Rinaldi (PD) presenta Ddl per regolamentare la figura professionale del fisioterapista
“La riabilitazione ha un ruolo determinante nella prevenzione, nella cura e per la qualità della vita dei cittadini.
Per tale ragione riteniamo necessario intervenire con una regolamentazione legislativa concernente le modalità di autorizzazione e di accreditamento della figura professionale di fisioterapista.
Ciò in funzione della necessaria tutela dei diritti del malato a trattamenti riabilitativi idonei e della difesa dal preoccupante e dilagante fenomeno dell’abusivismo professionale”.
Lo dice il vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Franco Rinaldi, che ha presentato un disegno di legge su “Disposizioni concernenti le procedure di autorizzazione ed accreditamento per la figura professionale del fisioterapista”.
Il ddl indica specificatamente, nelle finalità della legge, quella di promuovere la piena valorizzazione professionale del fisioterapista nella rete regionale, oltre quella di favorire il potenziamento e il decentramento delle attività sanitarie territoriali e di facilitare l’accesso da parte dei cittadini a professionisti che erogano prestazioni con garanzie di qualità e il più vicino possibile alla propria abitazione.
Stabilisce, inoltre, che “l’erogazione dei servizi, nelle more che vengano istituiti l’Albo e gli Ordini professionali, può essere effettuata esclusivamente da fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa”.
Ecco il testo integrale del disegno di legge
DISEGNO DI LEGGE presentato dall’ on. Rinaldi Franco il 5 ottobre 2010
Disposizioni concernenti le procedure di autorizzazione ed accreditamento per la figura professionale del fisioterapista
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge che sottoponiamo alla approvazione di tutte le forze politiche presenti all’ARS, nasce dalla consapevolezza del ruolo determinante che ha la riabilitazione nella prevenzione, nella cura e per la qualità della vita dei cittadini.
Per tale ragione riteniamo necessario intervenire con una regolamentazione legislativa concernente le modalità di autorizzazione e di accreditamento della figura professionale di fisioterapista. Ciò in funzione della necessaria tutela dei diritti del malato a trattamenti riabilitativi idonei e della difesa dal preoccupante e dilagante fenomeno dell’abusivismo professionale.
In questa direzione l’articolo 1 indica specificatamente nelle finalità della legge quella di promuovere la piena valorizzazione professionale del fisioterapista nella rete regionale, oltre quella di favorire il potenziamento e il decentramento delle attività sanitarie territoriali e di facilitare l’accesso da parte dei cittadini a professionisti che erogano prestazioni con garanzie di qualità e il più vicino possibile alla propria abitazione.
L’articolo 2 disciplina le modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento degli studi professionali di fisioterapia statuendo che i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per l’apertura degli studi professionali. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce, inoltre, che le singole ASP, annualmente e sulla base delle esigenze territoriali, valutate le risorse disponibili, comunicano, tramite specifici bandi, le zone carenti, il numero di prestazioni accreditabili e le modalità per la presentazione delle domande atte a predisporre una specifica graduatoria dei soggetti accreditabili.
All’articolo 3 si statuisce che l’erogazione dei servizi, nelle more che vengano istituiti l’Albo e gli Ordini professionali, può essere effettuata esclusivamente da fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa.
Le prestazioni possono essere erogate sia a carico del Servizio sanitario, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che su prescrizione medica in regime privato con onere a carico del cittadino (art. 4).
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare, ai sensi dell’articolo 5, all’interno del proprio studio professionale e a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
All’articolo 6 si stabilisce che nelle more della definizione di specifiche modalità di controllo, sarà l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente a verificare e valutare periodicamente la corretta applicazione della legge.
L’articolo 7 concerne la disciplina della remunerazione delle prestazioni erogabili che è fissata ad un massimo di otto prestazioni giornaliere. Le prestazioni, inoltre, dovranno essere erogate su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, riportante la dicitura “Richiesta prestazioni Fisioterapiche”. Ogni richiesta consente la fruizione di n. 10 sedute fisioterapiche sino ad un tetto massimo di sei richieste per assistito, per un massimo di sessanta prestazioni, nell’arco dell’anno.
Le aziende sanitarie locali provinciali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, ai professionisti convenzionati le prestazioni sanitarie riabilitative per singola tipologia nei limiti di cui al tariffario minimo nazionale sanitario.
Nel medesimo articolo si stabilisce, inoltre, il divieto di svolgere all’interno dello studio professionale ed a domicilio del paziente tutte quelle attività, che ai sensi della vigente normativa in materia, richiedano la diretta presenza e responsabilità del medico.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1 (Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata a promuovere la piena valorizzazione professionale del fisioterapista nella rete regionale, a favorire il potenziamento e il decentramento delle attività sanitarie territoriali nonché a facilitare l’accesso da parte dei cittadini a professionisti che erogano prestazioni con garanzie di qualità e il più vicino possibile alla propria abitazione.
Art. 2 (Modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento)
1. Per l’autorizzazione e l’accreditamento degli studi professionali di fisioterapia, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per l’apertura degli studi professionali.
2. Le singole ASP, annualmente, sulla base delle esigenze territoriali, e valutate le risorse disponibili, comunicheranno tramite specifici bandi le zone carenti, il numero di prestazioni accreditabili e le modalità per la presentazione delle domande atte a predisporre una specifica graduatoria dei soggetti accreditabili.
Art. 3 (Professionisti abilitati)
1. L’erogazione dei servizi di cui alla presente legge può essere effettuata esclusivamente dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, nelle more che vengano istituiti l’albo e gli ordini professionali.
Art. 4 (Regime delle prestazioni)
1. Le prestazioni di cui alla presente legge possono essere erogate sia a carico del Servizio sanitario, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che su prescrizione medica in regime privato con onere a carico del cittadino.
Art. 5 (Prestazioni erogabili)
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all’interno del proprio studio professionale e a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:
d) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
e) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;
f) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Art. 6 (Aziende Sanitarie territorialmente competenti)
1. Nelle more della definizione di specifiche modalità di controllo, l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente verificherà e valuterà periodicamente la corretta applicazione della presente legge.
Art. 7 (Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi)
1. La remunerazione delle prestazioni erogabili ai sensi dell’art. 5 della presente legge avverrà sino ad un massimo di otto prestazioni giornaliere.
2. Le prestazioni verranno erogate su prescrizione, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, riportante la dicitura “Richiesta prestazioni Fisioterapiche”. Ogni richiesta consente la fruizione di n. 10 sedute fisioterapiche sino ad un tetto massimo di sei richieste per assistito, per un massimo di sessanta prestazioni, nell’arco dell’anno. Le aziende sanitarie locali provinciali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, ai professionisti convenzionati le prestazioni sanitarie riabilitative per singola tipologia nei limiti di cui al tariffario minimo nazionale sanitario.
3. Non possono essere svolte all’interno dello studio professionale ed a domicilio del paziente tutte quelle attività, che ai sensi della vigente normativa in materia, richiedano la diretta presenza e responsabilità del medico.
Art. 8 (Norma finale)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
RINALDI