SCUOLA, RINALDI (PD) – Non assegnati posti in deroga per il sostegno a Messina
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SCUOLA, RINALDI (PD) – Non assegnati posti in deroga per il sostegno a Messina

franco_rinaldi“Non assegnati posti in deroga per il sostegno a Messina. L’Ufficio scolastico regionale agisce contra legem”.
“L’Ufficio Scolastico Regionale non ha proceduto all’assegnazione dei posti in deroga degli insegnanti di sostegno, nella misura richiesta dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, che aveva chiesto 380 unità in più rispetto ai 1160 concessi, vedendosene assegnare solo 200. Ciò costituisce atto illegittimo e contra legem”.
Lo afferma il vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Franco Rinaldi, che ha presentato una mozione che impegna il governo regionale “all’immediata attivazione dei posti in deroga richiesti dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, al fine di assicurare ai soggetti diversamente abili il giusto riconoscimento dei diritti inviolabili, tra i quali il diritto allo studio, costituzionalmente tutelati e garantiti”.
“Sono 2128 gli alunni diversamente abili a Messina, di cui n. 998 con connotazione di particolare gravità – afferma Rinaldi – e la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dà mandato al Direttore Regionale per attivare altri posti in deroga e, dunque, in più rispetto a quelli già assegnati alla Regione Sicilia”.
“Pertanto, l’assegnazione di soli n. 200 posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale costituisce un comportamento antigiuridico gravemente lesivo dei diritti dei soggetti diversamente abili, in quanto – conclude – in contrasto con la predetta circolare e con le vigenti disposizioni di legge in materia”.

TESTO INTEGRALE DELLA MOZIONE

MOZIONE

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:

•    l’0rganico di Diritto per l’anno scolastico 2010-2011 della Provincia di Messina prevede l’assegnazione di n. 1160 insegnanti di sostegno a fronte di n. 2128 alunni diversamente abili, di cui n. 998 con connotazione di particolare gravità (vedi nota U.S.P. allegata);

•    l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale, l’assegnazione di n. 380 posti in deroga, in aggiunta ai 1160 posti già assegnati;

•    l’Ufficio Scolastico Regionale ne ha assegnati soltanto n. 200;

•    la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione n. 59 del 23/07/2010 (Prot. n. 2375) dà mandato al Direttore Regionale per attivare altri posti in deroga e, dunque, in più rispetto a quelli già assegnati alla Regione Sicilia (vedi allegata tabella circolare n. 37 del 13/04/2010);

•    pertanto, l’assegnazione di soli n. 200 posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale costituisce un comportamento antigiuridico gravemente lesivo dei diritti dei soggetti diversamente abili, in quanto in contrasto con la predetta circolare e con le vigenti disposizioni di legge in materia;

CONSIDERATO che:

•    l’attuale sistema normativo attribuisce al soggetto disabile un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito, tutelabile con l’attivazione, in favore degli alunni in situazione di handicap, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1192, n. 104, di percorsi individualizzati attuabili con apposite misure organizzative, nonché utilizzando la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato e determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap gravi (art. 40 comma 1 legge n. 449 del 22/12/1997);

•    anche le pronunce giurisprudenziali riconoscono espressamente che “il diritto alla piena integrazione scolastica del disabile in condizione di gravità può ritenersi realizzato solo attraverso l’assegnazione  da parte dell’Amministrazione scolastica di un insegnante di sostegno in deroga per un monte ore settimanali adeguato alla specifica patologia certificata dall’ASL di competenza, sì da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell’alunno ed il suo completo inserimento nell’ambiente scolastico” (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 27/2/2009 n. 1148; Consiglio di Stato sez. VI,  21/3/2005 n. 1134);

•    pertanto, il diritto all’insegnante di sostegno costituisce un diritto riconosciuto dall’art. 13 della legge n. 104/92, la cui inviolabilità discende dall’essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all’educazione ed istruzione, alla salute e per la tutela dello sviluppo della personalità all’interno delle formazioni sociali, con specifico compito per lo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.);

•    da ciò ne deriva che l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle Istituzioni scolastiche non può comprimere quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione (cfr. fra le altre Sent. Corte Costituzionale n. 215/87) e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale (T.A.R. Liguria Genova sez. II, 28/114/2008, n. 2068; T.A.R. Liguria Genova sez. II, 18/12/2008, n. 2144);

CONSIDERATO, altresì, che:

•    come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili;

•    la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità;

•    a tale principio si è uniformata la Giurisprudenza Amministrativa (vedi pronunce del T.A.R. di Catania e C.G.A. di Palermo);

•    pertanto, il provvedimento sopracitato dell’Ufficio Scolastico Regionale che non ha proceduto all’assegnazione dei posti in deroga, nella misura richiesta dell’Ufficio Scolastico Provinciale, costituisce atto illegittimo e contra legem,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

all’immediata attivazione dei posti in deroga richiesti dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, al fine di assicurare ai soggetti diversamente abili il giusto riconoscimento dei diritti inviolabili, tra i quali il diritto allo studio, costituzionalmente tutelati e garantiti.

RINALDI

23 Settembre 2010

Autore:

admin


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