Luciano Mirone – Giornalisti a Galati Mamertino in un si-tin di solidarietà
Cronaca, Cronaca Regionale

Luciano Mirone – Giornalisti a Galati Mamertino in un si-tin di solidarietà

Mobilitazione di solidarietà per il giornalista catanese Luciano Mirone sabato 12 marzo 2016 a Galati Mamertino . L’ANAAM (Associazione Nazionale Amici Attilio Manca) ha organizzato un sit-in alle ore 17.00, sul tema DIRITTO DI INFORMZIONE E DISINFORMAZIONE

luciano mirone 2

A promuovere l’evenento è stato lo scrittore Luciano Armeli Iapichino.

armeli manca ringraziamenti

Saranno presenti, come relatori:

GIORGIO BONGIOVANNI (direttore di Antimafiaduemila);

ANTONIO MAZZEO (giornalista);

GIANLUCA MANCA (vice presidente ANAAM e fratello di Attilio Manca)

e lo stesso LUCIANO MIRONE (giornalista)

Introdurrà e modererà 

LUCIANO ARMELI IAPICHINO (scrittore e segretario ANAAM).

‘LA VOCE DEGLI UMILI, DI CHI ATTENDE VERITÀ E GIUSTIZIA, DI CHI URLA CONTRO I POTERI FORTI, IL MALAFFARE, LA MAFIA-MASSONERIA, NON SI SPEGNE!”

Sono invitati a presenziare tutti i giornalisti dell’isola e dell’hinterland.

L’incontro prende spunto dalla recente condanna, per diffamazione, che il giornalista antimafia si è vista inflitta.

mirone manca

Lo stesso Mirone la racconta così

GIUSTIZIA E’ FATTA

Lo scorso 22 febbraio il Giudice monocratico della Quarta sezione penale del Tribunale di Catania, nella persona del dott. Domenico Stilo, ha emesso sentenza di condanna nei confronti del sottoscritto alla pena della multa di duemila Euro (pena sospesa) per il reato di diffamazione relativo ad un articolo risalente a tre anni fa, per il quale il deputato regionale Alfio Papale, sentitosi diffamato, aveva presentato querela, costituendosi parte civile nel relativo processo.

Nell’articolo incriminato si parlava di abusivismo edilizio e di cementificazione selvaggia nel territorio dove Papale è stato sindaco, assessore e consigliere comunale per trent’anni.

Il Giudice – recita il dispositivo della sentenza – “condanna altresì l’imputato… alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge 47/48, il tutto da liquidarsi in separato giudizio civile riconoscendo frattanto una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000 in favore della stessa parte civile”.

A questo bisogna aggiungere le spese processuali di circa quattromila Euro e la pubblicazione di un estratto della sentenza sul periodico www.linformazione.eu e sul quotidiano “La Sicilia”.

Il sottoscritto rispetta la sentenza, pur non condividendone le statuizioni, ma non si fermerà ad accettarla passivamente, considerando incredibilmente abnorme il risarcimento del danno stabilito per la parte civile, atteso che, a suo parere, è stato ignorato il diritto di critica (cosa ben diversa del diritto di cronaca) sancito da numerose sentenze della Cassazione, fra cui quella della Sez. V Penale, Sentenza 28 dicembre 2011, n.48553, dove viene affermato che “La scriminante del diritto di critica si sostanzia nella valutazione argomentata di condotte, espressioni e/o idee, per cui perché vi sia esercizio del diritto de quo è necessario che il giudizio (anche severo, anche irriverente) sia collegato col dato fattuale dal quale il “criticante” prende spunto”.

Tale sentenza, in presenza di taluni elementi, supera il concetto dei limiti della “continenza”, in quanto spiega le funzioni del diritto di critica – concetto che dà un significato più esteso del diritto di cronaca – e sancisce chiaramente che per esercitare tale diritto “è necessario che il giudizio (anche severo e/o irriverente) sia collegato col dato fattuale dal quale il ‘criticante’ prende spunto”.

Pertanto, affinché si possa obiettivamente valutare tale aspetto, occorre porre l’attenzione sulla sussistenza o meno del dato fattuale preso in considerazione dal giornalista. In quella occasione i giudici di legittimità hanno evidenziato che il requisito della “verità” si profila in maniera ben diversa rispetto a quanto accade nel diritto di cronaca, atteso che un’opinione non è vera o falsa, ma vero o falso può essere il presupposto fattuale sul quale essa poggia. Infine si afferma – sempre in quella sentenza – che un uomo politico è più esposto del comune cittadino alle critiche ed ai giudizi della opinione pubblica, in ragione del mandato rappresentativo che ha ricevuto e, dunque, della necessità di rendere conto del suo operato.

Il sottoscritto sottolinea che l’articolo incriminato – seppur forte nei toni – prende spunto da alcuni “dati fattuali” verificatisi nella zona di Belpasso in merito alla devastazione del territorio, e non da mere fantasie del giornalista, e preannuncia comunque che ricorrerà in appello dopo avere letto le motivazioni della sentenza (che verranno depositate nel termine di 90 giorni) e che continuerà a svolgere serenamente il proprio lavoro di giornalista contro il malaffare e la cattiva politica, ringraziando chi in questi anni gli è stato vicino, e riponendo, come sempre, la massima fiducia nella giustizia.

Esserci è importante.

 

 

5 Marzo 2016

Autore:

redazione


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