FOTOVOLTAICO IMPRESE – I vantaggi del Quinto Conto Energia
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FOTOVOLTAICO IMPRESE – I vantaggi del Quinto Conto Energia

 

Innanzitutto occorre precisare che gli incentivi, e quindi la loro logica, non subiscono variazioni se ad usufruirne è un’abitazione o un’impresa, ciò vuol dire che se un’azienda installa un impianto fotovoltaico tra i 20 e i 200 Kw riceverà 0,175 cent. per Kw prodotto come tariffa omnicomprensiva e 0,093 cent. per ogni Kw consumato come premio di autoconsumo esattamente come fosse un’abitazione. Naturalmente un’azienda ha esigenze energetiche diverse in confronto ad una semplice abitazione, perciò gli impianti aziendali saranno notevolmente più grandi e se superano i 12 Kw necessitano dell’iscrizione al registro per accedere ai finanziamenti statali. Il Quinto Conto energia prevede 2 distinti meccanismi di accesso agli incentivi, a seconda della tipologia d’installazione e della potenza nominale dell’impianto: accesso diretto e accesso previa iscrizione al registro.

Quinto_Conto_Energia1Possono accedono direttamente alle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:

– impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;- impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni Pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;- impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante.

Tutti impianti che non rientrano tra le categorie sopra elencate, possono accedere agli incentivi previa iscrizione in posizione utile in appositi registri informatici, tenuti dal GSE, (“accesso tramite Registro”). L’iscrizione degli impianti fotovoltaici ai registri, tuttavia, non garantisce l’ottenimento degli incentivi; gli impianti, infatti, devono risultare in posizione di graduatoria tale da rientrare nei seguenti limiti annui di costo, fatto salvo il raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno:

– per il primo registro: 140 milioni di euro;

– per il secondo registro: 120 milioni di euro;

– per i registri successivi al secondo: 80 milioni di euro.

Per accedere all’iscrizione al registro sarà necessario partecipare al bando di concorso pubblicati con scadenza semestrale dal GSE.

Alla richiesta di iscrizione al registro devono essere allegate, a pena di esclusione: copia in formato digitale dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo (contabile bancaria) e copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La graduatoria, pubblicata dal GSE entro 20 giorni dalla data di chiusura del registro, sarà formata in base ai seguenti criteri di priorità (elencati in ordine gerarchico):

– impianti su edifici con attestato di certificazione energetica, almeno di classe D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto, purché le stesse coperture siano completamente rimosse;- impianti su edifici con attestato di certificazione energetica, almeno di classe D o superiore;- impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto, purché le stesse coperture siano completamente rimosse;- impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE o SEE (Spazio Economico Europeo);- impianti ubicati, nell’ordine su: siti contaminati (definiti dall’art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite (per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 36/2003); cave dismesse; miniere esaurite;- impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;- impianti realizzati, nell’ordine su: edifici; serre; pergole; tettoie; pensiline; barriere acustiche;- altri impianti.

Limitatamente al primo registro, al fine di salvaguardare gli impianti già in fase di realizzazione, la graduatoria sarà redatta applicando come primo criterio la precedenza alla data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui sopra.

Gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria. Gli impianti non ammessi che intendono comunque richiedere gli incentivi, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione per il registro successivo.

L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solamente dopo l’entrata in esercizio dell’impianto.

urbesapiens_thumb307_Ultimi chiarimenti

A seguito di alcuni quesiti pervenuti, il GSE ha precisato, con comunicato del 7 settembre 2012, che non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, a condizione che:

– l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;- gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Nello stesso comunicato, il GSE – ricordando che il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria e al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari – ha elencato le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:

– mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;- presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;- incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

In collaborazione con Urbesapiens.it

Via Antonello da Messina 1, Villafranca Tirrena Tel. 800 864 859

 

17 Dicembre 2012

Autore:

admin


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