Tutto quello che necessita sapere
Parlare di morte, inumazione, sepolture e culto dei morti, da sempre, è stato spesso un tabù, ma oggi emerge la “voglia”, per mille e più motivazioni, di parlare della sepoltura, del trapasso, del passaggio tra la vita e la morte, anche per il consolidarsi e l’affermarsi dei grandi movimenti spirituali orientali, che vedono in questo passaggio qualche cosa che ben oltre la “morte” e forse della stessa “anima”.
Anche da noi ora c’à voglia di saperne di più sulla cremazione.
Liberata da motivazioni ideologiche che l’hanno contraddistinta nei XIX secolo, è del tutto conciliabile con la fede cristiana e con la pietà verso il corpo del defunto.
Già dal 1963 la Chiesa Cattolica ha riconosciuto che di fatto la cremazione della salma non tocca l’anima e non impedisce l’onnipotenza divina di ricostruire il corpo e quindi non nega i dogmi della risurrezione dei morti e dell’immortalità dell’anima.
La cremazione è spesso richiesta non per disprezzo contro le usanze cristiane ma anche per rahgioni ideologiche, dielle nuove frontiere dello Spirito, per ragioni igieniche, economiche, di ordine pubblico o privato; e poi la pratica è stata pienamente legittimata dal nuovo Diritto canonico.
Anche la Chiesa Valdese ed altre Chiese cristiane Evangeliche sono sempre state favorevoli alla cremazione. Molti componenti delle comunità ebraiche praticano questo rito per antica tradizione familiare.
Fino a pochi anni fa il Codice penale considerava la dispersione delle ceneri come un reato contro la pietà dei defunti. Una recente norma ha depenalizzato il reato a condizione che la custodia, la dispersione in natura o l’immersione sia effettuata secondo le forme previste da un regolamento delle regioni.
Al momento l’unica regione che ha provveduto in tal senso è stata la Lombardia che ha previsto la possibilità di consegna ai familiari e la dispersione controllata in delle ceneri del defunto.
La normativa prevede tre modalità per manifestare la volontà crematoria: il testamento, l’iscrizione ad un’associazione cremazionista, la volontà dei familiari superstiti.
Per coloro i quali, al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione. La volontà può essere manifestata dal coniuge e, in mancanza, dal parente più prossimo e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado da tutti loro, innanzi ad un notaio o un funzionario pubblico abilitato. Per la possibile manifestazione testamentaria della volontà di cremazione si applicano le regole generali stabilite dal Codice civile.
Il Testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e firmato di pugno, dall’interessato. Il testamento pubblico è ricevuto e letto dal notaio in presenza di due testimoni, elevati a quattro se l’interessato non è in grado di leggere e scrivere. Il testamento segreto è redatto dall’interessato e consegnato in busta chiusa ad un notaio che ne curerà la pubblicazione. Tra tutte le forme previste, l’iscrizione ad un’associazione cremazionista è la più semplice, economica e sicura, ciò perché l’iscrizione non necessità di pubblicazione né il consenso di eventuali familiari dissenzienti.
Per esempio a Messina è già attivo il Servizio Comunale di Cremazione predisposto dall’Amministrazione per il trasporto della salma al crematorio di Palermo e per il ritorno delle relative ceneri in apposita urna.
Servizi Religiosi
Federazione Italiana per la Cremazione
Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Conservazione e dispersione delle ceneri
“Riteniamo che chi sceglie la cremazione debba avere anche piena libertà di decidere la destinazione delle sue ceneri attraverso una legge dello Stato che gli garantisca questo diritto.” Le parole di Ambrogio Vaghi, Presidente della Socrem di Varese riassumono il nodo centrale intorno a cui ruota la tematica della conservazione e della dispersione delle ceneri.
Una legge dello Stato, appunto, che i cittadini ed il movimento cremazionista hanno atteso per cinque lunghi anni, senza esito. Infatti, la legge n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” approvata nel mese di marzo del 2001, e dunque ancora nella scorsa legislatura, non ha potuto sviluppare concretamente i suoi effetti su queste materie a causa della mancata emissione del regolamento applicativo.
Moltissime sono le persone che non riescono a dare corso alla volontà – espressa in vita dai loro cari – di dispersione delle ceneri o di affidamento delle stesse per la loro custodia. Se poi si pensa al fatto che molte Regioni hanno ormai approvato una loro legge regionale in materia, grazie a quanto stabilito dalla Costituzione a seguito della riforma del Titolo V°, si può cogliere il peso di effetti discriminatori tra la popolazione.
La Federazione Italiana per la Cremazione auspica che il nuovo Parlamento provveda a sanare una realtà antistorica e paradossale. Che Paese è quello in cui, in alcune Regioni l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri sono consentite da una norma pienamente legittima, mentre in altre ciò è impossibile?
Per questo motivo la F.I.C. continua la sua instancabile azione presso le istituzioni per una legge giusta che elimini le disparità e garantisca il pieno esercizio della libertà di scelta.
Una realtà regionale: una cittadina scrive alla Presidente della Regione Piemonte
Cosa fare per scegliere la Cremazione
La scelta della cremazione deve essere fatta in vita in uno dei seguenti modi:
mediante testamento dinnanzi ad un notaio;
redigendo un testamento olografo (nel quale viene scritta su un foglio la volontà di cremazione e al fondo del quale è scritta la data e posta la firma) che lascerà tra le sue carte o consegnerà ad un notaio o ad un parente o ad una persona amica: dopo il suo decesso, per poter essere valido, tale testamento dovrà essere pubblicato da un notaio a cura degli eredi;
oppure, molto più semplicemente, e con totale sicurezza cha la volontà sia rispettata, mediante l’iscrizione ad una Associazione di cremazione – SO.CREM (di cui su questo sito si trovano tutti gli indirizzi). Questa iscrizione costituisce, ai sensi di legge, prova della volontà di cremazione senza la necessità di passare da un notaio o presentazione da parte dei familiari di istanza al Comune.
Nel caso in cui il defunto non fosse stato iscritto ad una Associazione di cremazione – SO.CREM, la cremazione deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso da un parente (in primo luogo dal coniuge superstite e, in mancanza, da tutti i figli, a seguire dagli altri parenti secondo quanto previsto dl Codice civile).
La cremazione può essere effettuata in uno qualsiasi degli impianti di cremazione esistenti in Italia. È previsto il pagamento di una tariffa, stabilita e aggiornata annualmente dal Ministero dell’Interno.
Molti Comuni, grazie all’azione delle Associazioni cremazioniste locali, hanno deciso di applicare la tariffa in misura ridotta. Le informazioni necessarie potranno essere fornite dalla SO.CREM più vicina alla propria abitazione (si veda l’elenco).
PERCHÉ ISCRIVERSI:
Per avere la certezza che la scelta della cremazione sarà rispettata
Per sollevare i parenti da istanze per l’autorizzazione alla cremazione
Per promuovere e sostenere l’idea cremazionista
Le SO.CREM sono associazioni riconosciute, con personalità giuridica, ed hanno il compito istituzionale di garantire la tutela, anche legale, della volontà dei suoi Soci su tutto il territorio nazionale.
Con il pagamento delle quote stabilite da ciascuna SO.CREM si diventa soci, sollevando i parenti da istanze al momento del decesso per l’autorizzazione alla cremazione.
ADEMPIMENTI AL MOMENTO DEL DECESSO
L’iscrizione ad una SO.CREM è valida su tutto il territorio nazionale.
Quando muore un Socio: i congiunti devono informare del decesso la SO.CREM e l’Impresa di Onoranze funebri da essi incaricata delle esequie;
la SO.CREM provvede alle pratiche necessarie affinché sia emessa l’autorizzazione alla cremazione da parte del Comune ove è avvenuto il decesso del Socio.
Tariffe inerenti la cremazione
Le Società per la Cremazione hanno da tempo attivato un confronto con le Amministrazioni comunali anche sul tema delle tariffe.
L’onerosità della cremazione, prima gratuita, è stata stabilita con il Decreto Ministeriale del Ministero Interno 1 luglio 2002, recante
“Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”.
L’impegno costante e sistematico delle Socrem consente in moltissimi Comuni italiani una sensibile riduzione delle tariffe (vedi la situazione nei Comuni).
Oggi siamo in presenza di un ulteriore atto: il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della salute, ha emesso il 16 maggio 2006 il decreto concernente “Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”.
I limiti massimi valevoli per la tariffa di cremazione e per quella di dispersione delle ceneri, fissati agli articoli 1 e 2 del decreto, decorrono dal 1 maggio 2006 sono valevoli fino al 31 dicembre 2006 e sono rivalutati annualmente con decorrenza 1° gennaio.
Quindi sulla base delle norme sopra indicate, le tariffe vigenti , ma modificabili sono:
Cremazione di cadavere € 440,82
Cremazione di resti mortali (80%) € 352,65
Cremazione di parti anatomiche riconoscibili (75%) € 330,61
Cremazione di nati morti, prodotti abortivi fino a 28 settimane e feti di 28 settimane non dichiarati nati morti (1/3) € 146,94
Dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri € 178,11
altre note sulla cremazione in Italia
Il primo forno crematorio moderno funzionava a gas illuminante e fu installato nel Cimitero monumentale di Milano. Esso venne progettato e costruito dai Professori Polli e Clericetti espressamente per effettuare la cremazione del banchiere milanese Keller che avvenne il 22 febbraio 1876 sul cadavere imbalsamato di questi, deceduto due anni prima. Alla cremazione assistette Paolo Gorini, che già si interessava a nuovi sistemi per lo smaltimento rapido dei cadaveri.
Egli si rese conto che l’impianto di Polli e Clericetti era troppo complicato, delicato e costoso, per cui inventò e costruì nello stesso anno il suo modello di forno crematorio che ebbe un successo mondiale per la semplicità, l’economicità di produzione ed esercizio (funzionava con fascine di pioppo sul principio della fiamma indiretta). Il forno Gorini fu installato nel nuovo Crematorio di Londra e quindi a Bombay e fu adottato perfino in Giappone. Forni sul principio Gorini hanno funzionato quanto meno in Italia, fino agli anni ’70/’80, in seguito furono modificati a gasolio e quindi sostituiti con impianti moderni allorché in quegli anni la cremazione prese a diffondersi a livello di massa. Esso fu un impianto mirabile e di straordinaria efficienza, ma non fu il primo apparecchio crematorio.
Allo stesso Gorini si deve la diffusione in Italia della cremazione, che nel 1876-1877 progettò il forno crematorio nel cimitero di Riolo, frazione di Lodi.
In Italia è praticata in circa il 10% dei casi, anche per l’assenza di strutture attrezzate, presenti solamente in una quarantina di province soprattutto al Centro-Nord. Una certa inversione di tendenza è testimoniata dal fatto che nelle due principali metropoli del Nord Italia, Torino e Milano, la percentuale supera il 50%.
Negli ultimi decenni la spinta a emanare normative relative alla cremazione si è fatta sempre più decisa. Importanti, in tal senso, sono state alcune leggi promulgate tra il 1987 e il 1990, che non consentivano ancora, però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere conservate all’interno del cinerario comune. L’inadeguatezza della legge, soprattutto in merito alla dispersione delle ceneri, ha spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della tredicesima legislatura e, nel marzo 2001, è stata promulgata la Legge n.130.
La principale novità del testo è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri. È caduto conseguentemente l’obbligo di conservazione nei cimiteri, per tale motivo, ora, le ceneri vengono consegnate direttamente ai famigliari.
La dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna, …), in aree private, oppure in spazi riservati all’interno dei cimiteri: non potrà avvenire all’interno dei centri urbani.
Sarà anche possibile conservare l’urna in casa, purché vi sia riportato il nome del defunto.
La legge dà anche indicazioni alle amministrazioni locali per la costruzione di crematori, e istituisce il divieto di trarre lucro dalla dispersione delle ceneri. Peraltro, la nuova legge attribuisce al Ministro della sanità il compito di provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, allo scopo di disciplinare proprio la dispersione delle ceneri.
La Regione Lombardia ha approvato la legge n. 22 del 2003 sui problemi cimiteriali, così pure hanno provveduto a legiferare altre Regioni Italiane come la Toscana, l’Emilia-Romagna, la Liguria e altre. Dal 14 febbraio 2004 in Lombardia è possibile disperdere le ceneri in natura oppure affidarle a qualche parente per la conservazione nel proprio domicilio.
La cremazione è una pratica considerata da molti igienica ed ecologica, che permette di ridurre considerevolmente gli spazi ed i costi destinati ai defunti, contribuendo a creare condizioni di vita migliori per chi rimane, evitando nel contempo lo squallore del disfacimento del proprio corpo.