Il Covid-19 non arresta i ricorsi contro la mobilità scuola 2020/2021, docente di Torrenova supera il vincolo triennale e può presentare la domanda.
Il giudice del Lavoro, del Tribunale di Patti, Fabio Licata, con ordinanza dello scorso 14 aprile, emessa in via d’urgenza (inaudita altera parte), quasi certamente primo provvedimento giudiziario, in materia di mobilità scuola 2020/2021, ha accolto le argomentazioni difensive proposte dall’avvocato Santina Franco,(Studio Lucio Di Salvo con sede a Santo Stefano di Camastra, nella foto in alto ), nell’interesse di una docente di Torrenova, per fare valere i suoi diritti e della madre disabile.
Con ricorso d’urgenza, il legale Franco, proposto nell’interesse dell’insegnante, ha tempestivamente impugnato l’ordinanza ministeriale , dello scorso 23 marzo, sulla mobilità scuola e il Contratto collettivo nazionale di lavoro, richiamato dalla stessa, nella parte in cui ha disposto il vincolo triennale a carico dei docenti che, come la ricorrente, abbiano ottenuto la titolarità sulla scuola prescelta, a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, prevedendo di escludere dalla restrizione solo i “ docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni), sottoscritto in data 6 marzo 2019 ed alle condizioni previste da esso, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza”.
Il giudice Licata, ha accolto la tesi dell’avvocato Santina Franco, confermando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui “deve ritenersi illegittimo l’articolo 13 del Ccni, sulla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2019/22, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell’ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l’assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave” “Sulla base di tale norma – afferma il legale – la ricorrente, titolare a Bologna, risultava esclusa dalla mobilità, non riuscendo a rientrare tra i casi oggetto di deroga dal vincolo triennale”.
Il ricorso ha però consentito di ristabilire il giusto equilibrio statuendo la disapplicazione delle norme illegittime e il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per l’a.s. 2020/2021 nonché a far valere in tale domanda il diritto di precedenza per assistenza alla madre disabile grave, con ogni modalità utile e autorizzandola eventualmente alla presentazione della domanda in forma cartacea.
La suddetta ordinanza inoltre, fornisce un importante spunto interpretativo in relazione all’art. 83 del decreto legislativo n. 18/2020 che ha previsto il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in relazione alle condizioni di emergenza derivanti dalla nota pandemia da COVID-19.
Il giudizio in questione può ritenersi incluso nella categoria dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e pertanto non rientra, tra i procedimenti sottoposti al regime di sospensione, da cui sono esclusi appunto i “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.
L’avvocato Santina Franco, in considerazione anche dei tempi rapidissimi in cui è stata emessa l’ordinanza in questione, che addirittura interviene quando ancora i termini per la presentazione della domanda di mobilità devono scadere, si dichiara fiduciosa che la stessa possa rappresentare un precedente di grande rilievo, di cui il MIUR dovrà necessariamente tenere conto, che offre la speranza a numerosissimi docenti, che si trovano in analoga posizione rispetto a quella della ricorrente, di ottenere che sia ristabilita la legalità violata, mediante il superamento del vincolo triennale e la possibilità di potere rientrare da province lontane, per prestare la dovuta assistenza ai familiari disabili ( senza distinzione di vincolo di parentela).