Il Muro

SCUOLA – Bocciatura per troppe assenze? Tutti gli “slalom” per evitarla … anche il certificato medico compiacente





Tanti casi, ma solo alcuni emergono quando la cronaca diventa caso penale-giudiziario. Ma a volte è quasi la prassi. A fine anno, per giustificare assenze, per evitare bocciature per rimediare a fallimenti didattici si chiede al medico compiacente di far un certificato retrodatato. Per fortuna ci sono dirigenti didattici che impongono il rispetto delle regole. Che vigilano tutto l’anno, alteri no! Del resto la normativa è chiara. Da censurare il comportamento di quei medici che spesso infrangono le regole con estrema leggerezza. Ma qualcuno ora dice basta e spiega il meccanismo del “favore”.

Ma di troppe assenze a scuola si può essere anche bocciati e questo, a fine anno, è un tema particolarmente delicato.

Ci sono studenti che vi fanno ricorso per problemi di salute, altri per saltare l’interrogazione e/o il compito in classe, altri ancora invece che preferiscono presentarsi usufruirne il meno possibile.

Non è tuttavia un argomento da prendere sotto gamba: superato un determinato limite di giorni di assenza, si viene bocciati

Per essere promossi, infatti, non basta avere buoni voti, bisogna anche aver frequentano un numero minimo di giorni, o di ore.

A stabilirlo, a partire dal 2009, è un decreto del Presidente della Repubblica, il n. 122 del 22 giugno, nel quale vengono poste le linee guida per la valutazione degli alunni, in relazione anche alle diverse casistiche.

In particolar modo è l’articolo 14 definisce il numero massimo di assenze che si possono fare in un anno scolastico.

Se questo limite viene superato senza una motivazione seria e documentata, lo studente sarà costretto a ripetere l’anno.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122, all’articolo 14, comma 7 dice che «ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».

Questo significa che, a meno non ci siano delle comprovate motivazioni che il consiglio di classe possa valutare, ogni studente dovrà presentarsi a scuola per tre quarti del totale delle ore.

In caso questo limite non venga raggiunto, si perderà l’intero anno scolastico.

Ovviamente ci sono vari moti, per calcolare il limite delle assenze.

C’è però un presupposto da cui non si può prescindere: ogni anno gli istituti devono assicurare un minimo di 200 giorni di lezione. Questo significa che non si possono saltare un numero massimo di 50 giorni di scuola.

Ovviamente è un dato approssimativo, sia perché le assenze vanno calcolate in ore, sia perché il totale dei giorni potrebbe anche essere più alto. Diciamo che, a grandi linee, non superando le 40/45 assenze si può star tranquilli.

Ma ovviamente ci sono delle deroghe. Il consiglio di classe, infatti, può prendersi la licenza di aumentare in via del tutto eccezionale questo limite per alcuni studenti.

Ci sono due condizioni da rispettare affinché questo avvenga:

1. Avere delle comprovate e documentate motivazioni per le assenze

2. Possedere un numero di valutazioni sufficiente a poter portare a compimento l’anno

Se la seconda condizione appare più chiara (insomma, se non hai alcun voto in inglese durante l’intero anno non puoi pretendere di poter essere valutato ed essere promosso), sulla prima va fatta chiarezza.

Quali sono i casi in cui il Consigli di Classe può decidere di stabilire una deroga a questa legge?

– Motivi di salute comprovati da certificati medici, come ricoveri in ospedale o cure domiciliari che non permettono allo studente di muoversi da casa

– Motivi personali e/o di famiglia (ogni Istituto valuterà la gravità del problema e deciderà come procedere)

– Partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

– Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell’anno

– Calamità o disastri naturali che coinvolgono determinate zone del territorio italiano (in tal caso sarà proprio il Miur a spostare il limite massimo di assenza consentite)

Ognuna di queste tipologie di assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata e documentata.

Ed ecco che scatta il “ruolo” del medico.

A parlarne sono proprio loro, medici di famiglia, pediatri, specialisti spesso messi in croce con richieste di certificati retroattivi… fatti da pazienti (genitori) giustamente indottrinati dai insegnanti che si scaricano le spalle dalle responsabilità soggettive.. “tanto c’è il certificato”.

Sono atti illegittimi, al limite del penale, dicono i sanitari.

Diciamo no con fermezza.

Un certificato va fatto nei tempi e nei modi giusti, ma sopratutto quanto è necessario.

Ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Noi curare, la scuola vigilare.

Bravi i docenti che impongono le regole, sempre, poco seri i medici che si prestano a questo “mercato” del favore.

Redazione Scomunicando.it

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