STORIE D’AUTO & CONCESSIONARIE – Il Tribunale decide che non basta la prescrizione per pagare danni e spese
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STORIE D’AUTO & CONCESSIONARIE – Il Tribunale decide che non basta la prescrizione per pagare danni e spese

La Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Messina con cui D.F., di Venetico, nella sua qualità di legale rappresentante di una società concessionaria di autovetture era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita con l’avv. Antonella Marchese.

La vicenda risale al 2007 quando G.D., di Falcone, si era presentato presso l’auto concessionaria di D.F. per acquistare un autoveicolo, stipulando anche un contratto di finanziamento per tale acquisto. Il finanziamento era stato ottenuto e pagato alla concessionaria, ma l’autovettura non è mai stata consegnata.

Per tali fatti l’uomo ha presentato denuncia all’autorità giudiziaria, e da qui è scaturito il procedimento penale a carico di D.F.

Nel corso del processo di primo grado si è potuto accertare che l’autovettura che era stata venduta a G.D. dalla concessionaria, la quale aveva anche incamerato il prezzo della vendita, in realtà non era di proprietà della concessionaria, bensì di una terza società.

Per tali fatti il Tribunale di Messina, con sentenza del 17.09.2014, aveva ritenuto D.F. colpevole del reato di truffa aggravata e condannato per come scritto sopra.

A seguito dell’appello proposto dall’imputato, difeso dall’avv. Pietro Pollicino, la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 27.10.2017, a distanza di circa dieci anni dai fatti, ha scritto la parola fine sulla vicenda riformando parzialmente la sentenza di primo grado: non si deve procedere nei confronti dell’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, ma resta confermata la condanna dell’uomo al risarcimento dei danni e delle spese legali in favore della parte civile costituita; in più l’imputato dovrà corrispondere alla parte civile anche le spese legali del giudizio di appello.

Le motivazioni verranno depositate nel termine di novanta giorni.

 

30 Ottobre 2017

Autore:

redazione


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