SANT’AGATA MILITELLLO – Interrogazione della minoranza sulla vendita della “Scuola materna 2° circolo”
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SANT’AGATA MILITELLLO – Interrogazione della minoranza sulla vendita della “Scuola materna 2° circolo”

vicariloghi_thumb307_Riceviamo e pubblichiamo interrogazione della minoranza consiliare circa la vendita dell’immobile comunale adibita a scuola materna in via Cosenz. Di seguito il documento.
Premesso
Che con Deliberazione n. 76-2010 il Consiglio Comunale ha approvato il PIANO DELLE ALIENAZIONI previsto dall’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.
Che nell’elenco dei beni di cui è stata prevista la vendita per la prima annualità (2010) è stato inserito l’immobile “SCUOLA MATERNA 2° CIRCOLO” sito in via Cosenz, per un valore complessivo di € 135.569,23 di cui € 98.966.04 quale valore da ammortizzare ed € 36.603,19 quale plusvalenza.
Che nel suddetto elenco annuale è inserita la dicitura “DA DESTINARE A ZONA BC” con riferimento all’immobile “SCUOLA MATERNA 2° CIRCOLO”.
Che in data 18-11-2010 è stato pubblicato dall’Amministrazione Comunale il BANDO DI GARA PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI nel quale il LOTTO N. “1” è rappresentato dall’immobile “SCUOLA MATERNA 2° CIRCOLO”.
Che nel Bando di Gara viene assunta la seguente precisazione: “Si specifica che l’immobile posto in vendita di cui al lotto n.”1”, Scuola Materna 2° Circolo-Cosenz, come stabilito dalla delibera di C.C. n. 76 del 17.07.2010, sarà oggetto di successiva variante urbanistica con destinazione in zona BP del P.R.G.”
Che l’immobile di che trattasi è descritto nella SCHEDA N. 3 allegata al Piano nella quale vengono esplicitati i dati più significativi del cespite tra cui:
1.    REFERENTE: Ing. Giuseppe Contiguglia
2.    SUPERFICE: 340,00 Mq
3.    NUMERO UNITA’ IMMOBILIARI: 1
4.    NUMERO PIANI: 2
5.    AREE VERDI: 1000,00 Mq
6.    STIMA DEL BENE: €  135.569,23
7.    CRITERIO DI STIMA: VALORE CATASTALE PRESUNTO

Considerato
Che nel dispositivo della Deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 17-07-2010 viene esplicitato “Di dare atto che la stima aggiornata del valore degli immobili verrà effettuata al momento di procedere alla alienazione mediante indizione di asta pubblica” al ragionevole fine di aggiornare il valore degli immobili a quello che è il prezzo di mercato e realizzare una adeguata entrata per l’ente.
Che tale disposizione contenuta nella citata deliberazione è stata completamente disattesa in fase di redazione del Bando di Gara atteso che il valore posto a basa d’asta per l’immobile “SCUOLA MATERNA 2° CIRCOLO” è rimasto quello indicato nella SCHEDA N. 3 allegata al PIANO DI ALIENZIONE e cioè il valore catastale presunto di € 135.569,23.
Che l’immobile in questione ricade in zona “F – Attrezzature urbane e comprensoriali” del vigente PRG e che in tale Zona è consentita in base all’art. 71 del Regolamento Edilizio Comunale la “…realizzazione di attrezzature collettive pubbliche che interessano tutta comunità urbana…”,
Che nelle previsioni dello Schema di Massima l’immobile ricade in Zona “C2 – Sub Sistema delle dotazione infrastrutturali” nella quale sono insediabili “Attrezzature e servizi di interesse locale” e precisamente “Nuove infrastrutture e completamento delle esistenti da parte di soggetti pubblici o privati”
Che nella BANDO DI GARA PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI viene fatta esplicito riferimento ad una successiva variante allo strumento urbanistico con destinazione a zona “BP –  Di completamento e/o di ristrutturazione con destinazione ed attrezzature di uso pubblico” giusto articolo 62 del Regolamento Edilizio Comunale.

Ritenuto
Che il prezzo posto a base d’asta sia ben al di sotto dei prezzi di mercato e che lo stesso non è stato aggiornato in palese violazione della Deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 17-07-10 nella parte in cui si da atto che la stima aggiornata del valore degli immobili verrà effettuata al momento di procedere alla alienazione mediante indizione di asta pubblica;
che il mancato aggiornamento del prezzo rappresenta un danno erariale, e quindi un danno alla collettività, nella misura in cui tale mancato aggiornamento ha determinato una minore entrata a prescindere dalle eventuali offerte pervenute;
che l’indicazione di una successiva procedura di variante allo strumento urbanistico è un abuso di potere atteso che l’Ufficio che ne ha redatto il testo non dispone dei poteri necessari all’adozione di una variante allo strumento urbanistico che rimangono nell’esclusiva competenza del Consiglio Comunale
che rappresenta altresì una grave violazione, ed un pregiudizievole abuso, l’indicazione di una successiva variante allo strumento urbanistico laddove viene esplicita una futura destinazione che sia di sicuro maggiore interesse e vantaggio economico per i concorrenti aggravato dal fatto che non è stato aggiornato il relativo prezzo ed in considerazione delle opportunità economicamente più vantaggiose offerte dalle Zone BP nelle quali, decadendo la destinazione di interesse collettivo si riservano ampi margini edificatori e di profitto per l’aggiudicatario.
che tale stato del procedimento determina un immotivato arricchimento per l’impresa aggiudicataria dell’immobile che si presta ad investimenti di maggiore interesse rispetto all’attuale destinazione;

Si interroga il Sindaco per sapere:
1)    Se era a conoscenza dei contenuti del BANDO DI GARA PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI nella parte in cui vengono esplicitati gli elementi citati;
2)    Sulla base di quali indicazioni viene “promessa” la successiva variante al PRG con destinazione a Zona BP e da quale organo sono le stesse sono pervenute;
3)    Quali sono gli Uffici Comunali che sono stati a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di preparazione, indizione e celebrazione della GARA PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI;
4)    Quali sono i motivi per cui non è stata effettuata la stima aggiornata del valore degli immobili al momento di procedere alla alienazione mediante indizione di asta pubblica;
5)    Se l’Amministrazione condivida con i Consiglieri interroganti il sospetto che ci si trovi in presenza di un potenziale danno patrimoniale per l’Ente atteso che l’entrata derivante dalla vendita dell’immobile in oggetto è palesemente inferiore delle valore di mercato attuale ed a quello futuro riferibile alla destinazione in Zona BP;
6)    Se l’Amministrazione non ritenga opportuno, al pari dei sottoscritti consiglieri interroganti, di non procedere alla stipula del contratto di compravendita per motivi di carattere generale di salvaguardia patrimoniale per l’Ente, fermo restando il diritto dell’aggiudicatario alla restituzione delle somme depositate, e conseguentemente riavviare la procedura di vendita previo aggiornamento della valutazione dell’immobile ai prezzi di mercato;
Si richiede risposta scritta e orale con iscrizione URGENTE al primo Consiglio Comunale utile in considerazione delle scadenze previste nel Bando per la stipula del contratto di vendita con l’aggiudicatario.

Il CAPOGRUPPO UDC
Calogero Maniaci    

Il CAPOGRUPPO “RISCATTIAMO. S.AGATA”
Calogero Carrabotta    

Il CAPOGRUPPO PD
Giuseppe Puleo

28 Dicembre 2010

Autore:

admin


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