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Mimmo Nania – Barcellona, la Mafia, il Governo, il Centro Commerciale, l’Amministrazione comunale….

Pubblichiamo integralmente il testo dell’interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell’interno

Premesso che il dottor Alecci, Prefetto della Provincia di Messina, in data 9 dicembre 2011 (a 4 mesi dal rinnovo del Consiglio comunale previsto per la primavera del 2012) emetteva il provvedimento, n. 3794/13.12/Gab, con il quale, in considerazione di problematicità evidenziatesi nell’ambito della procedura adottata dall’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per la localizzazione di un Piano Commerciale, avvertiva la necessità di verificare possibili condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività amministrativa del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (PG);

premesso altresì che il Comune di Barcellona PG – nonostante la Prefettura di Messina, con la quale l’Amministrazione comunale, dal 2004 è stata sempre in continuo contatto istituzionale (grazie ai Protocolli di legalità che consentono un costante monitoraggio su lavori pubblici, contratti e servizi, attraverso controlli preventivi, contestuali e successivi, anche con l’intervento del Nucleo Interforze) e la Questura di Messina (che ha tra i suoi compiti anche quello di monitorare l’influenza della criminalità organizzata sugli enti locali) non abbiano mai segnalato niente di anomalo, ex art. 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel), sull’attività amministrativa del Comune di Barcellona PG; nonostante emerga, da tutti gli atti, la conformità della sua azione politica e amministrativa (al netto di quelle disfunzioni nei servizi che sono propri di quasi tutti i Comuni e discendono da un apparato burocratico che soffre per le note ristrettezze economiche che hanno colpito gli Enti locali e bloccato i concorsi) ai principi di trasparenza, legalità e correttezza; nonostante siano state dimostrate, nelle “note difensive” sull’Accesso 2006 e negli atti di sindacato ispettivo presentati dall’interrogante (atti 4-01106 e 4-01110 pubblicati dal Senato il 23 gennaio 2007) le sviste madornali e gli errori clamorosi in cui è incorsa la relazione commissariale d’Accesso 2006 (tant’è che, all’epoca, lo stesso Ministero dell’interno ha imposto alla Prefettura quelle ulteriori verifiche che, una volta effettuate, confermarono il contenuto delle note difensive dell’Amministrazione comunale 2001-2007 e ha determinato sia il ritiro della richiesta di scioglimento avanzata, in un primo momento, dal Prefetto Scammacca, sia l’archiviazione della procedura avviata dal Ministero dell’interno per lo scioglimento del Consiglio comunale); nonostante nessuno dei tanti processi celebrati nel decennio trascorso, e di quelli che si stanno celebrando in questi mesi (nei quali l’Amministrazione comunale s’è sempre costituita parte civile) riguardi fatti e atti per infiltrazioni mafiose nell’attività amministrativa o nei lavori pubblici e nei servizi , a riprova del senso dello Stato e della “tenuta” etica che anima il Sindaco Candeloro Nania, di come la sua guida sia stata di esempio e abbia influenzato assessori e consiglieri, e di quale valido supporto rappresentino i Protocolli di legalità; nonostante l’Amministrazione comunale non sia mai stata indicata (pur essendo in carica dal 7 dicembre 2001) in alcuna intercettazione e in alcuna dichiarazione dei pentiti (di cui ai processi per fatti di mafia della fascia tirrenica) come collegata o condizionata dalla criminalità organizzata, mentre è noto il contenuto delle intercettazioni del 1999 (di cui al processo Omega e ai contatti tra Sem Di Salvo, Maurizio Marchetta e il Sindaco in carica dell’Amministrazione di centrosinistra) e di come sono state inviate dalla Procura della Repubblica di Messina al Prefetto (cancellando l’anno di svolgimento, il 2000, e il nome del sindaco, Franco Speciale), per giustificare dinanzi al Ministro dell’interno del 2006 una richiesta di Accesso agli atti amministrativi priva di qualsiasi fondamento; nonostante, come pubblicato in un servizio del settimanale “Centonove” del 18 aprile 2008, la signora Vincenza Bisognano, sorella del noto pentito di mafia Carmelo (all’epoca difeso dall’avvocato Tommaso Calderone, impegnato duramente con la sua lista e i suoi candidati durante le elezioni amministrative 2007 contro l’Amministrazione e il candidato sindaco Nania) in una conversazione intercettata durante una discussione con il tecnico del Comune di Mazzarà S. Andrea, Franco Perdichizzi, abbia formulato l’augurio “che il primo cittadino di Barcellona, Candeloro Nania, ricandidato, prendesse una batosta elettorale”, dimostrando inconfutabilmente da quale parte stavano le organizzazioni criminali; nonostante dal maggio 2007 al dicembre 2011, non sia mai stata contestata dalla Prefettura e dalla Questura alcuna cosa che faccia pensare a possibili collegamenti o condizionamenti della criminalità organizzata sugli atti amministrativi del comune di Barcellona PG; l’Amministrazione comunale, una volta, nel 2006, per le “sollecitazioni” di un noto esponente politico palermitano sul Prefetto di Messina, dottor Scammacca; un’altra, nel 2011, sempre per le sollecitazioni del medesimo esponente politico, si trova sottoposta (a 4 mesi della scadenza del mandato consiliare e in coincidenza del cambio del Governo nazionale) ai controlli di cui all’Atto di Accesso per verificare se, alla luce della procedura adottata per la localizzazione di un piano commerciale, la sua azione sia stata e sia condizionata dalla criminalità organizzata;

premesso che l’Amministrazione comunale si trova al cospetto di una situazione a giudizio dell’interrogante singolare: in tale situazione, grazie ai Protocolli di legalità, collabora istituzionalmente, quotidianamente e intensamente con la Prefettura di Messina, inviandole il 95 per cento degli atti rilevanti (come si può ricavare semplificativamente sia dalla lettera esplicativa del Segretario comunale al Sindaco del 29 dicembre 2011, sia dallo schema riguardante soprattutto appalti, contratti e servizi di qualunque importo che rappresenta un modulo grafico riepilogativo molto dettagliato), eppure è sottoposta a un Accesso su quegli stessi atti che dovrebbe già conoscere; in tale situazione l’Accesso si svolge non per i rilievi mossi da “riservate” della Prefettura, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ma per le accuse di articoli, esposti e iniziative politiche, accuse che non sono state avanzate fino al novembre 2010, ma sono state formulate puntualmente – dando vita a un teorema che vede coinvolti un politico, oltre all’associazione Atria e al giornalista Mazzeo – quando, e dopo che, il Consiglio comunale ha approvato una delibera sul piano regolatore particolareggiato (PRP) che, riguardando indirettamente Rosario Cattafi, data la “caratura del personaggio”, non poteva che essere secondo il teorema in questione “condizionata” nella sua adozione, “strana, contorta e anomala” nella sua procedura, “di favore” nel suo l’esito e “megagalattica” nei suoi risvolti economici;

premesso che, per dimostrare quanto sopra e le motivazioni, a giudizio dell’interrogante, gratuite, strumentali ed esclusivamente politiche del teorema che vede coinvolti il politico palermitano, Atria e Mazzeo, basta soffermarsi sulla circostanza che l’Associazione “Rita Atria”, dichiarando per la penna di Santa Mondello di ritenersi a disposizione per chiarimenti, ha presunto di poter interferire sulla procedura in corso come se si trattasse di un contraddittorio tra parti private, mentre invece sono in campo rilevanti diritti costituzionali, come quello di un’amministrazione comunale, la quale, nonostante affronti il procedimento con chiarezza e serenità, si sente comunque sottoposta a un Accesso senza che ne ricorrano i presupposti dì fatto e dì diritto;

premesso che la riformulazione dell’art. 143 del TUEL consente, in ogni caso, al Prefetto di distinguere “il grano dal loglio”, e dunque di formulare come peggiore tra le ipotesi (che in ogni caso – come emerge dalle note di chiarimento – l’Amministrazione esclude) una proposta che tenga conto della svolta verificatasi nella vita amministrativa con la Giunta di centrodestra (grazie alla collaborazione coltivata, tramite i Protocolli di legalità, con la Prefettura) e che dunque incida, con precisione chirurgica, solo “su cosa e su chi” risulti, e se risulti, in modo concreto, univoco e rilevante, collegato o condizionato dalla criminalità organizzata;

premesso che il richiamato teorema, come si evince dalla lettura dell’articolo “Le zone grigie dell’affaire commerciale di Barcellona PG” del giornalista Mazzeo (25 novembre 2009 – blog “stostretto.it”), e come si intende dimostrare, in modo completo e analitico, travisa i fatti, le responsabilità e l’iter processuale assemblando documenti e atti in modo distorto, confuso, strumentale e politicamente interessato:

a) mentre nell’articolo scritto dal giornalista Antonio Mazzeo si afferma che la pratica procedeva con estrema lentezza quando il PRP era stato presentato dalla GDM SpA (tanto da indurla alla frettolosa decisione di fare dietrofront) perché «le supposte lungaggini burocratiche a Palazzo Longano potevano benissimo essere imputate ad una serie di eventi esterni che avevano causato la paralisi della vita amministrativa»; invece all’interrogante risulta che la GDM SpA (nella qualità di promissario acquirente, come da scrittura privata sottoscritta tra le parti il 21 marzo 2005), ha dovuto attendere oltre 2 anni, dal 21 marzo 2005 (quando ha stipulato l’accordo con la Dibeca Sas), prima di presentare la domanda per l’approvazione di un PRP sull’unico parco commerciale previsto nel piano regolatore generale (PRG), ai sensi dell’art. 77 delle norme tecniche di attuazione (NTA) e ai sensi dell’art. 15, terzo e quarto comma, delle norme tecniche di attuazione commerciale (NTAC), riguardante i terreni in proprietà di più di 50 titolari, solo perché, per legge, non poteva che presentarla quando l’ha presentata (allegando l’atto di comodato d’uso intervenuto con la Dibeca Sas), ossia il 29 giugno 2007 (dopo che il PRG veniva approvato dalla Regione l’8 febbraio 2007, con decreto assessoriale n. 106, ed entrava in vigore, una volta pubblicato il 27 aprile 2007 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20);

b) mentre si straparla nell’articolo sopra citato di supposte lungaggini burocratiche imputabili all’Accesso della Prefettura di Messina del 26 giugno 2006, invece all’interrogante risulta che: 1) il nuovo PRG, contenente la previsione del parco commerciale, era stato pubblicato il 27 aprile 2007; 2) l’ultima seduta della vecchia Commissione edilizia e urbanistica comunale (CEUC), decaduta con l’approvazione del nuovo PRG e annesso regolamento edilizio, si era svolta il 29 maggio 2007; 3) il progetto unitario della GDM sul parco commerciale era stato depositato il 29 giugno 2007; 4) la nuova CEUC – formata ai sensi del nuovo regolamento edilizio comunale approvato con il nuovo PRG – teneva la sua prima seduta il 25 ottobre 2007; 5) la nuova CEUC, nelle sedute dal 25 ottobre al 13 dicembre 2007 (come da verbali da numeri 1 e 9), definiva criteri da adottare e metodi da seguire nell’istruzione delle pratiche da esaminare; 6) la nuova CEUC comincia l’esame di merito delle pratiche giacenti dal 13 dicembre 2007; 7) – la nuova CEUC già nella seduta dell’8 maggio 2008 aveva inserito il PRP-GDM, come da verbale n. 51; 8) la nuova CEUC continuava l’esame delle “numerose questioni che la pratica propone sotto diversi profili, attesa la particolare complessità del progetto, riservando di formulare il proprio parere in esito alla risoluzione di tali questioni” nella seduta n. 52 del 13 maggio 2008; 9) la nuova CEUC discuteva il PRP-GDM sia nella seduta del 20 maggio 2008, sia nella seduta del 29 maggio 2008; 10) la nuova CEUC esprimeva il proprio parere favorevole nella seduta del 3 giugno 2008; e dunque la CEUC istruiva e decideva la pratica PRP-GDM in quasi 6 mesi;

c) mentre si afferma nell’articolo scritto da Antonio Mazzeo e ripreso da un noto esponente politico palermitano che la pratica procedeva con estrema lentezza quando riguardava la GDM SpA, e che, dal 5 gennaio 2009, “con la discesa in campo della famiglia Cattafi”, interveniva un “mutamento degli scenari e il grande colpo di scena”, al punto tale che i primi di agosto 2009 la CEUC approvava la richiesta di voltura e l’intestazione del PRP alla Dibeca Sas; invece all’interrogante risulta che dal 13 dicembre 2007 (quando la nuova CEUC iniziava l’esame nel merito dei progetti presentati, tra cui il PRP-GDM) al 3 giugno 2008, quando – dopo l’istruttoria della pratica – la CEUC esprimeva “parere favorevole” sul PRP della GDM SpA, passavano meno di 6 mesi; e invece risulta che dal 5 gennaio 2009 – data in cui “la famiglia Cattafi scendeva in campo” con la richiesta di voltura del PRP-GDM – al 21 luglio 2009, quando la CEUC confermava il suo precedente parere favorevole, passavano quasi 7 mesi, anche se trattavasi di un cambio d’intestazione in una pratica già istruita con parere favorevole del 3 giugno 2008;

d) mentre si legge, per esempio, nell’articolo sopra citato che “il Parco Commerciale di Barcellona con i suoi 184.000 metri quadrati di estensione è 36 volte più grande degli ipermercati con marchio Carrefour che il gruppo gestisce nel Sud d’Italia”, invece all’interrogante risulta che la GDM SpA, o chiunque altro ne abbia titolo, potrebbe realizzare quanto previsto nel PRP in base ai metri quadrati di cui dispone. Nel caso specifico della proprietà Dibeca Sas, applicando il prezzo di 85 euro al metro quadrato, vendendo il suo terreno la Dibeca incasserebbe i suoi 3.163. 275 sui 14.379.705, che guadagnerebbero i rimanenti proprietari dei circa 132.000 metri quadrati: cifre ben lontane da chi straparla del parco commerciale come di un affaire megagalattico da 250 milioni di euro;

e) mentre nel citato articolo si legge, per esempio, che “il 5 gennaio 2009, a 12 giorni dalla pubblicazione delle dichiarazioni dell’Assessore Marzullo, si fa avanti la Dibeca che presenta al Comune una domanda di cambio di titolarità della richiesta di concessione edilizia per l’identico piano particolareggiato”, determinando il grande colpo di scena e cioè il mutamento degli scenari perché, “con la discesa in campo della famiglia Cattafi”, i primi di agosto 2009 la Commissione urbanistica approva il piano e il mese successivo giunge l’imprimatur della terza Commissione consiliare. Invece, all’interrogante risulta che con lettera (prot. n. 30289 del 26 giugno 2008) il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Barcellona PG comunicava al dottor Piergiorgio Sacco, Presidente della GDM SpA, e al geometra Filippo Leopatri il parere positivo (fatto proprio anche dal dirigente del VII settore nelle funzioni di presidente, come da verbale n. 58 della CEUC al PRP preso in esame il 3 giugno 2008);

f) mentre nell’articolo scritto da Antonio Mazzeo si afferma, per esempio, che “il 5 gennaio 2009, a 12 giorni dalla pubblicazione delle dichiarazioni dell’Assessore Marzullo, si fa avanti la Dibeca che presenta al Comune una domanda di cambio di titolarità della richiesta di concessione edilizia per l’identico piano particolareggiato”, determinando il grande colpo di scena e cioè il mutamento degli scenari perché “con la discesa in campo della famiglia Cattafi”, i primi di agosto 2009 la Commissione urbanistica approva il piano e il mese successivo giunge l’imprimatur della terza Commissione consiliare. Invece all’interrogante risulta che la Dibeca ha presentato la domanda di voltura del PRP a pratica completata, e cioè il 5 gennaio 2009, perché solo il 10 dicembre 2008 era arrivato il parere favorevole del Genio Civile di Messina al Comune di Barcellona;

g) mentre si afferma, nello stesso articolo che la “GDM” con nota privata del 28 maggio 2008, ha comunicato alla Dibeca di non dare corso alla stipula dell’atto di acquisto, stante il mancato avveramento nel termine triennale delle condizioni sospensive previste tra le parti, inerenti al mancato perfezionamento degli iter amministrativi previsti dal contratto; invece, all’interrogante risulta che:

1) il presidente della GDM, dottor Piergiorgio Sacco, presentando il progetto per l’approvazione del PRP in data 29 giugno 2007 nominava “quale responsabile unico, del procedimento con domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al progetto presso la sede amministrativa sita nella zona industriale 8/B-89052 di Campo Calabro (RC), il geometra Filippo Leopatri”;

2) la GDM non ha mai comunicato alla CEUC e agli Uffici comunali il suo disinteresse alla definizione dell’istruttoria sul PRP;

3) la CEUC apprendeva il 5 gennaio 2009, dalla richiesta di voltura inoltrata dalla Sas Dibeca il disinteresse della GDM SpA al prosieguo dell’istruttoria PRP;

4) la GDM, come si è appreso in seguito, ha deciso di ritirarsi dall’affare perché, nelle more per l’approvazione del PRP da parte della CEUC di Barcellona, trovava più conveniente stipulare, il 19 novembre 2007, un contratto di affitto con il parco commerciale della GD. RUSSO di Milazzo, autorizzato dal Comune di Milazzo in c/da Faraone con provvedimento n. 52 del 29 ottobre 2007;

h) mentre si afferma nello stesso articolo, per esempio, che il piano GDM sarebbe stato bocciato dalla Commissione edilizia perché ultradimensionato e incompatibile con i piani di sviluppo agricolo e commerciale dell’amministrazione barcellonese, invece all’interrogante risulta che la CEUC non lo ha bocciato, e non lo poteva bocciare con queste motivazioni perché il PRG di Barcellona PG, redatto tra il 1994 e il 2000, prevede nell’area dove insiste il PRP GDM/DIBECA, la cosiddetta zona D.3.2, una destinazione esclusivamente commerciale;

i) mentre si afferma nell’articolo sopra citato, riprendendo il settimanale “Centonove” del 24 dicembre 2008, che la GDM SpA non ha fatto ricorso contro la presunta bocciatura, invece all’interrogante risulta che la GDM, ai sensi e per gli effetti di cui al regime urbanistico del PRG, del Regolamento edilizio e delle previsioni urbanistiche del settore commerciale, contestava, con lettera del 21 settembre 2007, a firma del presidente, dottor Sacco, la nota dell’ufficio tecnico comunale;

l) mentre si straparla, nell’articolo sopra citato, di supposte lungaggini burocratiche imputabili all’Accesso della Prefettura di Messina del 26 giugno 2006, invece all’interrogante risulta che una volta presentato il progetto dalla GDM in data 29 giugno 2007 con nota n. 47155 del 23 ottobre 2007, il dirigente comunale del VII settore, ingegner Orazio Mazzeo, rivedeva la Sua del 31 luglio 2007, riconosceva la correttezza della procedura di cui alla lettera GDM con allegate note tecniche dell’architetto Mario Nastasi e comunicava alla GDM SpA, nel domicilio speciale presso il geometra Leopatri, che l’istanza era posta in ordine cronologico per l’esame della CEUC nominata di recente;

m) mentre si afferma da parte di un noto esponente politico palermitano, per esempio, “che Rosario Cattafi, rientrato in Sicilia nell’ottobre 1997 apriva un contenzioso con il locale Oratorio salesiano, ritenendo che i religiosi non avessero pienamente rispettato le volontà del nonno”, invece all’interrogante risulta che il contenzioso era stato iniziato dal dottor Gaspare Cattafi, padre di Rosario, con atto di citazione del 17 marzo 1979;
premesso inoltre che:

le sollecitazioni dell’esponente politico palermitano e dei suoi “suggeritori locali” per sciogliere il Consiglio comunale della Città di Barcellona PG si basano tutte su presupposti politici e sul citato teorema come si evince dal commento di Antonio Mazzeo, dove si affermava: “Scoraggiante l’impasse che ha caratterizzato sino ad oggi la Prefettura di Messina, nonostante le denunce stampa e la circostanziata ricostruzione” (circostanziata, ovviamente, perché scritta dallo stesso Antonio Mazzeo) “sull’anomalo iter progettuale del Parco Commerciale di Barcellona abbiano fornito sufficienti elementi per istituire una commissione d’indagine ed accertare l’esistenza di eventuali condizionamenti esterni sulla vita amministrativa locale”;

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Procuratore Distrettuale Antimafia, dottor Lo Forte, il 30 marzo 2011, il PRP GDM/Dibeca, “non è una questione che attiene alla sussistenza dell’interesse pubblico nelle iniziative commerciali che possono portare sviluppo ma un problema di iter e di soggetti interessati”;

su domanda di un giornalista, il dottor Lo Forte si è espresso nel modo seguente: «È chiaro che chi ha votato a favore di questo progetto (…) vorrei vedere come faceva, per così dire, a non ricercare nell’interesse pubblico l’impianto di un’attività economica nel proprio territorio (…) Voglio dire anche qui: il punto non è l’approvazione del progetto. Il punto è l’approvazione di questo iter e i soggetti interessati al progetto (…) Io mi auguro che (il PRP) nella legittimità possa essere naturalmente proseguito… Poi vedremo quali saranno le relazioni dell’Amministrazione giudiziaria… Le autorizzazioni sono naturalmente quelle che vengono concesse con delibera dell’autorità comunale competente e in base ai vari piani regolatori e varianti… praticamente è stata seguita una procedura amministrativa … “;
gli organi cui spetta istruire un PRP ed esprimere i pareri sulla materia in oggetto sono – per quanto di loro competenza – la CEUC, il dirigente del VII Settore Urbanistica e il Genio Civile, mentre al Consiglio comunale tocca di pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del parco commerciale e sulla sussistenza dei pareri tecnici favorevoli previsti per legge, e ai sensi di PRG, NTA, NTAC e Genio Civile;

quanto forma oggetto della presente interrogazione, non si limita all’iter seguito su ciò che impropriamente la nota prefettizia definisce “un piano commerciale”, ma spazia dall’iter seguito per la redazione del PRG all’iter seguito per la localizzazione di quello che è l’unico “parco commerciale” nel nuovo PRG; dall’iter burocratico seguito per l’istruttoria PRP-GDM SpA all’iter burocratico seguito sulla richiesta di voltura presentata dalla Sas Dibeca, e dai criteri seguiti per determinare gli oneri di urbanizzazione in relazione al valore dei terreni fino alle ragioni di rispetto della legge e di apprezzamento dell’interesse pubblico che hanno motivato il Consiglio comunale nell’approvazione del PRP di cui alla delibera consiliare n. 59 del 16 novembre 2009;
sul nuovo PRG, la Giunta di centrodestra, guidata dal Sindaco, dottor Candeloro Nania (in carica dal 7 dicembre 2001), e i Consigli comunali eletti nel 2001 e nel 2007 non hanno avuto né arte né parte per la semplice ragione che le sue previsioni e le sue prescrizioni sono state formulate e definite tra il 1994 e il 2000, quando l’Amministrazione in carica era dì centrosinistra;

sulla localizzazione di ciò che impropriamente il provvedimento prefettizio definisce “un piano commerciale” (ma che, in effetti, è il “parco commerciale” di cui all’art. 17 delle NTA del nuovo PRG), la Giunta di centrodestra e i Consigli comunali eletti nel 2001 e nel 2007 non hanno avuto né arte né parte per la semplice ragione che la localizzazione del parco commerciale è avvenuta tra il 1994 e il 1998, quando l’Amministrazione in carica era di centrosinistra;
sull’inserimento dei terreni oggi Dibeca Sas nel parco commerciale, la Giunta di centrodestra e i Consigli comunali eletti nel 2001 e nel 2007 non hanno avuto né arte né parte per la semplice ragione che i terreni di contrada Piscopato/Siena sono stati inseriti nel nuovo PRG prima del 31 dicembre 1998, quando erano di proprietà dell’Oratorio Salesiano e l’Amministrazione in carica era di centrosinistra;

quanto sopra rilevato – tradotto in concreto – significa che la Giunta di centrodestra e i Consigli comunali eletti nel 2001 e nel 2007 non potevano compiere atti amministrativi inerenti al PRG e al parco commerciale per la semplice ragione che non esistevano, quando “solo chi” era in carica tra il 1994 e il 2000 (e cioè l’Amministrazione di centrosinistra e Consigli comunali dell’epoca) poteva orientare i progettisti, in sede di formazione delle previsioni urbanistiche del nuovo PRG, destinazioni, indici di edificabilità, rapporti di copertura tra superficie territoriale superficie coperta, quote di servizi ed attrezzature, standard urbanistici (decreto ministeriale n. 1444 del 1968), modalità di attuazione e categorie di intervento che rappresentano gli elementi essenziali per determinare il valore dell’area sia commerciale che di costruzione;

la veridicità di quanto sopra richiamato è confermata e riscontrabile attraverso la documentazione agli atti e le proposte integrative alle direttive generali del PRG di cui al documento base del Capo servizio urbanistica dove, il 25 ottobre 1994, l’architetto Giuseppe Perdichizzi affermava sia che le previsioni del nuovo PRG dovevano tener conto del piano ASI sia che il nuovo PRG doveva prevedere il riassetto del sistema distributivo con la previsione e localizzazione di centri commerciali nella zona S. Andrea in relazione alla zona artigianale;

le giustificazioni utilizzate dai progettisti e dall’Amministrazione dell’epoca furono che la localizzazione delle aree commerciali non poteva che essere nelle aree attigue alla zona artigianale e industriale di S. Andrea perché ne rappresentavano la naturale estensione;

sulla veridicità di quanto sopra richiamato a dimostrazione del fatto che l’Amministrazione Nania e i Consigli comunali del 2001 e 2007 non interferiscono con il nuovo PRG, con la localizzazione del parco commerciale e con l’inserimento dei 40.000 metri quadrato dell’Oratorio Salesiano-Dibeca Sas nel suo perimetro, elimina ogni dubbio la dichiarazione esaustiva e decisiva, resa il 31 dicembre 1998, dal dottor Vito Siracusa, allora assessore allo sviluppo economico, del centrosinistra, alla Gazzetta del Sud: “aggiungo che la nuova area artigianale può essere una zona di ulteriore sviluppo perché i progettisti che stanno redigendo il PRG, alla luce di una riunione che abbiamo tenuto di recente, prevedranno a ridosso di questa zona, e nelle adiacenze, un’altra area di circa 40 mila mq dì terreno per dare riscontro alle esigenze, anche alle aspirazioni, di imprese commerciali, non solo dì produzione ma anche di servizi”;

se ci sono stati problematicità e possibili condizionamenti della criminalità organizzata nella redazione del nuovo PRG, delle NTA e delle NTAC, nella localizzazione del parco commerciale e nell’inserimento dei terreni di contrada Siena (all’epoca in cui erano di proprietà dell’Oratorio Salesiano) nel perimetro del parco commerciale, questi andrebbero, semmai, ricercati nell’attività amministrativa degli anni precedenti al 7 dicembre 2001 (da 17 a 11 anni fa) in quanto solo chi è cieco o chi non vuol vedere o chi è animato da odio politico può disconoscere che dal 7 dicembre 2001, grazie al mutamento del quadro politico e alla collaborazione istituzionale tra giunta, consiglio e prefettura, tramite i protocolli di legalità, “la musica è cambiata”;

le aree (oggi Dibeca Sas) sono pervenute, il 19 febbraio 1960, giusto atto di successione, dal de cuius Salvatore Cattafi all’Opera di S. Giovanni Bosco in Sicilia (Oratorio Salesiano), con l’obbligo di destinarle a fini socio-sanitari e più precisamente per la cura dei bambini affetti da tbc;
il dottor Gaspare Cattafi, noto benestante e farmacista, padre dell’avvocato Rosario Cattafi, con atto di citazione del 17 marzo 1979 (e non, nell’ottobre del 1997, come sostiene un noto esponente politico palermitano) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina l’Istituto Salesiano San Francesco di Sales, impugnando il testamento per inadempimento degli oneri posti a carico del convenuto ma soccombendo in primo grado dinanzi al Tribunale di Messina il 6 dicembre 1989;
come si apprende dalla “lettera aperta della famiglia Cattafi” pubblicata sulla “Gazzetta del Sud” del 24 settembre 2006 nel 2001 – grazie ai buoni uffici dell’avvocato Aliquò, legale degli ex allievi e del notaio Spinella, presidente degli ex allievi, che agivano su mandato dell’amministratore e del Consiglio dei Salesiani – le parti transigevano la causa pendente presso la Corte d’appello di Messina, sottoscrivendo un atto di transazione presso il notaio Achille Muscarà, n. 55994 del rep. e n. 21627 della Raccolta, e un atto di opzione, sempre presso lo stesso notaio, che sarà alla base del contratto pubblico stipulato formalmente il 7 aprile 2005;

quando, il 1° ottobre 2001, le parti definivano il contenzioso con reciproca soddisfazione, già da anni erano state definite le previsioni del nuovo PRG, mentre ancora il centrodestra non aveva vinto per la prima volta quelle elezioni amministrative che si svolgeranno a fine novembre 2001 e segneranno una svolta nel modo di amministrare;

i progettisti di cui al nuovo PRG di Barcellona sono stati nominati, con delibera del 25 marzo 1991, dal sindaco dell’epoca, quando le aree di proprietà, oggi Dibeca Sas, erano dell’Oratorio Salesiano;

i progettisti di cui al nuovo PRG di Barcellona erano confermati nell’incarico dal Sindaco di centrosinistra Franco Speciale, tranne l’ingegner Giuseppe Rodriquez;
parte delle aree di cui trattasi sono state inserite e ricadono nella competenza del PRG ASI, approvato con decreti del dirigente regionale al territorio e ambiente (n. 557 del 26 luglio 2002 e n. 910 del 31 ottobre 2002) quando le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;
le direttive di massima del nuovo PRG sono state indicate durante gli anni dell’Amministrazione di centrosinistra, nel periodo tra il 1994 e il 2000 quando le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;

il 25 ottobre 1994, quando il Capo servizio urbanistica, architetto Giuseppe Perdichizzi, affermava (nel suo documento base per le proposte integrative alle direttive generali del PRG) sia che le previsioni del nuovo PRG dovevano tener conto del Piano ASI, sia che il nuovo PRG doveva prevedere il riassetto del sistema distributivo con la previsione e localizzazione di centri commerciali nella zona di S. Andrea in relazione alla zona artigianale, le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;

il 31 dicembre 1998, quando il dottor Vito Siracusa, assessore allo sviluppo economico della Giunta di centrosinistra del Sindaco Francesco Speciale e Vice Presidente dell’Asi, dichiarava alla “Gazzetta del Sud”: “Aggiungo che la nuova area artigianale può essere una zona di ulteriore sviluppo perché i progettisti che stanno redigendo il Prg, alla luce di una riunione che abbiamo tenuto di recente, prevedranno a ridosso dì questa zona, e nelle adiacenze, un’altra area dì circa 40 mila mq di terreno per dare riscontro alle esigenze, anche alle aspirazioni, dì imprese commerciali, non solo di produzione ma anche di servizi”, le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;
il 2 agosto 2002, quando il Sindaco di centrodestra appena eletto, dottor Candeloro Nania, invitava i progettisti del nuovo PRG a depositare con sollecitudine gli elaborati del nuovo PRG (già definito in ogni sua parte e nel suo iter) le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;

il 12 agosto 2002, quando i progettisti depositavano lo schema del nuovo PRG presso gli Uffici comunali, le aree di proprietà oggi Dibeca Sas erano dell’Oratorio Salesiano;

quanto lascia intendere il noto esponente politico palermitano, ossia che la paternità del nuovo PRG di Barcellona sia da attribuire all’amministrazione di centrodestra in carica e ai consigli comunali del 2001 e del 2007 e che sia l’una sia gli altri avrebbero subito il condizionamento della criminalità organizzata e avrebbero favorito la famiglia Cattafi, è smentito dai fatti e dai documenti che fanno risalire chiaramente la paternità della sua redazione al periodo 1994-1998, quando il proprietario dei terreni oggi Sas Dibeca era l’Oratorio Salesiano e la città era amministrata dal centrosinistra;
quanto lascia intendere il politico palermitano (ossia che la localizzazione del parco commerciale nel nuovo PRG sia da attribuire all’amministrazione di centrodestra in carica e ai consigli comunali del 2001 e del 2007 e che gli stessi potrebbero aver subito il condizionamento della criminalità organizzata e favorito la famiglia Cattafi) è smentito dai fatti e dai documenti che, chiaramente, fanno risalire la paternità della localizzazione agli atti amministrativi al periodo 1994-1998, quando il proprietario dei terreni oggi Dibeca Sas era l’Oratorio Salesiano e la città era amministrata dal centrosinistra;
quanto lascia intendere il noto esponente politico (ossia che l’inserimento dei 40.000 metri quadrati nel parco commerciale sia da attribuire all’amministrazione di centrodestra in carica e ai consigli comunali del 2001 e del 2007 – e che gli stessi potrebbero aver subito il condizionamento della criminalità organizzata e favorito la famiglia Cattafi) è smentito in maniera inconfutabile sia dal documento base dell’architetto Giuseppe Perdichizzi, sia dalle dichiarazioni risolutive dell’assessore allo sviluppo economico, dottor Vito Siracusa, rese il 31 dicembre 1998 alla “Gazzetta del Sud”, quando il proprietario dei terreni oggi Dibeca Sas era l’Oratorio Salesiano e la Città era amministrata dal centrosinistra;

il 27 agosto 2004 quando il dottor Scaffidi Abate, nominato dalla Regione Commissario straordinario ad acta, adottava, approvava e pubblicava il PRG per consentire agli interessati di proporre le loro osservazioni (dato che il Consiglio comunale del 2001 non aveva votato la delibera per incompatibilità dei suoi componenti) il proprietario delle aree oggi Dibeca era l’Oratorio Salesiano;
il rappresentante legale dell’Oratorio Salesiano proponeva ricorso e osservazioni contro la destinazione a parcheggio dell’area in prossimità dei locali dell’Oratorio, ma non contro la destinazione a parco commerciale delle aree oggi Dibeca, dimostrando, con i fatti, di condividere e gradire la loro destinazione commerciale prevista nel PRG;

l’Oratorio Salesiano, già prima del 7 aprile 2005 (quando stipulava l’atto pubblico di compravendita con la Dibeca Sas), era perfettamente consapevole dell’inserimento dei suoi terreni in contrada Siena dentro l’area più complessiva del parco commerciale, tanto che conferì al dottor agronomo Felice Genovese l’incarico di quantificare il valore delle aree in questione alla luce della rivalutazione avvenuta;

il dottor agronomo Felice Genovese, nella sua relazione tecnica, consegnata il 6 aprile 2005, richiamava la nuova destinazione urbanistica dei beni in contrada Siena nel PRG ASI e nel nuovo PRG (redatto durante gli anni in cui la città era amministrata dal centrosinistra, tra il 1994 e il 2000) citando l’art. 77 zona D.3.2 – parco commerciale che così recita: “La zona omogenea D.3.2 ricade in c/da SIENA, a ridosso del nuovo asse stradale industriale previsto dal PRG/ASI ed è destinata a parco commerciale ai sensi del DPRS Presidente della Regione Siciliana 11 luglio 2000. Nella zona D.3.2 le previsioni del PRG si attuano a mezzo d’interventi unitari estesi all’intera zona tramite un apposito progetto”;

in data 21 marzo 2005, la Sas Dibeca e la GDM SpA stipulavano scrittura privata di opzione e preliminare di compravendita dove, in premessa, si dava atto che la Sas Dibeca sarebbe diventata esclusiva proprietaria dei terreni in contrada Siena al prezzo di € 60 al mq, registrata l’8 aprile 2005, presso l’Agenzia delle entrate;
in data 21 marzo 2005, la Sas Dibeca e la GDM SpA stipulavano contratto di comodato d’uso con il quale si autorizzava la GDM SpA alla presentazione presso la pubblica amministrazione di un PRP per l’approvazione di un parco commerciale, dentro il quale la GDM SpA poteva realizzare, nei circa 40.000 metri quadrati di proprietà Sas Dibeca, un centro commerciale con annesso ipermercato e relativa autorizzazione di vendita per grandi strutture di vendita del tipo G2/A;
il 7 aprile 2005, il rappresentante legale dell’Oratorio Salesiano e il rappresentante legale della Dibeca stipulavano contratto di compravendita, presso il notaio Sebastiano Biondo di Barcellona PG, con il quale l’Oratorio Salesiano vendeva alla Dibeca Sas i terreni di cui all’eredità Cattafi, in contrada Piscopato-Siena, non più per la somma a suo tempo pattuita di 619.800 euro ma per quella rivalutata, grazie alla destinazione commerciale dei terreni in contrada Siena, di euro 840.280; quando l’avv. Rosario Cattafi era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale;

il rappresentante legale dell’Oratorio Salesiano, a riprova della serietà che attribuiva all’iniziativa imprenditoriale della GDM per la realizzazione di un suo centro commerciale Carrefur, dentro l’area più complessiva e generale del parco commerciale, riceveva dalla Dibeca Sas, in pagamento, assegni circolari a firma GDM SpA; quando l’avv. Rosario Cattafi era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale;

come si evince dai documenti, dagli atti amministrativi e dai punti sopra precisati, se di agevolazioni bisogna parlare con riferimento alla localizzazione dei terreni di contrada Siena, oggi Dibeca, nel perimetro dell’unico parco commerciale previsto dal nuovo PRG e con riferimento ai passaggi di proprietà Oratorio Salesiano/Dibeca Sas, i chiarimenti dovrebbero essere forniti dall’Amministrazione del periodo 1994-2000 sugli atti amministrativi e dall’Oratorio Salesiano su come mai non si sia opposto alla destinazione commerciale del terreno e l’abbia venduto alla Dibeca Sas per 840.000 euro;

la CEUC è tenuta a esaminare la richiesta del rilascio di una concessione edilizia, di un piano di lottizzazione o di un PRP verificando se la richiesta è avanzata da chi è proprietario dei terreni (o ne ha il possesso legittimo), e se la richiesta è presentata alla luce del rispetto della legge, del PRG, delle previsioni urbanistiche del settore commerciale, dei regolamenti attuativi e dei pareri favorevoli rilasciati dall’Ufficio tecnico comunale (UTC) e dal Genio Civile di Messina;
la CEUC è tenuta ad approvare la richiesta del rilascio di una concessione edilizia, o a dare parere favorevole su un piano di lottizzazione o un PRP (dopo il controllo dei titoli di proprietà o del legittimo possesso dei terreni in questione) verificando se sugli atti sono stati espressi, ove necessari, i pareri favorevoli dell’UTC e del Genio Civile di Messina e se gli atti rispettano la legge, il PRG, le previsioni urbanistiche del settore commerciale e i regolamenti attuativi;
il Consiglio comunale è tenuto a esaminare ed, eventualmente, approvare un piano di lottizzazione o un PRP sul Parco Commerciale alla luce del rispetto della legge, del PRG, delle previsioni urbanistiche del settore commerciale, dei regolamenti attuativi, dei pareri favorevoli rilasciati dalla CEUC, dall’UTC, dal Genio Civile di Messina, ove necessari, e della sussistenza dell’interesse pubblico all’attuazione di quanto previsto dal PRG;

il Consiglio comunale sul PRP nei terreni di contrada Siena, Oratorio Salesiano/GDM SpA/Dibeca Sas, ha preso atto di ciò che doveva, e cioè sia della sua conformità alle previsioni di cui al PRG ASI e PRG comunale, sia della presenza dei pareri obbligatori per legge, sia della correttezza delle procedure seguite, sia della inclusione delle aree PRP Oratorio Salesiano/GDM SpA/Dibeca sas in quelle destinate dal PRG a parco commerciale, sia della sussistenza dell’interesse pubblico di per sé rilevabile oggettivamente ed implicito in un PRP previsto dentro il PRG;

tutte le riflessioni del richiamato teorema sull’atteggiamento di favore che il Comune di Barcellona PG avrebbe riservato alla Sas Dibeca per consentirle di ottenere ingenti guadagni, approvando un PRP che una società privata non poteva presentare, sono smentite sia dall’art. 15 delle NTAC, penultimo comma, (che autorizza anche i privati alla presentazione: “L’attuazione del parco commerciale, tramite appositi Progetti Norma (PN), di cui all’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, estesi almeno 2 ettari ciascuno, è subordinata ad un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area che può prevedere fasi di attuazione anche differenziate nel tempo”), sia dalla circostanza che lo stesso art. 15, in attuazione dell’art. 4 NTAC, prevede che il soggetto presentatore del PRP (si tratti di parte pubblica o di parte privata) deve necessariamente presentare un piano particolareggiato esteso all’intera area di circa 180.000 metri quadrati e dunque a tutti i proprietari della stessa, sia dalla circostanza che il PRP, una volta approvato, diventa di proprietà comunale;
ai sensi dell’art. 77 delle NTA, nella zona D.3.2, di cui al parco commerciale, il presentatore di un PRP, pubblico o privato che sia, deve prevedere interventi unitari estesi all’intera zona tramite apposito progetto norma di cui all’art. 17 delle NTA (doc. n. 23) e dunque a tutti i proprietari di terreni i cui guadagni ipotetici non potranno che essere proporzionati e dipendenti dall’estensione;

il merito delle previsioni e delle prescrizioni del nuovo PRG, delle NTA e delle NTAC risale agli atti amministrativi compiuti durante gli anni del periodo 1994-2000;

il merito della previsione di un solo parco commerciale nel nuovo PRG risale agli atti amministrativi compiuti durante le Amministrazioni del periodo 1994- 2000;

il merito della localizzazione di un solo parco commerciale nell’area di S. Andrea risale agli atti amministrativi compiuti durante le Amministrazioni del periodo 1994- 2000;

il merito d’aver istituito un parco commerciale esteso circa 180.000 metri quadrati in contrada Piscopato/Siena risale agli atti amministrativi compiuti durante le Amministrazioni del periodo 1994- 2000;

il merito dell’inserimento dei circa 40.000 metri quadrati (nel 1994-1998 di proprietà dell’Oratorio Salesiano, oggi Dibeca Sas) nel parco commerciale di complessive 180.000 metri quadrati risale agli atti amministrativi compiuti durante le Amministrazioni del periodo 1994-2000, come dichiarato dall’Assessore allo sviluppo economico del tempo, Vito Siracusa, alla “Gazzetta del Sud” del 31 dicembre 1998;

il merito d’aver venduto i circa 40.000 metri quadrati alla Sas Dibeca è tutto (stando alla lettera pubblicata dalla famiglia Cattafi e mai smentita) dei buoni uffici del notaio Felice Spinella (professionista di cui sono note le posizioni politiche di centrosinistra) e dell’avvocato Aliquò, noto e stimato professionista locale, non certodi un’Amministrazione comunale di centrodestra che (come si rileva da tutte le note difensive sull’Accesso 2006, dagli atti di sindacato ispettivo presentati dall’interrogante il 23 gennaio 2007, dall’archiviazione della richiesta di scioglimento 2007, dalla presente interrogazione, da quelle su gli appalti, i contratti e i servizi e da quanto si dirà ai punti che seguono sul PRP GDM SpA-Dibeca Sas e sulla voltura della stessa) si è sempre attenuta ai criteri di trasparenza e legalità che discendono dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni, in materia edilizia e commerciale, che discendono dalle norme del PRG, dalle NTA e dalle NTAC;
come l’Amministrazione Nania ha abbondantemente chiarito, a suo tempo, nelle note del 19 dicembre 2006 (smontando le supposizioni della relazione commissariale atto di Accesso 2006) se di agevolazioni bisogna parlare con riferimento all’affitto dei locali di Via Operai, n. 72 di proprietà Di Benedetto e non Cattafi, oggi Sas Dibeca, e se chiarimenti devono essere dati, dovrebbero essere forniti dall’amministrazione di centrosinistra (che ha preparato tutti gli atti e definito il costo annuo dell’affitto in lire 54.000.000 con delibera n. 323 del 15 giugno 2000), dal Commissario regionale, dottor Zaccone, che li ha completati e resi esecutivi; e dal Ministero dell’Interno che li ha tenuti in affitto, per oltre 30 anni, ubicandovi il Commissariato di pubblica sicurezza fino al 1992;
ai sensi e per gli effetti di cui al nuovo PRG di Barcellona, alle NTA del PRG e alle NTAC una cosa è la procedura per la localizzazione e l’insediamento dei piani commerciali (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, 75 e 77 dell’NTA un’altra la procedura per l’approvazione di un progetto unitario che riguardi l’unico parco commerciale, già localizzato nel nuovo PRG (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 e 15);
mentre la disciplina per la localizzazione e l’insediamento dei piani commerciali è prevista agli artt. 17, 75 e 77 delle NTA, la disciplina che regola l’approvazione del progetto unitario dell’unico Parco Commerciale, già localizzato e perimetrato nel nuovo PRG, è diversa ed è prevista negli artt 4 e 15 delle NTAC;
alla luce di quanto sopra, “le problematicità” sussisterebbero se l’iter adottato e seguito dall’Amministrazione comunale in carica, per l’approvazione di quella che, impropriamente, il provvedimento prefettizio n. 3794/13.12/Gab definisce “la localizzazione di un piano commerciale” (mentre, in effetti, è l’approvazione di un PRP sull’unico parco commerciale già localizzato e perimetrato nel e dal nuovo PRG), fosse in contrasto con le norme di cui sopra e non viceversa;
come appare di tutta evidenza, l’Amministrazione Nania e i Consigli comunali 2001 e 2007 non hanno esercitato alcuna funzione nella destinazione urbanistica del parco commerciale perché negli anni in cui è stato localizzato, tra il 1994 e il 2000, gli atti amministrativi sono stati posti in essere da un’altra Amministrazione di centrosinistra e da altri Consigli comunali;
un’Amministrazione e un Consiglio comunale non possono che rispondere degli atti che compiono o che risalgono al periodo in cui erano in carica;
il Sindaco Nania, sul nuovo PRG, è intervenuto il 2 agosto 2002, quando il piano era definito in ogni sua parte, e solo per sollecitare i progettisti al suo deposito;
del Consiglio comunale eletto per il quinquennio 2007 – 2012 (che ha votato la delibera n. 59 del 16 novembre 2009) facevano parte – rispetto al Consiglio comunale eletto nel quadriennio 1994/1998 e al Consiglio comunale eletto nel triennio 1998/2000 – solo quattro consiglieri comunali e cioè Calamuneri Orazio, Gelsomino Danilo, Marte Filippo e Schembri Salvatore;

il quasi totale ricambio dei componenti le consiliature 1994/2000 e le consiliature 2001/2012 dimostra sia l’assoluta mancanza di continuità tra i componenti dei Consigli comunali del periodo 1994-2000 (quando ancora le classi politiche erano in gran parte formate da personaggi legati in qualche modo a quella che comunemente si definisce “Prima Repubblica”) e i componenti dei Consigli comunali 2001 e 2007 (a forte presenza giovanile), sia che il rinnovamento continuo delle assemblee rappresenta un valido deterrente contro il pericolo di incrostazioni clientelari e inquinamenti etici o mafiosi;

il nuovo PRG di Barcellona è stato elaborato in ogni sua parte negli anni 1994-2000 ed è stato depositato dai progettisti in data 12 agosto 2002 n. di prot. 9537 A; è stato adottato dal dottor Scaffidi Abbate in data 11 dicembre 2003; è stato reso pubblico dallo stesso il 27 agosto 2004, per consentire agli interessati le opportune osservazioni ed opposizioni; è stato approvato con decreto assessoriale n. 106 dell’8 febbraio 2007; è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 27 aprile 2007;

l’art. 17 delle NTA del PRG (redatte durante gli anni amministrativi del centrosinistra) prevede la realizzazione di progetti norma, e nel loro ambito, la previsione di un solo parco commerciale (ai sensi della legge regionale di riforma della disciplina del commercio 22 dicembre 1999, n. 28, e del decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 luglio 2000 che emana gli indirizzi di programmazione commerciale);

le procedure da seguire per l’approvazione dì un PRP nel perimetro del parco commerciale sono definite dalle NTA del PRG e dalle NTAC in merito alle quali l’amministrazione Nania e i Consigli comunali del 2001 e 2007 non hanno svolto alcun ruolo per la semplice ragione che non erano in carica;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 delle NTAC, terzo e quarto comma, il presentatore del PRP sul parco commerciale deve possedere almeno 2 ettari (20.000 metri quadrati) e deve presentare un progetto unitario (PRP) per l’intera area destinata a parco commerciale;

il 14 giugno 2006, la GDM SpA, dopo l’accordo concluso con la Dibeca, affidava all’architetto Mario Nastasi l’incarico di elaborare la planivolumetria del piano da presentare alla CEUC una volta approvato e pubblicato dalla Regione il PRG;

il 29 giugno 2007 – dopo oltre un anno dall’incarico conferito dalla GDM all’arch. Mario Nastasi per elaborare la planivolumetria e dopo la pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 27 aprile 2007) dell’approvazione del PRG di Barcellona (avvenuta con decreto assessoriale n. 106 dell’8 febbraio 2007) – la GDM SpA (nella qualità di promissario acquirente dei terreni diventati di proprietà Dibeca Sas, grazie alla vendita dell’Oratorio Salesiano, avvenuta con pagamenti di assegni circolari GDM SpA), ricorrendo i presupposti di cui all’art. 15, terzo e quarto comma, delle NTAC, presentava (allegando l’atto di comodato d’uso intervenuto con la Dibeca Sas) la domanda (protocollata al n. 30131 del 3 luglio 2007) per l’approvazione di un PRP, ai sensi dell’art. 77 delle NTA e ai sensi dell’art. 15, terzo e quarto comma, delle NTAC, ricadente nell’unica zona prevista, nel PRG, a parco commerciale, con la quale il Presidente della GDM, dottor Piergiorgio Sacco, delegava quale responsabile unico del procedimento per la GDM SpA, con domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto presso la sede amministrativa sita nella zona industriale 8/B – 89052 Campo Calabro (RC), il geometra Filippo Leopatri;

il 31 luglio 2007, il dirigente del VII settore e il Capo servizio urbanistica comunicavano alla GDM SpA di “non poter prendere in oggetto la pratica n. 30131 del 3 luglio 2007;

il 21 settembre 2007, la GDM contestava, con lettera a firma del presidente, dottor Piergiorgio Sacco, inviata a sette destinatari (tra cui l’Assessorato regionale alle autonomie locali, e, ovviamente, ai titolari degli Uffici comunali competenti), la nota di cui al punto 74 (allegando il parere ricevuto dall’architetto Mario Nastasi, secondo cui, ai sensi e per gli effetti di cui al regime urbanistico del PRG, del regolamento edilizio e delle previsioni urbanistiche del settore commerciale, il progetto GDM doveva necessariamente essere preso in esame), avvertendo il Comune che, se non avesse attivato le procedure istruttorie, avrebbe avviato le conseguenti azioni giudiziarie;

il 23 ottobre 2007, il dirigente comunale del VII settore, ingegner Orazio Mazzeo, con nota n. di prot. 47155, rispondeva al Presidente della GDM, dottor Sacco, e al geometra Leopatri, precisando la nota del 31 luglio 2007 e informandoli che l’istanza della GDM SpA era posta in ordine cronologico per l’esame della CEUC nominata di recente;

la CEUC esaminava e terminava il PRP della GDM nell’arco di 6 mesi, dal 13 dicembre 2007 al 3 giugno 2008, nel rispetto dell’ordine cronologico;
il 20 maggio 2008 la CEUC invitava l’architetto Mario Nastasi, in rappresentanza della GDM SpA, alla seduta del 29 maggio 2008, per chiarimenti tecnici sul progetto;

il 23 maggio 2008, il dirigente del VII settore, ingegner Orazio Mazzeo inviava lettera di convocazione, spedita dagli Uffici con raccomandata con ricevuta di ritorno del 27 maggio 2008 prot. n. 25298 al tecnico progettista e per conoscenza al geometra Filippo Leopatri della GDM SpA;

il 29 maggio 2008, l’architetto Mario Nastasi, con riferimento alla pratica PRP, si presentava regolarmente alla seduta della CEUC e chiariva i molteplici aspetti tecnici della pratica come da verbale n. 57;

il 3 giugno 2008 la CEUC, come risulta dal verbale n. 58, si riuniva e, anche sulla base del parere giuridico dell’avvocato Franco Barbera, componente esperto della CEUC, esprimeva parere favorevole sul PRP della GDM SpA, anche perché conforme alle previsioni del PRG, del Piano ASI, del piano commerciale e del piano trasporti, secondo le norme di cui alle NTA e alle NTAC;

il 26 giugno 2008, il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Barcellona PG, con lettera, n. prot. 30289, comunicava al dottor Piergiorgio Sacco, Presidente della GDM SpA e, al geometra Filippo Leopatri, che la CEUC, come da verbale n. 58, aveva preso in esame il PRP esprimendo parere positivo, fatto proprio anche dal dirigente del VII settore nelle funzioni di Presidente della CEUC;

come si evince da quanto sopra, non c’è nulla di sorprendente nel fatto che la GDM SpA abbia stipulato, nell’aprile del 2005 (prima dell’approvazione regionale definitiva del PRG, avvenuta nel 2007), la scrittura privata con la Dibeca Sas per la presentazione del PRP, in quanto, leggendo con attenzione gli atti, si nota che: le decisioni del PRG erano note urbi et orbi dalla sua pubblicazione, presso gli uffici comunali avvenuta il 27 agosto 2004; l’Oratorio Salesiano, proprietario nel 2004 dei terreni dì cui al PRP, una volta pubblicato il nuovo PRG, non propose osservazioni contro la destinazione a parco commerciale dei 40.000 metri quadrati di terreni in contrada Siena; l’Oratorio Salesiano, mentre non presentava osservazioni contro la destinazione commerciale del terreno in contrada Siena, presentava osservazioni, opposizioni e ricorso al TAR contro la destinazione a parcheggio di un’area adiacente i locali dell’Oratorio; l’Oratorio Salesiano, non presentando osservazioni contro il PRG nella parte in cui prevedeva l’inclusione dei terreni in contrada Siena dentro il parco commerciale, rendeva, di fatto, scontata l’approvazione della destinazione urbanistica prevista; l’accordo GDM-Dibeca era subordinato a una serie di condizioni sospensive tra le quali quella che entro tre anni doveva essere completata tutta la procedura per iniziare le attività commerciali;

per le ragioni di cui sopra, non v’è nulla di singolare nel fatto che la GDM, il 14 giugno 2006 (dieci mesi prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’approvazione del nuovo PRG), abbia affidato l’incarico di elaborare il PRP all’architetto Mario Nastasi e nel fatto che la GDM SpA abbia presentato alla CEUC il progetto del PRP per il parco commerciale dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del PRG, delle NTA, delle NTAC avvenuta il 27 aprile 2007;

non v’è nulla di strano nel fatto che, undici mesi dopo la presentazione del PRP, la GDM abbia deciso di ritirarsi dall’affaire multimilionario, perché – dato il tempo trascorso tra il 7 aprile 2005 (quando interveniva l’accordo triangolare tra Oratorio Salesiano, GDM e Dibeca) e l’8 febbraio 2007 (quando la Regione, con decreto dell’Assessore al territorio e ambiente, approvava il PRG, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 27 aprile 2007) e dato il breve lasso di tempo rimanente tra il 27 aprile 2007 e il 7 aprile 2008 meno di un anno per la scadenza della scrittura GDM/Dibeca prevista per il 7 aprile 2008 – la GDM si sarà resa conto che (poiché la CEUC procedeva con la dovuta accortezza nell’istruttoria della pratica) non avrebbe mai ottenuto nei tempi previsti tutte le autorizzazioni necessarie per legge;

è fin troppo chiaro perché la GDM, undici mesi dopo la presentazione del PRP, abbia deciso di ritirarsi dall’affare dato che la stessa società (dopo soli 5 mesi dalla presentazione del PRP presso la CEUC di Barcellona) trovava più conveniente stipulare, il 19 novembre 2007, un contratto di affitto con il parco commerciale della GD. Russo di Milazzo, autorizzato dal Comune di Milazzo in contrada Faraone con provvedimento n. 52 del 29 ottobre 2007;

non esiste alcuna strana coincidenza tra il fatto che, mentre il 28 maggio 2008 la GDM SpA comunicava con nota privata all’architetto Mario Nastasi il disinteresse della GDM SpA a proseguire il progetto, il 29 maggio la CEUC esaminava lo stesso il PRP in quanto: la CEUC aveva già convocato il 20 maggio 2008 la GDM per la seduta del 29 maggio, come da lettera di convocazione, prot. 215 del 23 maggio 2008, spedita dagli Uffici con raccomandata con ricevuta di ritorno del 27 maggio 2008 prot. n. 25298, rivolta sia al tecnico progettista sia al geometra Filippo Leopatri della GDM; né il dottor Sacco, né il geometra Leopatri (gli unici abilitati a farlo in nome e per conto della GDM secondo la lettera del 29 giugno 2007 allegata al progetto) inviavano al Comune la nota 28 maggio 2008, né tanto meno l’architetto Mario Nastasi depositava la nota privata del 28 maggio 2008 di cui la CEUC ha avuto formale e regolare conoscenza il 22 aprile 2009; nella seduta del 29 maggio 2008 la CEUC non formulava alcun parere sul progetto PRP; il parere favorevole era espresso nella seduta del 3 giugno 2008; per la CEUC e gli Uffici tecnici, era la GDM intestataria e titolare del progetto sul quale, nella seduta del 3 giugno 2008, avevano espresso parere favorevole, come si evince dalla comunicazione inviata dal dirigente del VII settore il 26 giugno 2008 (doc. n. 17) al geometra Filippo Leopatri e al dottor Piergiorgio Sacco (tecnico e presidente della GDM); soltanto con la richiesta di voltura del 5 gennaio 2009 l’Ufficio tecnico apprendeva formalmente che la GDM aveva sciolto il contratto di comodato e non intendeva proseguire nella definizione della pratica;

premesso infine che:

il 10 dicembre 2008, il Comune di Barcellona riceveva parere favorevole dal Genio Civile di Messina sul PRP in zona D.3.2;

il 5 gennaio 2009, la CEUC riceveva la richiesta di voltura inoltratale dalla Sas Dibeca, con lettera prot. n. 144, nella quale faceva presente che erano venuti meno i termini contrattuali dell’accordo con la GDM SpA e che quest’ultima non aveva più interesse al prosieguo dell’ iniziativa intrapresa;

il 16 aprile 2009, il dirigente del vii settore, ingegner Orazio Mazzeo, con lettera di prot. interno n. 1596, comunicava alla Ditta Dibeca e al dirigente del settore Staff dello sportello unico (che la riceveva il 24 aprile 2009, n. di prot. 20754) di avere avviato l’iter con riferimento alla richiesta di voltura e alle problematiche connesse;
il 22 aprile 2009, la Sas Dibeca, con lettera di prot. n 21472 posta in entrata al Comune di Barcellona, chiariva che con il termine “voltura” era da intendersi il cambio di intestazione della pratica in oggetto e che da tempo la GDM aveva manifestato in una nota privata tra le parti di non voler proseguire nell’accordo a suo tempo stipulato con la Sas Dibeca come da nota del 28 maggio 2008 nella quale la stessa dichiarava di non avere interesse;

il 10 giugno 2009 la Dibeca Sas e la GDM SpA iniziavano una controversia sul rispetto della scrittura del 7 aprile 2005; le parti decidevano di risolverla attraverso un arbitrato; la Dibeca nominava come proprio arbitro l’avvocato Giuseppe Giuffrida, la GDM l’avvocato Gaetano Franchina e il Presidente del Tribunale di Messina (al quale le parti si rivolgevano non avendo raggiunto l’intesa sul terzo arbitro), l’avvocato Francesco Celona; il lodo arbitrale veniva pronunciato il 2 maggio 2011 e condannava la società GDM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di 750.000 euro a titolo di risarcimento dei danni oltre le spese legali;

il verbale della riunione della CEUC del 14 luglio 2009 n. 30, di risposta ai chiarimenti richiesti dal Sindaco, riporta testualmente: «considerato che il PRP era stato richiesto dalla GDM secondo un comodato d’uso su terreno di proprietà Dibeca; considerato che gli elaborati erano firmati dall’arch. Mario Nastasi referente del geom. Leopatri, quale RUP della GDM SpA; considerato che il 5 gennaio 2009 perveniva all’Ufficio una richiesta di voltura del PRP da GDM in Dibeca; considerato che la richiesta era motivata con la scadenza dei termini contrattuali e col disinteresse della GDM alla coltivazione del progetto; considerato che gli elaborati depositati in Ufficio il 16 marzo 2009, per conto della Dibeca, recavano la sottoscrizione dell’architetto Santino Nastasi e non dell’architetto Mario Nastasi;

considerato che la Dibeca aveva sostenuto la richiesta di voltura allegando, nell’aprile del 2009, la fotocopia di una nota privata, inviata il 28 maggio 2008 dalla GDM all’architetto Mario Nastasi, di cui la CEUC ne apprendeva l’esistenza, ma non poteva attestarne l’autenticità a causa del fatto che non era l’architetto Mario Nastasi (ossia chi l’aveva ricevuta) a depositarla; osservava che al fine di poter ritenere la sussistenza della continuità soggettiva tra l’originaria istanza della GDM, quale comodataria promittente acquirente, e quella successiva della Dibeca Sas, occorreva sia il riconoscimento formale da parte dell’architetto Mario Nastasi dell’autenticità della nota privata dallo stesso ricevuta il 28 maggio 2008 (con la quale la GDM SpA gli comunicava il disinteresse a continuare nel progetto), SIA il consenso dello stesso nell’utilizzo degli elaborati principali a corredo della pratica al nuovo tecnico della Dibeca, architetto Santino Nastasi (con l’accettazione di quest’ultimo);

il 21 luglio 2009 la dottoressa Corica Ferdinanda inviava lettera n. di prot. 36713 con la quale chiariva (essendosi risolto il rapporto di comodato con la GDM e quale rappresentante della Ditta proprietaria) che la Dibeca intendeva subentrare nell’istanza presentata dalla GDM, essendo proprietaria dei terreni per i quali la GDM SpA aveva ottenuto il parere favorevole della CEUC, confermando tutti gli atti sino a quel momento prodotti dal progettista, architetto Mario Nastasi per conto della GDM;

il 21 luglio 2009, l’architetto Mario Nastasi e l’architetto Santino Nastasi “depositavano dichiarazione propria e della ditta committente, assunte a protocollo n. 36714 e 36713, dalle quali risultava che la Dibeca subentrava alla GDM, confermando l’istanza e gli atti sin qui prodotti e che il primo progettista consentiva al secondo l’utilizzo degli elaborati già agli atti con facoltà di modifica e integrazione;

il 21 luglio 2009 la CEUC (della quale, peraltro, fa parte l’architetto Antonio Raimondo, la cui moglie è un magistrato), come da verbale della seduta n. 33/2009, ottenuti i chiarimenti richiesti, confermava il parere favorevole già espresso il 3 giugno 2008;

il 23 luglio 2009, l’UTC, ai sensi dell’art. 99 del regolamento edilizio, viste le note del rappresentante legale della ditta Dibeca, viste le note degli architetti Mario e Santino Nastasi, visti i pareri della CEUC 3 giugno 2008, 14 luglio 2009 e 21 luglio 2009, viste tutte le autorizzazioni di legge confermava parere favorevole all’approvazione del PRP della zona territoriale omogenea D.3.2 Parco Commerciale;

il Sindaco di Barcellona PG, non appena avuta la notizia, via on line, delle affermazioni del noto politico palermitano, chiedeva, il 22 gennaio 2010, con lettera di prot. n. 3423, al dirigente del VII settore, ingegner Mazzeo, di esperire le più sollecite e le più approfondite verifiche per chiarire tutti gli aspetti inerenti al procedimento di cui trattasi;

trascorsi 40 giorni dalla lettera del 2 marzo 2010, il sindaco Nania sollecitava le verifiche e l’esperimento con urgenza di ogni iniziativa del caso, ivi inclusa, chiaramente, l’adozione di provvedimenti in autotutela ricorrendone i presupposti;

il responsabile dell’Ufficio tecnico, ingegner Orazio Mazzeo, in data 18 marzo 2010, n. di prot. 13820, inviava al Sindaco di Barcellona copia del verbale della CEUC, n. 15 del 16 marzo 2010, nel quale si attestava la regolarità e la conformità della delibera CEUC alle norme di legge e ai regolamenti e si confermava il parere favorevole già espresso il 3 giugno 2008 nel verbale n. 58;

il PRP sui terreni prima Oratorio Salesiano, oggi Dibeca Sas, non è un progetto per localizzare uno tra i tanti possibili piani commerciali (di cui all’articolo 75 delle NTA), ma un progetto unitario vincolato da una localizzazione definita e obbligata, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, delle NTAC;

a tal proposito, mentre sono possibili più centri commerciali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 delle NTAC (approvate contestualmente al nuovo PRG con decreto assessoriale n. 106 dell’8 febbraio 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 aprile 2007), nell’ultimo comma dello stesso articolo 4 si specifica e si descrive il contenuto, l’estensione, le funzioni e cosa si può realizzare nell’unico parco commerciale previsto nel PRG. Ed esattamente si dispone che il parco commerciale, individuato nel PRG, è costituito da un’area di 20,85 ettari, per la quale un un progetto unitario prevede la realizzazione di più strutture di vendita medie o grandi dotate d’infrastrutture comuni ed integrate da edifici per attività paracommerciali, ricreative e complementari;

risulta circostanza decisiva che le aree destinate all’unico parco commerciale, secondo le NTA del PRG, artt. 17 e 75, siano state individuate nel 1998, come da dichiarazione dell’Assessore allo sviluppo economico della Giunta di centrosinistra, dottor Vito Siracusa, resa alla “Gazzetta del Sud” il 31 dicembre 1998;
l’art. 77 delle NTA individua, disciplina e delimita la zona omogenea destinata a parco commerciale e così dispone: «Zona d.3.2 – parco commerciale – La zona omogenea D.3.2 ricade in c/da SIENA, a ridosso del nuovo asse stradale industriale previsto dal PRG/ASI ed è destinata a parco commerciale ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 luglio 2000. Nella zona D.3.2 le previsioni del PRG si attuano a mezzo d’interventi unitari estesi all’intera zona tramite un apposito progetto»;
è del tutto inesatta la svista e l’affermazione secondo cui il PRP, prevedendo una viabilità di 40.767 contro i 5.502 esistenti, si discosterebbe dallo strumento urbanistico e realizzerebbe una variante al PRG, portando il parco da metri quadrati 184.079 a metri quadrati 224.846, perché i 40.767 metri quadrati di viabilità di progetto (35.714 in più rispetto ai 5.502 esistenti) non vanno sommati ma detratti dai 184.079, essendo già contenuti dentro il totale delle zone edificabili;
diversamente da quanto rappresentato da altri esponenti politici, il valore dei terreni derivanti da una previsione urbanistica si qualifica non in fase di definizione del PRP, bensì in sede di formazione e adozione del PRG, in quanto è in questa specifica fase procedimentale che vengono definite destinazioni, indici di edificabilità, rapporti di copertura tra superficie territoriale superficie coperta, quote di servizi ed attrezzature, standard urbanistici (decreto ministeriale n. 1444 del 1968), modalità di attuazione e categorie di intervento, che rappresentano gli elementi essenziali a determinare il valore dell’area sia commerciale che di costruzione;
dunque non è nella fase di formazione del PRP che si determina il valore del terreno, atteso che il progetto unitario è teso alla mera attuazione dello strumento urbanistico generale;

il valore riqualificato dei terreni non è il frutto di un’arbitraria valutazione dell’ente locale per favorire alcuni cittadini, ma l’applicazione e il risultato di un iter in cui devono applicarsi norme legislative mediante cui, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si perviene all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e ad un aggiornamento annuale, entro il 30 ottobre, del quale i Comuni sono tenuti a tener conto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
l’adeguamento-aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è determinato secondo l’indice ISTAT rapportato all’anno e applicato alle zone omogenee così come classificate dal PRG (si veda per esempio la delibera n. 379 del 12 ottobre 2006 per il 2007 e la delibera n. 76 del 19 febbraio 2009 per l’anno 2009, dove si elencano nella parte “delibera” [colore arancio] le precedenti delibere di adeguamento-aggiornamento degli oneri di urbanizzazione all’art. 5 della legge n. 10 del 1977: DGM 502/2003, 552/2004, 421/2005, 379/2006, 496/2007);

il valore dei terreni, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 10 del 1977, è aggiornato e adeguato da parte dell’Amministrazione attiva;
la valutazione per gli oneri di urbanizzazione, come sopra operata in applicazione dei parametri di legge, si correla al costo di esproprio per l’acquisizione delle aree per l’urbanizzazione secondaria;

nel Comune di Barcellona PG la valorizzazione è stata operata come per legge, giusta delibera di G.M. n. 76 del 19 febbraio 2009 che stabilisce il valore in 85 euro in conformità a quanto stabilito dalla legge e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 348 del 2007;
il valore di 85 euro al metro quadrato, come determinato per legge, rappresenta il parametro monetario da tener presente per gli oneri di urbanizzazione secondaria. oneri che sono dovuti dal soggetto (che intende realizzare i progetti norma in applicazione del PRP) al Comune affinché renda i servizi e le attrezzature come da standard urbanistici programmati e pianificati in sede di previsione dei fabbisogni del PRG;
la prassi della cosiddetta monetizzazione, perseguita, virtuosamente, dal Comune di Barcellona PG consente una migliore distribuzione delle risorse erariali per l’eventuale realizzazione di opere pubbliche a tutto vantaggio della comunità cittadina;
la prassi della cosiddetta monetizzazione, perseguita, virtuosamente, dal Comune di Barcellona PG, consente anche servizi più aderenti agli interessi dei cittadini, una più equa ripartizione dei costi sociali e una migliore localizzazione dei servizi medesimi;

il riferimento da alcuni sostenuto al fatto che l’Amministrazione comunale avrebbe causato un aumento di valore (da 28 euro al metro quadrato a 85 euro al metro quadrato) del tutto arbitrario, dei terreni in questione, per favorire e privilegiare la Dibeca Sas, è del tutto falso, perché la stessa GDM (come da accordo siglato il 21 marzo 2005) lo avrebbe pagato a 60 euro al metro quadrato e perché i parametri seguono criteri (per l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per i terreni che riguardano eventuali espropri anche nell’area del parco commerciale) determinati sulla scorta di norme di legge che non consentono alcuna discrezionalità;

la tesi avanzata dall’associazione “Rita Atria” secondo cui la CEUC avrebbe favorito la GDM-Dibeca aggirando la normativa in vigore per consentire a un privato di presentare un PRP, è smentita dalla normativa in vigore perché: l’art 15, penultimo comma delle NTAC, sul PRP per un parco commerciale, afferma chiaramente che un progetto unitario, può essere presentato per iniziativa pubblica o privata purché il presentatore disponga del possesso di almeno 20.000 metri quadrati (“L’attuazione del parco commerciale tramite appositi progetti norma (PN), di cui all’art. 17 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, estesi almeno 2 ettari ciascuno (almeno 20.000 mq), è subordinata ad un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area e può contenere gli elaborati del piano particolareggiato assumendone contestualmente la valenza”; il PRP presentato da privati, una volta approvato è acquisito dal patrimonio progettuale del Comune, in altri termini diventa di proprietà comunale; la rivalutazione dei terreni di tutti i proprietari ricadenti nell’area destinata a parco commerciale, risale alle previsioni urbanistiche del nuovo PRG e non dipende dal PRP; presentato un PRP per iniziativa pubblica o privata, l’eventuale rivalutazione del terreno non dipende da chi presenta il progetto unitario ma – una volta presentato un Progetto Unitario da chicchessia – da criteri rigorosi predeterminati come per legge e di cui ciascun proprietario beneficia in proporzione dell’estensione del proprio terreno;

contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni “Rita Atria” e “Città Aperta” (secondo principi che non è chiaro dove e come vengano ricavati e secondo cui i privati non avrebbero potuto presentare un PRP) il principio di legalità e di certezza dei rapporti giuridici obbligano un’Amministrazione, e chiunque, a rispettare le leggi (condivisibili o meno) fino a quando non saranno modificate con altra legge o con un pronunciamento della Corte costituzionale; e, di conseguenza – fino a quando il PRG, regolarmente approvato dalla Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le NTA e le NTAC resteranno in vigore – l’Amministrazione comunale non può che attenersi a quelle che sono le norme di legge integrate da quelle in materia edilizia e urbanistica in vigore;

la tesi avanzata dall’Associazione “Rita Atria” secondo cui il PRP GDM SpA-Dibeca Sas sarebbe stato adottato in variante al PRG (perché, in una zona territoriale destinata a D.3.2, avrebbe incluso una zona B per l’edificato pre-esistente – determinando di fatto la trasformazione essenziale della destinazione urbanistica dell’area D.3.2 in zona B) non è fondata in quanto: come si evince dal parere della CEUC (a pagg. 57 e 58 del verbale n. 15 del 16 marzo 2010) la zona prevista e approvata anche in base alle osservazioni presentate dai privati (pagg. 112, 114 dell’apposito registro delle osservazioni al PRG), oggi classificata “zona territoriale omogenea B” (il cui indice di fabbricabilità fondiaria è 2,5 mc/mq) comprende il recupero dell’edificato esistente all’interno del perimetro del parco commerciale e, comunque, possiede e mantiene un indice equivalente a quello stabilito per la zonizzazione del PRG che disciplina detta area come D.3.2; inoltre, come è ribadito nel parere della CEUC (a pagg. 57 e 58 del verbale n. 15 del 16 marzo 2010) la destinazione di “zona territoriale omogenea B” riconosciuta alle aree interne al parco commerciale (pur definita formalmente come “zona territoriale omogenea B”), non determina alcuna variazione essenziale di zona (come sanno bene coloro che si occupano professionalmente di diritto urbanistico) che possa qualificarsi variante quando e se (come nel caso di specie) i parametri urbanistici stabiliti per “la zona territoriale omogenea D.3.2” sono equivalenti (ovvero con indice di fabbricabilità fondiaria 2,5 mc/mq) a quelli previsti per l’edificato esistente con destinazione di “zona territoriale omogenea B”; infine, come riportato nel parere della CEUC (a pag. 58 del verbale n. 15 del 16 marzo 2010), la destinazione elettiva dell’area formalizzata nel PRG (redatto quando i terreni in questione erano dell’Oratorio Salesiano) risale alle indicazioni e alle direttive del 1995, secondo le quali l’attività commerciale andava configurata in modo coerente, contiguo e complementare alla zona artigianale già esistente in contrada S. Andrea;

considerato che i fatti parlano da soli e non si possono occultare, gli atti sono documentati e non si possono manipolare, le responsabilità sono chiare e non si possono confondere,

l’interrogante chiede di sapere:

se al Governo risulti che esiste una sola città in Italia dove gli atti dell’Amministrazione comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Accesso di cui all’art. 143 del Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori, da quando il centrodestra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato mai “condannato” nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si stanno svolgendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove gli atti dell’Amministrazione comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Accesso di cui all’art. 143 Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori, da quando il centrodestra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato mai “imputato” nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si stanno svolgendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se esiste una sola città in Italia, dove gli atti dell’Amministrazione comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Accesso di cui all’art. 143 Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori, da quando il centro destra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato mai “indagato” nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si stanno svolgendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se esiste una sola città in Italia, dove gli atti dell’Amministrazione comunale sono sottoposti, come a Barcellona PG, all’Accesso di cui all’art. 143 Tuel, anche se nessuno dei suoi amministratori, da quando il centro destra la guida, e cioè dal 7 dicembre 2001, è stato mai “intercettato” nei numerosi processi di mafia che si sono svolti e si stanno svolgendo nella fascia tirrenica della Provincia di Messina;

se risulti che esiste una sola città in Italia, come Barcellona PG, dove, sia negli atti processuali sia nelle intercettazioni, non v’è mai stato alcun riferimento anche a un solo atto riguardante tutti i lavori pubblici, i contratti e i servizi;

se risulti che esiste una sola città in Italia che abbia stipulato due Protocolli di legalità con la Prefettura e nonostante ciò sia stata sottoposta, dalla Prefettura, come Barcellona PG, a due procedure di Accesso;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove, grazie all’azione politica degli amministratori locali e ai Protocolli di legalità, si è realizzata, come nel Comune di Barcellona PG, quella sinergia che ha messo in sicurezza gli atti amministrativi;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove si è disposto, come nel Comune di Barcellona PG, l’atto di Accesso su tutti gli atti amministrativi, non in funzione delle relazioni annuali sul controllo del territorio, riguardanti gli Enti locali, redatte da Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza, ma di articoli e interrogazioni dal contenuto distorto ed errato;

se risulti che esiste una sola città in Italia, dove tutti gli atti amministrativi sono sottoposti all’atto di Accesso, come a Barcellona PG, a causa delle “problematicità” riscontrate in una sola delibera.

(4-06576)

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