La sentenza del Tar di Catania, manda in archivio l’epopea di Vittorio Emanuele. Il tribunale respinge il ricorso dell’ex sindaco. Daniele Letizia potrà per i prossimi anni amministrare senza remore.
Forse è la sconfitta politica più onerosa per l’ex sindaco di Naso, Vittorio Emanuele, che si è visto respingere dal Tar di Catania il ricorso contro la sua rimozione da primo cittadino. Una rimozione voluta dalla Regione Siciliana per gravi irregolarità.
La sentenza, il cui esito era stato dubbio sino alla pubblicazione, chiude definitivamente il capitolo della sua era amministrativa.
Questo il testo integrale della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 917 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. Vittorio Emanuele, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Tigano, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a; contro
Presidenza della Regione Sicilia in Persona del Presidente pro-tempore,
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro-tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Daniele Letizia, Massimo Costantino, Giuseppe Randazzo Mignacca, Giovanni Rubino, Francesco Marotta, Ivan Bevacqua, Filippo Rifici, Gaetano Nanì, Francesco Catania, Cono Scordino, Rosalia Gorgone, Maria Parasiliti, Antonino Letizia, Alfredo Portinari, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR adito, in Catania, via Milano 42a; Antonio Garofalo, Calanna Massimo, Pensabene Buemi Luciano, Lo Presti Decimo, Bontempo Claudio, Triscari Francesco, Triscari Antonino, non costituiti;
e con l’intervento di
ad opponendum: Maurizio Fazio, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR adito, in Catania, via Milano 42a.
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
del Decreto Pres. Reg. 17.2.2010, n. 53 di rimozione dalla carica del Sindaco del Comune di Naso e contestuale nomina del Commissario straordinario presso l’Ente Locale, Dott. Antonino Garofalo;
-del Decreto Ass. Reg. Autonomie Locali n. 87 del 30.3.2010 di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche;
-di tutti gli atti prodromici ( pareri, note, relazioni), compresa la proposta di decreto dell’Assessore Regionale alle autonomie Locali ( non conosciuta);
quanto ai motivi aggiunti, notificati il 27 maggio 2010 e depositati il successivo 10 giugno:
– della relazione dell’Ufficio ispettivo dell’Assessorato Reg. alle Autonomie Locali del 4.11.2009, recante in calce la “proposta” di rimozione ex art. 40 l. 142/1990, come recepita con l.r. 48/91; nonché del Decr.Ass. reg. 30 marzo 2010 n. 87 di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi comunali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia in persona del Presidente pro-tempore e dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, nonché di Daniele Letizia, Massimo Costantino, Giuseppe Randazzo Mignacca, Giovanni Rubino, Francesco Marotta, Ivan Bevacqua, Filippo Rifici, Gaetano Nanì, Francesco Catania, Cono Scordino, Rosalia Gorgone, Maria Parasiliti, Antonino Letizia e di Alfredo Portinari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ opportuno premette gli antefatti di causa.
Con D.A. del 19 marzo 2007 l’odierno ricorrente veniva sospeso dalla carica di Sindaco di Naso, in attesa del perfezionamento dell’istruttoria del Presidente della Regione, sulla proposta di rimozione dalla carica ex art. 40 l. 142/1990, di cui alla relazione prot. 1177 del 13 marzo 2007, mai notificata all’interessato, atteso che “le gravi e reiterate violazioni di legge riscontrate si ripercuotono direttamente sul tessuto economico e sullo sviluppo locale, violando anche la normativa in tema di affidamento di lavori pubblici”. Il ricorrente, con ricorso n. r.g. 678/2007, impugnava davanti a questo stesso T.A.R. il provvedimento, lamentando la violazione di principi consolidati in giurisprudenza relativi all’esercizio dell’ “eccezionale” potere di sospensione dalla carica di un amministratore di ente locale, denunciando, oltre il difetto di ogni notifica e comunicazione di atti istruttori o/preparatori, la carenza di istruttoria e il difetto di puntuale motivazione.
Con ordinanza cautelare n. 525/07, il provvedimento veniva sospeso per carenza di idonea e specifica motivazione.
A seguito di istruttoria disposta con ordinanza collegiale istruttoria n. 188 del 13.4.2007, venivano depositati atti dell’ispezione compiuta, che il ricorrente impugnava con motivi aggiunti. Rispetto alla nota prot. 1177 del 13.3.2007, contenente la proposta dell’Assessorato alle Autonomie Locali al Presidente della Regione per la rimozione del ricorrente dalla carica di Sindaco, egli ne lamentava la mancata comunicazione personale, doverosa perchè recante esplicita enunciazione dell’intenzione di procedere alla sospensione cautelare. Inoltre, affermava che la nota n. 858 del 14.3.2007, che contiene avviso dell’avvio del procedimento, non superava la predetta illegittimità, in quanto: conteneva un generico cenno all’avvio del procedimento ex art. 40 l. 142/1990 e non precisava se il procedimento si riferisse alla rimozione o alla rimozione preceduta da sospensione; richiamava le risultanze dei tre interventi ispettivi disposti dall’Assessorato, ma ometteva di richiamare la nota di contestazione degli addebiti emessa il giorno prima e recante proposta assessoriale di rimozione e sospensione; era tardivo, perché inviato con racc. pervenuta al ricorrente il 23.3.2007, dopo la data di adozione della sospensione del 19 marzo e non ricevuta personalmente; le “gravi violazioni di legge addebitate al ricorrente” avrebbero comportato, contraddittoriamente, l’ “opportunità” di procedere alla rimozione, ma anche la “necessità” della sospensione dalla carica; il provvedimento di sospensione era inficiato da contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e di presupposti.
Nel merito delle “gravi violazioni” contestate, il ricorrente faceva rilevare, nella predetta impugnativa: che le risultanze ispettive erano state contestate (la prima relazione del 2006 era stata contestata con nota prot. 1 del 16.5.2006); gli esposti di alcuni consiglieri di opposizione avverso l’operato del Sindaco si riferivano alla vicenda dell’affidamento diretto del servizio di raccolta e conferimento in discarica di r.s.u., ma tale attività era stata dichiarata legittima con decisione del CGA n. 697 del 21.11.2006; quanto agli affidamenti dei lavori stradali previa gara informale a trattativa privata, si era trattato di interventi di estrema urgenza e sotto soglia, nel rispetto del regolamento comunale; dalle relazioni ispettive emergeva che si trattava di attività lontane nel tempo, e nella prima ispezione del 2006 gli ispettori avevano fatto presente che taluni fatti contestati sarebbero stati oggetto di indagini della Procura di Patti, che suggeriva di sospendere ogni iniziativa in attesa della definizione delle indagini.
Con nota del 14 settembre 2007, racc. n. 2934, indirizzata all’Assessorato, il ricorrente faceva presente che era scaduto il mandato elettorale e chiedeva, conseguentemente, venisse ritenuto estinto il procedimento di rimozione.
Di contro, con nota dirigenziale n. 204 del 14 gennaio 2008, l’Assessorato confermava il proprio interesse alla “destituzione” del ricorrente dalla carica per i fatti pregressi; e tuttavia, prendendo atto del nuovo mandato elettorale nel frattempo sopraggiunto nella tornata elettorale del maggio 2007, comunicava la sospensione del procedimento di rimozione e l’estensione al nuovo mandato (confertito dal corpo elettorale all’odierno ricorrente) della fase istruttoria in corso, decidendo, quindi, di“monitorare” l’attività del Comune mediante verifiche ispettive supplementari, nel termine di un anno, “entro il quale verrà adottato il provvedimento definitivo di rimozione o di archiviazione del procedimento”.
Avverso tale nota il ricorrente proponeva davanti a questo T.A.R. altro ricorso, n. R.G. 704/2008, deducendo la violazione dell’art. 21 septies della l. 241/1990 per violazione del giudicato cautelare, l’illegittimità e nullità del provvedimento per insussistenza di un potere di “monitoraggio” dell’attività amministrativa di un organo elettivo, per difetto di motivazione, contraddittorietà, elusione sotto altro profilo dell’ordinanza cautelare n. 525/2007, illegittimità del tentativo di far valere, ai fini di una futura rimozione, circostanze relative al precedente mandato elettorale.
Lamentava, altresì, la illegittimità della nota dirigenziale n. 204 del 14 gennaio 2008 (che ha confermato le contestazioni mosse in passato) siccome carente di appropriate valutazioni circa le controdeduzioni ampiamente svolte dall’interessato, sia in sede procedimentale, sia tramite il precedente ricorso, sfociato nella ordinanza cautelare di questo TAR n. 525/07.
Successivamente, è intervenuta la nomina di un Ispettore con il compito di monitorare l’organizzazione dei servizi e la gestione degli appalti nel Comune (decreto assessoriale n. 927 dell’11.4.2008).
Quest’atto, unitamente alla nota del 15 gennaio 2010 prot. 1048, che comunica l’avvio di procedimento per l’applicazione della sanzione della rimozione ex art. 40 l. 142/1990, nonché al D.P.Reg. del 17.2.2010 n. 53/serv. 1/SG – che dispone la rimozione del ricorrente dalla carica di Sindaco -, vengono impugnati col ricorso in esame, sia per illegittimità derivata dagli atti impugnati coi precedenti ricorsi di cui si è detto, sia per vizi autonomi.
In particolare, vengono dedotti i seguenti motivi:
Invalidità derivata dai vizi degli atti impugnati coi precedenti ricorsi, connessi da vincolo di presupposizione o procedimentale; mancata notifica degli atti recanti contestazione degli addebiti e della proposta di rimozione; il D.Pres. reg. che dispone la rimozione non è mai stato notificato; la proposta di rimozione e la rimozione non sono stati mai preceduti da atto di diffida al Sindaco, diretto ad ottenere la cessazione dei comportamenti rientranti nelle fattispecie dell’art. 40; il potere di rimozione si estingue col suo esercizio; violazione del principio del ne bis in idem e invalidità ex art. 21 septies della l. 241/90; mancato esercizio del potere di disporre la rimozione nel termine annuale fissato con nota dirigenziale 14 gennaio 2008 per l’attività di monitoraggio; l’avviso di avvio del procedimento doveva seguire la proposta assessoriale di rimozione e non viceversa; pur non accettando il contradditorio sui fatti addebitati perché l’attivazione e lo sviluppo del c.d. monitoraggio è ritenuto illegittimo, si afferma che non sussiste alcuna delle fattispecie di cui all’art. 40 cit. che giustificano la misura sanzionatoria e in particolare: i fatti contestati sono quelli che il Presidente della Regione p.t. non reputò a suo tempo idonei a sostenere un provvedimento di rimozione; una percentuale notevole dei fatti è stata ridimensionata in sede penale (sentenza GUP di Patti n. 87/09); la scelta del dirigente Ufficio tecnico comunale non merita le censure rivolte in sede ispettiva (come da nota del revisore dei conti, dott. Cogode); ulteriori deduzioni sono contenute nella nota del dicembre 2009 di cui l’Amministrazione non ha tenuto conto; la rimozione è illegittima perchè sussistono strumenti tipici per rimuovere i presunti illeciti.
A seguito della rimozione del Sindaco è stato decretato anche lo scioglimento del Consiglio e conseguentemente si sono svolte le elezioni amministrative nel maggio 2010 (giusto l’impugnato D.A. 30 marzo 2010 n. 87 di indizione dei comizi elettorali).
Con ricorso per motivi aggiunti del 25 maggio 2010, depositato il 10 giugno successivo, l’impugnazione è stata estesa alla relazione dell’Ufficio Ispettivo dell’Assessorato del 4.11.2009, recante in calce la presunta “proposta” assessoriale di rimozione ex art. 40 l. 142/1990, depositata in giudizio dalle controparti, mai notificata o comunicata al ricorrente.
In realtà, si tratterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, di mera direttiva assessoriale, rivolta ad incertam personam ( o a se stesso), scritta “di pugno” dell’Assessore, di predisporre la “proposta di rimozione”, ma non del tipico atto assessoriale, conclusivo della fase istruttoria, antecedente ed essenziale, ex art. 40 l. 142/1990, al provvedimento presidenziale finale di rimozione, che mancherebbe del tutto. Ciò avrebbe impedito, tra l’altro, l’instaurarsi di un corretto contraddittorio, giacchè proprio sulla “proposta” assessoriale, correttamente formulata e notificata all’interessato, atto tipico e conclusivo della fase istruttoria, avrebbe potuto radicarsi la partecipazione.
Inoltre, la relazione ispettiva del 4.11.2009, su cui si fonda il D.P.Reg. 17.2.2010, non contiene alcun elemento di merito relativo alla posizione del Sindaco ed alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 40; viziato sarebbe, poi, il riferimento alla relazione del 20.5.2009.
Il ricorrente contesta le risultanze della relazione ispettiva del 4.11.2009, affermando che:
non risponde a vero che egli non avrebbe fatto pervenire alcun riscontro nel corso del procedimento; anzi, con nota dell’1.7.2009, ha contestato l’ultravigenza del procedimento avviato nel gennaio 2008 stante la scadenza del termine annuale per il “monitoraggio” ( anzi, successivamente, con nota del 17.12.2009 ha formulato ulteriori considerazioni);
la pronuncia di archiviazione dell’Autorità penale di Patti ha escluso la responsabilità del Sindaco per i profili relativi agli affidamenti a trattativa privata, in relazione al profilo relativo alle soglie, e per la turbativa d’asta ( settori oggetto di “monitoraggio”), ma di tali fatti non vi è traccia nella relazione ispettiva del 4.11.2009, nè nella pretesa “proposta” assessoriale;
è decorso il termine annuale per l’esercizio del potere di “monitoraggio” di cui alla nota del 14.1.2008, termine che può tutt’al più computarsi dal decreto assessoriale dell’11.4.2008, col quale si ratifica il riavvio del procedimento di cui alla citata nota del gennaio; il termine annuale era certamente spirato al momento di adozione del Decreto presidenziale del febbraio 2010.
Nel maggio 2010 si sono svolte le elezioni amministrative; il ricorrente, però, non era più ricandidabile essendo al secondo mandato consecutivo. E’ stato invece proclamato Sindaco, il 2 giugno 2010, l’Avv. Daniele Letizia.
Resistono in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica che eccepiscono l’inammissibilità parziale del ricorso, relativamente alle reiterate censure concernenti i provvedimenti già oggetto dei ricorsi del 2007 e 2008, l’inammissibilità della censura con cui si deduce la violazione del giudicato cautelare a suo tempo intervenuto nel ricorso del 2007, perché il decreto presidenziale e l’ordinanza cautelare n. 525/2007 riguardavano il provvedimento regionale di sospensione dalla carica e non la rimozione. Eccepiscono ancora l’infondatezza delle censure concernenti i provvedimenti oggetto dell’odierno ricorso, precisando ulteriormente in fatto come, successivamente alla nota dirigenziale prot. 204 del 14.1.2008 (con cui si perveniva alla determinazione di sospendere il procedimento volto alla rimozione del ricorrente e disporre il prosieguo di attività istruttoria di “monitoraggio”), venivano disposti, con decreto assessoriale n. 927 dell’11.4.2008, adottato a seguito di fatti nuovi (esposti ripetuti di vari consiglieri comunali), appositi accertamenti riguardanti l’organizzazione dei servizi e le procedure di affidamento dei lavori pubblici. Solo in esito alla relazione ispettiva conclusiva del 6.2.2009, instaurato il contraddittorio sulle nuove contestazioni (nota prot. 9455 del 20.5.2009, non riscontrata; e nota prot. 14243 del 6.7.2009 racc. AR non riscontrata) si concludeva il procedimento con l’adozione del provvedimento finale. Infondate sarebbero infine le censure relative al procedimento, sia per quanto concerne la comunicazione dell’avvio dello stesso, sia per quanto riguarda la comunicazione degli addebiti, sia per quanto riguarda la proposta assessoriale, che è stata inoltrata al Presidente della Regione con nota prot. 3529 del 4.2.2010. Il termine annuale dell’attività di monitoraggio sarebbe decorrente dalla relazione ispettiva conclusiva del 6.2.2009 e comunque non sarebbe termine perentorio. Nel merito si osserva che, dalla relazione ispettiva, cui fa riferimento la motivazione del decreto di rimozione, emergerebbe la notevole consistenza delle violazioni commesse dal Sindaco.
Resistono in giudizio i controinteressati intimati e l’interveniente ad opponendum, insistendo sulla infondatezza del ricorso.
Con ordinanza cautelare 14 maggio 2010 n. 604, questo TAR ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ripercorrendo i termini della questione anche in fatto ed affermando che “a decorrere dal D.A. 11.4.2008 il procedimento di rimozione è stato scandito da modalità e tempi che in sede di sommaria delibazione appaiono regolari”; ed ancora: “dell’insediamento del Commissario, in data 25.2.2010, sono stati perfettamente a conoscenza sia il Sindaco di Naso che i Consiglieri comunali, sicchè non appare decisiva la circostanza che il citato Decreto Pres. Reg. 17.2.2010 di rimozione e commissariamento non sia stato notificato ai predetti interessati (cfr. C.G.A. n. 403/2010).” La predetta ordinanza non è stata appellata.
All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Nel corso della discussione il ricorrente ha insistito nella prospettazione svolta sottolineando in particolare la lamentata carenza di idonea “proposta” assessoriale di rimozione dalla carica ricoperta, presupposto indefettibile del Decreto Pres. Reg. impugnato.
DIRITTO
Il ricorso, pur abilmente articolato e corredato da non irrilevanti argomentazioni, non può essere accolto.
L’articolata esposizione in fatto consente di semplificare i punti salienti della vicenda e di decidere di seguito i singoli motivi di ricorso:
Non sussiste la dedotta invalidità derivata, di cui al primo motivo del ricorso introduttivo, in quanto con i ricorsi nn. r.g. 678/97 e 704/ 2008 erano stati impugnati atti del procedimento di “sospensione” dalla carica di sindaco, autonomi rispetto al decreto di “rimozione” impugnato col ricorso oggi in esame, ed adottati nelle more della conclusione del procedimento di rimozione, fermi restando solo i fatti materiali emersi dagli accertamenti ispettivi risalenti al 2005/2006. La censura, comunque, non appare decisiva poiché il provvedimento di rimozione di cui al D. Pres. Reg. n. 53/2010, impugnato col ricorso introduttivo in esame, è stato adottato a seguito della rielezione del ricorrente nel 2007 a Sindaco di Naso, a conclusione di un nuovo procedimento, riavviato con D.A. 11.4.2008 n. 927 a seguito di nuovi fatti (n. 2 esposti del 25.2.2008, a firma di tre consiglieri comunali e di sei consiglieri comunali, coi quali viene evidenziato che la situazione di illegalità nella gestione comunale si sarebbe aggravata), dopo che con la determinazione dirigenziale n. 204 del 14 gennaio 2008 (impugnata con il ricorso n. r. g. 704/2007) si era disposto di “congelare” il precedente procedimento di rimozione in itinere (anche in considerazione di un bilanciamento di interessi che teneva conto della volontà popolare espressasi nella consultazione elettorale del 2007 in favore dell’odierno ricorrente) e di estendere al nuovo mandato la fase istruttoria mediante “monitoraggio” della gestione comunale per un anno;
Non ha pregio la censura relativa alla mancata notifica della contestazione degli addebiti e della “proposta” di rimozione, nonché dello stesso decreto di rimozione: risulta, infatti, che con nota del responsabile del procedimento prot. 9455/09, racc. AR, del 20.5.2009 veniva data comunicazione dell’avvio del procedimento, in esito alla relazione ispettiva conclusiva del 6.2.2009, e inoltrata la contestazione degli addebiti (relativamente a procedure di affidamento di lavori pubblici, n. 21 interventi sulla rete idrica, n. 7 interventi riguardanti impianto di depurazione, etc.); il ricorrente, tuttavia con la nota dell’1.7.2009 (cfr. copia in atti) si limitava a contestare la tardività della contestazione, rifiutando di esaminare il contenuto degli atti. Con successiva nota prot. 14243 del 6.7.2009, racc. AR, veniva sollecitato il riscontro assegnando ulteriore termine. Quindi, con nota 4.11.2009, prot. 27714 veniva relazionato all’Assessore circa la conclusione della fase ispettiva e di monitoraggio e in calce a tale nota l’Assessore, di suo pugno, il 29 novembre, proponeva la rimozione del ricorrente dalla carica; seguiva una richiesta via fax del 17.12.2009, acquisita il 18 successivo al prot. 34058 dell’Assessorato regionale, con cui l’odierno ricorrente (nel formulare una serie di considerazioni concernenti le intervenute archiviazioni dei procedimenti penali aperti a suo carico – 11 su 12- , e la marginalità delle imputazioni ancora in piedi), chiedeva l’estinzione del procedimento. Con nota prot. 1048 del 15.1.2010 gli veniva quindi comunicato l’avvio del procedimento per l’applicazione della misura della rimozione, di cui all’art. 40 l. 142/1990. Ciò posto in punto di fatto, il Collegio non può non osservare, per un verso, che il ricorrente ha avuto l’opportunità di partecipare pienamente al procedimento ed ha esercitato tale diritto con le modalità che si è detto; inoltre inoltre, per altro verso, che il decreto di rimozione non è atto ricettizio, al cui perfezionamento o alla cui efficacia occorra la notifica (cfr. Cga sent. n. 403/2010 cit.). Risulta, comunque, che detto decreto è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 5.3.2020 e comunicato con nota prot. 5696 del 23.2.2010, diretta anche al ricorrente.
Senza pregio è la censura con cui si lamenta la mancata adozione di previo atto di diffida nei confronti del ricorrente: l’art. 40 della l. n. 142/1990 non lo prevede e, in ogni caso, considerato lo svolgersi della vicenda nel corso degli anni e la prolungata e ripetuta attività ispettiva, eventuali cessazioni e ravvedimenti (pro-futuro) non avrebbero potuto sortire effetti favorevoli determinanti per il ricorrente.
Quanto all’esaurimento del potere di disporre la sanzione col decorso del periodo di un anno di “monitoraggio” indicato nella nota dirigenziale del 14 gennaio 2008, si osserva che il termine, che l’Amministrazione si è autoimposta per la conclusione del procedimento, ha un evidente valore sollecitatorio e non perentorio; in ogni caso, il termine non avrebbe potuto impedire all’Amministrazione regionale di esercitare nuovamente un’attività ispettiva e istruttoria (senza incorrere nella temuta violazione del “ne bis in idem”), ove ricorressero nuovi presupposti, com’è avvenuto nella specie, a seguito dei nuovi esposti, prot. 2429 del 17.3.2008 e prot. 2741 del 26.3.2008, fatti pervenire da parte di consiglieri comunali di Naso, che segnalavano nuove gravi irregolarità nella gestione comunale. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio dell’art. 40 cit., e più in genere con i principi in materia di controllo sugli organi, che si connota per il carattere di continuità nel tempo ed è riferibile, sotto il profilo sistematico, agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p) Cost., espressione del potere di sanzionare gravi violazioni amministrative e gestionali senza limiti temporali, in vista del soddisfacimento di un rilevante interesse nazionale.
Quanto alla inversione temporale tra comunicazione dell’avvio del procedimento e proposta di rimozione, si osserva che la censura non può condividersi: il ricorrente era senz’altro stato informato, sin dalla nota prot. 9455/09, racc. AR, del 20.5.2009, dell’esistenza del nuovo procedimento a suo carico e la nota del 15.1.2010 prot.1048, vale piuttosto a notiziare l’interessato della intervenuta proposta assessoriale e della conseguente iniziativa di applicazione della sanzione.
Per quanto riguarda il profilo procedurale, su cui più di tutti insiste parte ricorrente, anche con motivi aggiunti, ovvero la mancanza di un atto formale e tipico di “proposta” assessoriale rispetto alla rimozione disposta dal Presidente della Regione, deve ammettersi che, la censura, pur astrattamente esatta, non può condividersi sotto il profilo sostanziale.
Invero, la “proposta”, intesa da un punto di vista sostanziale come “atto di impulso” alla conclusione del procedimento con l’adozione della misura sanzionatoria, è in effetti nella specie comprovata dal complesso dell’attività procedimentale prima tratteggiata. Tutta l’attività ispettiva condotta e la contestazione degli addebiti formulata con dovizia di particolari con la nota del responsabile del procedimento prot. 9455 del 20.5.2009, la relazione all’Assessore datata 4.11.2009 prot. 27714, contengono le complessive premesse di quella decisione sinteticamente espressa come “determinazioni dell’Assessore” in calce alla menzionata relazione, datata 26 novembre 2009 (cfr. copia in atti), che così recita: “ai sensi dell’art. 40 comma 1 della l. 14271990, come introdotto nella regione siciliana con l’art. 1, lett.g, della l.r. . 48/1991, si predisponga la proposta di rimozione del Sindaco da sottoporre al presidente della Regione.” Ritiene il Collegio che tale manifestazione di volontà, seppur letteralmente inesatta, sia inequivoca e sufficiente a giustificare l’atto conclusivo del procedimento oggi in contestazione (non richiedendosi allo scopo alcuna particolare formula sacramentale).
Infine, quanto al merito delle contestazioni, il Collegio si limita a rilevare (nell’ambito dei limiti propri del sindacato di stretta legittimità) che dalla relazione ispettiva del 6.2.2009 emerge la notevole consistenza delle irregolarità addebitate al Sindaco di Naso, di cui si tenta in ricorso di ridurre la portata, senza tuttavia contestarne funditus l’esistenza al fine di evidenziarne la palese irrazionalità. A ciò si aggiunga che nel corso del procedimento il ricorrente ha, tra l’altro, rinunciato a difendere la legittimità del proprio operato, non presentando proprie giustificazioni a seguito della contestazione degli addebiti con nota prot. 9455/09, racc. AR, del 20.5.2009 e successivo sollecito con nota prot. 14243 del 6.7.2009, racc. AR; sicchè nella nota assessoriale 4 novembre 2009 n. 27714 cit. si legge giustamente che “il mancato riscontro alle due note sopracitate non ha consentito all’Ufficio di potere valutare eventuali attività e/o atti posti in essere finalizzati a ristabilire la correttezza dell’attività amministrativa, il regolare andamento dei pubblici esercizi nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti” .
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio, attesa la complessità degli atti succedutisi in un ampio arco temporale e reiterate procedure ispettive poste in essere dalla Regione, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui connessi motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente, Gabriella Guzzardi, Consigliere, Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore