Categories: Cronaca Regionale

GEOLOGI – Vincolo idrogeologico. La nuova normativa

Nuove direttive unificate per il rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.).

IL TESTO E’ TRATTO  DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 50 4-5-2012 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA – PARTE I n. 18

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

Visto il regolamento 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i.;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 – “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e s.m.i.;

Vista la nota del dirigente generale del Comando del Corpo forestale n. 55184 del 28 dicembre 2011, con la quale lo stesso ha approvato e trasmesso: “La proposta di nuove direttive unificate per il rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) (l.r. n.16/96, R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)”;

Ritenuto che risulta opportuno dettare direttive unificate per il rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.); Considerato che si condivide la proposta avanzata dal dirigente generale del Comando del Corpo forestale e trasmessa con nota n. 55184 del 28 dicembre 2011 riguardante “Nuove direttive unificate per il rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) (l.r. n. 16/96, R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)”;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le allegate “Nuove direttive unificate per il rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) (l.r. n. 16/96, R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 17 aprile 2012.

DI BETTA

Allegati NUOVE DIRETTIVE UNIFICATE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E DEL NULLA OSTA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN ARMONIA CON IL PIANO D’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Riferimenti normativi:
– Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
– Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;
– Legge regionale 16 aprile 1996, n. 16;
– Legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
– Legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;
– D.L. n. 180/98 conv. legge n. 267/98 e s.m.i.

Allegati:

– Modello A – Richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico;

– Modello B – Richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria;

– Modello C – Dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Capo I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 Ambito di attuazione

1. Le presenti direttive, in attuazione delle specifiche competenze del Comando del Corpo forestale in tema di vincolo idrogeologico, disciplinano le fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi, connessi al rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo per scopi idrogeologici, relativamente alle attività che comportano movimenti di terra da eseguirsi in aree gravate dal vincolo di cui al R.D. n. 3267/1923 ed al relativo regolamento n.1126/1926.

2. Volutamente si è collegata la tutela del territorio ai fini del vincolo idrogeologico con la filosofia dei Piani di assetto idrogeologico (P.A.I.), anch’essi volti a predisporre azioni ed interventi diretti ad attenuare il dissesto idrogeologico e in tal senso le direttive disciplinano un approfondimento degli studi e degli interventi che, oltre a ricadere nelle aree vincolate, rientrano contestualmente nelle aree a rischio dei P.A.I.

3. Le presenti direttive saranno approvate dal dirigente generale del Comando regionale del Corpo forestale ed emanate con provvedimento dell’Assessore regionale competente al ramo.

Art. 2 Criteri generali di attuazione degli interventi

1. Gli interventi nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità e della tutela dell’ambiente, nel rispetto dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923.

Art. 3 Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di nulla osta

1. Le dichiarazioni e le istanze di nulla osta sono presentate dai seguenti soggetti:

a) proprietario;

b) possessore, specificando il titolo che legittima il possesso;

c) legale rappresentante, in caso di persone giuridiche, o dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest’ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

Art. 4 Decorrenza dei termini

1. I tempi procedurali sono così determinati:

a) il termine iniziale decorre dal momento in cui il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, assume al protocollo generale la dichiarazione o la richiesta di nullaosta ai fini del vincolo idrogeologico;

b) in caso di dichiarazioni o richiesta di nulla osta irregolari o incomplete il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, comunica, per iscritto al soggetto richiedente/dichiarante, il motivo dell’irregolarità od incompletezza degli atti prodotti, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro il termine di giorni 30, trascorso il quale si attiverà la procedura di archiviazione; c) la decorrenza dei termini riprende dalla data di ricezione della documentazione integrativa inviata dall’interessato entro i termini di cui sopra.

Art. 5 Dichiarazione ed istanza di nulla osta

1. La dichiarazione e/o l’istanza di nulla osta, redatte in bollo del valore legale in corso distinte ed articolate al successivo Capo II artt. 8, 9 e 10, saranno entrambe redatte secondo il modello di domanda riportato negli allegati modelli A, B e C, delle presenti direttive, le medesime istanze dovranno essere indirizzate e/o presentate al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente per giurisdizione, a firma dei soggetti di cui al precedente art. 3 e dovranno essere corredate della documentazione di seguito indicata:

a) Relazioni tecniche ed elaborati grafici relativi alle opere da realizzare, redatti e firmati da tecnici abilitati all’esercizio della professione, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti;

b) Tutta la documentazione allegata, in originale e secondo le disposizioni di legge vigenti, dovrà recare la firma del richiedente, con esclusione della documentazione tecnica di cui alla precedente lettera a).

2. Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale e le risultanze dell’istruttoria, l’amministrazione forestale provvederà a segnalare le difformità alle autorità competenti per i successivi adempimenti di legge;

3. Le dichiarazioni e/o le istanze di nulla osta, non corredate della documentazione di cui al precedente punto 1. lettera a), saranno archiviate.

Art. 6 Provvedimento finale

1. Il provvedimento finale, redatto in bollo del valore legale in corso, è a firma dell’ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio, ed è costituito da un nulla osta in cui sono riportate, tra l’altro, le eventuali prescrizioni relative all’esecuzione dei lavori che il ripartimento delle foreste ha ritenuto opportuno porre in essere al fine di tutelare l’assetto idrogeologico dei luoghi.

2. Sugli elaborati tecnici e grafici, facenti parte integrante del provvedimento di cui al precedente punto 1., verrà apposto, altresì, timbro e firma del responsabile recante il numero e la data del nulla osta rilasciato.

Art. 7 Funzioni di vigilanza e di controllo

1. L’attività di vigilanza e di controllo, sia durante il procedimento che dopo, sarà svolta dal personale del Corpo forestale della Regione Sicilia. Capo II

Art. 8 Opere eseguibili senza rilascio di nulla osta o della dichiarazione

1. Le opere e/o i lavori che in nessun caso possono procurare danni, di cui all’art. 1 del R.D.L. n.3267/1923, non necessitano del rilascio del nulla osta nè l’inoltro della “Dichiarazione”, da parte dell’interessato, con esclusione di quelle aree ricadenti all’interno di aree censite come “aree a rischio” di cui ai Piani di assetto idrogeologico (P.A.I.) nonché nei siti di interesse comunitario (S.I.C.) e nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.), così come in parte già evidenziato conle disposizioni di cui alla nota prot. n. 517/S.T. del 25 marzo 2010 del Comando del Corpo forestale – servizio tutela -.

2. Sono opere di modesta entità quelle che non comportano movimenti di terra o tagli alla vegetazione tali da arrecare, ai terreni sede d’intervento, i danni di cui sopra e che di seguito si elencano:

a) manutenzione ordinaria di edifici o di altri manufatti a condizione che non comportino scavi e/o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;

b) manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazione dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate naturali;

c) posa di tubazione nella viabilità a fondo asfaltato con scavi non superiori a m 1 di larghezza e m 1,50 di profondità a condizione che tali lavori non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate;

d) sostituzione dei sostegni esistenti di linee aeree elettriche, telefoniche e di illuminazione a condizione che tali lavori comportino i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione dei sostegni medesimi e a condizione che non vengano realizzate nuove piste di accesso;

e) manutenzione ordinaria di tubazioni e/o di linee elettriche telefoniche interrate, a condizione che non comportino modifiche del tracciato esistente;

f) recinzioni realizzate con paletti e reti, compresa l’installazione di cancelli o simili, a condizione che siano realizzate da paletti infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo paletto, senza cordolo di collegamento.

Tali recinzioni dovranno essere poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi, tanto al fine di consentire il regolare deflusso delle acque di impluvio e linee di sgrondo esistenti. I lavori non devono comportare in alcun caso l’espianto di piante e/o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni; non è consentito utilizzare le piante esistenti come sostegno della rete;

g) varianti in corso d’opera di progetti già assentiti con nulla osta, purché non prevedano alcun movimento di terra, nel rispetto delle normative vigenti;

h) pratiche inerenti lavori da eseguire su terreni agricoli sottoposti a periodica lavorazione (nota prot. n.36905 del 12 marzo 2002 Dipartimento foreste – Corpo forestale).

Art. 9 Opere eseguibili a seguito di presentazione di dichiarazione

1. A questa tipologia fanno riferimento opere di modesta entità che non comportino, in alcun caso, movimenti di terra significativi tali da non arrecare con danno pubblico, denudazione, instaurare instabilità nei versanti e/o turbare il regime naturale delle acque ai terreni sede d’intervento.

2. Sono assoggettate alla presentazione di dichiarazione:

a) le realizzazioni di muretti di recinzione o di confine, che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;

b) le realizzazioni di cancelli e di recinzioni, con cordolo continuo, a condizione che gli scavi siano limitati a quelli necessari;

c) la realizzazione di vasche “imhoff”;

d) la rimozione di materiali detritici derivanti da eventi calamitosi configurabili quali lavori urgenti ed indifferibili ai fini della tutela della pubblica incolumità;

e) pozzi di attingimento d’acqua a condizione che non vengano realizzate nuove piste di accesso.

3. La dichiarazione in bollo, del valore legale in corso, deve essere corredata dai documenti indicati nell’allegato modello C, secondo quanto espresso dall’art. 5 delle presenti direttive.

Procedure e termini temporali

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di protocollo del ripartimento territorialmente competente della presentazione della dichiarazione e previsti allegati, potranno iniziare i lavori previa comunicazione, tranne che il competente servizio ispettorato ripartimentale delle foreste comunichi il divieto di dar corso agli stessi ovvero detti prescrizioni integrative utili ad una migliore esecuzione dei lavori previsti.

2. La validità temporale della dichiarazione è di anni due a partire dalla data di ricezione della documentazione completa.

3. Nei casi in cui durante l’esecuzione dei lavori si verifichino fenomeni imprevisti di instabilità del terreno, questi dovranno essere sospesi provvedendo a darne immediata comunicazione al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente.

4. Nella comunicazione di inizio lavori dovrà essere altresì dichiarato che lo stato dei luoghi interessato dai lavori non ha subito alcuna alterazione rispetto alla data di incameramento della dichiarazione e della documentazione progettuale completa e definitiva.

Art. 10 Opere e movimenti di terra soggetti a nulla osta

1. Rientrano nella tipologia assoggettata all’obbligo di autorizzazione tutte le opere che comportano la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive e comunque tutte le realizzazioni di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, comprese l’apertura delle cave e torbiere.

Istanza e documenti:

L’Istanza di nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico, redatta in bollo del valore legale in corso, modello “A” o modello “B” allegati al presente documento, è obbligatoria in tutti i casi di cui al precedente punto 1, secondo quanto previsto dall’art. 5 delle presenti direttive.

Art. 11 Validità del nulla osta

La validità temporale massima del Nulla Osta è di anni 2 dalla data del rilascio tranne che nei seguenti casi:

1. Per opere soggette a concessione edilizia, il suddetto nulla osta si rinnova automaticamente fino allo scadere dei termini della concessione edilizia, sempre che entro due anni della validità dello stesso siano iniziati i lavori;

2. Per le opere pubbliche il nulla osta si rinnova automaticamente a partire dalla consegna dei lavori ed ha validità fino alla fine dei medesimi. L’inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al distaccamento forestale competente per territorio.

Nel caso in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi e/o se durante l’esecuzione dei lavori si verificassero dei dissesti ed eventi inattesi il nulla osta deve intendersi decaduto.

Art. 12 Rinnovo

Nel caso in cui la validità temporale del nulla osta sia scaduta e nulla sia stato modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati, il richiedente potrà presentare una nuova istanza di nulla osta, secondo le modalità previste dalle presenti direttive ed alla quale allegherà una dichiarazione che attesti quanto sopra nonché una dettagliata documentazione fotografica che cristallizzi lo stato dei luoghi.

Art. 13 Proroga

L’avente diritto, ai fini del completamento di opere e/o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale del nulla osta, può richiedere la proroga con apposita e motivata istanza in bollo, del valore legale in corso, almeno 60 giorni prima della scadenza della validità stessa.

La proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore ad anni 2, con decorrenza a partire dalla scadenza del primo nulla osta.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio della proroga del nulla osta.

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