutui e finanziamenti, che avrebbe dovuto considerare l’Ente Locale resistente, deve essere ridotta di Euro 369.650,36 assestandosi pertanto ad Euro 566.860,38 (Euro 936.510,74 – 369.650,36 = Euro 566.860,38)
Rata annuale rimborso anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 Euro 180.043,54. Omessa appostazione del credito del Comune di Brolo, di Euro 1.632.101,63 relativo alla seconda tranche erogata da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. n. 35/2013.
A pagina 12 della relazione ex art. 246 del TUEL, allegata alla proposta della deliberazione oggi impugnata, il revisore dei conti ha effettuato la seguente cronistoria delle due tranche delle anticipazioni di liquidità chieste dal Comune di Brolo ed accreditate da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013:
Il Comune di Brolo ha ricevuto l’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 per complessivi Euro 3.264.203,26, divisi in due rate da Euro 1.632.101,63 con ammortamento di 30 anni, ed il pagamento di una rata annuale, per il primo, di Euro 88.319,23, e, per il secondo, di Euro 91.724,31, per complessivi Euro 180.043,54 per anno.
La seconda rata della suddetta anticipazione non è stata utilizzata per la finalità prevista dal D.L. 35/2013, ma utilizzata dall’ex responsabile del servizio finanziario, con mandato n. 1229 del 29.11.2013, di € 1.632.000,00, a favore della Cassa Depositi e Prestiti, come estinzione anticipata del mutuo di € 1.700.000,00, concesso per i lavori del palazzetto dello sport di Brolo, mai realizzati.
Poiché la suddetta restituzione non è stata mai autorizzata dall’Ente, il Sindaco, con nota prot. n. 12994 del 3.10.2014, ha richiesto alla C.D.P. il riaccredito della predetta somma da utilizzare per le finalità del D.L. 35/2013, o, in alternativa la stessa a valere quale riduzione dell’originario contratto di assegnazione della somma complessiva di € 3.264.203,26.
Attualmente, il rimborso trentennale delle somme a valere sull’anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 corrisponde alle rate annuali di € 88.319,23 e di € 91.724,31.
Il revisore ha concluso che attestando che “L’esposizione annua, pertanto, per l’Ente, a titolo di indebitamento complessivo per mutui con la Cassa DD.PP. ammonta ad € 1.116.554,28.
A fronte di quanto sopra, i Responsabili che hanno rilasciato i pareri di regolarità tecnica e contabile e lo stesso revisore, con la relazione ex art. 246 TUEL, hanno escluso la praticabilità della procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis, ed hanno ritenuto doveroso dichiarare il dissesto ex art. 244 e 246 bis, acclarando contestualmente, in modo del tutto contraddittorio ed illogico, l’esistenza dei debiti che hanno sommato, e l’insussistenza delle poste attive, di seguito evidenziate:
Non hanno tenuto conto, e, quindi, non hanno esposto la posta attiva di Euro 1.632.101,63, di cui alla seconda tranche del D.L. 35/2013 che, per stessa ammissione e richiesta dell’attuale Sindaco del Comune resistente deve essere restituita al Comune di Brolo per le ragioni sopra esposte: come si è detto sopra, l’omessa esposizione della detta posta attiva ha determinato l’erronea rappresentazione del saldo dei debiti del Comune di Brolo, certi, liquidi ed esigibili, poiché la gran parte di quelli scaturenti da decreti ingiuntivi e sentenze sarebbe, come dovrà, essere pagata in trent’anni, con la suddetta somma che dovrà essere recuperata dal Comune non potendo essere trattenuta da C.D.P..
Tanto è vero quanto sopra, che il Comune di Brolo ha considerato il relativo rateo annuale come dovuto ai fini dell’ammortamento trentennale.
E, tuttavia, ha pure considerato come debito, costituente parte integrante dei ratei da restituire, anche il mutuo c.d. fantasma di Euro 1.700.000,00 illecitamente pagato dall’ex Responsabile del Servizio Finanziario con l’anzidetta anticipazione ex D.L. 35/2013, non destinabile all’anzidetta operazione e, peraltro, senza alcuna autorizzazione.
Per quanto sopra, i provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto il profilo della violazione della disciplina recata dal D.L. 35/2013, alla luce della quale non potevano non considerare la detta posta attiva del secondo rateo dell’anticipazione, nonché sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità e palese errore di calcolo che ha portato ad individuare un saldo falsato dalla duplicazione di poste passive a fronte dell’eliminazione delle poste attive di riferimento.
Sull’anticipazione di cassa inestinta: € 1.985.498,60.
I provvedimenti impugnati sono pure erronei nella parte in cui hanno considerato come debito certo, liquido ed esigibile l’anticipazione di tesoreria inestinta al 31 dicembre 2014 di € 1.985.498,60.
A tal proposito si fa presente che l’anticipazione di tesoreria ha lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. Non rappresenta una risorsa aggiuntiva per l’Ente in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l’elasticità di cassa necessaria per lo svolgimento dell’attività ordinaria. L’anticipazione di tesoreria è un’operazione che inerisce strettamente con la funzione del tesoriere in quanto la normativa vigente ne statuisce l’obbligo di concessione, disciplinandone l’erogazione. La stessa è regolamentata dall’Art. 222 del TUEL, intitolato “Anticipazioni di tesoreria” e che prevede che” Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, (…….).”
La mancata restituzione dell’anticipazione al 31 dicembre fa sorgere un residuo passivo che va ricoperto nell’esercizio finanziario successivo senza nessun particolare risvolto sull’avanzo e/ disavanzo in quanto trattasi di componente di cassa e non di competenza.
Pertanto, è evidente la palese violazione del suddetto art. 222 del TUEL e la conseguente erronea anticipazione di tesoreria come debito certo, liquido ed esigibile.
L’illegittimità del suddetto accertamento è confermata sotto il diverso profilo della contraddittorietà con la deliberazione di G.M. n. 5 del 19 gennaio 2015, con la quale l’attuale esecutivo dell’Ente Locale resistente ha autorizzato per l’anno 2015, l’adeguamento, ai sensi dell’art. 195 e 222 del D. Lgs. 267/2000 dell’anticipazione di tesoreria nei limiti dei 5/12, ovvero € 3.460.873,20, incrementando la precedente richiesta di anticipazione, approvata con atto di G.M. 95 di 11/12/2014 di € 2.076.523,92: infatti, con le due predette deliberazioni giuntali, il Comune resistente ha confermato la natura della precedente anticipazione di tesoreria, di mera anticipazione di cassa, implementando il relativo importo, e, tuttavia, successivamente è stato dichiarato il dissesto con la delibera consiliare oggi impugnata anche perché si è considerata illegittimamente l’anticipazione di cassa, di quasi due milioni di Euro, quale debito certo, liquido ed esigibile.
Istanza istruttoria
Al fine di comprovare la plateale sussistenza dei suddetti vizi, si chiede all’On.Le TAR adito di ordinare al Comune di Brolo la produzione in giudizio:
Sintesi
Le gravi illegittimità sopra riscontrate, epigrafate e sviluppate con i vari paragrafi del presente ricorso, sono idonee a travolgere, in via diretta e derivata, le note con le quali i responsabili dei servizi, sopra citati, hanno indicato i pretesi e, invero, insussistenti debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché i pareri ed i prospetti resi e adottati dal responsabile dell’area economico – finanziaria, anche ai fini della regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di dissesto, e dal revisore dei conti, anche ai sensi dell’art. 246 del TUEL, nonché, la medesima deliberazione oggi impugnata, in quanto hanno determinato l’azzeramento dell’intero impianto motivazionale posto a supporto dell’impossibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale e, comunque, dell’esigenza di dichiarare il dissesto.
Le censure oggi esposte, e, quindi, le omesse appostazioni delle poste attive per circa otto milioni e mezzo di Euro, come la supervalutazione delle poste passive con l’esplicita premessa della non attendibilità espressamente formulata dal ragioniere responsabile dell’area economico finanziaria, depongono nel senso opposto a quello cui sono pervenuti inducendo in errore il Consiglio Comunale, ossia dell’assoluta praticabilità del risanamento ai sensi degli artt. 191 e 194 del TUEL, violati dall’Ente locale resistente, e che consentono pure le transazioni con piani di rientro triennali; o, in via di estremo subordine, il ricorso al piano pluriennale di riequilibrio di cui all’art. 243 bis del TUEL, che è stata la prima scelta scartata dal Consiglio Comunale solo perché indotto in errore nei termini di cui sopra attraverso un inconsistente e fuorviante rappresentazione della realtà.
Il suddetto quadro, in punto di vizio dei provvedimenti impugnati, che ne dovrà determinare l’annullamento, sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e della causa giustificativa, in luogo del perseguimento di non meritevoli ed ingiustificabili interessi politici, è avvalorato anche dal comportamento assunto dall’Amministrazione resistente che si è ostinata a non fare ricorso alle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 66/2014, accessibili nell’anno 2014, nonostante sia stata compulsata espressamente come risulta dagli atti allegati alla deliberazione di consiglio comunale oggi impugnata, la qualcosa avrebbe consentito di estinguere quelle poche partite debitorie residue avvalendosi di un piano di ammortamento trentennale che avrebbe fugato la benchè minima possibilità di anelare il dissesto, laddove l’azione amministrativa sopra descritta sembra invece incarnare plasticamente la volontà di raggiungere il precostituito obbiettivo del dissesto.
Domanda cautelare
Il ricorso è fondato. Si rammenta che la situazione debitoria esposta non è veritiera per le ragioni sopra esposte e per stessa ammissione fattane dal responsabile dell’area economico finanziaria, rag. Grazia Curasì, pagina 6 del verbale della seduta consiliare, allegato alla deliberazione oggi impugnata, ove ha dichiarato quanto segue: “Qui nessuno sta pagando nessuna ditta, nessuno sta riconoscendo debiti o crediti, sta soltanto portando all’attenzione della collettività una grave situazione economica e finanziaria dettata da documenti che sono presenti nell’ente e che sono visibili e consultabili da chiunque, che contengono dei valori, per beni o servizi che sono stati resi all’Ente. Sarà un altro organo terzo, che non è il responsabile della ragioneria, né il revisore dei conti, ad andare a verificare partita per partita l’ammissibilità dei crediti dei fornitori”.
Sussiste pure il pregiudizio grave ed irreparabile alla luce del quale dovrà essere sospesa l’efficacia dei provvedimenti oggi impugnati al doppio fine di:
Per le ragioni sopra esposte, Salvo Messina chiede:
“In via cautelare
La sospensione dei provvedimenti impugnati.
Nel merito
L’annullamento dei provvedimenti impugnati.
La condanna del Comune di Brolo alle spese di lite ed al rimborso del contributo unificato”.
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