Le modifiche contrattuali, diversamente da quanto sostenuto da Arera e Agcm, non sono mai possibili per eccessiva onerosità, se non disposte dal giudice
A seguito del recente comunicato diffuso da Arera e Agcm – comunque positivo perché rassicura i consumatori e invita le aziende energetiche a comportamenti rispettosi nei confronti dei clienti – Confconsumatori desidera avanzare alcune riflessioni. Dal comunicato, infatti, parrebbe giustificata la possibilità, per i venditori, di ricorrere alla modifica unilaterale per eccessiva onerosità. L’art. 3 del d.l. 115/2022, però, non prevede in alcun modo la possibilità per i fornitori di energia di modificare le condizioni contrattuali dei contratti del mercato libero sino alla naturale scadenza dell’offerta commerciale sottoscritta con l’utente. Infatti, l’art. 3 citato, rubricato “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale” prevede nello specifico che “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Inoltre, restano inefficaci i preavvisi comunicati dai gestori prima della data di entrata in vigore del decreto legge 115/2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Ricordiamo che il consumatore deve sempre opporsi formalmente, da solo o, meglio, affidandosi ai nostri sportelli, a qualsiasi proposta di aumento sia che la riceva per iscritto, sia che arrivi telefonicamente, perché è un suo diritto opporsi e chiedere il permanere delle condizioni contrattuali in corso sino alla scadenza del contratto.
I CONTRATTI ENERGIA – Esclusi i casi, dunque, in cui l’offerta commerciale sottoscritta dall’utente preveda già una indicizzazione del prezzo di fornitura con riferimento al PUN (prezzo unico nazionale), l’operatore non può mai modificare in aumento il prezzo previsto dal contratto se non in occasione della sua scadenza naturale. E nemmeno è sostenibile l’eventuale modifica unilaterale della offerta applicata giustificandola in funzione della eccessiva onerosità sopravvenuta. Il contratto di fornitura di energia elettrica, come quello del gas, è un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata. In questi casi, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, come quelli d’altronde che stanno portando all’aumento vertiginoso delle bollette elettriche e di gas, la parte che deve tale prestazione può eventualmente chiedere la risoluzione del contratto ma appunto questa valutazione non può in nessun modo essere sostenuta unilateralmente, e per giunta dalla parte economicamente più forte, ai danni della parte più debole del rapporto, ovvero l’utente/consumatore. Un’eventuale modifica per eccessiva onerosità deve essere domandata al Giudice, che deciderà se disporla, senza che il fornitore di energia possa applicarla unilateralmente o addirittura sospendere la fornitura.
IL COMMENTO – Gli aumenti delle bollette, e le difficoltà che ne derivano per le famiglie, fanno crescere la platea dei soggetti che vanno incontro al fenomeno della “povertà energetica”. “Come associazione ribadiamo che servono aiuti che permettano alle famiglie di pagare le bollette e di arrivare a fine mese senza doversi ulteriormente indebitare; non soluzioni preconfezionate volte a giustificare eventuali aumenti unilaterali – afferma l’avvocato Carmen Agnello, di Confconsumatori Messina – ma moratorie delle sospensioni delle utenze in difficoltà economica con contestuale possibilità di poter accedere a rateizzazioni da un minimo di 24 mesi sino a 60 mesi per gli importi più elevati senza interessi. Auspichiamo, inoltre, che tale rateizzazione sia concessa anche per le fatture successive qualora di importi superiori alla media dell’utenza interessata ponendo le nuove rate in coda all’originario piano di rientro”.
E aggiunge ancora: “Un altro intervento necessario è quello di prevedere un ulteriore aumento dei limiti reddituali per usufruire dei bonus sociali. Ma è ormai arrivato il momento di mettere mano a riforme strutturali e durature che riducano davvero il costo dell’energia e, soprattutto, aumentino la produzione e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili”.
Per informazioni, è possibile contattare gli sportelli di Confconsumatori Messina (ubicati in diverse città della provincia) all’indirizzo email: confconsumatori.messina@gmail.com ovvero al recapito telefonico: 351.8647740.