Operazione 730 al via. Con la fine del mese di marzo scade il termine per l’invio dei modelli di Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta, e si può quindi iniziare a preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi. Il modello in versione precompilata sarà on line dal 15 aprile prossimo, ma è comunque possibile continuare a presentare il 730 in forma cartacea al proprio datore di lavoro (se effettua questa forma di assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato. Chi sceglie di rivolgersi ad un intermediario non subirà più alcun tipo di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, che in caso di problemi si rivolgerà esclusivamente agli intermediari che hanno rilasciato il visto di conformità.
Chi può presentare il 730. Possono utilizzare il 730 lavoratori e pensionati, i titolari di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (cassa integrazione, indennità di mobilità); i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato anche per un periodo inferiore all’anno, compreso il personale della scuola; chi ha soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Il modello può essere presentato anche da chi non ha un sostituto d’imposta, come nel caso di lavoro domestico o quando si ricevono solo gli assegni di mantenimento dell’ex coniuge, oppure da chi ha perso il lavoro. In questi casi chi ha diritto ad un credito riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 direttamente predisposto dal Caf.
Chi non è obbligato a presentare il modello. Chi non ha spese da detrarre o crediti da far valere non sempre è obbligato a presentare il 730. In particolare è esonerato chi ha un solo reddito da lavoro o da pensione, ed eventualmente anche la prima casa e altri immobili soggetti ad Imu, oppure più rapporti di lavoro a patto che sia stato effettuato il conguaglio dall’ultimo sostituto d’imposta. Esonerato anche chi ha solo redditi da terreni e fabbricati entro i 500 euro, pensione fino a 7.200 euro e terreni fino a 185,92 euro, e chi riceve solo l’assegno dell’ex coniuge per un importo fino a 7.500 euro, al netto della parte di assegno per il mantenimento dei figli. Nessun obbligo, infine, per chi ha ricevuto solo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o redditi da lavoro autonomo per un importo fino a 4.800 euro lordi annui. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali comunali e regionali non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta, e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà (questi dati risultano dalla Certificazione Unica), e quando sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
Le scadenze e i documenti. Il termine ultimo per inviare il modello 730 all’Agenzia delle entrate è fissato al 7 luglio. Lo stesso termine è previsto sia in caso di consegna al datore di lavoro che al Caf. Il datore di lavoro non è tenuto al visto di conformità, quindi non vanno presentati i documenti che giustificano le detrazioni e si è direttamente responsabili in caso di errori. Chi presenta il 730 al Caf deve consegnare anche tutta la documentazione relativa alle spese da detrarre. In ogni caso la documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2020, data ultima per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.
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