Per il sindaco si tratta di fatti che arrecano grave nocumento alla cittadinanza di Naso, e ritiene opportuno dare spiegazioni in merito a quanto accaduto, anche in relazione alle notiziediffuse ieri su alcuni organi di stampa.
Il comunicato.
In merito alla notizia trapelata ieri su alcuni organi di emittenza televisiva locale, circa la recente pubblicazione della sentenza del TAR di Catania, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dal Comune di Naso contro l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, avverso il provvedimento di revoca del finanziamento di euro 1.452.071,14, assegnato al Comune di Naso per la “Ristrutturazione della ex Casa Collica”, mi sento in dovere di fare alcune imprescindibili considerazioni.
Leggendo le motivazioni della sentenza, si intuisce subito quanta noncuranza abbia caratterizzato l’intera vicenda sottoposta al vaglio della Giustizia amministrativa.
Il totale disinteresse, protrattosi per oltre 26 mesi dopo la pubblicazione del decreto, ha determinato la perdita di un finanziamento di un milione e mezzo di euro (esclusa la quota di cofinanziamento), poiché gli organi amministrativi del Comune non fecero mai pervenire a Palermo gli atti definitivi inerenti al cofinanziamento e, cosa ancor più grave, non provvidero a dare inizio ai lavori nel termine prescritto.
Alla luce di quanto accaduto, non posso non affermare che la città di Naso continua a pagare colpe non proprie, costretta com’è a raccogliere i <
Questa sentenza è l’ennesimo provvedimento giurisdizionale che la comunità di Naso subisce a causa della mortificante incapacità di gestire la cosa pubblica del Sindaco rimosso, Vittorio Emanuele. In un periodo di profonda crisi economica in cui i comuni sono sottoposti a continui e dolorosissimi tagli dei trasferimenti statali e regionali, è assolutamente inaccettabile un episodio di mala gestio della cosa pubblica come quello capitato a Naso.
Per tali motivi è mia precisa intenzione trasmettere immediatamente tutti gli atti, unitamente ad una dettagliata relazione alla Procura della Corte dei Conti, perché non è altrimenti tollerabile che siano i cittadini a doversi fare carico del grave e pregiudizievole danno erariale provocato dalla negligenza della Amministrazione Emanuele e del precedente funzionario dell’ufficio tecnico.
E’ veramente frustrante vedersi sottrarre un finanziamento di un milione e mezzo di euro, per responsabilità imputabili ad altri, soprattutto di questi tempi e lo è ancora di più se penso a tutti i sacrifici che in questi anni ho fatto per tentare ogni disperato rimedio contro il decreto di revoca disposto dall’Assessorato regionale LL.PP.
Nelle more del giudizio pendente al TAR di Catania, era stato investito della questione anche l’ex governatore Raffaele Lombardo, al fine di valutare una possibile soluzione transattiva, sfociata poi in un parere dell’Avvocatura distrettuale di Catania, il quale aveva addirittura prospettato e suggerito all’Amministrazione regionale di avviare un procedimento amministrativo per l’annullamento in autotutela del D.D.G. del 25.06.2007, affinché venisse confermato il finanziamento a favore del Comune di Naso.
Ma oggi ovviamente tutto ciò risulta mestamente vano, a causa di questa sentenza che pone fine ad ogni possibile trattativa.
Il Sindaco Avv. Daniele LETIZIA
La sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2007, proposto da:
Comune di Naso (Me), rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Tigano, con domicilio per legge in Catania presso la Segreteria del TAR;
contro
Assessorato Regionale Lavori Pubblici, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Assessorato Regionale LL.PP.- Dipartimento Lavori Pubblici, Comune di San Vito Lo Capo;
per l’annullamento
del D.D.G. 25 giugno 2007, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13 luglio 2007, con il quale l’Assessorato Regionale ai Lavori pubblici ha disposto la revoca del finanziamento di euro 1.452.071,14 assegnato al Comune di Naso con Decreto del 19 gennaio 2005 per la “Ristrutturazione ex Casa Collica” in Naso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento del del D.D.G. 25 giugno 2007, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13 luglio 2007, con il quale l’Assessorato Regionale ai Lavori pubblici ha disposto la revoca del finanziamento di euro 1.452.071,14, assegnato al Comune di Naso con Decreto del 19 gennaio 2005 per la “Ristrutturazione ex Casa Collica” in Naso.
Invero con Decreto del 19 gennaio 2005, pubblicato sulla GURS del 4 febbraio successivo, l’Assessorato Regionale LL.PP. approvava la graduatoria definitiva dei progetti risultati ammissibili ai fini dell’ assegnazione dei finanziamenti di cui al bando diretto al finanziamento dei progetti di “riqualificazione urbana nei centri con popolazione inferiore a 30.000 abitanti”.
Il Comune di Naso otteneva il finanziamento regionale per l’importo di euro 1.452.071,14.
Con delibere della G.M. n.157 del 14 dicembre e n.175 del 30 dicembre 2005, il ricorrente Comune approvava in linea amministrativa il progetto di recupero della ex Casa Collica.
Successivamente, in data 15 gennaio 2006 veniva pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori. In data 23 febbraio 2006 il Presidente di gara pronunciava l’aggiudicazione a favore della dita Pavesi S.p.a .
Il verbale recante l’aggiudicazione veniva pubblicato all’albo pretorio dell’Ente dal 23 febbraio al 6 marzo 2006, e diveniva definitivo ai sensi di legge.
A questo punto, pero’, la Procura della Repubblica del Tribunale di Patti ordinava il sequestro degli atti di gara che veniva effettuato dalla Polizia giudiziaria.
A causa di cio’ il Comune di Naso ha sostenuto la sua impossibilità a stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria e di procedere alla consegna ed all’avvio dei lavori.
Da parte sua, l’Assessorato Regionale ai Lavori pubblici, con nota prot n.28854 del 18 aprile 2007, comunicava al Comune di Naso l’avvio del procedimento diretto alla revoca del finanziamento di che trattasi, non risultando, tra l’altro, rispettati i termini per l’inizio dei lavori indicati dall’art.5 del D.D.G. del 19 gennaio 2005 e con il provvedimento qui impugnato procedeva alla revoca del finanziamento.
Nel decreto oggi impugnato si legge:
“Considerato che il Comune di Naso non ha mai fatto pervenire gli atti definitivi relativi al cofinanziamento dichiarato per l’intervento, cosi’ come previsto dall’art. 4 del citato decreto n. 74/XI”;
“Considerato che ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 74/XI, il Comune di Naso non ha proceduto all’avvio dei lavori di cui trattasi entro il termine di tredici mesi dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento”;
“Considerato che ai sensi dell’art.5 del decreto n. 74/XI, il Comune di Naso non ha proceduto all’avvio dei lavori di che trattasi entro il termine di tredici mesi dalla comunicazione dell ‘avvenuto finanziamento; Considerato che, con nota prot. n.28854/XI del 18 aprile 2007, è stato comunicato all’amministrazione comunale di Naso l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso; Vista la nota n. 6477 del 30 maggio 2007, con la quale il Comune di Naso ha contestato l’avvio del procedimento di revoca, confermando però che alla data del 30 maggio 2007 non si è ancora proceduto all’inizio dei lavori, per il sequestro degli atti, relativi alla gara aggiudicata in data 23 giugno 2006 (e quindi già fuori termine), da parte della Procura della Repubblica di Patti”.
In pratica la revoca viene disposta perche’ il Comune non ha mai fatto pervenire gli atti definitivi relativi al cofinanziamento dichiarato per l’intervento, cosi’ come previsto dall’art. 4 del decreto n. 74/XI” e per non avere proceduto all’inizio dei lavori nel termine dei tredici mesi prescritti.
Ebbene ritiene il Collegio che entrambe le violazioni contestate al Comune ricorrente siano sussistenti e tali da giustificare la legittima adozione del provvedimento di revoca oggi impugnato dal Comune di Naso.
La prima violazione è, in buona sostanza, confermata dalla stessa parte ricorrente che non fornisce alcuna prova dell’invio degli atti definitivi relativi al cofinanziamento dichiarato per l’intervento, cosi’ come previsto dall’art. 4 del decreto n. 74/XI”.
Ma è soprattutto la sussistenza della seconda violazione ad essere dirimente.
A proposito basta vedere il piu’ volte citato Decreto n. 74 del 19 gennaio 2005 dell’assessorato dei lavori pubblici, pubblicato nella Gurs Venerdì 4 Febbraio 2005 – n. 5 che ha per oggetto: “Graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e non ammissibili relativi al bando pubblico per la riqualificazione urbana nei centri con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti – Interventi per enti pubblici” , che all’art. 5 cosi’ prescrive:
<< I comuni proponenti i progetti di cui all'art. 3 devono, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, avviare le procedure per l'appalto entro 3 mesi dalla data di notifica della comunicazione dell'utile ammissione a finanziamento, scaduto il quale termine si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
In ogni caso, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 13 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
Il mancato rispetto della condizione sopra detta comporterà l’automatica revoca del finanziamento concesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria.>>
In definitiva nella fattispecie in esame il termine in questione risulta ampiamente superato e, peraltro, deve evidenziarsi che il Comune ricorrente non ha dato la prova di avere iniziato i lavori in questione nemmeno dopo l’accoglimento della sospensiva avvenuto con Ordinanza di questo TAR n. 1512 del 8.11.07 e quindi ben oltre 4 anni fa.
In conclusione , ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato e da rigettare.
L’andamento processuale e la materia trattata consigliano di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
-Rigetta il ricorso in epigrafe.
-Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore
Dauno Trebastoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/11/2012