PROVINCIA – Va via Natoli entra Dino Galati Rando.
Dal Palazzo

PROVINCIA – Va via Natoli entra Dino Galati Rando.

dino_galati_proclamazione2Storia di ordinaria malapolitica, voti mancanti, residenze celate, notifiche mancate, verbali mancanti…. Natalino Natoli condannato anche al pagamento delle spese. Dino Galati si è visto riconosciuti i suoi diritti dal CGA di Palermo.

Ecco il testo della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A sul ricorso in appello n. 652 del 2009, proposto dal signor SANTO GALATI RANDO, nella qualità di candidato alla carica di consigliere della Provincia regionale di Messina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Scurria e Fausto Princiotta, con domicilio eletto in Palermo, viale R. Margherita n. 42, presso lo studio dell’avv. Carmelo Belponer; contro il signor NATALINO NATOLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Candeloro Nania ed Andrea Lo Castro, con domicilio eletto in Palermo, via Terrasanta n. 7 presso lo studio dell’avv. Rino Fisichella; e nei confronti di

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

GAETANO RINALDO e ANTONINO SCIOTTO, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I), n. 2094/2008 del 13 novembre 2008, in materia elettorale.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Natalino Natoli;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 il Consigliere Gabriele Carlotti;  uditi, altresì, l’avv. M. Scurria per l’appellante e l’avv. R. Fisichella, su delega dell’avv. C. Nania, per l’appellato; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e  DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile per mancata notificazione al controinteressato del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro il prescritto termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione – l’impugnativa proposta dall’attuale appellante onde ottenere l’annullamento delle operazioni elettorali del Presidente e del Consiglio della Provincia regionale di Messina, conclusesi con la proclamazione degli eletti del 17 giugno 2008, nella parte in cui fu proclamato eletto alla carica di consigliere provinciale il signor Natalino Natoli.

2. Nel merito l’appellante ha dedotto che i risultati elettorali sarebbe-ro viziati da “eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per discordanza della somma delle preferenze e non corretta compilazione degli esemplari dei verbali della Sezione 1 del Comune di Castroreale”, in quanto il verbale di proclamazione impugnato, nella parte in cui indica le preferenze del controinteressato (pag. 92), attribuisce erroneamente al signor Natoli un certo numero di voti – esattamente n. 209 preferenze, indebitamente sottratte ad altro candidato (certo Portaro) – il cui corretto conteggio avrebbe invece determinato l’elezione del signor Galati Rando. L’errore nella compilazione del verbale conclusivo sarebbe da ascrivere al verbale della Sezione n. 1 del Comune di Castroreale, inserito nel plico inviato all’Ufficio elettorale provinciale, dove, nel riepilogo delle preferenze attribuite ai candidati della lista n. 8 – P.R.I., è stato riportato, in favore del signor Natoli un numero di preferenze che eccede di 209 voti il numero di quelle effettivamente risultanti dallo spoglio delle schede, e corrispondentemente, lo stesso numero di voti di preferenze sarebbe stato sottratto al candidato Portaro.  Ai fini della prova di resistenza l’appellante ha inoltre dedotto che, sottraendo i medesimi 209 voti dalle preferenze erroneamente assegnate al controinteressato, egli, con 1239 voti di preferenza, supererebbe il candidato Natoli (1389 preferenze – 209 preferenze erroneamente computate), con conseguente ribaltamento dei risultati in suo favore quale primo eletto alla lista P.R.I. e destinatario del relativo seggio (pag. 56 del verbale di proclamazione). In questo senso, pertanto, si chiede la correzione del verbale impugnato (quello della Sezione n. 1 del Comune di Castroreale) e dei risultati elettorali.

3. Si è costituito in giudizio soltanto il controinteressato, signor Natoli, il quale ha contestato l’ammissibilità, sotto ogni profilo, dell’azione proposta in primo grado, chiedendo la reiezione dell’appello.

La causa è stata chiamata e discussa, una prima volta, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009. Il Consiglio ha pronunciato la decisione, non definitiva, n. 1235 del 5 ottobre 2010, con la quale: è stato respinto il primo motivo di appello; è stato accolto il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si è riconosciuta la scusabilità dell’errore e, per l’effetto, dichiarato ammissibile il ricorso elettorale proposto in primo grado; si è altresì dichiarato ammissibile il terzo motivo di appello e con esso il ricorso elettorale proposto in primo grado. Tuttavia, avendo ritenuto la causa non matura per la decisione nel merito, il Consiglio ha disposto una verificazione dei risultati elettorali (per il cui espletamento è stato delegato, il Prefetto di Messina), in stretta relazione agli elementi sui quali poggiava il ricorso di primo grado e agli altri descritti dall’appellante nel III motivo di appello.

4. L’esito della verificazione ha comprovato la fondatezza del terzo motivo di appello, ossia l’errore nell’attribuzione di 209 voti denunciato dal signor Santo Galati Rando. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello e in consequenziale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado. In via direttamente consequenziale va corretto il risultato delle elezioni, con la proclamazione dell’appellante, in sostituzione del signor Natalino Natoli, quale consigliere del Consiglio della Provincia regionale di Messina eletto al seggio attribuito alla lista n. 8 (Partito repubblicano italiano) nel Collegio n. 5 di Patti.

5. Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altra questione, eccezione o doglianza, in quanto ininfluenti o irrilevanti ai fini della decisione.
6. – Il regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudi-zio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza nei rapporti tra l’appellante e il signor Natoli (posto che nel punto 2.2.3. della decisione n. 1235/10 si è osservato che “… il controinteressato avrebbe avuto la possibilità di costituirsi nel giudizio e far valere ivi le proprie ragioni”); mentre possono essere compensate le spese processuali tra il predetto appellante e la Provincia regionale di Messina.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso emarginato,

accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;

corregge il risultato elettorale e, proclama eletto alla carica di consigliere del Consiglio provinciale della Provincia regionale di Messina, per il seggio attribuito alla lista n. 8 (Partito repubblicano italiano) nel Collegio n. 5 di Patti, il signor Santo Galati Rando, in sostituzione del signor Natalino Natoli. Condanna il signor Natalino Natoli a rifondere il signor Santo Galati Rando delle spese processuali del doppio grado del giudizio, li-quidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00).  Compensa le spese processuali tra il signor Santo Galati Rando e la Provincia regionale di Messina. Dispone l’immediata trasmissione, a cura della segreteria di questo Consiglio, di copia della presente sentenza alla Giunta provin-ciale di Messina, affinché la Provincia regionale di Messina provveda agli incombenti di cui al combinato disposto degli artt. 130, commi 8, e 131, comma 4, del codice del processo amministrativo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 2 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

F.to Riccardo Virgilio, Presidente

F.to Gabriele Carlotti, Estensore

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011

fonte Glpress

26 Marzo 2011

Autore:

admin


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