Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) si è pronunciato sul ricorso proposto dalla Cassa Depositi e Prestiti contro il Comune di Brolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Cintioli per l’annullamento della delibera n. 5 del 16.2.2016, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Brolo approvava l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nella parte in cui la stessa non ricomprende il credito vantato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. sorto a seguito della risoluzione dei contratti di mutuo e che attribuisce all’Organo Straordinario di Liquidazione la competenza in ordine alla restituzione delle somme dovute;
Dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla CDP per l’annullamento della delibera n. 5 del 16.02.2016 con la quale il Consiglio Comunale di Brolo approvava l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Nel ricorso presentato la CDP chiedeva di annullare l’atto consiliare in quanto lo stesso non comprendeva il credito vantato dalla Cassa sorto in seguito alla risoluzioni di numerosi contratti di Mutuo (cosiddetti mutui fantasma) ma ne attribuiva la competenza all’Organo Straordinario di Liquidazione, in ordine alla restituzione delle somme.
Il Comune di Brolo, difeso dall’avvocato Fulvio Cintioli, ha presentato numerose memorie difensive eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso. Tesi difensive riconosciute quindi valide dal TAR .
Di fatto quindi le somme richieste dalla CDP, circa 5 milioni di euro, dovranno essere inserite nella massa passiva debitoria e saranno trattate, per la restituzione, dall’Organo Straordinario di Liquidazione, e quindi non graveranno nella gestione ordinaria dell’amministrazione Comunale.
comunicato stampa
Nel dettaglio
Il Tar, visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brolo; le memorie difensive; tutti gli atti della causa; prodotti nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 e uditi per le parti i difensori ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, “eccepita altresì dal Comune di Brolo, in considerazione della circostanza che gli atti impugnati hanno valenza infraprocedimentale, laddove non è impugnato l’atto conclusivo del procedimento di formazione del bilancio stabilmente equilibrato del Comune di Brolo, di previsione per l’anno 2013 e di previsione pluriennale 2013/2015, approvato con delibera 15.6.2016 n. 15 del Consiglio Comunale” – Quindi si legge ancora nella sentenza – “Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e Compensa le spese”
Così ha quindi deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati: Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Agnese Anna Barone, Consigliere Eleonora Monica, Referendario.
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