SCIOPERO GENERALE – Quello della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per Libertà, Lavoro e Covid
Cronaca, Cronaca Regionale, Fotonotizie, In evidenza

SCIOPERO GENERALE – Quello della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per Libertà, Lavoro e Covid

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15.10.2021 alle 00.00 del 20.10.2021.

Il comunicato

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, proclama – lo sciopero generale a oltranza dal 15 ottobre 2021 fino al 20 di ottobre 2021.

A tal uopo premesso che il comma 7) della legge 146 del 12 giugno 1990 recita che: “Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, tutti gli accordi di settore sui minimi in caso di sciopero prevedono, come da precedente che “Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.”

Appurato che il Governo, con il decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, ha previsto che “(comma 1) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 – ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 – bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.” e che “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

A seguito della conversione del D.L. n 44/2021 in LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76, sono state previste sanzioni imposte dalla legge di cui prima a chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, non si sottopone alla pratica vaccinale ANTI SARS COVID 2, sanzioni che vanno oltre a ogni buon senso, quali la sospensione senza diritto alla retribuzione. Circostanza quest’ultima che in Europa rappresenta un “unicum”, come ribadito dal Consiglio d’Europa (risoluzione n 2361), che in ossequio al principio di autodeterminazione dell’individuo in materia sanitaria, ha approvato di recente una risoluzione che inibisce l’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, con riferimento espresso al divieto di adottare misure discriminatorie sotto il pretesto di incentivare la campagna vaccinale

Il testo della LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76 (conversione in legge del D.L. 44/2021) recita:

6. “Decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”,

Per quanto di conoscenza – rispetto a quanto enunciato nella legge testé citata, nessun operatore è stato adibito ad altra mansione, ma tutti sono stati sospesi direttamente senza che fosse operato alcun tentativo in tal senso, dimostrando così, volontà esplicita di pressione punitiva sui soggetti che non intendono allinearsi alle direttive in questione, Nell’ottavo rapporto di sorveglianza stilato dall’AIFA – Agenzia del Farmaco Italiana -, per il periodo che va dal 27/12/2020 al 26/08/2021 risultano 91.360 reazioni avverse al vaccino imposto. Parte questa minoritaria, in quanto non è prevista la farmaco vigilanza attiva sulla pratica vaccinale, rispetto a numeri ben più alti e non censiti. Gli effetti negativi o avversi della vaccinazione si riverberano su chi è obbligato a tale pratica per legge. L’obbligato a ricevere la somministrazione del vaccino è costretto a sottoscrivere un foglio con cui esclude da ogni responsabilità la casa farmaceutica produttrice e lo Stato per i danni dovuti alla somministrazione dello stesso.
Il personale sanitario (Medici, Infermieri, OSS ecc.) ma anche il personale di altre Amministrazioni Pubbliche (per es. la Polizia di Stato) che, in veste di comuni cittadini e/o di delegati sindacali, hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro l’obbligo vaccinale, limitandosi a esprimere liberamente la propria opinione, sono stati fatto oggetto di procedimenti disciplinari da parte dell’ Ordine professionale di appartenenza, dei Direttori Generali per i quali lavoravano , o dei Responsabili dei Dipartimenti, se non addirittura dal Governo della Nazione. Si è giunti al punto di acquisire filmati delle manifestazioni ed e avviare indagini sulle opinioni dei lavoratori contestando come addebito disciplinare un comportamento che altro non è che un diritto naturale dell’uomo: una restrizione della libertà inaccettabile che riporta l’Italia a epoche che si speravano superate per sempre, come dimostra la censura di qualunque posizione non allineata alle tesi governative con gravi forme di coercizione con le sospensioni cautelari.

Tali Decreti, leggi e comportamenti dei Dirigenti Pubblici – a causa degli effetti delle disposizioni in esse contenute – violano diverse norme di rango costituzionale e del diritto comunitario tra le quali:
l’art 1 della Costituzione Italiana (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”). Con l’applicazione di predette disposizioni governative si impedisce al personale dipendente non vaccinato di poter lavorare e lo si discrimina nei confronti di coloro che si sono vaccinati;

l’art. 36 della Costituzione Italiana (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”). Con la sospensione dal lavoro e da ogni retribuzione si impedisce al personale dipendente non vaccinato il diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Tale diritto, tuttavia, viene riconosciuto nella formula di assegno alimentare (50 % dello stipendio più gli assegni familiari) finanche a chi è sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale, mentre viene negato a chi non si sottopone a pratica vaccinale;

l’articolo 10 della CEDU e l’articolo 11della Costituzione Italiana (“Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.”). Molti i casi di personale sospeso per aver liberamente espresso nel corso di eventi riguardanti la gestione dell’emergenza pandemica il proprio pensiero. Si cita, solo come esempio, il recente episodio del Vice – Questore romano intervenuto nella manifestazione del 25 settembre 2021 in Roma;

la “Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”.

In detta Rettifica, al paragrafo 36, è disposto che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.”. La violazione di diritti e la discriminazione nei confronti dei non vaccinati da parte del Governo Italiano si perpetra attraverso un obbligo surrettizio alla vaccinazione che contempla l’esclusione dal lavoro e la perdita della retribuzione. Identica discriminazione si verifica con il cosiddetto green pass: è previsto l’accesso (ad esempio nel settore scolastico) al posto di lavoro attraverso la procedura di test negativo (misura per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. D.L. 21 settembre 2021) ed il rilascio del relativo green pass per la durata di 48-72 ore, con oneri a carico del dipendente, in contrasto con la normativa sul lavoro che prevede l’assunzione dei costi sulla sicurezza a carico del datore di lavoro (art 15, comma 2, D.lgs. 81/2008). Nel caso di Certificato verde ottenuto a causa di avvenuta vaccinazione (con validità fino a 12 mesi) non è previsto l’utilizzo del test, pur essendo ormai ben noto che il personale vaccinato può comunque infettarsi, trasmettere il virus e ammalarsi, con grave esposizione al rischio per il personale, sia vaccinato che non vaccinato e con chiara discriminazione nei confronti di quest’ultimi;

riguardo lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, riteniamo che risultino violati:

Art. 1 (Libertà di opinione) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Molti operatori sanitari sono stati sospesi o hanno subito procedimenti disciplinari per aver manifestato liberamente il proprio pensiero anche fuori dal contesto di lavoro

Art. 5 (Accertamenti sanitari) “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.”

Art. 7 (Sanzioni disciplinari) “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”

ART. 8. – Divieto di indagini sulle opinioni. “È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.”. Come già evidenziato sopra, molti operatori sanitari o di interesse sanitario – ma anche chi non appartenendo a queste categorie non sarebbe obbligato per legge alla pratica vaccinale – sono stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non aver accettato di sottoporsi ad essa subendo di fatti un ricatto. A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale, inoltre, il cosiddetto “consenso informato” è stato estorto in realtà con la minaccia di sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, il che è certo segno di mancanza di salute democratica, Intense sono le pressioni del Governo sui media e la censura avverso il dissenso. La libertà di stampa e di confronto è del tutto impossibile, ogni comunicato effettuato da scienziati o esperti non allineati, viene sistematicamente ignorato ed è negato ogni confronto. Prova ne è che dette associazioni nazionali sono costrette a rivolgersi ai media minoritari “alternativi” a riprova di un controllo dell’informazione non più sopportabile in una democrazia.

Tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI nella persona del legale rappresentante espresso in pedice con timbro e firma, proclama lo sciopero generale con un’astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati.

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna conoscenza, anche alla Commissione di Garanzia deputata pur non essendo – per la presente procedura – previsto avviso alla stessa, per la natura politica dello sciopero.

In ottemperanza a sentenze già emesse dalla Corte di Cassazione in tema di sciopero a oltranza, e pur essendo – lo sciopero indetto dalla FISI – catalogabile nella categoria degli scioperi ad oltranza – viene comunicato per estrema correttezza e congruo anticipo l’inizio delle astensioni dal lavoro (ore 00.00 del 15 ottobre 2021) e la fine delle stesse (ore 00.00. del 20 ottobre 2021) onde permettere alle aziende pubbliche e private (ove previsto dalla normativa sui servizi minimi all’utenza) di poter predisporre tali servizi minimi.

Resta inteso che qualora il Governo italiano ritiri le disposizioni emesse, qui ritenute dalla scrivente, discriminatorie per i lavoratori ed in contrasto con le norme costituzionali italiane e sovraordinate europee, lo sciopero si intenderà revocato. Qualora il Governo italiano, cosa finora non accaduta, intenda convocare la scrivente, con la presente comunichiamo fin d’ora la nostra disponibilità a trovare soluzioni alternative se ed in quanto ritenute percorribili dal Governo stesso.

Si preavvisa, comunque, che dopo la effettuazione dello sciopero del 15 ottobre 2021 – non pervenendo alcuna convocazione ed alcun mutamento delle condizioni imposte – si procederà alla proclamazione di un secondo sciopero generale. Tale azione sarà ripetuta in continuità fino al 31 dicembre 2021.

Sono previste, inoltre, fino a tale data manifestazioni di protesta volte a ripristinare corrette relazioni tra le parti nel rispetto delle normative cogenti in ordine al diritto al lavoro dei dipendenti sospesi, ad una equa retribuzione, e alla libera espressione ed opinione dei cittadini, dei medici e degli infermieri e di qualunque altro settore di ogni ordine e grado, fino a quando il Governo e gli Enti diretti, indiretti, strumentali e sussidiari dello Stato (Ordini professionali, aziende sanitarie, servizi scolastici, trasporti ecc.) non cessino di violare norme del diritto nazionali e sovranazionali, ritenute inviolabili dalla comunità internazionale.

La presente è sottoscritta e condivisa da tutti i segretari nazionali della FISI incaricati nei settori del lavoro pubblici e privati.

Bacco Pasquale, Giacomini Dario, Silvestri Ciro, Barone Walter

3 Ottobre 2021

Autore:

redazione


Ti preghiamo di disattivare AdBlock o aggiungere il sito in whitelist