RINALDI (PD) – Presentato DDL su registro auto d’epoca
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RINALDI (PD) – Presentato DDL su registro auto d’epoca

Valorizzare le auto d’epoca: Rinaldi (PD) presenta Ddl all’Ars per l’istituzione del “Registro regionale dei veicoli di interesse storico”
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Un disegno di legge per semplificare, razionalizzare e valorizzare il mondo dei veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.  Lo ha presentato Franco Rinaldi, Vice Presidente del Gruppo parlamentare Pd all’Ars.
Il ddl istituisce il  “Registro regionale dei veicoli di interesse storico”, che avrà sede presso il Dipartimento regionale dei trasporti dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, con un duplice obiettivo: “quello di razionalizzare e semplificare la normativa riguardante i veicoli storici – ha dichiarato Rinaldi – e, nel contempo, quello di riconoscere il valore storico-culturale del mondo dei veicoli d’epoca, un settore sempre più in crescita e il cui valore è globalmente riconosciuto”.
Oggi per godere delle agevolazioni sul bollo e sulla assicurazione della propria auto storica bisogna iscriversi al club ASI, pagando la cifra di iscrizione come socio.
“Il disegno di legge – ha aggiunto il deputato del Pd – muove dalla considerazione che sia profondamente ingiusto che il proprietario di un veicolo storico o di interesse storico-collezionistico debba obbligatoriamente aderire ad un Club privato, che di fatto va a sostituirsi ad un ufficio impositore pubblico rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazioni fiscali. In questo senso ritengo necessario intervenire razionalizzando e semplificando gli adempimenti prescritti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e dei veicoli d’epoca di proprietà o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche che abbiano la residenza nella nostra regione”.
Ma il disegno di legge “non si limita solo a semplificare e razionalizzare l’accesso dei cittadini richiedenti alle agevolazioni fiscali – ha sottolineato ancora Rinaldi – ma tiene conto anche del valore storico-culturale e del risvolto occupazionale che oggi ha il mercato dell’auto d’epoca oggi sempre più in crescita nel mondo”.

IL TESTO INTEGRALE DEL DDL E LA RELAZIONE

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dall’on. Franco RINALDI

Il 18 febbraio 2010

Disposizioni in materia di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge che sottoponiamo alla approvazione dell’ARS ha un duplice obiettivo: quello di razionalizzare e semplificare la normativa riguardante i veicoli storici e nel contempo quello di riconoscere il valore storico-culturale del mondo dei veicoli d’epoca, un settore in crescita e il cui valore è globalmente riconosciuto.
Come sappiamo l’art. 63 della legge 342/2000, nel prevedere, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che hanno compiuto il trentesimo anno dalla loro costruzione, ha altresì esteso, al comma 2, l’esenzione  dal pagamento delle tasse automobilistiche per quei veicoli che, pur avendo solo 20 anni, in presenza di specifici requisiti espressamente indicati sono considerati di particolare interesse storico e collezionistico.
Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, se i predetti veicoli vengono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione.
In merito a detta normativa state formulate da parte dei contribuenti numerosi quesiti e richieste di chiarimenti.
Il beneficio fiscale non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata da parte dell’ASI per gli autoveicoli e anche dalla FMI per i motoveicoli, la preventiva determinazione che individua quali sono i veicoli interessati dall’agevolazione, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 63 in argomento. Va sottolineato altresì che il gettito delle tasse automobilistiche è attribuito alla Regione ma la disciplina del tributo è di esclusiva competenza dello Stato. Vi sono due leggi statali che si occupano di veicoli di interesse storico e collezionistico: l’art. 60 del D.lgs n. 285/1992, che classifica autonomamente come tali i veicoli che abbiano conseguito l’iscrizione nei registri citati, ASI e FMI (con ciò eliminando ogni margine di opinabilità circa il loro valore storico) e l’art. 63 della L. 342/2000, che si occupa di predisporre un sistema di agevolazioni fiscali per questi veicoli.
Ora, poiché la legge attribuisce all’ASI e alla FMI l’individuazione dei requisiti si verifica che il riconoscimento ai fini del godimento delle agevolazioni previste è subordinato, di fatto, alla iscrizione presso l’ASI o la FMI, con migliaia di tesserati che potremmo definire “coatti a vita”.
In altri termini, oggi per godere delle agevolazioni sul bollo e sulla assicurazione della propria auto storica bisogna iscriversi al club ASI, pagando la cifra di iscrizione come socio.
Il disegno di legge che proponiamo all’attenzione di tutte le forze politiche presenti all’ARS muove dalla considerazione che sia profondamente ingiusto che il proprietario di un veicolo storico o di interesse storico-collezionistico debba obbligatoriamente aderire ad un Club privato che di fatto va a sostituirsi ad un ufficio impositore pubblico rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazioni fiscali.
In questo senso riteniamo di dover intervenire razionalizzando e semplificando gli adempimenti necessari alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e dei veicoli d’epoca di proprietà o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche che abbiano la residenza nella nostra regione.
Il presente disegno di legge istituisce, pertanto, il “Registro regionale dei veicoli di interesse storico”, con sede presso il Dipartimento regionale dei trasporti dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità (art. 2).
L’accertamento dei requisiti e delle caratteristiche previsti dalla legge 342/2000 viene attribuito all’apposito Ufficio del Registro storico regionale che lo certifica attraverso il rilascio di un contrassegno che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni di legge, senza più alcun onere per i cittadini richiedenti, se non limitatamente al pagamento delle sole spese di segreteria.
Fanno parte dell’Ufficio del Registro Storico regionale dei veicoli il direttore della direzione regionale beni culturali, o suo delegato, il direttore della direzione regionale bilancio e finanze, o suo delegato, il direttore della direzione trasporti, o suo delegato e 5 esperti che verranno individuati con propria delibera dalla Giunta regionale (art. 3).
La iscrizione al Registro regionale dà diritto alle agevolazioni previste in materia di tasse automobilistiche secondo le classificazioni e i criteri adottati per il territorio nazionale dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e per i motocicli dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ai sensi dell’art 63 della Legge n. 342/2000. Sarà la Giunta regionale a definire con propria deliberazione le modalità di riscossione nonché le procedure per il conseguimento delle agevolazioni (art. 4).
Ma il disegno di legge non si limita solo a semplificare e razionalizzare l’accesso dei cittadini richiedenti alle agevolazioni fiscali. Esso tiene conto anche del valore storico-culturale e del risvolto occupazionale che oggi ha il mercato dell’auto d’epoca oggi sempre più in crescita nel mondo.
In questa direzione l’articolo 5 prevede che i veicoli storici siano dotati di una targa di identificazione supplementare con il suffisso “H” (Historic) sulla quale vengono riportati gli estremi della registrazione al Registro storico regionale. Tale targa è affiancata alla targa d’origine e costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento dell’interesse storico del veicolo.
Ma non solo questo. L’articolo 6, proprio in considerazione del valore storico riconosciuto alle auto d’epoca, prevede anche esenzioni dalle limitazioni al traffico derivanti dalle norme antinquinamento, a tutela della salute e dell’ambiente, riconoscendo la superiorità del loro valore culturale rispetto al modesto contributo che, stante il numero limitato, apporterebbero all’inquinamento atmosferico delle città.
Al predetto articolo si statuisce infatti che, salvo contrarie disposizioni degli enti locali competenti, sono esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico tutti i veicoli la cui costruzione superi i 30 anni. Possono inoltre essere esentati dalle norme antinquinamento tutti i veicoli, certificati come veicoli storici, allorché partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate.
I restanti articoli 7, 8 e 9 riguardano rispettivamente la abrogazione delle norme incompatibili o in contrasto; la norma finanziaria e la norma finale.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
(Definizioni)

1. Sono considerati veicoli di interesse storico e collezionistico ai fini della presente legge gli autoveicoli e i motoveicoli aventi i requisiti e le caratteristiche per la iscrizione ai registri storici riconosciuti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: ASI (Automobiolclub Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
2. Sono considerati veicoli d’epoca gli autoveicoli e i motoveicoli destinati alla loro conservazione ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, ai sensi dell’art. 60 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, iscritti in uno speciale registro tenuto dalla motorizzazione civile e che per circolare, in occasione di raduni, necessitano di un particolare permesso.

Art. 2
(Istituzione del Registro regionale dei veicoli di interesse storico)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti per l’ammissione alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e dei veicoli d’epoca di proprietà o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche che abbiano residenza nella regione è istituito presso il dipartimento regionale dei trasporti dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità  il Registro regionale dei veicoli di interesse storico.

Art. 3
(Iscrizione)

1. La iscrizione al Registro di cui all’art. 2 è certificata mediante il rilascio di un contrassegno da parte dell’apposito Ufficio del registro storico dei veicoli che attesta la rispondenza ai requisiti e alle caratteristiche di cui all’art. 1 della presente legge e non comporta alcun onere, se non limitatamente alle spese di segreteria.
2.  Fanno parte dell’Ufficio del registro storico dei veicoli il direttore della direzione regionale beni culturali, o suo delegato, il direttore della direzione regionale bilancio e finanze, o suo delegato, il direttore della direzione trasporti, o suo delegato e cinque esperti individuati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale.

Art. 4
(Agevolazioni tributarie)

1. La iscrizione al Registro regionale dei veicoli di interesse storico, di cui all’articolo 2, da diritto alle agevolazioni previste in materia di tasse automobilistiche  secondo le classificazioni e i criteri adottati per il territorio nazionale dall’ASI, automotoclub storico italiano, e, per i motocicli dalla FMI, federazione motociclistica italiana, ai sensi dell’art 63 della legge n. 342/2000.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le modalità di riscossione nonché le procedure per il conseguimento delle agevolazioni previste.
3. Ai fini di cui al comma 1 l’Ufficio del registro storico dei veicoli comunica i veicoli registrati alla struttura regionale competente per la riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 5
(Identificazione del veicolo storico)

1. Ai fini del riconoscimento di veicoli di interesse storico i veicoli storici iscritti nel registro di cui all’art. 2 è attribuita una targa di identificazione supplementare con il suffisso “H” (Historic) sulla quale sono riportati gli estremi della registrazione al Registro storico regionale. Tale targa è affiancata alla targa d’origine e costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento dell’interesse storico del veicolo.

Art. 6
(Deroghe a norme antinquinamento)

1. In considerazione del loro valore storico e salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali competenti sono esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico decretate dalle norme antinquinamento a tutela della salute e dell’ambiente, tutti i veicoli la cui costruzione superi i 30 anni.
2. Possono essere altresì esentati dalle norme antinquinamento di cui al comma 1 tutti i veicoli certificati come veicoli storici allorchè partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate.

Art. 7
(Norme abrogative)
1. Le norme regionali incompatibili o in contrasto con la presente legge sono abrogate.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Art. 8
(Norme finanziarie)
1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità dell’U.P.B. ……… Cap. …………. del Bilancio della Regione.

Art. 9
(Norma finale)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

18 Febbraio 2010

Autore:

admin


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