800 euro oltre le spese. Così il Tar di Catania si è pronunciato
Ecco la sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso elettorale numero di registro generale 1608 del 2011, proposto da: Enza Stroscio, Gaetano Stroscio, Luca Carmelo Pisano, rappresentati e difesi dagli avvocati Leone Elio Aquino e Massimo Miracola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernardo Frosina in Catania, corso Italia, 171; contro Comune di Patti, Commissione Elettorale Circondariale, U.T.G. – Prefettura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per l’annullamento dell’esclusione della candidata, signora Enza Stroscio, disposta dalla commissione elettorale circondariale del comune di Patti nella seduta del 5 maggio 2011, e per il riconoscimento del diritto della ricorrente Enza Stroscio all’ammissione della propria candidatura e all’inserimento del proprio nominativo tra i candidati alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Patti in seno alla lista “libertà e autonomia noi sud per Patti Aquino Sindaco”.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visto l’art. 129 cod.proc.amm.; Visto il decreto presidenziale di fissazione di udienza e di nomina del relatore, nonché gli avvisi spediti alle parti in causa; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Preso atto della dichiarazione resa a verbale con la quale la difesa della parte ricorrente ha dichiarato, in udienza, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del presente giudizio, la candidata Enza Stroscio è
stata ammessa alla competizione elettorale de qua da parte della Commissioneelettorale in esito del relativo reclamo; Visto, peraltro, il fax fatto pervenire dal Comune di Patti alla Segreteria di questa Sezione in data 11.5.2011, che conferma l’avvenuta ammissione della ricorrente alla competizione elettorale; Ritenuto che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, data la natura pienamente satisfattiva del provvedimento nelle more adottato dalla Commissione elettorale circondariale e che va accolta la richiesta di condanna alle spese, reiterata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, a carico delle amministrazioni soccombenti in solido (Commissione elettorale circondariale e Comune di Patti, cfr. in materia TAR Molise, sent. 873/2002 e Cons. St. Sez. V, n. 115/1999);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese a carico, in solido, del Comune di Patti e della Commissione Elettorale circondariale dello stesso Comune, nella misura che si liquida in euro ottocento/00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di dare comunicazione della suestesa sentenza all’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato, nonché al Comune di Patti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Alba Paola Puliatti, Consigliere