Da quello tranquillizzate e ottimistico di Laccoto, a quello – di verso opposto – di Luigi Genovese, Poi sul “fuoco” della politica entrano Mps, rilanciato dall’Ansa, Germanà ed la stessa segreteria politica all’Ars della Lega.
Eccoli per una “serena” lettura.
LACCOTO (LEGA) RESTA IN CARICA ALL’ARS
La nota di Geneovese
IL CGA dispone un’istruttoria per verificare i gravi errori rilevati da Luigi Genovese. Il contenuto dell’Ordinanza del CGA, depositata in data odierna, conferma le indiscrezioni diffuse dopo l’udienza del 23 novembre scorso. Il CGA, contrariamente alla decisione del TAR Palermo, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di Luigi Genovese, ha ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti ed inconciliabili rappresentati nei verbali sezionali, “ ….accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale”. Sarà il Prefetto di Messina o un suo delegato, entro 120 giorni, ad occuparsi della delicata fase delle operazioni di verificazione che riguarderà numerosissime sezioni. All’esito, il CGA deciderà a quale lista sarà assegnato il seggio.
Germanà prende posizione
Mpa: ‘sarà Prefetto Messina a decidere su seggio Laccoto’
“Sarà il Prefetto di Messina o un suo delegato, entro 120 giorni, ad occuparsi della delicata fase delle operazioni di verificazione che riguarderà numerosissime sezioni. All’esito, il Cga deciderà a quale lista sarà assegnato il seggio”. E’ quanto si legge in una nota del Mpa riguardo il contenuto dell’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa depositata oggi a proposito del ricorso presentato da Luigi Genovese in merito all’attribuzione del seggio all’Ars a Giuseppe Laccoto (Lega).
“Luigi Genovese, sulla scorta di presunte irregolarità presenti nei verbali di 33 sezioni delle 776 presenti nella provincia di Messina, aveva chiesto di riesaminare i verbali e di correggere l’attribuzione dei voti delle ultime elezioni regionali, in quanto gli errori sarebbero stati determinanti per
l’assegnazione dei seggi – prosegue la nota – Il Cga, contrariamente alla decisione del Tar Palermo, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di Genovese, ha ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti e inconciliabili rappresentati nei verbali sezionali, ‘accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale’. Il pronunciamento negativo del Tar aveva confermato il seggio all’Ars per Giuseppe Laccoto che aveva ottenuto 4790 preferenze nella lista Lega-Prima l’Italia, eletto a discapito di Luigi Genovese che invece aveva ottenuto 9233 preferenze nella lista dei Popolari e autonomisti”. (ANSA).
la vicenda nelle sue linee generali
Dopo le elezioni regionali, i ricorsi e le varie “risse” politiche giocate sul ring della politica sicilia (e non solo) si era assistito al pronunciamento negativo del Tar, l’8 marzo 2023, che aveva confermato il seggio all’Ars per l’on. Giuseppe Laccoto che, alle elezioni regionali del settembre 2022, aveva ottenuto 4.790 preferenze nella lista “Lega-Prima l’Italia”. Un dato elettorale che aveva negato il seggio a Luigi Genovese che pur avendo ottenuto 9.233 preferenze nella lista “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti” per la legge sulle ripartizioni venne escluso.
Secondo Genovese, assistito dagli avvocati Marcello Scurria e Francesca Andò, – Laccoto è difeso da: Natale Bonfiglio, Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli – nel corso delle operazioni di scrutinio, in alcune sezioni del collegio di Messina, non sarebbero stati riconosciuti 108 voti alla sua lista, “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”, a vantaggio della lista della Lega. Il candidato messinese, sulla scorta delle presunte irregolarità rilevate nei verbali di 33 sezioni delle 776 della provincia di Messina, aveva chiesto all’Ufficio di Controllo Elettorale di Messina di riesaminare i verbali e correggere l’attribuzione dei voti, considerando questi presunti errori come determinanti per l’assegnazione dei seggi alle liste partecipanti. Dopo il diniego opposto al suo ricorso Genovese jr. aveva proposto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere la correzione, nella circoscrizione di Messina, del risultato elettorale in favore della lista n. 17. Il Tar, invece, l’8 marzo scorso, aveva dichiarato “inammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale”. Da qui l’ulteriore ricorso al CGA con il “giallo” anche di un’anticipazione del dispositivo, a favore di Genovese, poi rientrato.
Oggi la pioggia dei comunicati.
l’ordinanza
Si allega l’ordinanza del CGA
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2023, proposto da Luigi Genovese, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Scurria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Siciliana – Assemblea Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; nei confronti
Giuseppe Laccoto, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Bonfiglio, Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Natale Bonfiglio in Messina, via Camiciotti, n. 102;
Antonio Calogero Prattella, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione N. 00602/2023 REG.RIC. Prima) n. 720/2023, resa tra le parti, reiettiva del ricorso di prime cure;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Laccoto e della Regione Siciliana – Assemblea Regionale;
Visto l’appello incidentale proposto da Giuseppe Laccoto;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che le doglianze dedotte dai due appellanti meritino un approfondimento istruttorio. Per quanto, infatti, la discrasia tra voti di preferenza e voti di lista sia stata relegata in talune pronunce al minore rango di vizio formale – e pur non volendosi negare che, in talune ipotesi, ciò possa anche ragionevolmente affermarsi – non può cogliersi nell’assunto, ove esso sia acriticamente assolutizzato, una significativa frizione con il doveroso rispetto del diritto di difesa di colui il quale, essendone legittimato, voglia contestare le risultanze elettorali, muovendo censure esenti da vizi di genericità e indeterminatezza.
E, invero, l’appellante principale non contesta il contenuto del verbale sezionale, sostenendone la non corrispondenza dei fatti ivi descritti con quelli realmente accaduti (né potrebbe contestarlo con il mero ricorso amministrativo giurisdizionale, occorrendo all’uopo l’esperimento di una querela di falso in ragione dell’efficacia fidefacente del verbale sezionale), ma contesta, piuttosto, l’esistenza di una contraddizione interna al verbale sezionale tra i voti ivi indicati nel riquadro dedicato alle preferenze espresse in favore dei candidati della Lista e i voti complessivi (con o senza preferenza) espressi dall’elettorato in favore di quella medesima Lista.
Ciò risulta chiaramente espresso, in particolare, alla pag. 45 dell’atto di appello, ove si argomenta che tra due dati, di pari valenza, oggettivamente inconciliabili (numero dei voti di lista minore del numero di preferenze espresse per candidati di quella stessa lista; ovviamente nell’assunto che ogni elettore non possa esprimere più d’una preferenza, altrimenti non essendoci inconciliabilità tra i due dati) sia doveroso accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale. Posto, infatti, che il voto espresso in favore di un candidato alla carica di Consigliere Regionale non può che computarsi anche alla lista di appartenenza, mentre è possibile che l’elettore voti per la lista senza indicare alcuna preferenza per un candidato ivi iscritto, è inevitabile che il valore dei voti di preferenza per i candidati sia minore o uguale, ma mai superiore, al valore dei voti complessivamente riportati dalla lista di appartenenza. Pertanto, qualora nel verbale sezionale sia indicato un numero complessivo dei voti di lista inferiore rispetto a quello dei voti di preferenza espressi – o, comunque, non corrispondente per difetto rispetto a quest’ultimo – è evidente che sussiste un errore, essendo o il numero dei voti di lista o di quelli di preferenza riportato nel verbale non veritiero: tertium non datur.
In tal senso, la contestazione non necessita di particolari elementi probatori, per indurre l’esercizio del potere istruttorio ufficioso del giudice, poiché è ictu oculi evincibile dal medesimo verbale sezionale di cui non si contesta la veridicità, quanto l’intrinseca coerenza di dati numerici palesemente contraddittori sul piano logico e matematico. Né, peraltro, può ritenersi che la censura si presti a profili di inammissibilità a fronte della possibile prospettiva che una modifica della cifra elettorale di lista possa incidere sul rapporto con il numero dei votanti, poiché si tratta di due profili differenti se si considera che la somma dei voti espressi nell’ambito di una sezione deve essere certamente coerente con il numero dei voti complessivamente riportati dalle liste, ma deve esserlo anche in rapporto ai voti riportati dai singoli candidati, N. 00602/2023 REG.RIC. non potendo ammettersi verbali sezionali in parte coerenti e in parte contraddittori a fronte della necessità che gli stessi siano correttamente compilati in tutte le loro parti e non soltanto in alcune.
Va da sé, all’opposto, che ove risulti che la contraddizione sia il mero effetto di errori di trascrizione la censura in discorso perda ogni valenza viziante: sicché è proprio, ma solo, rispetto a tale ipotesi che si giustifica il già ricordato orientamento giurisprudenziale, incline ad attribuire valore meramente formale al vizio di cui qui trattasi. Peraltro, merita sin d’ora evidenziarsi che i riflessi dell’accertamento ricadrebbero soltanto sui due candidati in causa, ma non anche su altri già eletti non partecipanti al giudizio; per costoro, infatti, il dato della consultazione elettorale acquisito è ormai divenuto definitivo per omessa impugnazione degli esiti entro i termini di legge (questo essendo un ovvio corollario della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa).
Inoltre, non può ritenersi pertinente il richiamo alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 631/2023, poiché in quella fattispecie la discrasia tra i dati formali dei voti di lista e delle preferenze era inserita in un contesto molto più ampio di censure in cui si chiedeva anche il conteggio e il controllo sui voti attribuiti (cioè l’apertura delle schede), al punto da rendere il ricorso chiaramente esplorativo (valutazione, quest’ultima, che deve svolgersi caso per caso, con riguardo alle specifiche peculiarità di ciascuna vicenda e che risulta dunque insuscettibile di assolute generalizzazioni). Diversamente, nel caso in esame la questione di diritto concerne soltanto la corrispondenza dei voti riportati nei verbali sezionali con quelli indicati nelle corrispondenti tabelle di scrutinio, avendo, infatti, l’appellante espressamente rinunciato all’udienza del 23 novembre 2023 a ogni eventuale riesame delle schede elettorali. Sul piano probatorio, l’unica possibilità di accertare l’esatto computo dei voti richiede, dunque, una verifica non consentita alle parti interessate, ma possibile solo mediante l’intervento del giudice amministrativo, ossia mercé il confronto con i dati riportati nelle tabelle di scrutinio che – com’è noto – godono di una maggiore attendibilità rispetto a quelli indicati nei verbali sezionali (Consiglio di Stato sez. V, 14/04/2016, n.1484; Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), in considerazione della funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle compilate contestualmente allo svolgimento delle operazioni di spoglio.
Escluso che rilevi, al fine di sottrarre al gravame necessaria concludenza, l’esito della “prova di resistenza”, poiché non è dato comprendere dalla lettura del verbale sezionale quale dato debba considerarsi attendibile ai fini dell’esito elettorale (se quello dei voti di lista o invece quello dei voti di preferenza), ritiene il Collegio necessario lo svolgimento di una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., preordinata ad appurare – con riferimento alle doglianze articolate sia con l’appello principale che con l’appello incidentale – l’effettiva consistenza numerica del voto di lista attribuito alla Lista 13 “Prima l’Italia Lega Salvini Premier” ed alla Lista 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”. Dell’incombente dovrà occuparsi il Prefetto di Messina (con facoltà di delega a funzionari in servizio presso la stessa Prefettura), il quale, nel contraddittorio di tutte le parti costituite (previo avviso alle stesse da comunicarsi con congruo anticipo prima dell’avvio delle operazioni di verificazione), dovrà procedere alla verifica dei voti riportati dalle due Liste in questione nelle Sezioni elettorali indicate in entrambi i rispettivi atti difensivi, confrontando il dato dei voti di preferenza e la coerenza con gli ulteriori dati elettorali delle sezioni interessate. In relazione al ricorso incidentale dovrà procedersi alla verifica anche dei voti di lista che sarebbero stati erroneamente riportati dall’UCC in relazione alle sezioni Milazzo 3, Milazzo 32 e Giardini Naxos 6 con riguardo alla Lista n. 13 “Prima l’Italia Lega Salvini Premier”. L’accertamento dovrà essere effettuato mediante raffronto tra i verbali delle singole sezioni e le tabelle di scrutinio con riferimento al numero totale di voti di preferenza e di voti di lista delle due Liste in questione, verificando anche quali dati siano stati riportati dall’Ufficio Centrale Elettorale nel prospetto riepilogativo dei voti. In caso di discrasia o di mancata sovrapponibilità dei dati numerici di voto, risultanti all’esito della suindicata operazione di verifica, l’organo verificatore individuerà la ragione della mancata coincidenza dei dati, limitandosi a indicarne soltanto le ragioni in caso di persistente incoerenza, in ogni caso escluso un obbligo di verifica delle schede. La conclusiva relazione, con la quale l’organo verificatore comunicherà le risultanze delle condotte operazioni evidenziando le incongruenze e le anomalie riscontrate, dovrà essere depositata agli atti del presente giudizio entro 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. L’udienza pubblica per il prosieguo del giudizio sarà individuata con separato decreto presidenziale al termine della verificazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese, dispone procedersi a verificazione, nei modi e termini di cui infra:
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore
Antonino Caleca, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Antonio Pasquale Francola Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO
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