MATTIA PINTAUDI – Prove Tecniche di Verità
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MATTIA PINTAUDI – Prove Tecniche di Verità

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Ribaltata la richiesta di archiviazione, dopo l’incidente mortale in cui perse la vita il giovane ficarrese. Rinviato a giudizio l’autista dell’auto che investì Mattia. Esce al momento, dal dibattimento, la “Provincia” responsabile della manutenzione della strada che collega Matini con Ficarra.

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Lo scorso 14 settembre, innanzi al Tribunale di Patti, si è tenuta  l’udienza preliminare nel procedimento teso a far luce, accertandone la responsabilità e la verità sui quei tragici fatti che portarono alla morta di un ragazzo, Mattia Pintaudi, che si schiantò, mentre guidava il suo motorino, su un autofurgone.

Un giudizio, quello emesso , durante l’Udienza Preliminare, al Tribunale di Patti, dal Giudice Andrea la Spada, nelle funzioni di GUP, che ribalta la precedente richiesta di archiviazione del caso e ha rinviato a giudizio l’autista del furgone, poiche – dice il Magistrato – “per imprudenza, negligenza ed imperizia ovvero in violazione dell’art. 143 c.d.s. c.1. … Omissis … occupando parzialmente la corsia opposta … impattando con il bordo anteriore sinistro del proprio furgone contro la parte anteriore sinistra del ciclomotore  … condotto da Pintaudi Mattia (velocità di marcia di circa 20 km/h) … cagionava la morte di quest’ultimo”.

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Mentre il dibattimento di questo rinvio a  giudizio è stato fissato per l’udienza del 9 gennaio 2017, si riapre tutta la vicenda che derivò da quell’incidente e sopratutto la richiesta di verità sui fatti invocata, da sempre, dai genitori del ragazzo, sopratutto della madre, che per tale giusta ed umana richiesta, subì una sorta di pesante isolamento da parte di parte della comunità del luogo.

Ora i genitori di Mattia, Michele e Cinzia Ceraolo, nel corso dell’udienza, si sono costituiti parte civile, entrambi  in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore Erica Pintaudi,  assistiti dall’avvocato Antonino Domenico Gullo, del Foro di Messina.

 


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Ricostruendo la vicenda, subito dopo l’incidente, a fine agosto del 2012, veniva aperto il procedimento penale a carico di Gennarino Ricciardo, che era alla guida del furgone coinvolto nell’incidente, e di Antonio Sciutteri e Rosario Bonanno, questi ultimi in qualità di responsabili della Provincia addetti alla manutenzione e messa in sicurezza del tratto di strada ove si era verificato il sinistro

Appena un anno dopo, siamo nel luglio del 2013, il Sostituto procuratore formulava, in ossequio al disposto degli artt. 408/411 c.p.p., richiesta di archiviazione ritenendo non sussistente responsabilità penale in capo ai citati indagati, ma veniva proposta opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dell’avvocato Antonino Domenico Gullo.

Successivamente, su impulso del G.I.P. – il dottor Ugo Molina – veniva esperito incidente probatorio con il quale si chiedeva al C.T.U. di accertare la dinamica del sinistro, anche con riferimento alla normativa che regola la circolazione dei veicoli, con particolare riferimento sia alla velocità tenuta dai veicoli coinvolti nel sinistro che alle traiettorie seguite dai veicoli poco prima del sinistro sino al momento dell’impatto.

Una richiesta che includeva anche la verifica sull’individuazione “del punto d’urto”.

Un’istanza che puntava anche a definire “delle due l’una” quale tra le diverse ricostruzioni fornite dai due consulenti [il C.T.U. nominato dal PM e il C.T.P.], era effettivamente riscontrabile.

Il Ctu concludeva così la propria perizia dell’incidente probatorio

“La relazione del CTP [nominato dall’avv. Gullo] è ampliamente fondata dal punto di vista scientifico, emerge la dovizia di elementi tecnici che giustificano i computi presentati.”

“La causa dell’incidente è da individuare esclusivamente nella condotta dell’imputato per la conduzione, in posizione scorretta, dell’autocarro che occupava la parte centrale della sede viaria in violazione dell’art. 143, Posizione dei veicoli sulla carreggiata che al primo comma afferma: I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Obiettivamente i dissesti del manto stradale, enfatizzati in atti, non possono costituire reale insidia o trabocchetto in quanto la sede viaria, nonostante la sua vetustà, non manifesta dossi tali da poter produrre possibili improvvise perdite di controllo della marcia dei veicoli che avrebbero richiesto un’adeguata e puntuale segnalazione cartellonistica”

 Questo giudizio poi accolto dal giudice stralciava la posizone dei dipendenti della Provincia.

Ora ci sarà la fase del dibattimento.

Mentre per i genitori di Mattia – che ribadiscono che la loro azione è solo un atto per ristabilire la dinamica dei fatti – si apre un piccolo spiraglio di verità.

 

http://scomunicando.hopto.org/notizie/mattia-pintaudi-i-funerali-ofggi-a-ficarra-dalle-1100-la-veflia-nella-chiesa-madre/

http://scomunicando.hopto.org/notizie/fdicarra-mattia-pintaudi-muoprte-in-un-incidente-con-il-motorino/

 

17 Settembre 2016

Autore:

redazione


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