Molti non sono a conoscenza che dal 2009 l’INPS ha messo in atto un massiccio piano di verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Alla fine di questa operazione, che terminerà alla fine del 2012 le posizioni controllate saranno circa 800.000.
Per questo ultimo anno i criteri sono stati stabiliti dall’INPS con il Messaggio 19 aprile 2012, n. 6796 (che riprende le indicazioni già fornite con la Circolare 76/2010 e con il Messaggio 6763/2011).
In base a quanto detto il campione per il 2012 sarà estratto fra:
• gli invalidi titolari di provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell’anno (esclusi quelli per la quale la scadenza è prevista entro due mesi dal Messaggio) per i quali non viene fissato alcun limite di età;
• i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione, ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;
• i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali), ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.
L’INPS richiederà alle ASL l’invio dei fascicoli sanitari relativi alle persone selezionate per la verifica.
Allo stesso tempo, sempre l’INPS, recapiterà alle persone selezionate per la verifica una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere.
Nel caso in cui il Cittadino, entro 15 giorni, non invii la documentazione richiesta o questa sia insufficiente (lo decide sempre l’INPS), riceve una convocazione a visita.
Se invece la documentazione viene ritenuta sufficiente per poter effettuare una valutazione sugli atti (cioè in base alle sole certificazioni, referti, cartelle cliniche), l’INPS si riserva diverse possibilità:
1) confermare la prestazione erogata;
2) riconoscere che si tratta di una patologia grave stabilizzata o ingravescente ed escludere la persona da ulteriori verifiche (come previsto dal DM 2 agosto 2007);
3) rettificare i precedenti verbali di invalidità e, quindi, revocare la pensione, l’indennità o l’assegno.
Si tenga presente che l’INPS si riserva la rettifica anche solo sulla base della documentazione presentata, senza procedere a nessuna visita e valutazione oggettiva della persona. Inoltre, il programma di verifiche straordinarie dell’anno 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (handicap).
Altra importante annotazione è che l’INPS, in occasione delle verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile, non riconosce una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata ovvero non riconosce mai l’aggravamento.
Per richiederne il riconoscimento il Cittadino deve presentare una nuova istanza di accertamento e sottoporsi ad ulteriore visita di accertamento.
Domenico Raffaele Addamo
Fonte: www.handylex.org