SANT’AGATA MILITELLO – Piano Antenne  telefonia mobile, le perplessità del Consiglio Comunale
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SANT’AGATA MILITELLO – Piano Antenne telefonia mobile, le perplessità del Consiglio Comunale

Presentata dai consiglieri indipendenti Rita Fachile e Calogero Carrabbotta un’interrogazione sul piano antenne  per la telefonia mobile nel Comune di Sant’Agata Militello

I consiglieri comunali del gruppo indipendente,  Rita Fachile e Calogero Carrabbotta  hanno presentato lo scorso 8 giugno,  al Sindaco Carmelo Sottile, una interrogazione a risposta scritta e orale da discutere nel prossimo consiglio Comunale.

L’argomento riveste grande interesse in quanto riguarda la salute pubblica ed è inerente alla  localizzazione delle antenne di telefonia mobile presenti nel centro urbano di Sant’Agata Militello.

Testo integrale dell’interrogazione

Oggetto: Interrogazione relativa al  piano antenne  per la telefonia mobile nel Comune di Sant’Agata Militello.

Premesso che:
-la normativa vigente (legge quadro n.36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), consente ai Comuni di predisporre  apposito regolamento comunale per disciplinare l’insediamento dei suddetti impianti;
– che si rende opportuno procedere alla programmazione urbanistica nel settore comunicazione che valuti l’effettiva  necessità di istallazione antenne;
-che la Wind telecomunicazioni S.P.A.  aveva presentato in data 21.01.2015, un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art.87 del D.Lgs 259/2003 per l’istallazione di antenne  da ubicare sulla copertura di un fabbricato sito in Via Verga n.26;
– che i suddetti lavori di istallazione antenna generavano un contenzioso che non sortiva alcun effetto positivo, anzi  portava ad un dispendio economico relativo ad infruttuosi  incarichi legali, con conseguente aggravio di  spese per questo Comune;
Preso atto che alla sentenza del TAR  n. l2585/2016, il Comune di Sant’Agata Militello non  proponeva appello e che la stessa veniva elusa con Ordinanza n.14 prot.4687 del 17.02.2017, con la quale il responsabile  dell’ufficio competente, disponeva che nel caso in cui l’impianto risultasse in funzione di “porre in essere quanto necessario per impedire l’utilizzazione dello stesso”;
che la Wind  TRE S.p.A. proponeva nuovamente ricorso al TAR di Catania, per l’annullamento previa sospensione e concessione di misure cautelari provvisorie;
che l’Amministrazione comunale  con Deliberazione  di Giunta Municipale n. 27 del 20.03.2017, dava incarico legale, per proporre opposizione al suddetto ricorso;
che il TAR di Catania con Ordinanza n.00343/2017 , accoglieva la domanda della WIND , sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato;
Tenuto conto che questo Comune con Deliberazione del  consiglio comunale n.63 del 6/12/2004, aveva approvato uno specifico “Regolamento per l’istallazione di telecomunicazioni e controllo dei campi elettromagnetici”, che impugnato al TAR di Catania  veniva  sospeso dallo stesso  con ordinanza n.1435 del 23.10.2008;

Preso atto, da quanto  ci è stato segnalato da  parecchi cittadini, nell’ambito del centro urbano sono ubicate numerose antenne di telefonia mobile istallate   su edifici di proprietà privata;

Vista la   sensibilità dimostrata  verso la problematica relativa alla localizzazione delle antenne, come risulta dalle documentazione citata in premessa, che dimostra chiaramente come la  Giunta comunale consideri questo tipo di istallazioni alquanto pericolose per la salute dei cittadini.
Non si spiegherebbe altrimenti, l’impegno di risorse anche economiche nel cercare di impedire l’istallazione dell’antenna Wind sul fabbricato sito in Via Verga  ;
Tutto ciò premesso
Si interroga il Sindaco per sapere
–    Se attualmente risulta vigente il “Regolamento per l’istallazione di telecomunicazioni e controllo dei campi elettromagnetici”, approvato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n.63 del 6/12/2004 e se in tal caso   ritiene  opportuno effettuare una ricognizione che accerti se è stata rispettato quanto previsto dalla normativa vigente:
–    Se la sospensiva del TAR di Catania n.1435 del 23.10.2008, relativa all’art.5 del suddetto Regolamento è stata impugnata da codesta Amministrazione Comunale;
–    quali sono le motivazioni per le quali l’Amministrazione comunale tramite il suo legale, non ha proposto opposizione alla sentenza del TAR 2585/2016, visto che  successivamente ha proceduto come specificato in premessa, all’opposizione    al ricorso promosso dalla Società Wind   contro il Comune di Sant’Agata davanti al del TAR di Catania?
–    e nel caso in cui l’anzidetto Regolamento non risulti vigente, intenda procedere alla predisposizione di un nuovo Regolamento Comunale che disciplini il corretto inserimento degli impianti di telefonia mobile nel territorio, che tuteli tutti i cittadini Santagatesi, indipendentemente dal loro luogo di residenza, nel loro diritto alla salute;

Alla presente interrogazione si chiede risposta scritta ed orale al prossimo Consiglio Comunale.

10 Giugno 2017

Autore:

redazione


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