In un’interrogazione al sindaco, al segretario comunale ed ai responsabili d’area, due consiglieri comunale fanno le pulci alla querelle delle multe e sollevano dubbi…C’è il rischio che diventi tutto un grande costo per le casse comunali e per i cittadini che a colpi di marche da bollo dovrebbero ricorrere al Giudice di Pace per l’annullamento di un atto che potrebbe essere “già nato nullo”. E c’è chi si chiede a chi gioverebbe, sotto il profilo politico, tutto questo?
Arriva ora un’interrogazione, che invece di gettar acqua sul fuoco, attizza ancora veleni e polemiche sul caso delle multe che in queste ore vengono elevate a Sant’Agata.
I consiglieri comunali Befumo e Barbuzza che hanno recentemente presentato una interrogazione al sindaco relativamente alle contravvenzioni elevate con il cosiddetto sistema dello “street control” e mediante sistema “autovelox” poco soddisfatti della risposta orale ricevuta e formulata nella seduta consiliare del 14 febbraio scorso dall’assessore comunale Marco Vicari, tornano alla carica.
Prendendo atto che le multe già elevate con il nuovo sistema sarebbero circa 1.300 e che le contravvenzioni in argomento parrebbero, in massima parte, essere di importo di poche decine di euro denunciano che con sentenza n. 6/2018 dell’11.01.2018, il Giudice di Pace di Sant’Agata Militello ha accolto il ricorso di un automobilista, dichiarando illegittimo il verbale di contestazione elevato dal corpo di P.M. ed annullandone i relativi effetti.
Pare infatti che l’atto sia nullo per un vizio procedurale.
Stesso modus operandi che potrebbe portare all’annullamento di ogni altra contravvenzione elevata con questo sistema.
Ma per loro – i consiglieri ricorrenti – motivo d’attenzione è quello che lo stesso Vicari ha “appalesato, tra l’altro, la possibilità per l’amministrazione comunale di affidare apposito incarico legale per difendere la liceità delle contravvenzioni elevate dal corpo di P.M. e con riferimento ai ricorsi pendenti” e che lo stesso membro dell’esecutivo ha anche dichiarato “che la Polizia Municipale aveva predisposto di una convenzione con una ditta privata per la fornitura dello strumento per poter elevare le contravvenzioni, riferendo, altresì, che l’affidamento sarebbe stato effettuato con determina dirigenziale”.
Ma quest’atto, come riferiva uno dei consiglieri interroganti “non veniva rinvenuto sul sito web istituzionale dell’ente”.
Una considerazione certamente grave al punto che il Presidente del Consiglio Comunale “ha chiesto al segretario comunale presente in aula, di verificare l’avvenuta pubblicazione della determina con la quale è stato affidato il servizio, anche con riferimento ad eventuali ipotesi di nullità con riferimento alla circolare assessoriale dell’01.02.2018 sugli obblighi di pubblicazione e di valutare, inoltre, la revoca in autotutela dei verbali”.
Testuale dall’interrogazione prodotta.
Ma c’è di più i consiglieri comunali evidenziano che “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Un’affermazione che tende ad escludere l’intervento di un legale estraneo all’amministrazione comunale e che in virtù “di tale facoltà, il Comune di Sant’Agata Militello si è costituito nel giudizio definito con sentenza del G.d.P. di Sant’Agata Militello n. 6/2018, deducendo, con una apposita “comparsa di risposta”, la legittimità della contestazione e chiedendo il rigetto del ricorso”.
Ora i consiglieri comunale, e questa volta in forma scritta, chiedono di conoscere: se è intenzione dell’amministrazione comunale affidare incarichi legali al fine di costituirsi nei giudizi pendenti; quali risultati in termini di costi-benefici per l’ente si intendono ottenere affidando incarichi legali a professionisti esterni all’ente, atteso che il rito di che trattasi consente la costituzione in proprio nel giudizio e senza necessità, perciò, di prevedere alcuna spesa; l’atto amministrativo con il quale è stato materialmente affidato il servizio ed il relativo impegno di spesa; se è stata verificata dalla segreteria comunale la materiale pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente degli atti amministrativi di affidamento del servizio sia in termini di pubblicità legale (pubblicazione integrale, L. 18.06.2009, n. 69) che in termini di pubblicità notizia (pubblicazione per estratto, L.R. 16.12.2008, n. 22 e s.m.i.) ed in caso positivo, conoscere gli estremi dell’attestazione e/o referto di avvenuta pubblicazione da parte del segretario comunale.
E, quasi da leggenda metropolitana, fa capolino la figura di uno sceriffo, che per una multa, anzi una stella al petto, sarebbe in grado di multare un intero paese, ma non è Tex Willer… semplicemente Kit.
INTERROGAZIONE
(risposta scritta)
Premesso che:
- i consiglieri comunali Befumo e Barbuzza hanno recentemente presentato una interrogazione al sindaco relativamente alle contravvenzioni elevate con il cosiddetto sistema dello “street control” e mediante sistema “autovelox”;
- all’interrogazione in argomento è stata fornita risposta orale nella seduta consiliare del 14.02.2018 dall’assessore comunale Marco Vicari;
Considerato che:
- nella citata seduta del 14.02 u.s. si è appreso dall’assessore Vicari che le multe già elevate con il nuovo sistema sarebbero circa 1.300;
- le contravvenzioni in argomento parrebbero, in massima parte, di importo di poche decine di euro;
- con sentenza n. 6/2018 dell’11.01.2018, il Giudice di Pace di Sant’Agata Militello ha accolto il ricorso di un automobilista, dichiarando illegittimo il verbale di contestazione elevato dal corpo di P.M. ed annullandone i relativi effetti;
- nel corso della seduta consiliare del 14.02 u.s. l’assessore Vicari ha appalesato, tra l’altro, la possibilità per l’amministrazione comunale di affidare apposito incarico legale per difendere la liceità delle contravvenzioni elevate dal corpo di P.M. e con riferimento ai ricorsi pendenti;
- inoltre, sempre nel corso della seduta consiliare sopra richiamata, lo stesso assessore Vicari ha dichiarato che la Polizia Municipale aveva predisposto di una convenzione con una ditta privata per la fornitura dello strumento per poter elevare le contravvenzioni, riferendo, altresì, che l’affidamento sarebbe stato effettuato con determina dirigenziale;
- uno dei consiglieri interroganti nel corso dell’intervento in aula riferiva che lo stesso non aveva rinvenuto sul sito web istituzionale dell’ente l’atto amministrativo di affidamento del servizio;
- a tal proposito, il Presidente del Consiglio Comunale ha chiesto al segretario comunale presente in aula, di verificare l’avvenuta pubblicazione della determina con la quale è stato affidato il servizio, anche con riferimento ad eventuali ipotesi di nullità con riferimento alla circolare assessoriale dell’01.02.2018 sugli obblighi di pubblicazione e di valutare, inoltre, la revoca in autotutela dei verbali;
- Considerato, inoltre, che:
- l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada si propone mediante ricorso al Giudice di Pace ed è regolata dall’art. 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
- l’art. 7, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2011 stabilisce che: “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”;
- infatti, in virtù di tale facoltà, il Comune di Sant’Agata Militello si è costituito nel giudizio definito con sentenza del G.d.P. di Sant’Agata Militello n. 6/2018, deducendo, con una apposita “comparsa di risposta”, la legittimità della contestazione e chiedendo il rigetto del ricorso;
per conoscere:
- se è intenzione dell’amministrazione comunale affidare incarichi legali al fine di costituirsi nei giudizi pendenti;
- quali risultati in termini di costi-benefici per l’ente si intendono ottenere affidando incarichi legali a professionisti esterni all’ente, atteso che il rito di che trattasi consente la costituzione in proprio nel giudizio e senza necessità, perciò, di prevedere alcuna spesa;
- l’atto amministrativo con il quale è stato materialmente affidato il servizio ed il relativo impegno di spesa;
- se è stata verificata dalla segreteria comunale la materiale pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente degli atti amministrativi di affidamento del servizio sia in termini di pubblicità legale (pubblicazione integrale, L. 18.06.2009, n. 69) che in termini di pubblicità notizia (pubblicazione per estratto, L.R. 16.12.2008, n. 22 e s.m.i.) ed in caso positivo, conoscere gli estremi dell’attestazione e/o referto di avvenuta pubblicazione da parte del segretario comunale.