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RINALDI (PD) – Presentato all’Ars ddl su politiche abitative

Politiche abitative, Rinaldi (PD) presenta Ddl all’Ars. Previste abolizione IACP e istituzione Osservatorio regionale.
“La soppressione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed il trasferimento ai Comuni, nel cui ambito territoriale insistono, del loro patrimonio e dei compiti fin qui ad essi affidati”. E’ uno dei punti più importanti del Disegno di legge contenente Norme per una nuova politica abitativa di rigenerazione urbanistica ed ambientale del territori, presentato dal vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Franco Rinaldi.
“Il recupero dei centri degradati della nostra regione  – sostiene Rinaldi – ha bisogno di un modello sociale innovativo che coinvolga e sostenga idee, energie e risorse che provengono anche dal privato, soprattutto in carenza di risorse pubbliche a disposizione”.
Il Ddl, infatti, prevede: un patto sociale pubblico e privato attraverso la promozione del partenariato sociale e del project financing come metodo per affrontare adeguatamente le politiche abitative di riqualificazione dei centri urbani e periferici degradati e delle aree dismesse”, Programmi integrati di rigenerazione urbana e di sviluppo volti a promuovere la riqualificazione urbanistica ed ambientale delle aree degradate, l’istituzione del Fondo immobiliare etico per l’housing sociale come strumento strategico per le politiche abitative volto a favorire i ceti più deboli, l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulle politiche abitative, uno strumento tecnico-operativo che consenta di conoscere con tempestività e accuratezza le evoluzioni di una domanda abitativa dinamica e in continua trasformazione e di intercettare l’articolazione dei bisogni emergenti.

TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE


XV LEGISLATURA ARS

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dall’on. Franco Rinaldi


Il 16 novembre 2010

Norme per una nuova politica abitativa di rigenerazione urbanistica ed ambientale del territorio.

Onorevoli colleghi,

Il presente disegno di legge mette in moto un processo virtuoso di interventi di riqualificazione del territorio che partendo dall’ – inteso come diritto sociale dei cittadini non solo ad avere un luogo dove risiedere, ma anche a disporre di una rete di infrastrutture e di una dotazione di servizi in grado di garantire a ciascuno la possibilità di valorizzare la propria identità personale e professionale – passa alla riqualificazione del territorio dando un impulso non solo alla ripresa economica del settore edilizio e delle filiere ad esso interrelate ma considerevoli e positive ripercussioni sull’intera economia siciliana.
Il recupero dei centri degradati della nostra regione ha bisogno di un modello sociale innovativo che coinvolga e sostenga idee, energie e risorse che provengono anche dal privato, soprattutto in carenza di risorse pubbliche a disposizione.
Questa è la strada, a nostro avviso: un mix abitativo e un housing sociale come obiettivo e metodo per l’attuazione di interventi che devono essere patrimonio di tutti e realizzati con il contributo di tutti: dei soggetti istituzionali impegnati a programmare un nuovo sviluppo del territorio e dei nuovi operatori privati e del privato sociale, che nelle nuove politiche abitative possono trovare le forme e il modo di contribuire a migliorare le nostre città.
Si tratta, in altri termini, di fare squadra attraverso una nuova iniziativa legislativa di “patto regionale per la casa e l’abitare sostenibile” che metta a sistema strategie condivise, mantenendo sempre la persona e l’interesse collettivo al centro della scelta pubblica.
Da qui parte, a nostro avviso, il cambiamento: la fine di un vecchio modo di costruire quartieri a blocchi uniformi e brutti. La casa, i quartieri, le città e i loro volti hanno un valore sociale e culturale di cui la politica deve tener conto. Il che significa che i “ghetti”e le periferie degradate realizzati finora all’interno di un sistema che ha impegnato enormi risorse pubbliche, a pioggia, non sono più economicamente e socialmente sostenibili.
Per eliminare, dunque, le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che investono le aree urbanizzate della nostra regione il presente disegno di legge prevede interventi integrati di rigenerazione urbana e di sviluppo che vedono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi di riqualificazione ed il coinvolgimento di operatori privati che partecipano, anche con proprie proposte, alla formazione di piani e progetti compatibili con gli obiettivi sociali alla base della programmazione regionale.
In sintesi, le direttrici su cui si muove e si fonda il presente disegno di legge sono:
a)    I “Programmi integrati di rigenerazione urbana e di sviluppo” volti a promuovere la riqualificazione urbanistica ed ambientale delle aree degradate dal decadimento dei processi di sviluppo che genera problemi di degrado fisico, sociale ed economico.
b)    Un patto sociale pubblico e privato attraverso la promozione del partenariato sociale e del project financing come metodo per affrontare adeguatamente le politiche abitative di riqualificazione dei centri urbani e periferici degradati e delle aree dismesse.
c)    L’istituzione del “Fondo immobiliare etico per l’housing sociale” come strumento strategico per le politiche abitative volto a favorire i ceti più deboli, quali le giovani coppie, gli studenti e gli anziani che non sono nelle condizioni economiche di acquistare una abitazione al prezzo di mercato.
d)    La soppressione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ed il trasferimento ai Comuni, nel cui ambito territoriale insistono, del loro patrimonio e dei compiti fin qui ad essi affidati. Ciò ai fini della necessaria semplificazione amministrativa ed del reperimento di risorse da destinare all’incremento e al recupero edilizio o urbano del patrimonio abitativo pubblico.
Le note criticità dell’attuale organizzazione amministrativa degli IACP, oggetto di rilievo anche da parte della Corte dei Conti e l’improduttività del loro patrimonio al cospetto di un elevato bisogno abitativo e del degrado delle aree urbane e periferiche delle nostre città, ci inducono ad indirizzarci per la soppressione di detti Istituti, la cui difficile situazione economico-finanziaria che investe la maggior parte di essi, non gli consente neppure di provvedere alla manutenzione del patrimonio immobiliare posseduto.
Si rende, pertanto, opportuno, a nostro avviso, utilizzare in maniera più efficace le risorse ancora disponibili e dirigersi verso un modello diverso e capace di auto sostenersi, ricorrendo a nuove modalità di finanziamento, ivi incluso l’intervento del privato come motore di impulso e di sviluppo.
e)    L’istituzione dell’Osservatorio regionale sulle politiche abitative.
Attualmente l’Amministrazione regionale siciliana non dispone di un ufficio destinato al monitoraggio continuo del patrimonio abitativo sociale regionale, anche se già l’art. 12 della legge n. 431/98, ha previsto l’istituzione dell’”Osservatorio nazionale della condizione abitativa” ed il collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
L’”Osservatorio regionale sulle politiche abitative” di cui si propone la istituzione rappresenta uno strumento tecnico-operativo di grande sostegno alla formazione delle politiche abitative regionali, in quanto consente di conoscere con tempestività e accuratezza le evoluzioni di una domanda abitativa dinamica e in continua trasformazione nonché di intercettare l’articolazione dei bisogni emergenti.
In particolare, sono compiti dell’’Osservatorio: la raccolta dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa regionale;  l’accertamento dei fabbisogni abitativi; la elaborazione delle politiche abitative e il monitoraggio della loro efficacia; compiere studi e analisi per l’elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore riguardanti l’edilizia residenziale; formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il comparto dell’edilizia residenziale pubblica; collegamento con l’Osservatorio della condizione abitativa nazionale e con gli Osservatori istituiti dalle altre regioni; promuovere e diffondere la conoscenza dei dati e delle analisi sulla situazione abitativa tra le forze politiche, sociali, professionali imprenditoriali.
Trattasi, dunque, di un importante e prezioso supporto alle decisioni istituzionali ancor più avvalorato dall’individuazione delle sinergie con altri settori di indagine che riguardano la sfera sociale, come ulteriore compito ad esso affidato dalla norma, tenuto conto che, spesso, il fabbisogno abitativo è legato ad un più ampio fabbisogno di assistenza sociale del territorio.
f)    Il rifinanziamento della legge sulla prima casa  (l.r. 15/1986 e s.m.i.) onde consentire l’acceso a mutui agevolati per l’acquisto della casa in cui abitare.
g)    La creazione del “Fondo immobiliare etico per l’housing sociale”, uno strumento strategico per le politiche abitative sociali, finalizzato a dare risposte a quanti sono più esposti al disagio abitativo, come alle giovani coppie e agli studenti.


DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione siciliana, nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, promuove la rigenerazione urbanistica ed ambientale del territorio mediante interventi integrati, finalizzati ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale generati dal decadimento dei processi di sviluppo, che includono anche la partecipazione del partenariato pubblico e privato.

Art. 2
(Programmi integrati di rigenerazione urbana e di sviluppo)

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana e di sviluppo devono prevedere la riqualificazione dell’ambiente urbano costruito, mediante il risanamento del patrimonio edilizio esistente e quindi con l’incremento degli alloggi a canone sostenibile da offrire al mercato, la riqualificazione degli spazi pubblici, la riorganizzazione urbanistica, il miglioramento della qualità della vita mediante l’offerta di servizi strutturali ed infrastrutturali in grado di favorire l’inclusione sociale, la qualità ambientale e l’occupazione. Sono, inoltre, elementi essenziali dei programmi integrati gli interventi finalizzati alla promozione di iniziative atte a incentivare l’utilizzo delle risorse naturali e a garantirne un uso efficiente ed efficace (aria, acqua, energia, l’uso delle aree dimesse, etc.).
3. I programmi integrati di cui al precedente comma sono promossi dai comuni e attuati dagli stessi, anche in concorso con i soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) mediante procedure di selezione e specifici accordi con il comune proponente, adottati in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.
4. Il comune proponente può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, enti o privati al fine di fare convergere sui programmi integrati ulteriori risorse.
5. Al fine di attivare ulteriori nuove risorse il comune può, inoltre, selezionare soggetti privati per la realizzazione di opere in project financing e/o in concessione, secondo la normativa vigente in materia, in modo da prevedere chiaramente l’opera da realizzare affidata al privato, il numero di anni per i quali si affida la gestione, gli oneri finanziari a carico delle parti e le modalità di svincolo.

Art. 3
(Documento programmatico per la rigenerazione urbana)

1. I comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana. A tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da approvarsi con apposito atto. In sede di prima applicazione, tale approvazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il documento programmatico per la rigenerazione urbana individua parti significative di città o sistemi urbani che richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana.
3. Il documento definisce:
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale;
b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;
c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi;
e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi.

Art. 4
(Contenuti dei programmi integrati di rigenerazione urbana)

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana riguardano prioritariamente:
a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche della tradizione;
b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
c) l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani;
d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali;
e) il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione;
f) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;
g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l’insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale;
i) la riqualificazione delle aree dismesse.

Art.  5
(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana conformi agli strumenti urbanistici generali comunali)

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o ai piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche, culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.
2. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il programma e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni.
4. Entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso, il consiglio comunale approva in via definitiva il programma, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate.
5. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sulla GURS.
6. Il programma acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURS gli interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.
8. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.

Art. 6
(Istituzione del Fondo immobiliare etico per l’housing sociale)

1.    Al fine di dotare la Regione di uno strumento strategico per le politiche abitative volto a favorire i ceti più deboli, quali le giovani coppie, gli studenti e gli anziani che non sono nelle condizioni economiche di acquistare una abitazione al prezzo di mercato, è istituito presso l’assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità il “Fondo immobiliare etico per l’housing sociale”.
2.    Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da:
a)    risorse messe a disposizione dall’Unione Europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui al comma 1;
b)    risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative;
c)    risorse regionali appositamente previste con legge finanziaria;
d)    risorse aggiuntive, costituite dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dalle economie discendenti dalle procedure di semplificazione amministrativa attraverso la soppressione degli IACP.

Art. 7
(Partecipazione del privato sociale e project financing)

1.    Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali ed il patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali, la presente legge prevede il coinvolgimento del settore privato nella realizzazione delle opere necessarie ovvero nuovi strumenti di partecipazione dei soggetti privati singoli o associati attraverso il metodo del project financing, nella sottoscrizione di intese e di idee progetto previamente concertati con le amministrazioni comunali interessate.
2.    Nell’ambito dell’utilizzazione della finanza di progetto ciascun comune, al fine di realizzare opere di riqualificazione dei centri urbani e periferici degradati, può cedere ai privati singoli o associati il patrimonio immobiliare degli ex IACP trasferito al patrimonio comunale ai sensi del successivo articolo 9, nonché le aree dismesse e/o non utilizzate in project financing, con l’obbligo di restituire al patrimonio sociale del comune, nella misura non inferiore al 30 per cento le unità abitative realizzate nei modi e con le forme previamente definiti secondo specifici accordi con l’amministrazione comunale.
3.    La assegnazione del patrimonio degli ex IACP e delle aree pubbliche dismesse, può riguardare, tra l’altro, la realizzazione di parchi attrezzati ad uso pubblico, impianti per il tempo libero e lo sport, alberghi, aree per la ristorazione, terminal commerciali, parcheggi, rifacimento ed integrazioni delle opere di urbanizzazione primaria, integrazione formale degli insediamenti circostanti attraverso la realizzazione di luoghi di incontro e scambio sociale, quali piazze e viali alberati urbani, la costruzione di centri di attività polifunzionali, locali commerciali, sociali e culturali, la realizzazione di parcheggi interrati.
4.    I criteri e le modalità delle convenzioni bilaterali tra comune e soggetti privati sono definiti da apposito regolamento della giunta comunale.
5.    L’attività di vigilanza sull’attuazione degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di recupero e di riqualificazione del territorio urbano ed extraurbano spetta al comune proponente che la esercita nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento di cui al comma precedente.
6.    Nel regolamento sono disciplinati altresì i criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree di proprietà delle ex IACP che possono essere concesse ai privati singoli o associati in diritto di proprietà o in diritto di superficie, sulla base di apposita documentata istanza.

Art. 8
(Disposizioni per l’acquisto della prima casa)

1.    La Regione al fine di favorire l’accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito medio-basso autorizza l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità allo stanziamento di una somma pari a euro …. ……..da destinare ai soggetti aventi diritto ai sensi della L.R. n. 15/1986 e s.m.i.

Art. 9
(Scioglimento degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP))

1. Ai fini della semplificazione amministrativa, del reperimento di risorse pubbliche necessarie a fronteggiare le emergenze abitative nonché del recupero delle aree urbane e periferiche degradate e/o delle aree dismesse,  entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli Istituti Autonomi per le case popolari della Sicilia sono soppressi e posti in liquidazione a norma del presente articolo.
2. I proventi conseguenti alle alienazioni del patrimonio degli IACP devono essere destinati all’incremento e/o interventi di recupero edilizio o urbano del patrimonio abitativo pubblico.
3. Il patrimonio di proprietà degli istituti soppressi è devoluto, con effetto dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge ai comuni, nel cui ambito territoriale insistono gli enti stessi.
4. Dal momento della devoluzione, i Comuni di cui al comma precedente subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive facenti capo agli ex IACP.
5. Il personale in servizio presso gli IACP è trasferito al comune territorialmente corrispondente, mediante procedura di mobilità, mantenendo salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
6.  I presidenti di ciascun Istituto soppresso assumono le vesti di Commissario straordinario con il compito di assicurare la gestione, di accertare lo stato di consistenza patrimoniale, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, ivi compresi quelli concernenti il personale e di redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili. Gli atti del Commissario straordinario sono sottoposti al controllo di legittimità della Giunta regionale. Al Commissario straordinario compete l’indennità di carica mensile già prevista per il Presidente dello IACP.
7. Gli organi amministrativi degli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unitamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:
b) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento ed alla redazione del relativo rendiconto;
c) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.
8. Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune nomina un commissario per i compiti di cui al precedente comma.
9. Gli organi amministrativi degli IACP provvedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della presente legge alla rilevazione:
a)    della consistenza dei beni;
b)    dei rapporti giuridici pendenti;
c)    del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante un elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune interessato.
10. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 9, il Comune provvede agli adempimenti di cui al presente articolo mediante proprio commissario.
11. Il Consorzio regionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia istituito dalla legge regionale 18 marzo 1977, n. 10 è soppresso.

Art. 10
(Istituzione dell’Osservatorio regionale sulle politiche abitative)

1.    E’ istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale l’”Osservatorio regionale sulle politiche abitative”, di seguito denominato Osservatorio.
2.    L’Osservatorio costituisce uno strumento tecnico-operativo di sostegno alla formazione delle politiche abitative, in quanto consente di conoscere con tempestività e accuratezza le evoluzione della domanda abitativa  nonché di intercettare l’articolazione dei bisogni emergenti.
3.    In particolare, è compito dell’Osservatorio:
a)    la raccolta dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa regionale;
b)    l’ accertamento dei fabbisogni abitativi;
c)    la elaborazione delle politiche abitative e il monitoraggio della loro efficacia;
d)    compiere studi e analisi per l’elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore riguardanti l’edilizia residenziale;
e)    formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il comparto dell’edilizia residenziale pubblica;
f)    collegamento con l’”Osservatorio della condizione abitativa” nazionale e con gli Osservatori istituiti dalle altre regioni;
g)    promuovere e diffondere la conoscenza dei dati e delle analisi sulla situazione abitativa tra le forze politiche, sociali, professionali imprenditoriali;
h)    individuare le sinergie con altri settori di indagine che riguardano in particolare la sfera sociale, considerato che spesso il fabbisogno abitativo è legato ad un più ampio fabbisogno di assistenza nel territorio.
4.    La Giunta regionale individua con propria deliberazione la struttura tecnica di supporto.
5.    L’Osservatorio è composto da:
a)    il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
b)    un rappresentante dell’ANCI Sicilia e un rappresentante dell’ANCI nazionale;
c)    un rappresentante dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
d)    un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
e)    un rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia più rappresentativi a livello nazionale;
f)    un rappresentante dell’ANCE;
g)    un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche di abitazione maggiormente rappresentative.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse provenienti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche abitative nonché con le risorse provenienti dal parteniarato sociale e dai project financing.

Art. 10
(Norme abrogative)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Art. 11
(Norma finale)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

FRANCO RINALDI

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