VERTE SULLA PROBLEMATICA DEL PERSONALE PRECARIO DEGLI ENTI LOCALI SICILIANI. ECCOLO INTEGRALMENTE
“si cerca una soluzione definitiva della problematica dei lavoratori a tempo determinato degli Enti locali siciliani debba essere fondata innanzi tutto sui seguenti punti: 1. superamento del regime delle proroghe annuali (previste di anno in anno dallo stesso legislatore nazionale nelle diverse Leggi di stabilità); 2. storicizzazione dei trasferimenti regionali in una prospettiva temporale adeguata; 3. superamento di alcuni vincoli previsti dalla normativa nazionale incompatibili con la specificità storica del personale dei Comuni siciliani, anche in ragione della necessità di garantire l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini”.
Fonte notizia: Calogero Emanuele
Nel corso dell’Assemblea dei Comuni Siciliani “Per una proposta civica dai territori” svoltasi a Caltanissetta il 21 aprile 2015 è stato deliberato di costituire tavoli tematici su diversi argomenti di interesse degli Enti locali.
Il tavolo tematico sulla problematica dei lavoratori precari degli Enti locali siciliani, cui hanno preso parte le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL, UGL, PEPS, MGL, CUB, ALBA, CSA insieme ad Amministratori, Segretari Comunali ed esperti, è stato insediato il 13 maggio 2015 ed ha concluso i suoi lavori il 16 luglio 2015 con la predisposizione di un documento che rappresenta la sintesi del lavoro svolto e che è stato condiviso all’unanimità da tutti i partecipanti.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA GENESI STORICA DEL FENOMENO DEL PRECARIATO NEGLI ENTI LOCALI SICILIANI
Va innanzi tutto precisato che in questi decenni non vi è stato alcun contributo nazionale diretto ai lavoratori precari degli Enti locali.
Dal punto di vista storico il “fenomeno” del precariato in Sicilia è stato il risultato di una serie di disposizioni legislative della Regione Siciliana (si ricordano tra le altre: L.r. 21 dicembre 1995, n. 85; L.r. 26 novembre 2000, n. 24; L.r. 31 marzo 2001, n. 2; L.r. 29 dicembre 2010, n. 24; L.r. 22 gennaio 2013, n. 4; L.r. 22 gennaio 2013, n. 5; L.r. 15 maggio 2013, n. 9; L.r. 7 agosto 2013, n. 14; L.r. 28 gennaio 2014, n. 5) che hanno consentito agli Enti locali, e non solamente, a vario titolo di contrattualizzare a tempo determinato personale con determinati requisiti.
E’ opportuno precisare che in questi anni non si è mai proceduto ad assunzioni dirette ma che si è sempre attinto a criteri di evidenza pubblica e apposite graduatorie.
Pur volendo prescindere in questa sede da valutazioni circa l’opportunità o meno di procedere al periodico rinnovo dei contratti di questi lavoratori a tempo determinato, il risultato che si determinato è che la loro presenza ha di fatto impedito che, a differenza di quanto è avvenuto in molti altri Comuni d’Italia, si procedesse al normale turn-over attraverso concorsi pubblici.
Siamo pertanto di fronte ad un bacino di lavoratori che, stante il sistematico rinnovo dei contratti lungo il corso degli anni, ha maturato precisi requisiti soggettivi (che rischiano di essere azionabili attraverso precise azioni giudiziarie) e nei fatti rappresenta una parte fondamentale della complessiva macchina organizzativa comunale che consente oggi l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.
Va peraltro considerato che una parziale spiegazione del descritto fenomeno presente negli Enti locali siciliani si può riscontrare nel fatto che i Comuni siciliani, a differenza di quasi tutti gli altri, hanno fatto ricorso ne corso degli anni in maniera significativamente ridotta a procedure di affidamento all’esterno dei servizi. Pertanto molti servizi sono gestiti direttamente dal personale operante nel comune.
E’ infine di tutta evidenza che da un punto di vista finanziario il requisito fondamentale per la fattibilità del percorso è la garanzia, da parte della Regione Siciliana, dell’erogazione nel tempo del contributo destinato a questa tipologia di lavoratori
PER TALI RAGIONI SI E’ CONVENUTO CHE una soluzione definitiva della problematica dei lavoratori a tempo determinato degli Enti locali siciliani debba essere fondata innanzi tutto sui seguenti punti:
1. superamento del regime delle proroghe annuali (previste di anno in anno dallo stesso legislatore nazionale nelle diverse Leggi di stabilità);
2. storicizzazione dei trasferimenti regionali in una prospettiva temporale adeguata; 3. superamento di alcuni vincoli previsti dalla normativa nazionale incompatibili con la specificità storica del personale dei Comuni siciliani, anche in ragione della necessità di garantire l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.
Nel ritenere necessario proseguire negli sforzi per la costruzione di una proposta strutturale e ampiamente condivisa sul personale precario, che sia sostenibile per gli Enti locali e che trovi da parte della Regione Siciliana la prospettiva di un sostegno finanziario e da parte dello Stato la volontà del superamento dei vincoli normativi relativi alla spesa per il personale si è altresì convenuto sui seguenti elementi:
1. una proposta di sistema su questa materia avrebbe da un canto l’effetto di garantire l’erogazione di servizi essenziali ai cittadini e, dall’altro, quello di salvaguardare i rapporti di lavoro di persone che, in alcuni casi, sono al servizio della Pubblica Amministrazione da oltre un ventennio.
2. tale duplice risultato non deve, d’altronde, contrastare con un necessario processo di salvaguardia della efficacia ed ella efficienza del’azione della Pubblica Amministrazione.
3. l’approccio non potrà pertanto essere limitato ad una mera richiesta di deroga dei limiti della spesa per il personale prevista oggi dalla legislazione nazionale, ma dovrà tenere conto necessariamente dei seguenti principi:
a) rafforzamento delle competenze di coloro che svolgono mansioni indispensabili per il finanziamento degli uffici in cui operano;
b) disponibilità dei lavoratori alla mobilità all’interno del territorio provinciale in funzione delle loro competenze e delle effettive necessità dei Comuni della provincia;
c) disponibilità, laddove sussistano le condizioni, ad un percorso formativo che consenta di ricoprire mansioni differenti da quelle in atto svolte;
d) misure di “accompagnamento” alla pensione per quei lavoratori che siano prossimi al raggiungimento dei requisiti necessari; a tal fine con deroghe limitate/finalizzate al godimento di pensione.
Palermo, 16 luglio 2015
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